Rigetto
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 3702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3702 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03702/2025REG.PROV.COLL.
N. 07104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7104 del 2022, proposto da Esergetica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu, Alessandra Mari e Matteo Corbo, con domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scialoja, n. 18 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 1263 del 2 febbraio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi, per Esergetica s.r.l., l’avvocato Alessandra Mari e, per Gse s.p.a., l’avvocato Giorgio Mazzone per delega dell’avvocato Giorgio Fraccastoro;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. n. GSE/P20160070025 del 5 agosto 2016, recante « Rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n 0415255027515R685 revl-1#1 »;
b) all’occorrenza, dalle note del Gestore prot. n. 16001563 del 16 febbraio 2016, recante « Richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 16, comma 4 delle Linee guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss mm ii, relativa alla Richiesta di Verifica e Certificazione 0415255027515R685_rev1-1#1 », e prot. n. GSE/P20160055033 del 20 maggio 2016, recante « Preavviso di rigetto, ai sensi dell’art 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0415255027515R685_rev1-1#1 presentata da RG RL »;
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Esergetica s.r.l., quale “ESCO” (“energy service company”) che cura per conto dei propri clienti tutte le fasi del procedimento di attribuzione degli incentivi inerenti ai progetti di efficienza energetica, ivi compresa la rendicontazione, in data 13 ottobre 2014 presentò al Gestore dei servizi energetici, per conto della Gruppo Sme s.r.l. e della Bergamin Arredamenti s.r.l., una proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM”) inerente a un intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione presso alcuni immobili adibiti a uso commerciale mediante la sostituzione dei sistemi esistenti con la tecnologia “LED”;
b) dopo l’approvazione, da parte del Gestore, di detto programma e di una prima richiesta di verifica e certificazione (“RVC”), l’interessata ricevette in data 16 febbraio 2016, in relazione a una seconda “RVC”, una richiesta di integrazioni al fine di attestare l’addizionalità dell’intervento;
c) in data 20 maggio 2016 il Gestore emanò un preavviso di rigetto, in quanto i risparmi generati « si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare, dall’esame dei costi dichiarati si evince che il solo risparmio di energia elettrica (199 tep/anno), calcolato sulla base dei risparmi dichiarati con le RVC presentate, consente un risparmio economico significativamente superiore al costo dell’investimento »;
d) dopo il riscontro fornito dall’interessata, in data 5 agosto 2026 il Gestore dispose il rigetto della “RVC” n. 0415255027515R685_revl-1#1.
3. Detto rigetto e gli atti prodromici specificamente indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dalla Esergetica s.r.l. con ricorso n. 13145 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a quattro motivi.
L’interessata ha, altresì, chiesto l’accertamento del suo diritto alla percezione dei certificati bianchi spettanti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, con riferimento alla richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0415255027515R685_revl-1#1 e, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., la condanna del Gestore a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei certificati bianchi e comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell’autorizzazione all’emissione dei certificati bianchi per la menzionata RVC.
4. Gse s.p.a. si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
4.1. Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a. (società controllata da Gse s.p.a.) non si è costituita nel giudizio di primo grado.
5. Dopo aver chiesto, con ordinanza n. 6933 del 10 giugno 2021, al Gestore, che li ha poi forniti, « chiarimenti (…) in merito al procedimento logico e di calcolo seguito per stabilire l’assenza nella specie del requisito di addizionalità », con l’impugnata sentenza n. 1263 del 2 febbraio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500, oltre agli accessori di legge.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 agosto 2022 e in data 13 settembre 2022 – la Esergetica s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando sei motivi.
7. Gse s.p.a. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a., pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
9. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti hanno depositato memoria e memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 5 a pagina 19 del gravame – l’appellante ha lamentato « ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA SU UN PUNTO DI DIRITTO DECISIVO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 107 SS. DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA 27 OTTOBRE 2011 EEN 9/11 – VIOLAZIONE DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 ».
13. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 19 a pagina 29 del gravame – l’interessata ha dedotto « ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE, SOTTO ALTRO PROFILO – INAMMISSIBILITA’ DELL’INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEL ATTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ».
14. Il primo e il secondo motivo vanno vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale.
15. Essi sono infondati.
15.1. Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. avrebbe erroneamente incluso i titoli di efficienza energetica (“TEE”, detti anche certificati bianchi) tra gli aiuti di Stato, con conseguente asserita invasione da parte del giudice amministrativo di sfere decisionali ad esso non attribuite dall’ordinamento. Tale ricostruzione è inconferente, poiché la vicenda in esame non attiene minimamente alla riconducibilità dei certificati bianchi alla categoria degli aiuti di Stato, ma all’assenza del requisito di addizionalità in relazione a risparmi energetici che il Gestore ha reputato che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto a causa dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. Il T.a.r., nel corso della sua analisi, ha semplicemente affermato, in via incidentale e collaterale, che l’effetto di incentivazione recato dai certificati bianchi « è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato », il che non tramuta l’oggetto del giudizio in una questione sulla perimetrazione di tali aiuti.
