Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
È riconducibile al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo e un massimo edittale, sicché, in tale caso, la sua durata va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata perchè la pena accessoria del divieto di esercizio di un'arte o professione, applicata con riferimento al reato di violenza sessuale, era stata illegittimamente commisurata in misura superiore alla pena principale).
Commentari • 4
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Cassazione penale sez. I 03/12/2019, n, 3290. depositata il 27 gennaio 2020 “È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dalla L. fallimentare, art. 216 u.c., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarlo al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni”. Volume consigliato Sommario: 1. Il caso. – 2. Sent. n. 6240/2014: rideterminazione in executivis, senza discrezionalità, delle pene accessorie. – 3. Dichiarazione di …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/2014, n. 20428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20428 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 896
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 34539/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A.P. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 23/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. Di Peri G., che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. S.A.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. per avere costretto S.G. a subire atti sessuali.
Con un primo motivo deduce la nullità della sentenza in relazione agli artt. 50, 59 e 609 bis c.p. nonché art. 192 c.p.p. lamentando la carenza e la illogicità della motivazione.
Premette che in sede di appello si era evidenziato che il fatto era avvenuto nel contesto di un trattamento di depilazione integrale richiesto dalla persona offesa nella zona del pube e che pertanto, a fronte della oggettiva invasività del trattamento, occorreva stabilire se la persona offesa avesse correttamente percepito i comportamenti dell'imputato o fosse rimasta condizionata da stati emotivi o fattori esterni in grado di determinarne un errato procedimento psichico di tipo induttivo;
si era ancora evidenziato, al riguardo, che la ragazza, inizialmente incerta sull'effettività di un abuso subito, a seguito dei colloqui intercorsi con familiari ed amici si era poi convinta, anche alla luce di ricerche effettuate su Internet (con riguardo agli effetti dannosi della luce pulsata che avrebbero giustificato una particolare manovra effettuata dall'imputato), della illiceità della condotta dello S. e si era sottolineata la condotta della ragazza che, subito dopo la seduta in cui sarebbe avvenuto il presunto abuso, aveva effettuato un ulteriore trattamento estetico di ceretta con la dipendente P. cui non aveva esternato alcuna situazione di disagio e si erano infine evidenziate le reazioni di pianto puntualmente intervenute nei momenti di difficoltà della teste a mantenere coerente il proprio racconto. Si era ancora lamentata la insussistenza dell'elemento psicologico del reato non potendo la valutazione dell'abuso rimanere ancorata alla differente percezione di colui che subisca una condotta ritenuta lesiva della propria sfera sessuale. Ciò posto lamenta come le risposte della Corte territoriale siano state assolutamente elusive e talora prive di fondamento logico giuridico in primo luogo sul punto dello stato di paralisi reattiva della persona offesa durante tutto il trattamento e della assenza di esternazioni fatte alla dipendente P. durante il successivo trattamento estetico praticatole, tanto più a fronte della domanda espressamente postale proprio circa il trattamento di depilazione praticato in precedenza;
sarebbe inoltre improprio il richiamo alla elaborazione dell'abuso, trattandosi di soggetto maggiorenne e certamente non incapace di percepire un abuso o di definirne l'oggettiva consistenza solo a seguito di procedimento di elaborazione del proprio vissuto. In definitiva, a fronte delle corpose censure avanzate, i giudici d'appello si sono riportati agli stessi passaggi argomentativi della sentenza del primo giudice. Evidenzia inoltre la contraddittorietà della motivazione posto che mentre da un lato la stessa si esprime in termini di paralisi reattiva durante tutto il trattamento, dall'altro si rimprovera all'imputato di non avere interrotto la propria azione nonostante i segni di disagio, peraltro mai esternati, mostrati dalla ragazza. Vengono inoltre lamentati elementi di contraddittorietà della teste anche sugli aspetti salienti della propria narrazione, avendo la stessa dichiarato di aver concordato una depilazione non integrale ma al contempo di avere percepito il disagio soltanto allorquando lo S. le aveva introdotto un dito nella vagina dopo che era stata effettuata la totale rasatura della zona del pube. Ciò avrebbe dovuto imporre un rigorosa valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi anche quale parte civile. Allo stesso tempo la Corte ha erroneamente ritenuto irrilevanti le testimonianze delle altre clienti sottopostesi al medesimo trattamento utili invece a far comprendere il forte grado di invasività delle manovre di depilazione. Anche con riguardo all'elemento soggettivo evidenzia, in un contesto caratterizzato da una condotta per sua natura invasiva, la assenza di espressioni del contenuto erotico o ambigue sicché avrebbe dovuto concludersi per la mancanza di alcuna connotazione di carattere sessuale nei gesti posti in essere dall'imputato; lamenta inoltre l'erroneità delle considerazioni in ordine alla mancanza di consenso informato prestato dalla persona offesa al trattamento depilatorio, consenso necessario evidentemente con riguardo ad eventuali conseguenze fisicamente dannose ma non alle manovre notoriamente eseguibili nel corso della depilazione;
in ogni caso la delicatezza e la invasività della pratica avrebbero ragionevolmente indotto in errore l'imputato sul fatto che la ragazza, che non manifestò alcun gesto, atto o frase di dissenso, non fosse contraria a quelle manipolazioni funzionali all'esecuzione del trattamento richiesto.
