Sentenza 14 novembre 2019
Massime • 1
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica della sentenza all'imputato non comparso esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "c.d. prospective overruling").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2019, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2019 |
Testo completo
04455-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3363/2019 MARIA VESSICHELLI Presidente UP 14/11/2019- EDUARDO DE GREGORIO ROSA PEZZULLO R.G.N. 7791/2019 MICHELE ROMANO ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TA AR nato il [...] 2. IS BA nato il [...] avverso la sentenza del 25/05/2018 della CORTE di APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Giampiero Mattei, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi deposita conclusioni scritte e nota spesa;
uditi i difensori degli imputati, avv. Giuliano Valer per MU AF e avv. Giulio Margoni per DU AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di MU AF, HA AN e DU AR per avere, in concorso tra loro, sequestrato Hu UP (capo A) e per aver cagionato allo stesso lesioni personali gravi, consistite tra l'altro nella avulsione dei due incisivi superiori da cui derivava l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione (capo B).
2. Avverso la sentenza ricorrono MU AF e DU AR con separati atti a firma dei rispettivi difensori, articolando sei motivi riprodotti in maniera identica nei due ricorsi e di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizio di motivazione sul capo relativo al delitto di cui all'art. 605 cod. pen. Il reato non sarebbe configurabile poiché la privazione della libertà personale di Hu UP si sarebbe protratta per dieci minuti "al massimo" e sarebbe stata funzionale all'arresto in flagranza del medesimo, il quale, introdottosi nel cantiere senza autorizzazione, era stato sorpreso a recidere i cavi dei macchinari dell'impresa di DU. Ricorrerebbe la scriminante dell'esercizio di un diritto, rappresentata nella specie da "l'arresto facoltativo in flagranza da parte di privati" ex art. 383 cod. proc. pen.. 2.2 Con il secondo denunciano analoghi vizi in relazione al mancato riconoscimento delle esimenti della legittima difesa e dell'adempimento di un dovere. Dagli atti risulterebbe che la persona offesa aveva violato il domicilio dell'imprenditore, aveva danneggiato i macchinari presenti e si era scagliato
contro
MU AF imbracciando una sega elettrica.
2.3 Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 5, 585 (uso dell'arma) e 583 (indebolimento permanente di un organo). Gli imputati non avrebbero approfittato di una condizione di minorata difesa per il tempo di notte", poiché è stata la vittima a scegliere di agire in quelle condizioni di tempo e di luogo al fine di perpetrare la propria azione illecita. Non vi sarebbe prova dell'uso di un'arma. 2 La perdita di un dente non determinerebbe alcuna menomazione funzionale apprezzabile ai sensi dell'art. 583 cod. pen.. 2.4 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il racconto della vittima sarebbe inverosimile, incompleto e riceverebbe plurime smentite.
2.5 Con il sesto si dolgono della mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, di cui sussisterebbero tutti i presupposti: lo stato d'ira, il fatto ingiusto altrui, il rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, improntato al carattere non della proporzionalità ma dell'adeguatezza.
3. In data 18 ottobre 2019 la parte civile ha depositato una memoria con la quale, in primo luogo, eccepisce la tardività dei ricorsi e ne illustra, in secondo luogo, i profili di inammissibilità o di infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per un duplice ordine di motivi.
2. Anzitutto sono tardivi.
2.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata il 25 maggio 2018, mediante lettura del dispositivo, con indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. Detto termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale - (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586) - è maturato il 23 agosto 2018. La motivazione è stata tempestivamente depositata il 17 agosto 2018. 2.2 Tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., è iniziato a decorrere dal 1° settembre 2018 ed è venuto a scadenza il successivo 15 ottobre. Il 16 ottobre 2018 la sentenza è divenuta irrevocabile nei confronti di tutti gli imputati.
2.3 Il ricorso di MU AR è stato presentato, mediante deposito dell'atto nella cancelleria della Corte di appello di Trento, il 3 novembre 2018, quello di DU AR il 5 novembre 2018, quindi dopo lo spirare del termine previsto per l'impugnazione.
2.4 A tal fine è irrilevante la circostanza che si sia proceduto in sede di giudizio abbreviato, in assenza degli imputati. 3 Invero, dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto. Sulla questione era insorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. All'interpretazione maggioritaria schieratasi nel senso appena illustrato (Sez. 6, n. 12536 del 16/01/2019, Ba Tidiane, Rv. 276377, Sez. 2 n. 57918 del 25/09/2018, A, Rv 274473; Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485; Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017, S, Rv. 270911; Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217) se ne era contrapposta altra, maturata principalmente all'interno della terza sezione, secondo cui la mancanza di espressa abrogazione dell'art. 442, comma 3, ad opera della legge n. 67 del 2014, rende tuttora operante l'obbligo, ivi previsto, di notificare la sentenza all'imputato "che non sia comparso" (Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, G., Rv. 273695; Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015, Fanale, non mass.; Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015, dep. 2016, Carini, non mass.). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione investite con ordinanza di - rimessione della terza sezione (n. 6377 del 17/12/2018) hanno risolto il contrasto a favore della prima tesi (cfr. Sez. U del 24 ottobre 2019, Sinito, informazione provvisoria n. 23, motivazione in corso di deposito).
2.4 Pur prendendo atto e non discutendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, da cui discende la tardività delle impugnazioni qui in esame, i ricorrenti, in sede di discussione, hanno invocato vari istituti per "salvare" i ricorsi. Il collegio ritiene che le tesi difensive vadano disattese.