15.2. L’appellante ha contestato quanto affermato dal T.a.r. sulla legittimità della valutazione della Gse s.p.a. circa l’insussistenza del requisito dell’addizionalità dell’intervento (rispetto al ritorno economico dell’investimento) nell’ambito dei criteri fissati dal d.m. 28 dicembre 2012 e dalle linee guida approvate con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 27 ottobre 2011 n. EEN 9/11, i quali sarebbero stati violati dal Gestore.
In proposito il Collegio non rileva alcuna violazione del quadro ordinamentale.
Sul punto si osserva che l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura (“PPPM” – a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una mera proposta descrittiva dell’intervento da cui dovrebbero derivare, in seguito, gli attesi risparmi energetici – consente meramente all’istante di accedere alla procedura attinente alla rendicontazione dei succitati risparmi, che ha avvio con la presentazione della richiesta di verifica e certificazione (“RVC”) e che può portare, in presenza di tutti i requisiti, al riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.
Tale successiva procedura è caratterizzata da un’autonoma istruttoria, essendo del tutto fisiologico un rigetto della “RVC” anche in presenza di una proposta di programma precedentemente approvata, atteso che tra quest’ultima e le singole “RVC” sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente per usufruire del meccanismo incentivante.
In sostanza si tratta di due procedimenti distinti, sebbene connessi, in cui il primo è pregiudiziale per il secondo, senza che tuttavia quest’ultimo possa automaticamente avere un esito positivo in ragione dell’approvazione del programma pregiudiziale.
Ciò posto, non sussiste l’asserito difetto di istruttoria per essere « gli aspetti relativi all’addizionalità (…) stati affrontati all’atto dell’approvazione della PPPM », giacché il requisito dell’addizionalità, deve essere verificato anche per ogni singola “RVC”, non potendolo ricavare automaticamente dalla precedente approvazione del progetto.
La mancata approvazione della “RVC” non rappresenta dunque alcun lamentato « cambio di rotta da parte dell’Ente », trattandosi di un esito non contraddittorio, frutto ordinario della strutturazione della sequenza delle due procedure.
15.3. Non è, pertanto, predicabile in radice alcuna lesione del legittimo affidamento (che comunque sarebbe recessivo in materia di esborsi di risorse finanziarie pubbliche), in quanto l’approvazione della proposta di programma e progetto non determina alcun vincolo sull’esito positivo di successive “RVC”, anche in punto di addizionalità dell’impianto.
15.4. La “RVC” è stata legittimamente respinta, in quanto, ancorché fosse stata approvata la “PPPM” predisposta dall’interessata, in sede di analisi della “RVC” il Gestore ha riscontrato una sproporzione tra l’investimento (dichiarato inizialmente pari ad euro 246.000) ed il beneficio effettivo conseguibile attraverso il riconoscimento dei certificati bianchi.
In particolare, dai costi dichiarati in sede di “RVC” il Gestore ha verificato che il solo risparmio di energia elettrica pari a circa 199 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per anno consentiva un risparmio economico significativamente superiore al costo dell’investimento dichiarato.
Detta dirimente circostanza è stata vieppiù approfondita a seguito di deposito di un’apposita relazione tecnica versata dal Gestore nel fascicolo di primo grado, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 6933/2021.
Specificamente, dall’esame della documentazione acquisita con la “RVC”, il Gestore ha calcolato il risparmio di energia elettrica medio annuo in circa 199 tep, quale prodotto dei tep per giorno medi risultanti per 365 giorni. Applicando poi il coefficiente di conversione (pari a 0,000187 tep/kWh), si è giunti a un risparmio di energia elettrica equivalente a 1.064.171 kWh.
Considerando un costo di approvvigionamento dell’energia elettrica di 0,145 €/kWh (ovverosia prudenzialmente il valore più basso tra quelli forniti dall’operatore nei diversi conti economici) si è ottenuto un risparmio economico di circa 154.000 euro per anno (1.064.171 kWh x 0,145 €/kWh = 154.304,80 euro) su un incentivo di durata quinquennale.