2. Con un secondo motivo lamenta la nullità della sentenza in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche senza idonea motivazione e nonostante il contegno processuale dell'imputato. Con riguardo poi alla doglianza per cui il giudice di primo grado, nonostante l'esplicito riconoscimento della stessa, aveva omesso di computare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 nel calcolo della pena, la Corte territoriale ha ritenuto il contrario, ricostruendo autonomamente il percorso sanzionatorio.
3. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 85 c.p. giacché l'intervenuto riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 6 per effetto dell'offerta di Euro 10.000 non può non avere significato che tale somma era stata ritenuta interamente satisfattiva essendo dunque incongrua la successiva valutazione di tale somma, in sede di liquidazione del solo danno morale, come rappresentativa di un solo acconto rispetto alla somma di Euro 20.000 ritenuta idonea.
4. Con un quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 30 e 31 c.p. laddove i giudici hanno ritenuto di confermare la pena accessoria del divieto totale di esercizio di operatore di applicazioni estetiche o di attività connesse al trattamento estetico sul territorio nazionale nonostante l'attività estetica svolta dall'imputato non sia stata in alcun modo presa in considerazione ai fini della condotta contestata e non versandosi in ipotesi di abuso della professione;
ricorda comunque che, con i motivi di appello, si era invocata in via gradata una applicazione della pena accessoria (inflitta in misura pari al massimo) parametrata nella misura pari o prossima al minimo edittale avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame, essendo stata del tutto illogica la risposta della Corte d'Appello sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il primo motivo è inammissibile.
Va ribadito che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata va correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale sicché eventuali omesse risposte su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Nè, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Allo stesso tempo va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) e.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Nella specie, le censure del primo motivo, pur formalmente ricondotte a violazione di legge per carenza motivazionale, sono in realtà volte a richiedere una lettura dei fatti diversa o alternativa rispetto a quella effettuata dai giudici di merito in presenza di motivazione congrua e logica.
In particolare, quanto alla fondamentale doglianza con cui si rimprovera alla Corte territoriale di avere sostanzialmente sottovalutato il contesto peculiare del trattamento di depilazione integrale richiesto dalla persona offesa, di per sè caratterizzato da necessarie manipolazioni anche delle parti intime, sono gli specifici passaggi della motivazione della sentenza impugnata segnatamente soffermatisi su condotte per nulla necessarie, in realtà, ai fini del trattamento richiesto, a rendere invece chiaro come del contesto concreto i giudici di merito abbiano avuto esatta cognizione.
