Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 cod. pen., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistere tale presupposto nella condotta di un medico che aveva reiteratamente consentito a soggetto non abilitato di utilizzare il suo nome e la sua posizione fiscale per l'esercizio abusivo della professione di dentista).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 14368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14368 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI " N. 1727
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO " N. 26865/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 18/2/1999 della Corte d'Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DOTT. Leonasi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 21/12/1994 il Pretore di Tirana condannava a pene di legge ON AR per esercizio abusivo della professione di medico-dentista: il predetto aveva in sostanza, prestato il proprio nome e la propria qualifica professionale a tal MO che di fatto esercitava nello studio sebbene privo di laurea e di abilitazione. Veniva pronunciata altresì condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile MD (Associaz. Medici dentisti italiani). La Corte d'Appello di Torino rigettava la impugnazione dell'imputato, motivando che questi aveva quanto meno ammesso di avere rilasciato fatture "a favore di persone curate dal OR e che la pena accessoria di cui all'art. 31 C.P. andava applicata, dovendosi ravvisare nella reiterazione dei fatti l'abuso della professione previsto dalla legge: la sentenza era pronunciata in contumacia dell'imputato.
Ricorre quest'ultimo per cassazione, impugnando contestualmente l'ordinanza della Corte territoriale che ha disatteso l'istanza di rinvio, ancorché fondata su due certificazioni mediche, una delle quali proveniente dalla divisione di neurochirurgia di Sondrio. Coi due motivi successivi si censura la sentenza per avere ritenuto che il semplice rilascio di fatture integri concorso nel reato di cui all'art. 348 c.p. e per avere confermato la pena accessoria (il rilascio di fatture non costituisce "uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione"). Con l'ultimo motivo lamenta non essere stata ritenuta la continuazione tra questo e reati analoghi già giudicati.
Il ricorso appare infondato in tutti e quattro i motivi.
1. Correttamente, anzitutto, la Corte territoriale ha dichiarato la contumacia, posto che nessuno dei documenti medici prodotti attesta assoluta attuale impossibilità di comparire nel senso voluto dall'art. 486, 1^ co. C.P.P.: il primo perché genericamente attestante "motivi di salute" e conseguente prescrizione di semplice "riposo"; il secondo (relazione di un sanitario dell'ospedale "Morelli" di Sondrio a "colleghi" non meglio identificati) perché certamente riguardante una grave malattia (ematoma subdurale cronico che rese necessaria craniotomia parietale) ma privo di ogni indicazione utile ai fini della valutazione del decorso post- operatorio: essendo stato l'intervento praticato il 20 novembre 98 e il documento rilasciato il I) dicembre senza indicazione di prognosi in termini temporali, si sarebbe, dovuto provare dall'imputato il perdurare di uno stato d'infermità impediente per il giorno dell'udienza (18 febbraio).
2. Assodato in fatto che il ON ha consentito al OR (privo, appunto, di titolo professionale) di utilizzare il nome e la posizione fiscale di esso ON per realizzare i compensi dell'abusiva attività sanitaria, assolutamente ovvio ne risulta, sul piano giuridico, il consapevole contributo (concorso) a quell'attività delittuosa, quanto meno sotto il profilo di significativa agevolazione della condotta.
3. La locuzione "abuso di una professione" usata dall'art. 31 C.P. ai fini della pena accessoria dev'essere intesa - secondo la stessa giurisprudenza ormai risalente di questa Corte suprema (cfr. Sez. V 18.11.1986, Pratesi, e Sez. V 11.7.1983, Zanetti) - nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di quella certa professione con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale. E correttamente i giudici del merito hanno ritenuto significativo e grave il comportamento de quo, caratterizzato da reiterazione di atti diretti unicamente al conseguimento del profitto di reati.
4. La sentenza impugnata non ha affatto respinto la istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra questo e reati analoghi in precedenza giudicati: si è limitata a rammentare che, non potendosi "allo stato" decidere per l'insufficienza degli elementi offerti dall'imputato, questi potrà adire il giudice della esecuzione competente, ex art. 671 C.P.P..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 1999