Ne deriva che l’intervento di efficientamento, considerando esclusivamente il risparmio economico derivante dal risparmio di energia elettrica (calcolato al ribasso in euro 154.000 euro per anno), esso è sproporzionato in eccesso rispetto al costo dell’investimento, oltre a presentare un tempo di ritorno dell’investimento (cosiddetto “ payback period ”), pari ad appena circa 1,7 anni con riferimento al costo dell’investimento pari a 260.000 e a circa 2,3 anni, prendendo a riferimento il valore, aumentato successivamente dall’appellante, di euro 352.000.
Il procedimento di calcolo effettuato dal Gestore è logicamente congruo e condivisibile.
Ad ogni modo, anche considerando, come sostenuto dall’appellante, quale valore dell’investimento la somma di euro 352.000, essa sarebbe inferiore al risparmio economico su cinque anni.
Inoltre, anche prendendo a riferimento i risparmi derivanti dai certificati bianchi e attribuendo ad essi il valore di 100 euro cadauno (come sostenuto dall’appellante), anziché di 250 euro (come valutato dal Gestore), il risparmio economico sarebbe stato superiore a quello dell’investimento iniziale, in quanto, come correttamente evidenziato dal T.a.r., l’interessata ha richiesto 580 certificati bianchi e l’intervento avrebbe dunque beneficiato, in tesi, di un incentivo annuo di 58.000, pari a un incentivo quinquennale di 290.000, che comunque è prossimo anche alla somma d’investimento ricalcolata al rialzo dall’interessata in euro 352.000.
In definitiva e in ogni caso, l’intervento è consistito in un’attività che fisiologicamente un operatore economico razionale pone in essere per ragioni di evidente convenienza, cosicché esso è non addizionale e non può, pertanto, beneficiare di incentivi. Invero, qualora una tecnologia che consente un elevato risparmio di energia primaria raggiunga un costo di investimento idoneo a essere ripagato dai risparmi generati dallo stesso e, quindi, autosostenibile, i risparmi ottenuti non possono essere considerati addizionali, siccome, anche in assenza dell’incentivo, l’imprenditore avrebbe comunque acquistato la tecnologia media di mercato in forza di una normale innovazione del ciclo aziendale, difettando, al contrario l’effetto di incentivazione dell’intervento, che rappresenta la ratio dei certificati bianchi.
15.5. Secondo l’appellante l’addizionalità di mercato non dovrebbe riferirsi a profili di natura finanziaria, né al periodo di ritorno dell’investimento (“payback period”).
Detta tesi non è condivisibile, poiché l’addizionalità è concetto onnicomprensivo che non può non tener conto dei profili finanziari, anche perché l’incentivo pubblico è di natura finanziaria e non direttamente tecnologico. Sul punto è stato peraltro precisato che « il concetto di ‘addizionalità’, rilevante ai fini della valutazione dei progetti di risparmio energetico […] deve anche essere allargato ai profili economici (o di ‘mercato’) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento » (Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2024, n. 4697), dovendo tale requisito « essere inteso in termini non meramente legati all’evoluzione tecnologica ma estesi anche ai profili economici (o di “Mercato”) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento » (Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095).
In relazione al periodo di ritorno dell’investimento, si osserva che la brevità di tale periodo è un ragionevole indice sintomatico dell’assenza del requisito di addizionalità, essendo un ritorno repentino frutto del costo conveniente dell’innovazione tecnologica sul mercato.
Inoltre, a differenza di quanto asserito dall’appellante, il tempo di ritorno è senz’altro breve, siccome inferiore (anche a voler considerare, come sopra precisato al paragrafo 15.4, la differente valorizzazione economica dei certificati bianchi effettuata dall’interessata) alla durata quinquennale dell’incentivo.
15.6. Inconferente è la deduzione dell’appellante secondo cui « l’Intervento rappresenterebbe un intervento perfettamente incentivabile ed addizionale persino oggi », siccome « l’Allegato al Decreto Direttoriale 30.04.2019 della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del MiSE, denominato “Certificati bianchi. Guida operativa”, contempla proprio per il settore industriale, “l’installazione di sistemi per l’illuminazione”, come intervento incentivabile ai sensi della normativa attualmente in vigore (…) esattamente il progetto oggetto dell’Intervento” ». Il Gestore, infatti, ha rigettato la “RVC”, non in quanto l’intervento non fosse di per sé strutturalmente e tipologicamente ammissibile, ma per mancanza del requisito della addizionalità.
16. Attraverso il terzo motivo – esteso da pagina 29 a pagina 35 del gravame – l’appellante ha dedotto « VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO – OMESSA CONSIDERAZIONE DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO – VIOLAZIONE DELL’ART. 21-NONIES L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 42 D.LGS. 28/2011 – VIOLAZIONE DELL’ART. 56 D.L. 76/2020 ».