Se anche, infatti, si volesse non considerare (come fondamentalmente finisce per fare il ricorrente) il fatto che, stando alla sentenza impugnata, la persona offesa ha dichiarato in più occasioni che in realtà non era stato richiesto un trattamento di depilazione integrale, bensì solo relativo alla zona inguinale fuoriuscente dal costume (pag.5), la Corte territoriale ha posto in evidenza come, durante l'operazione, l'imputato ebbe, ad un certo punto, secondo queste stesse dichiarazioni, a poggiarle le dita sulle "grandi labbra" e a infilargliele all'interno (pagg. 6 e 7), a infilarle la mano sotto il reggiseno toccandole ed estraendole il seno nonostante l'opposizione della ragazza (pag. 21) e a infilarle il dito nell'ano schiaffeggiando i glutei della donna per vincerne la resistenza (pag. 22). Tali condotte, obiettivamente svincolate da un trattamento di mera depilazione (come chiaramente affermato dalla sentenza impugnata a pag. 20) sono dunque tali da rendere la motivazione idonea a superare le obiezioni sul punto del ricorrente anche con riguardo, evidentemente, al fatto che la mancanza di reazioni della ragazza avrebbe ragionevolmente indotto in errore l'imputato sul dissenso circa le manovre, di chiara natura sessuale, praticate;
tanto più, appunto, avendo l'imputato persistito nelle manovre nonostante i chiari segni di disagio (l'irrigidimento dei glutei sopra ricordato) o addirittura di opposizione (con riguardo all'episodio del seno) mostrati dalla donna (pag.18). Diviene dunque determinante la "tenuta" della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa: ma, anche su tale punto, posto in discussione dal primo motivo, la sentenza, in coerenza con i principi più volte enunciati da questa Corte, ha offerto una complessiva e congrua risposta laddove ha sottolineato l'assenza, nelle dichiarazioni accusatorie, di contraddizioni e la natura puntuale e precisa del resoconto in ordine agli abusi subiti (pag. 15), ha spiegato, in maniera logica ed insindacabile, le crisi di pianto col riferimento al ricordo di quanto subito (pag. 10), ha evidenziato l'assenza di alcun motivo di astio o rancore nei confronti dell'imputato tali da suggerire la possibile natura calunniosa delle accuse (pag. 15) e ha infine passato in rassegna i numerosi elementi di riscontro esterni fondamentalmente tratti dalle dichiarazioni rese da vari testi (essenzialmente la madre e gli amici della ragazza) destinatari delle subitanee rivelazioni su quanto poco prima accaduto e spettatori dell'atteggiamento sconvolto e piangente della ragazza (pag. 16) non trascurando neppure l'avvenuta desumibilità, da conversazioni telefoniche intercettate, di manovre di introduzione anale operate su altra ragazza, sempre durante trattamento di depilazione, e non più poste in essere, però, significativamente, dopo che era intervenuta la querela per i fatti in questione (pagg. 13 - 14). Ha infine ragionevolmente giustificato il complessivo comportamento tenuto dalla ragazza, incapace, nonostante i chiari segni di dissenso mostrati e di cui sopra, di opporsi decisamente alle manovre invasive subite atteso lo stato d'animo, comprensibilmente agitato e confuso, e di shock nel quale la ragazza versava (pag. 23).
In definitiva la Corte territoriale ha fatto buon uso dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri da osservare in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti dal testimone che sia anche persona offesa del reato (cfr., da ultimo, a suggello di un costante orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
6. Il secondo motivo è palesemente infondato quanto alla prima parte. La Corte di merito ha correttamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi favorevolmente valutabili a fronte di abuso compiuto approfittando della fiducia riposta dalla ragazza sulle prestazioni esclusivamente professionali della ragazza. Del resto, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900); si è aggiunto poi non essere necessario a tali fini che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente invece che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
6.1. Il motivo è invece fondato quanto alla doglianza in ordine alla mancata considerazione, nel calcolo della pena, dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. Il ricorrente aveva in particolare lamentato, con l'atto di appello, che la sentenza di primo grado, pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante in questione, aveva tuttavia trascurato di tenerne conto in sede di computo della pena. Ora, in effetti, la sentenza di primo grado, dopo avere riconosciuto, a pag. 167, la circostanza attenuante in oggetto, come inequivocabilmente desumibile dalla ritenuta efficacia, spontaneità ed idoneità della volontà dell'imputato di elidere od attenuare le conseguenze del reato, non ne ha fatto alcuna menzione in sede di computo della pena, calcolata, prima di effettuare la diminuzione per il rito, in anni tre di reclusione unicamente considerando, testualmente, la "diminuzione per la riconosciuta attenuante del caso di minore gravità" (vedi pag. 168). A fronte di un tale quadro la Corte d'Appello ha ritenuto di disattendere la doglianza dell'appellante reputando la relativa diminuzione comunque considerata dal Tribunale sì da dovere lasciare inalterata la pena finale di anni tre, non computata la diminuente per rito speciale;
a supporto di tale conclusione, evidentemente alternativa rispetto a quella volta ad optare, invece, per una vera e propria omissione di computo della corrispondente diminuzione (e tale da condurre, ferme necessariamente restando la pena base individuata dalla stessa sentenza d'appello e la entità della diminuzione sino ad anni quattro e mesi sei per l'attenuante speciale, di per sè non censurate dal ricorrente, ad una pena finale inferiore a quella di anni tre), la sentenza impugnata non ha, tuttavia, fornito alcuna motivazione;
di qui, allora, la necessità di annullamento con rinvio della sentenza per nuova motivazione sul punto e, nel caso di ritenuta mancata considerazione, nel computo della pena, dell'attenuante in oggetto, per nuova determinazione della pena.
