Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2000, n. 4727
CASS
Sentenza 15 marzo 2000

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Massime3

In tema di bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dall'art 217 legge fallimentare determinata solo nel massimo, essa deve, ai sensi dell'art 37 cod. pen., avere durata eguale a quella della pena principale inflitta.

In tema di bancarotta semplice documentale, è punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili.Trattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato la attività, anche se manchino passività insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.

La attenuante prevista dall'art 219 comma 2 legge fallimentare (aver cagionato danno patrimoniale di speciale tenuità) ha natura oggettiva, in quanto il danno è quello prodotto dal fatto-reato; pertanto, in ipotesi di bancarotta semplice, esso si sostanzia in quello derivante dal comportamento omissivo ascrivibile all'imputato, che può aver prodotto conseguenze tenui o, addirittura, inesistenti ai creditori, considerati, non singolarmente, ma nel loro insieme. (Nella fattispecie, la Corte, affermando che la attenuante "de qua", una volta riconosciuta, deve applicarsi a tutti gli imputati dello stesso fatto-reato, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che, viceversa, la aveva ritenuta applicabile ad uno solo dei due coimputati).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2000, n. 4727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4727
Data del deposito : 15 marzo 2000

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