Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4629
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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Non sussistono gli estremi del conflitto di competenza, denunciabile attraverso lo strumento processuale del regolamento d'ufficio, nell'ipotesi in cui al provvedimento del giudice preventivamente adito dichiarativo della propria incompetenza non faccia seguito al riassunzione dl processo ex art. 50 cod. proc. civ. ovvero la trasmissione ex officio degli atti di causa dal giudice dichiaratosi incompetente a quello ritenuto competente per materia o inderogabilmente per territorio e ciò anche nell'ipotesi in cui successivamente venga introdotta una nuova ed autonoma domanda giudiziale innanzi al secondo giudice del quale era stata ritenuta ed indicata la competenza e quest'ultimo l'abbia a sua volta declinata sollevando conflitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4629
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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