7. Il terzo motivo, relativo alla pretesa incongruità della valutazione della somma di Euro 10.000, versata dall'imputato, e già ritenuta idonea ad integrare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, come rappresentativa di un solo acconto rispetto alla somma di
Euro 20.000 a titolo di danno morale, è infondato. Invero, nessuna contraddizione è dato cogliere tra il profilo della ritenuta esaustività della somma ad integrare l'attenuante in oggetto e il profilo della ritenuta inidoneità della stessa somma a risarcire integralmente il danno non patrimoniale ove si abbia riguardo al fatto che l'attenuante è stata riconosciuta non già in relazione, appunto, all'integrale riparazione del danno (ex art. 62 c.p., n. 6, prima parte) ma, come affermato, a pag. 167, dalla sentenza di primo grado, in relazione, evidentemente, ad una condotta unicamente finalizzata ad attenuare le conseguenze dannose di un reato non di natura patrimoniale (ex art. 62 c.p., n. 6, seconda parte) stimato come pari a complessivi Euro 20.000.
8. Il quarto motivo, volto a censurare an e quantum della pena accessoria inflitta, è, nella prima parte, infondato. Va infatti rammentato che in tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 c.p., deve essere intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 6, n. 14368 del 17/11/1999, Rotondo, Rv. 216829; Sez. 6, n. 12876 del 02/10/1986, Pratesi, Rv. 174304). Laddove, quindi, la sentenza impugnata ha affermato versarsi, nella specie, in ipotesi di abuso della professione giacché il reato è stato commesso debordandosi dalle finalità e manipolazioni connesse con l'esercizio del trattamento professionale richiesto, la stessa ha correttamente applicato il ricordato principio.
8.1. Il motivo è invece fondato quanto alla seconda parte. La Corte d'Appello ha confermato la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione per anni cinque già irrogata dal Tribunale affermando che, avendo detta sanzione lo scopo di inibire la ripetizione di condotte similari a quella oggetto di reato, la stessa non può essere ragionevolmente irrogata in termini pari o prossimi al minimo edittale. Una tale motivazione, però, oltre a non spiegare la ragione per la quale la pena dovesse, nella specie, essere irrogata nel massimo di anni cinque (attesa la forbice edittale compresa, appunto, tra uno e cinque anni) è comunque anche illogica quanto alla impossibilità di attestarsi sul minimo posto che, ricorrendo sempre la ratio individuata dal Tribunale, in quanto intrinseca alla stessa esigenza di applicazione della pena accessoria, il minimo edittale non sarebbe, a seguire tale ragionamento, mai irrogabile.
8.1.1. Ma, ancor prima, va rilevata l'erronea interpretazione di legge in cui sono incorsi i giudici di merito, che hanno determinato l'entità della pena accessoria prescindendo dalla disposizione di cui all'art. 37 c.p., in tal modo irrogando una pena accessoria illegale, come tale rilevabile anche d'ufficio (nel senso, infatti, che il principio di legalità della pena opera anche con riguardo alle pene accessorie, Sez. 1, n. 9456 del 25/02/2005, Pozzi, Rv. 230928).
Il citato art. 37 prevede, infatti, che allorquando la durata della pena accessoria temporanea non sia espressamente determinata, la pena accessoria in oggetto abbia una durata uguale a quella della pena principale inflitta;
di qui la necessità di individuare, nell'esegesi della norma, la corretta interpretazione della locuzione di "pena accessoria di durata non espressamente determinata": ora, mentre nessun problema appare porsi nei casi in cui il legislatore si limiti, come sovente accade, ad effettuare, all'interno della norma sanzionatoria, un mero richiamo al tipo di pena accessoria applicabile (come, ad esempio, nei casi di cui agli artt. 564, 569 e 609 nonies c.p.) o, per converso, nei casi nei quali la norma contempli una pena accessoria fissa, essendo chiare, rispettivamente, la mancanza di alcuna durata e la previsione di una durata determinata, può essere non facilmente operabile l'inquadramento, nell'una ovvero nell'altra delle due situazioni, delle ipotesi contrassegnate dalla indicazione di un limite minimo e/o massimo di durata.
