Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
Non sussistono gli estremi del conflitto di competenza, denunciabile attraverso lo strumento processuale del regolamento d'ufficio, nell'ipotesi in cui al provvedimento del giudice preventivamente adito dichiarativo della propria incompetenza non faccia seguito al riassunzione dl processo ex art. 50 cod. proc. civ. ovvero la trasmissione ex officio degli atti di causa dal giudice dichiaratosi incompetente a quello ritenuto competente per materia o inderogabilmente per territorio e ciò anche nell'ipotesi in cui successivamente venga introdotta una nuova ed autonoma domanda giudiziale innanzi al secondo giudice del quale era stata ritenuta ed indicata la competenza e quest'ultimo l'abbia a sua volta declinata sollevando conflitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia Presidente
" Ugo Vitrone Consigliere
" Mario Rosario Morelli "
" Giulio Graziadei rel. "
" Giuseppe Maria Berruti "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di REGOLAMENTO DI COMPETENZA avanzata dal Tribunale di VA, con ordinanza del 18 dicembre 1996/17 marzo 1997, in causa vertente tra EL AG e UC AV;
sentito il relatore Dott. cons. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha dedotto l'inammissibilità dell'istanza.
La Corte, considerato:
-che il Tribunale di VA, nell'ambito di due cause riunite, promosse nel 1992 e nel 1994 ed inerenti rispettivamente alla separazione personale dei coniugi UC AV ed EL AG ed all'accertamento della qualità della stessa AV di partecipante ad impresa familiare con diritto a quota dei relativi proventi, con sentenza del 18 dicembre 1996 ha definito la prima, e, con ordinanza in pari data, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza in ordine alla seconda, affermando di non condividere la sentenza del 2 dicembre 1993 con la quale il RE di VA (Giudice del lavoro) si era dichiarato incompetente su identiche questioni in quanto devolute per materia alla cognizione di esso Tribunale;
-che il Procuratore generale ha sostenuto l'inammissibilità della richiesta, in assenza degli estremi del conflitto di competenza;
-che le parti non hanno svolto controdeduzioni;
-che l'art. 45 cod. proc. civ., con riguardo alla competenza per materia o per ragioni di territorio inderogabili, contempla il regolamento d'ufficio al fine di emendare il conflitto negativo che si determini nello stesso processo fra il giudice dichiaratosi incompetente ed il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta in conformità dell'indicazione espressa in tale declinatoria;
-che detta norma è suscettibile di applicazione analogica nel caso similare in cui, pur mancando la riassunzione su impulso di parte nei modi e nel termini dell'art. 50 cod. proc. civ., vi sia stata trasmissione degli atti su iniziativa del giudice dichiaratosi incompetente, atteso che, in questa ipotesi, l'eventuale dissenso del giudice ad quem, investendo sempre la domanda formulata con l'originaria citazione introduttiva e quindi insorgendo nell'ambito del medesimo procedimento (la cui unicità non è toccata dalla traslatio iudicii), può essere superato soltanto per il tramite di quel rimedio, non avendo le parti impugnato la declaratoria d'incompetenza del giudice a quo;
-che i presupposti per la suddetta applicazione analogica non sussistono quando, come nella vicenda in esame, la dichiarazione d'incompetenza non sia stata seguita da riassunzione o trasmissione degli atti, e la domanda in tesi identica sia stata poi separatamente proposta dinanzi ad altro giudice (ancorché coincidente con quello indicato in tale dichiarazione), perché la diversità della causa attivata con la successiva istanza sottrae il giudice adito agli effetti vincolanti della precedente sentenza, non suscettibile di operare all'infuori del processo in cui è stata adottata, e dunque non lo priva del potere-dovere di statuire autonomamente sulla propria competenza (se la relativa questione sia sollevata dai contendenti o rilevabile d'ufficio), con sentenza impugnabile dalle parti ed idonea ad aprire solo un contrasto logico con la pronuncia anteriore, non il conflitto di tipo endoprocessuale per il quale è previsto il regolamento d'ufficio;
-che l'inapplicabilità nel caso in discorso dell'art 45 cod. proc. civ. trova conferma nella regola dell'art. 5 cod. proc. civ.,
in base alla quale la competenza va riscontrata secondo la situazione di fatto e la legge del tempo della domanda, dato che il relativo criterio priva di coincidenza la corrispondente problematica rispetto a pretese introdotte in epoche differenziate, pure se d'identico contenuto;
-che, in conclusione, aderendosi alle sollecitazioni del Procuratore generale e dandosi continuità a consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentt. n. 8968 dell'11 settembre 1997 e n. 7149 del 1^ agosto 1994), si deve dichiarare inammissibile la richiesta di regolamento, per ragione assorbente rispetto al quesito dell'effettivo verificarsi di detta identità di domande;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza d'attività difensiva delle parti;
P.Q.M.
-dichiara inammissibile la richiesta del Tribunale di VA. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999