Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 3
In tema di bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dall'art 217 legge fallimentare determinata solo nel massimo, essa deve, ai sensi dell'art 37 cod. pen., avere durata eguale a quella della pena principale inflitta.
In tema di bancarotta semplice documentale, è punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili.Trattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.
La attenuante prevista dall'art 219 comma 2 legge fallimentare (aver cagionato danno patrimoniale di speciale tenuità) ha natura oggettiva, in quanto il danno è quello prodotto dal fatto-reato; pertanto, in ipotesi di bancarotta semplice, esso si sostanzia in quello derivante dal comportamento omissivo ascrivibile all'imputato, che può aver prodotto conseguenze tenui o, addirittura, inesistenti ai creditori, considerati, non singolarmente, ma nel loro insieme. (Nella fattispecie, la Corte, affermando che la attenuante "de qua", una volta riconosciuta, deve applicarsi a tutti gli imputati dello stesso fatto-reato, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, viceversa, la aveva ritenuta applicabile ad uno solo dei due coimputati).
Commentari • 3
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L'art. 216 – ultimo comma – della legge fallimentare[1] recita: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Il dettato legislativo previsto dal sopracitato articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, ove …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2000, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 15/03/2000
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N 547
3. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.32044/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) IN AN, nata a [...] il [...] residente a [...];
2) ES RL nato a [...] il [...] e residente a [...];
Avverso la sentenza emessa il 5 marzo 1999 dalla Corte di Appello di Firenze che aveva ridotto la pena comminata dal Pretore di Pistoia, con sentenza del 15 gennaio 1998, ad IN AN e ES RL per il reato di cui all'art. 217 L.F. previa concessione alla IN dell'attenuante di cui all'art. 219 u.c. L.F. e valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata quanto al ES;
Visti gli atti la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento;
La Corte di Cassazione osserva:
Il Pretore di Pistoia, con sentenza del 15 gennaio 1998 dichiarava IN AN e ES RL colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 217 L.F. per avere, la prima quale legale rappresentante ed il secondo quale amministratore di fatto della "s.r.l. Diemmeplast", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia emessa in data 9 aprile 1994, omesso di tenere regolarmente, nel triennio precedente la dichiarazione di fallimento, i prescritti libri e scritture contabili, e, concesse le attenuanti generiche ad entrambi, condannava la IN alla pena di mesi quattro di reclusione ed il ES quella di mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 217 u.c. L.F. ed al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza del 5 marzo 1999 la Corte di Appello di Firenze, su appello degli imputati, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava le attenuanti generiche concesse al ES prevalenti sulla recidiva contestata, concedeva alla IN anche l'attenuante di cui all'art. 219 u.c. L.F. e riduceva la pena inflitta al ES a mesi quattro di reclusione e alla IN a mesi tre di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. ES RL deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 217 RD 16 marzo 1942 n. 267
e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.. Il ricorrente rilevava che la società era rimasta inattiva sin dal 1989, a cagione dei noti eventi alluvionali, e che, pertanto, non essendovi passività insolute non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
2) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 219 comma III RD 267/42, 118 e 119 secondo comma c.p., 597 comma 5 c.p.p. perché la attenuante di cui all'art. 219 u.c. L.F. ha natura oggettiva ed andava quindi, riconosciuta anche al ES.
IN AN deduceva la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 217 RD 16 marzo 1942 n. 267 e mancanza e/o illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per le stesse ragioni indicate nel primo motivo di impugnazione dal ES.
La IN deduceva poi che erroneamente la pena accessoria non era stata ragguagliata a quella principale secondo i criteri indicati dall'art. 37 c.p.. Non è fondato il primo motivo di impugnazione.
Entrambi gli imputati hanno sostenuto che non erano obbligati a tenere le scritture contabili perché era cessata la attività commerciale della società dichiarata fallita. In punto di fatto dalla sentenza impugnata si rileva che non erano stati tenuti regolarmente i libri contabili e le scritture, poiché nel libro inventari non erano stati riportati i bilanci relativi agli esercizi 1991, 1992 e 1993 e nel libro giornale non erano state annotate le operazioni contabili effettuate, ne' vi erano annotazioni sul libro delle assemblee.
Nessun rilievo ha, quindi, il fatto che i libri precedenti al 1989 sarebbero andati dispersi per effetto degli eventi alluvionali, peraltro indicati ma non provati, che avrebbero danneggiato l'azienda, poiché l'imputazione concerne i fatti prefallimentari commessi dal 1991 alla dichiarazione di fallimento
Il delitto in questione è reato di pericolo presunto e mira ad evitare che vi siano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della società da parte degli organi fallimentari, con possibile pregiudizio degli interessi dei creditori.
