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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 in proprio e quali genitori esercenti potestà sul minore
, C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_3
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PERSICHINO GIOVANNI e presso il suo studio elettivamente domiciliati, attori
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPARAGNA RAFFAELE e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato, convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato al i Sigg. Parte_3
e , esercenti potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
, hanno evocato in giudizio il suddetto Ente al fine di:
[...]
1 “…sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni patite dal loro figlioletto in conseguenza della caduta occorsagli in data 18.09.2020 nel mentre giocava all'interno della villa comunale antistante la sede dell'Ente stesso in Piazza Portanova, allorquando, più nello CP_1 specifico, a causa di una mattonella divelta del relativo piano di calpestio, peraltro ricoperta da aghi di pino, vi inciampava, catapultandosi al suolo, riportando lesioni al braccio destro”, e così per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“…perché, l'adito Magistrato, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del convenuto
Voglia accogliere integralmente la domanda di risarcimento sottopostagli e, per CP_2 l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dal minore nella misura di complessivi € 19.993,05 ovvero per quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche con valutazione equitativa. Il tutto oltre gli interessi come sopra indicati e con la condanna al pagamento delle anticipazioni, delle spese, anche di C.T.U. per complessivi € 1.522,56 come da fattura della Dr.ssa allegata e delle competenze di giudizio, oltre spese generali, Per_2 i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il chiedendo: Parte_3
“il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese ed onorari in favore dello scrivente antistatario, spese rapportate alle vigenti tabelle ministeriali in ragione dello scaglione di valore indicato dagli attori in 24.060,39 per tutte le fasi del giudizio (studio-introduttiva-istruttoria- decisionale).
In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse motivatamente discostarsi dalle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, Vorrà il Magistrato determinare quantomeno la percentuale di concorso di responsabilità tra i genitori ed il convenuto, considerando che se il minore fosse stato adeguatamente sorvegliato ed avesse pur sempre inciampato ma tenendo un'andatura adeguata ai luoghi, non avrebbe di certo riportato lesioni o quantomeno le stesse non sarebbero state tanto gravi. In ogni caso spese ed onorari in favore dell'antistatario” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi diretta e contraria con escussione di due testi di parte attrice e interrogatorio degli attori, nonchè CTU medico-legale sul minore, la causa viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di memorie difensive delle parti, come in atti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
2 Passando alla disamina delle emergenze processuali, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti (v. foto relative al sinistro e referto di pronto soccorso), quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la CTU medico-legale:
-la piena legittimazione passiva dell'Ente convenuto;
-il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, il sinistro per cui vi è causa è stato confermato dai testi escussi presenti al momento dell'evento -della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non essendo incorsi in contraddizioni e imprecisioni- laddove hanno concordemente dichiarato di aver visto il minore inciampare su di una mattonella rialzata della pavimentazione della villa comunale ricoperta da aghi di pino e di averlo soccorso (v. verbali di udienza di escussione testi).
Anche la CTU espletata ha dato ampia conferma del nesso eziologico tra la dinamica lesiva -già confermata dai testi escussi- e le lesioni effettivamente riportate dal minore CTU (v. relazione e conclusioni CTU).
Dunque, l'istruttoria ha dato piena prova dell'effettiva presenza dell'insidia e della situazione di pericolo costituita dalla mattonella rialzata della pavimentazione della villa comunale ricoperta da aghi di pino, ovvero da una insidia non visibile, né prevedibile, né segnalata e la sussistenza del nesso causale tra la predetta insidia e la caduta del minore.
Pertanto, la responsabilità del è risultata pacifica con la conseguente Pt_3 applicazione dell'art. 2051 c.c. al convenuto, tenuto alla manutenzione della villa Pt_3 comunale.
Né si ritiene possa ravvisarsi una minima responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso del minore o dei genitori dello stesso, in forza del ragionevole affidamento dell'utente sul buono stato di manutenzione di luoghi pubblici, soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di spazi dedicati al pubblico svago.
Del resto, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza del minore o dei genitori dello stesso, bensì -come detto- un difetto di manutenzione della pavimentazione della villa comunale, ovvero la mattonella scollata dal piano di calpestio e la presenza di aghi di pino che la coprivano, per cui si applica l'art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico del convenuto che, per evitare detta responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato per un caso fortuito, insussistente nel caso di specie.