8.1.2. Un primo orientamento di questa Corte ha affermato che tali ultime ipotesi rientrano nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta (da ultimo, con riguardo appunto alla indicazione di un minimo ed un massimo, Sez. 5, n. 29780 del 30/06/2010, Ramunno e altro, Rv. 248258; Sez. 3, n. 41874 del 09/10/2008, Azzani ed altro, Rv. 241410; Sez. 5, n. 9198 del 30/05/1975, Galligani, Rv. 130902; con riguardo poi, a fortioh, alla indicazione del solo massimo, Sez. 1, n. 19807 del 22/04/2008, Ponchia, Rv. 240006; Sez.5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini ed altro, Rv. 215987; Sez. 5, n. 2205 del 26/11/1986, Raguzzi, Rv. 175171; Sez. 5, n. 10266 del 20/10/1981, Iacopozzi, Rv. 150989; Sez. 5, n. 9025 del 04/05/1978, Cocuzza, rv. 139606; Sez. 5, n. 6366 del 09/03/1978, Soncin, Rv. 139083; Sez. 5, n. 3993 del 18/11/1977, Bastone, Rv. 138531; Sez. 5, n. 1274 del 21/10/1975, Salvati, Rv. 132050; Sez. 5, n. 8085 del 11/12/1975, Ravaioli, rv. 134137). Si è infatti, specificato, che si ha pena "espressamente determinata" solo laddove la legge fissi "in concreto" tale durata, dovendo pertanto, in tutti gli altri casi (ovvero sia allorquando siano fissati minimo e massimo edittale sia allorquando vengano individuati il solo minimo o il solo massimo), escludersi una tale caratteristica.
8.1.3. A tale indirizzo se ne è venuto a contrapporre altro secondo cui, invece, quando la durata di una pena accessoria temporanea sia determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, la stessa può dirsi espressamente determinata dalla legge;
conseguentemente non può trovare applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 c.p., ma spetta al giudice determinarne, in concreto, la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 c.p. (tra le altre, Sez. fer., n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256581; Sez. 3 n. 17702 del 05/12/2012, Pagliaroni, non massimata,Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, P.G. in proc. Di Vincenzo, Rv.241538; Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008, Ravara, Rv. 240256; Sez. 5, n. 759 del 21/09/1989, Denegri, rv. 183110; Sez. 5, n. 9019 del 23/02/1978, Borghesi, Rv. 139602; Sez. 5, n. 3885 del 25/02/1972, Giachi, Rv. 121184; implicitamente, anche, Sez. 3, n. 9991 del 02/07/1984, Vinci, Rv. 166658, nonché Sez. 5, n. 1762 del 23/01/1984, Giordano, Rv. 162857). A suffragio di detta impostazione si sono richiamati, fondamentalmente, i principi costituzionali della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena nonché l'applicabilità, anche alle pene accessorie, della disposizione dell'art. 133 c.p., in ragione del carattere di norma "generale", derogata dalla norma speciale dell'art. 37 cit. nei soli casi in quest'ultima previsti.
8.1.4. Ciò posto, va condiviso il primo indirizzo.
Escluso che il richiamo ai principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena possa assumere un ruolo dirimente nella scelta tra l'uno e l'altro orientamento giacché proprio l'allineamento, quale epilogo del primo indirizzo, della pena accessoria a quella pena principale finisce per valorizzare, sia pure "di riflesso", i criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., nell'ambito del generale potere discrezionale conferito al giudice dall'art. 132 c.p., appare invece determinante il tenore letterale dell'art. 37 c.p.. Infatti, il principio della parità temporale della pena accessoria con la pena principale inflitta va contenuto, per dettato espresso della norma, entro "il limite minimo e quello massimo stabilito per ciascuna specie di pena accessoria", così dandosi per implicito che tale criterio operi, appunto, anche in presenza di pene accessorie dai limiti minimo e massimo ben definiti.
8.2. Ne consegue che, nella specie, comunque illegittima essendo la pena accessoria irrogata dai giudici di merito, in quanto superiore a quella principale inflitta, la sentenza deve essere annullata con rinvio anche relativamente a tale punto;
la pena accessoria dovrà quindi essere determinata dal giudice del rinvio nella misura corrispondente a quella della pena principale all'esito della finale rideterminazione della pena secondo quanto enunciato sopra sub 6.1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo limitatamente alla determinazione della pena principale ed accessoria. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2014