La finalità ultima della norma è, quindi, quella di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza del patrimonio del fallito sul quale potersi soddisfare.
Il reato consiste nel mero inadempimento ad un precetto formale, quello previsto dall'art. 2214 cc. - che ovviamente, integra la norma penale prevista dall'art. 217 L.F. - ed è, quindi un reato di pura condotta che si realizza anche quando non vi sia un danno per i creditori.
L'imprenditore ha, evidentemente, l'obbligo di tenere le scritture contabili anche quando la attività commerciale della società sia cessata con la cancellazione dal registro delle imprese, con l'unica eccezione, talvolta riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, della assenza di passività insolute.
Eccezione discutibile sia perché contrastante con la natura del reato che, come si è detto, è di pericolo presunto, sia perché le iscrizioni nei libri obbligatori e parzialmente obbligatori serve proprio ad accertare i movimenti della società e quindi, anche la esistenza di eventuali passività insolute.
Tuttavia nel caso di specie non risulta che la società abbia cessato formalmente l'attività di impresa, tanto è vero che l'assunzione della carica di amministratrice da parte della IN fu dettata dalla esigenza di far "vivere" la società già in condizioni di difficoltà economiche, al fine di agire per recuperare crediti inerenti l'attività svolta.
A tutto voler concedere vi è stata di fatto e proprio a cagione delle difficoltà dette, per qualche tempo, peraltro nemmeno precisato, una carente o forse anche nulla attività commerciale, ma mai una cessazione formale della attività dell'impresa, che è stata poi travolta dal fallimento.
In tali condizioni - mancanza di uno scioglimento della società - la tenuta dei libri, ai quali si è fatto prima riferimento, era certamente obbligatoria e, quindi, non può trovare accoglimento la tesi dei ricorrenti, poiché i giudici di merito hanno correttamente interpretato ed applicato la normativa in esame.
Fondati sono, invece, gli altri due motivi di gravame. La sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto reato avesse cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità e sul punto non vi è stata impugnazione da parte del PM e, quindi, la statuizione non può più essere messa in discussione.
I giudici di merito hanno però ritenuto che tale attenuante fosse concedibile soltanto alla IN e non anche al coimputato ES. L'errore è evidente, poiché l'attenuante in questione ha natura oggettiva e non soggettiva.
Infatti il danno preso in considerazione è quello cagionato dal fatto reato e quindi, nel caso della bancarotta semplice, quello eventualmente derivante dalle omissioni dei falliti - imputati. Essa ricorre quando le omissioni accertate abbiano prodotto un danno particolarmente tenue, o addirittura inesistente, ai creditori collettivamente e non singolarmente considerati danno ovviamente da non confondere con l'entità del passivo fallimentare. Una volta ritenuta sussistente la attenuante non può non applicarsi a tutti gli imputati dello stesso fatto - reato i a nulla rilevando le condizioni soggettive degli imputati.
I giudici di merito inspiegabilmente non hanno concesso tale attenuante anche al ES, forse tenuto conto dei precedenti penali dello stesso che, però, non possono essere ostativi. Va rilevato che i giudici di merito hanno fatto riferimento all'art. 597 comma V.c.p.p. applicazione in sede di appello anche di ufficio di attenuanti - per ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva per il ES e per concedere la attenuante di cui all'art. 219 L.F. alla IN, riconoscimento di attenuanti che era stato comunque richiesto dagli imputati che avevano concluso chiedendo alla Corte di Appello l'assoluzione o una riduzione della pena.
Fondato è pure il rilievo della IN in ordine alla errata applicazione dell'art. 37 c.p., poiché, essendo la pena accessoria prevista dall'art. 217 L.F. determinata soltanto nel massimo, la sua durata deve corrispondere a quella della pena principale inflitta, secondo il principio fissato dall'articolo richiamato. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata i con rinvio i ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame in ordine alla mancata concessione della attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 L.F. al ES ed alla conseguente rideterminazione delle pene principale ed accessoria. La decisione dei giudici di appello deve, invece, essere annullata senza rinvio in ordine alla durata della pena accessoria inflitta alla IN, poiché per la sua determinazione non sono necessarie valutazioni di merito.
Essa, infatti, va determinata in mesi tre, tale essendo la durata della pena principale inflitta alla IN dai giudici di merito. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte annulla, con rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, per nuovo esame, la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione a ES RL della attenuante di cui all'art. 219 L.F. ed alla conseguente rideterminazione delle pene principale ed accessoria;
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria alla IN che fissa in mesi tre.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Camera di consiglio in Roma, il 15 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2000