2.4.1 Il caso di specie non è, neppure astrattamente, riconducibile all'istituto di creazione giurisprudenziale del cd. "overruling". «Il "prospective overruling" è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti» (Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852). L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è 4 riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto» (Sez. U civ., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852). Va escluso che nella specie sussistesse un approdo consolidato, poiché, al contrario, era emerso il contrasto ricordato al paragrafo 2.3 (e l'orientamento maggioritario era schierato nel senso poi abbracciato dalle Sezioni Unite). Proprio l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni propugnate (Sez. 5, n. 41846 del 17/05/2018, Postiglione, Rv. 275105), tanto più che nel caso di specie, al momento della presentazione dei ricorsi in esame, l'ordinanza di rimessione, risalente al 17/12/2018, era stata adottata da tempo.
2.4.2 Non rileva che la cancelleria del giudice a quo abbia provveduto a effettuare gli avvisi e le notifiche della sentenza (il 21 settembre 2018 per MU e il 20 settembre per DU), trattandosi di adempimenti ultronei e non dovuti, che non producono alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, Rv. 270217; Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427) « non potendo detto termine dipendere da attività processuali non richieste» (Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017, Ussia, in motivazione). La conclusione è espressione di un principio immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione). Questa regola hanno applicato le Sezioni Unite Loy appena citate nell'individuare il termine di impugnazione della sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., così come diverse pronunce delle sezioni semplici in tema di appello avverso le sentenze del giudice di pace (tra le ultime Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, dep. 2016, Longo, Rv. 266075; Sez. 5, n. 26751 del 29/01/2016, Cenacchi, Rv. 267216), nei casi in cui il giudice si fosse assegnato un termine per il deposito della motivazione diverso ad quello previsto per legge. A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova il proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.. 2.4.3 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti: - l'interpretazione delle Sezioni Unite Sinito non abroga una norma di legge, ma si limita a far discendere dalla legge n. 67 del 2014 la caducazione del disposto dell'art. 442. comma 3 cod. proc. pen. che non ha più ragion d'essere una volta abrogato l'istituto della contumacia e, dunque, venuto meno anche quello, omologo, della "non comparizione" nel giudizio abbreviato;
ai fini in rassegna, tenuto conto delle ragioni sopra esposte, è irrilevante che la notifica della sentenza all'imputato non comparso sia stata fatta o meno così come è ininfluente che detta notifica sia avvenuta in pendenza dei termini per impugnare.
3. In ogni caso i ricorsi sono inammissibili per vizi intrinseci degli atti di impugnazione. Si reiterano, difatti, i medesimi motivi proposti con gli atti di appello, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456). Inoltre, al di là della enunciazione formale, si sollecita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che tuttavia è preclusa in questa sede, posto che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Gli stessi argomenti, apparentemente declinati "in diritto", muovono da una prospettazione soggettiva e parziale del materiale probatorio che non tiene conto della ricostruzione posta alla base della cd. "doppia conforme" di condanna.
3.1 La limitazione della libertà personale della persona offesa si è protratta per un significativo lasso di tempo: "H UP è rimasto nelle mani degli imputati dalle 18:55 alle 20:40, ora in cui sono giusti sul posto i Carabinieri" (pag. 13 sentenza impugnata). La sentenza confuta in maniera analitica le contrarie doglianze difensive (pagg. 13 - 15). In tale situazione è certamente configurabile il reato di sequestro di persona, anche ricordato che lo stato di privazione della libertà può essere limitato anche a un tempo breve (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M, Rv. 256746).
3.2 Non sussistono neppure in astratto le condizioni dell'arresto in flagranza da parte del privato ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen., posto che l'adozione di tale misura precautelare è consentita soltanto ove ricorrano le ipotesi dell'arresto 6 小 obbligatorio di cui all'art. 380 cod. proc. pen., condizioni insussistenti nel caso di specie (pag. 15). La censura proposta sul punto è quasi provocatoria: sequestrare un uomo per quasi due ore e sottoporlo a una durissima aggressione fisica (con modalità efferate: pistola puntata alla testa, utilizzo di un bastone appuntito per trafiggere il polpaccio, getto di una secchiata d'acqua addosso, calci al volto con avulsione dei due incisivi superiori) sono condotte che non potranno mai ricevere patente di legittimità in un ordinamento giuridico che si radica sui diritti fondamentali della persona.
3.3 In merito alla sussistenza delle aggravanti la Corte di appello argomenta in maniera attenta, senza incorrere in vizi di logicità (uso di una pistola, pag. 16; minorata difesa e indebolimento permanente dell'organo della masticazione pag. 19). La decisione si conforma al principio enucleato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen.. (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, Narcisi, Rv. 262845, fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa).
3.4 In punto di attendibilità della persona offesa, il quinto motivo dei ricorsi svolge solo censure in fatto, senza misurarsi con l'affermazione, contenuta in sentenza che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato ampio riscontro negli accertamenti svolti, anche nell'immediatezza dei fatti, dai carabinieri, nelle certificazioni ospedaliere e nelle stesse ammissioni degli imputati (pag. 7).
3.5 Il medesimo vizio affligge il sesto motivo dei ricorsi in punto di diniego della circostanza attenuante della provocazione. Peraltro la doglianza, oltre ad essere aspecifica poiché ignora la risposta offerta dalla Corte di appello, è anche manifestamente infondata alla luce della regola di giudizio, ricordata nella stessa sentenza impugnata, in forza della quale la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta, come nel caso di specie, la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678).
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, della somma, che si stima equa, di 7 4 Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che, tenuto conto di natura e caratteri dell'opera prestata, si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 2.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 14/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Elisabetta Maria Morosini CORTE SUPREM ASSAZIONE ALE V CANCELLERIA DEPOS!! 3 FEB 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Il Funzionario Giudiziario Carmela LANZU SE مسل 0 0 8