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dal minore, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066).
3 Pertanto -in applicazione delle tabelle del 2021, adottate dal Tribunale di Milano, redatte a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n. 26972/2008) e ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass. n. 12408/2011, n. 14402/2011)- si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“…considerata l'età del minore (di anni 09 all'evento – 18.09.20), andranno riconosciuti:
- € 13.793,00 quale danno non patrimoniale risarcibile (valutato appunto nella misura del 6% già incrementato per sofferenza soggettiva al 25%); - € 3.450,00 (€ 115,00 al dì) per giorni 30 di I.T.T.:
- € 1.725,00 per giorni 30 di I.T.P. al 50 %; - € 862,50 per giorni 30 di ITP al 25 %; - € 162,55 per spese mediche confermate dal C.T.U. e, pertanto, in una, per complessivi € 19.993,05” (v. conclusionale di parte attrice).
In definitiva, la domanda è fondata e possono riconoscersi a parte attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 19.993,05 -importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore questione ed eccezione, reciprocamente sollevata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dalla presente motivazione, anche in forza del richiamato principio.
Le spese di giudizio, comprese le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato ed accertato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da + 1, nella spiegata Parte_1 qualità, nei confronti del in persona del legale rapp.te p.- Parte_3
t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
4 b) condanna il convenuto, per quanto in motivazione, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di € 19.993,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesti;
c) condanna il convenuto, al pagamento, in favore di parte attrice, delle Pt_3 spese di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 02/04/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 in proprio e quali genitori esercenti potestà sul minore
, C.F.: ), Persona_1 CodiceFiscale_3
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. PERSICHINO GIOVANNI e presso il suo studio elettivamente domiciliati, attori
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPARAGNA RAFFAELE e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato, convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione, ritualmente notificato al i Sigg. Parte_3
e , esercenti potestà sul minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
, hanno evocato in giudizio il suddetto Ente al fine di:
[...]
1 “…sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni patite dal loro figlioletto in conseguenza della caduta occorsagli in data 18.09.2020 nel mentre giocava all'interno della villa comunale antistante la sede dell'Ente stesso in Piazza Portanova, allorquando, più nello CP_1 specifico, a causa di una mattonella divelta del relativo piano di calpestio, peraltro ricoperta da aghi di pino, vi inciampava, catapultandosi al suolo, riportando lesioni al braccio destro”, e così per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“…perché, l'adito Magistrato, previa declaratoria di responsabilità esclusiva del convenuto
Voglia accogliere integralmente la domanda di risarcimento sottopostagli e, per CP_2 l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti dal minore nella misura di complessivi € 19.993,05 ovvero per quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, anche con valutazione equitativa. Il tutto oltre gli interessi come sopra indicati e con la condanna al pagamento delle anticipazioni, delle spese, anche di C.T.U. per complessivi € 1.522,56 come da fattura della Dr.ssa allegata e delle competenze di giudizio, oltre spese generali, Per_2 i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il chiedendo: Parte_3
“il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese ed onorari in favore dello scrivente antistatario, spese rapportate alle vigenti tabelle ministeriali in ragione dello scaglione di valore indicato dagli attori in 24.060,39 per tutte le fasi del giudizio (studio-introduttiva-istruttoria- decisionale).
In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse motivatamente discostarsi dalle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, Vorrà il Magistrato determinare quantomeno la percentuale di concorso di responsabilità tra i genitori ed il convenuto, considerando che se il minore fosse stato adeguatamente sorvegliato ed avesse pur sempre inciampato ma tenendo un'andatura adeguata ai luoghi, non avrebbe di certo riportato lesioni o quantomeno le stesse non sarebbero state tanto gravi. In ogni caso spese ed onorari in favore dell'antistatario” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°,
c.p.c., ammessa ed espletata la prova per testi diretta e contraria con escussione di due testi di parte attrice e interrogatorio degli attori, nonchè CTU medico-legale sul minore, la causa viene ora per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di memorie difensive delle parti, come in atti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
2 Passando alla disamina delle emergenze processuali, nel corso del giudizio, è emersa chiaramente, quanto dai documenti versati in atti (v. foto relative al sinistro e referto di pronto soccorso), quanto dalla attività istruttoria espletata attraverso l'assunzione di prove testimoniali e la CTU medico-legale:
-la piena legittimazione passiva dell'Ente convenuto;
-il nesso di causalità tra la cosa e il danno;
-l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
-l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E invero, il sinistro per cui vi è causa è stato confermato dai testi escussi presenti al momento dell'evento -della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non essendo incorsi in contraddizioni e imprecisioni- laddove hanno concordemente dichiarato di aver visto il minore inciampare su di una mattonella rialzata della pavimentazione della villa comunale ricoperta da aghi di pino e di averlo soccorso (v. verbali di udienza di escussione testi).
