Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
La durata delle pene accessorie temporanee conseguenti di diritto alla condanna e fissata dalla legge solo nel massimo, quando non sia stata espressamente determinata dal giudice, è eguale a quella della pena principale inflitta. (Nella specie, relativa a ritiro della patente e divieto di espatrio irrogati come effetto della condanna per delitto in tema di stupefacenti, il giudice di primo grado aveva genericamente applicato in sentenza le pene accessorie "per la durata minima di legge". In relazione a tale formula la Corte ha ritenuto che essa non potesse interpretarsi come riferita a un sol giorno, ma dovesse intendersi come ragguagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie e, di conseguenza, ha giudicato corretta l'individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione nella durata di un anno - pari alla pena della reclusione inflitta dal giudice della cognizione - quella delle pene accessorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 19807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19807 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1209
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 039171/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONCHIA CARLO, N. IL 13/04/1973;
avverso ORDINANZA del 19/09/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO O., sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 19 settembre 2007 e depositata il 20 settembre 2007, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice della esecuzione, sulla opposizione del condannato, ha confermato la propria ordinanza 29 maggio 2007, con la quale aveva determinato in anni uno la durata della pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio, inflitte dal medesimo Tribunale, à termini del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), a Ponchia Carlo "per la durata minima di legge", con sentenza del 19 novembre 1997, irrevocabile in parte de qua il 4 febbraio 2007. Il Tribunale ha motivato che nella specie trova applicazione la disposizione dell'art. 37 c.p., sicché, non essendo stata espressamente determinata la durata della pena accessoria, la medesima deve essere ragguagliata a quella della pena principale irrogata (per effetto della riduzione operata dal giudice di appello) nella misura di anni uno (di reclusione).
Dato atto che l'opponente instava per contenimento della durata delle pene accessorie in ragione di un sol giorno, in quanto inflitte per la durata minima;
negava l'applicabilità dell'art. 37 c.p.; invocava il ricorso alla unità minima di computo delle pene accessorie ai sensi dell'art. 134 c.p. e, gradatamente, agitava la questione della legittimità costituzionale dell'art. 85 D.P.R. cit. per supposta violazione dell'art. 25 Cost., comma 2, nella ipotesi che il minimo edittale dovesse reputarsi indeterminato, il giudice a quo ha argomentato: la disposizione citata esprime un principio di carattere generale;
dal coordinamento dell'art. 37 c.p. e art. 85 del T.U. cit. consegue che la durata delle pene accessorie in questione deve essere pari a quella della pena principale inflitta fino alla concorrenza del limite di tre anni, stabilito dall'art. 85 cit.; i principi di diritto in materia di determinazione della pena in caso di concorso formale, continuazione, circostanze del reato e patteggiamento non sono applicabili al caso in esame, concernendo "fattispecie eterogenee"; la correlazione tra la durata delle pena accessoria e quella principale non è arbitraria;
la tesi difensiva circa la determinazione della durata delle pene in ragione di un solo giorno priverebbe la sanzione "di ogni contenuto afflittivo". 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Niccolo Ghedini mediante atto recante la data del 18 ottobre 2007, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 37 e 85 del T.U. cit. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente sostiene: l'art. 37 c.p. disciplina il caso della omessa previsione di durata della pena accessoria;
non trova applicazione nella fattispecie in quanto il giudice ha applicato la sanzione, commisurandola discrezionalmente "per la durata minima di legge"; la contraria determinazione del giudice della esecuzione ha violato il giudicato;
in difetto di alcuna positiva, diversa determinazione, il minimo edittale risulta necessariamente pari alla più piccola unità di misura delle pene temporanee e, cioè, a un giorno à sensi dell'art. 134 c.p.; la conclusione è confrontata dai principi di diritto, fissati da questa Corte in materia di aumento o di diminuzione di pena à termini degli artt. 81, 64 e 65 c.p., applicabili in via analogica;
se la durata minima edittale delle pene accessorie di cui all'art. 85 del D.P.R. cit. non dovesse ritenersi fissata in un giorno, la disposizione sarebbe viziata di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, in quanto resterebbe "del tutto indeterminata la specificazione della pena nel minimo edittale".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 13 dicembre 2007, contesta che l'art. 37 c.p. trovi applicazione, secondo la tesi del ricorrente, quando il giudice abbia omesso di quantificare la sanzione;
la norma, invece, contempla il caso (diverso) che "la durata della pena accessoria non sia espressamente determinata dalla legge"; e tale è la ipotesi che nella specie ricorre.
4. - Il ricorso è infondato.
In virtù del combinato disposto dell'art. 37 c.p. e art. 85 D.P.R. cit. le pene accessorie, comminate dalla ridetta norma, devono essere necessariamente ragguagliate alla durata della pena detentiva principale, fino alla concorrenza del limite massimo di anni tre (il principio di generale portata è stato espressamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo alla pena accessoria prevista per il delitto di bancarotta e determinata solo nel massimo: Sez. 5, 15 marzo 2000, n. 4727, Albini, massima n. 215987; 20 ottobre 1981, n. 10266, Iacopozzi, massima n. 150989; e 4 maggio 1978, n. 9025 Cocozza, massima n. 139606).
La statuizione di condanna del Tribunale padovano, contenuta nella sentenza del 19 novembre 1997, relativamente alle pene accessorie, ancorché espressa con locuzione invero impropria, infelice e priva di giuridico valore e significato, comporta, alla stregua del principio di diritto richiamato, che la determinazione della durata della pene ridette doveva intendersi originariamente operata in ragione di anni tre, essendo pari ad anni cinque e mesi quattro la reclusione inflitta e, dovendosi, pertanto contenere nel limite edittale di anni tre le sanzioni accessorie.
La riduzione della pena principale disposta, quindi, dal giudice di appello con la sentenza del 6 dicembre 2005 in parte de qua riformatrice della condanna e divenuta irrevocabile, comporta a sua volta, la definitiva rideterminazione delle pene accessorie che restano perfettamente ragguagliate alla esatta durata della pena principale, pari ad anni uno.
Epperò il giudice della esecuzione ha risolto correttamente in tal senso l'incidente in esito alla opposizione del condannato. È appena il caso di aggiungere che è manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, gradatamente prospettata dal ricorrente: l'indefettibile ragguaglio alla durata della pena principale (a sua volta compresa nei limiti edittali di legge) assicura la predeterminazione normativa, anche nel minimo, della sanzione accessoria.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008