Art. 6.
A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237 , gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089 , convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15 , ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 , spettano gli assegni familiari nella misura intera.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.
A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237 , gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089 , convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15 , ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 .
A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 , spettano gli assegni familiari nella misura intera.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.