Anche la CTU espletata ha dato ampia conferma del nesso eziologico tra la dinamica lesiva -già confermata dai testi escussi- e le lesioni effettivamente riportate dal minore CTU (v. relazione e conclusioni CTU).
Dunque, l'istruttoria ha dato piena prova dell'effettiva presenza dell'insidia e della situazione di pericolo costituita dalla mattonella rialzata della pavimentazione della villa comunale ricoperta da aghi di pino, ovvero da una insidia non visibile, né prevedibile, né segnalata e la sussistenza del nesso causale tra la predetta insidia e la caduta del minore.
Pertanto, la responsabilità del è risultata pacifica con la conseguente Pt_3 applicazione dell'art. 2051 c.c. al convenuto, tenuto alla manutenzione della villa Pt_3 comunale.
Né si ritiene possa ravvisarsi una minima responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso del minore o dei genitori dello stesso, in forza del ragionevole affidamento dell'utente sul buono stato di manutenzione di luoghi pubblici, soprattutto quando, come nel caso in esame, si tratti di spazi dedicati al pubblico svago.
Del resto, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna imprudenza del minore o dei genitori dello stesso, bensì -come detto- un difetto di manutenzione della pavimentazione della villa comunale, ovvero la mattonella scollata dal piano di calpestio e la presenza di aghi di pino che la coprivano, per cui si applica l'art. 2051 c.c. e la ivi prevista responsabilità oggettiva a carico del convenuto che, per evitare detta responsabilità, avrebbe dovuto fornire prova liberatoria, ovvero che l'evento si sia verificato per un caso fortuito, insussistente nel caso di specie.
Relativamente al quantum delle lesioni riportate dal minore, queste trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066).
3 Pertanto -in applicazione delle tabelle del 2021, adottate dal Tribunale di Milano, redatte a seguito della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione (n. 26972/2008) e ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. Cass. n. 12408/2011, n. 14402/2011)- si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti (v. relazione e conclusioni CTU) alle quali si sono uniformate le conclusioni della stessa attrice, nella misura così specificata:
“…considerata l'età del minore (di anni 09 all'evento – 18.09.20), andranno riconosciuti:
- € 13.793,00 quale danno non patrimoniale risarcibile (valutato appunto nella misura del 6% già incrementato per sofferenza soggettiva al 25%); - € 3.450,00 (€ 115,00 al dì) per giorni 30 di I.T.T.:
- € 1.725,00 per giorni 30 di I.T.P. al 50 %; - € 862,50 per giorni 30 di ITP al 25 %; - € 162,55 per spese mediche confermate dal C.T.U. e, pertanto, in una, per complessivi € 19.993,05” (v. conclusionale di parte attrice).
In definitiva, la domanda è fondata e possono riconoscersi a parte attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alla CTU e alle suestese note conclusionali di parte attrice per complessivi € 19.993,05 -importo comunque non contestato specificamente con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c.- come da dispositivo che segue.
Ogni ulteriore questione ed eccezione, reciprocamente sollevata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dalla presente motivazione, anche in forza del richiamato principio.
Le spese di giudizio, comprese le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore dichiarato ed accertato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da + 1, nella spiegata Parte_1 qualità, nei confronti del in persona del legale rapp.te p.- Parte_3
t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
4 b) condanna il convenuto, per quanto in motivazione, al pagamento, in favore dell'attrice della complessiva somma di € 19.993,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesti;
c) condanna il convenuto, al pagamento, in favore di parte attrice, delle Pt_3 spese di giudizio, che liquida in €. 5.077,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 264,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 02/04/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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