17. Detta censura è infondata, poiché il provvedimento di rigetto della “RVC” non rientra nel genus dell’autotutela. Come già illustrato, oggi procedimento di riconoscimento di certificati bianchi è autonomo e la circostanza che precedentemente sia stata approvata una proposta di progetto e di programma di misura non implica l’accoglimento di successive “RVC”, né il loro rigetto configura una rivisitazione di una precedente determinazione (non venendo intaccata l’approvazione del progetto e del programma), trattandosi un provvedimento vincolato e basato sulla verifica in concreto dell’assenza dei requisiti per l’accoglimento di una specifica “RVC”.
Non pertinente è peraltro il richiamo, effettuato dall’appellante in memoria e in memoria di replica, alla sentenza di questa sezione n. 4983 del 17 giugno 2022, dove si è affermato che il « potere esercitato [dal Gestore] non è riconducibile alla decadenza prevista dall’art. 42 d.lgs 28/2011, ma all’ autotutela di cui all’art 21 nonies l. 241/1990 , poiché, a prescindere dalla sua non vincolatività nel presente giudizio, la vicenda era differente tanto sul piano formale (atti autoqualificatisi come di autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241), quanto soprattutto su quello sostanziale (messa in discussione degli elementi precedentemente forniti nel procedimento di approvazione della proposta di progetto e programma di misura).
18. Con il quarto motivo – esteso da pagina 35 a pagina 37 del gravame – l’interessata ha lamentato « VIOLAZIONE DELL’ART.10-BIS L. 241/1990 ».
19. Tale doglianza è infondata, giacché l’art. 10- bis della legge n. 241/1990 (nella sua versione vigente ratione temporis ) di per sé non impone all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata (soprattutto se si tratta di provvedimento vincolato, come nel caso di specie), essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 20 febbraio 2020, n. 1306 e 19 aprile 2023, n. 3995; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25 luglio 2018, n. 4523).
Inoltre il preavviso di rigetto è stato ritualmente notificato all’interessata e recava un’adeguata esplicitazione dei motivi ostativi, consentendo di conseguenza all’interessata di comprenderli e di poter presentate specifiche controdeduzioni, il che è poi in concreto avvenuto, con conseguente insussistenza di qualsivoglia lesione del contraddittorio procedimentale.
20. Mediante la quinta censura – estesa da pagina 37 a pagina 41 del gravame – l’appellante ha dedotto « OMESSA PRONUNCIA SUL QUARTO MOTIVO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO – VIOLAZIONE DELL’ART. 112 C.P.C. - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 27/2012 E 28/2009 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, CERTEZZA DEL DIRITTO E PROPORZIONALITÀ ».
21. Detto motivo è infondato, stante la radicale insussistenza di un legittimo affidamento (in ogni caso, recessivo a fronte di indebiti esborsi di finanziamenti pubblici), come illustrato al paragrafo 15.3. L’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura non ingenera alcun vincolo sull’esito positivo di successive richieste di verifica e certificazione, non essendo stato messo in discussione il progetto approvato. Inoltre, a fronte della concreta mancanza dell’indefettibile requisito normativo dell’addizionalità dell’intervento, la RCV non può che essere rigettata, non avendo rilievo l’affidamento dell’interessato, non potendo definirsi legittimo e che comunque nel caso di specie, come evidenziato, difetta nella sua materialità, atteso che l’approvazione del progetto è condizione necessaria ma non sufficiente pèer l’approvazione di un “RVC”.
22. Con il sesto motivo – riportato a pagina 21 del gravame e rubricato « SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO » – l’appellante ha insistito su tale domanda a percepire i titoli di efficienza energetica (cosiddetti certificati bianchi), « essendo il provvedimento impugnato del tutto illegittimo, di contro non potrà essere negato alla Ricorrente il diritto a percepire i TEE ».
23. Siffatta censura è infondata, in quanto la confermata legittimità del provvedimento di rigetto della “RVC” esclude in via logicamente pregiudiziale l’accoglimento di una domanda di accertamento di segno contrario e volta al riconoscimento di certificati bianchi negasti con il suddetto provvedimento.
24. In conclusione l’appello deve essere respinto.
25. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, da distrarsi in favore dell’avvocato Giorgio Fraccastoro, dichiaratosi antistatario e nominato tale nella procura ad litem .
25.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese tra l’appellante e Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a., stante la sua mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7104 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Esergetica s.r.l. al pagamento, in favore della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse e con distrazione al difensore antistatario avvocato Giorgio Fraccastoro, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite tra Esergetica s.r.l. e Ricerca sul sistema energetico - R.S.E. s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO