Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.; ne deriva che deve ritenersi fuori termine la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla notifica dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 8637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8637 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
: 8 6 37 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. PAOLO ANTONIO BRUNO зирн Dott. Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 37694/2015 Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GO TA N. IL 30/10/1958 avverso la sentenza n. 100/2014 TRIBUNALE di CASTROVILLARI, del 19/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit iienfensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 19/02/2015, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto avverso la sentenza del 16/12/2013 con la quale il Giudice di pace di Rossano aveva dichiarato NG TA colpevole del reato di ingiuria, condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile ET NA. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso per cassazione NG TA, attraverso il difensore avv. G. Castagnaro, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 591 e 595 cod. proc. pen. e 32 d. lgs. n. 274 del 2000: l'orientamento seguito dalla sentenza impugnata è in contrasto con quello adottato dalla sentenza n. 40037/14 della Corte di cassazione;
nel caso di specie, la sentenza del Giudice di pace è stata deliberata all'udienza del 16/12/2013, con riserva di deposito della motivazione entro 30 giorni, deposito che avveniva il 07/04/2014, con notifica dell'estratto contumaciale all'imputata il 21/05/2015, laddove l'appello è stato ritualmente proposto il 04/07/2014. Erroneamente il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità con sentenza e non con ordinanza. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 157 e 171 cod. proc. pen.: il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non risulta validamente notificato all'imputata e la relativa nullità travolge anche il giudizio di appello. Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. La sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere 2 derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012 - dep. 27/03/2012, Muto, Rv. 252963; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 43493 del 28/05/2014 - dep. 17/10/2014, Zampetta, Rv. 262955). Non può essere seguito il diverso indirizzo accolto da Sez. 5, n. 40037 del 10/07/2014 - dep. 26/09/2014, Petrella, Rv. 260301, richiamata dal ricorrente: infatti, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare contrastando tale indirizzo, «il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 4, nel disciplinare il dibattimento dinanzi al giudice di pace, stabilisce inderogabilmente;
che "La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale"; senza fare alcun cenno alla possibilità per il giudice, prevista invece dall'art. 544 c.p.p., comma 3, di indicare nel dispositivo un termine più lungo. L'esclusione di tale possibilità, da parte del legislatore, ha una sua evidente ragione d'essere, in quanto la facoltà per il giudice di indicare un termine più lungo è collegata - dal richiamato art. 544 c.p.p., comma 3 - alla particolare complessità della stesura della motivazione per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni;
situazione questa che per definizione non si configura nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per la particolare semplicità dei procedimenti affidati alla sua competenza e per le esigenze di celerità e immediatezza connesse alla sua giurisdizione. Né, d'altra parte, può invocarsi come fa il ricorrente l'applicazione, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dell'art. 544 c.p.p., comma 3, sulla base della clausola prevista dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, per la quale "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale". Manca, infatti, il presupposto per l'operare di tale clausola, presupposto che è costituito dalla mancanza di disciplina specificamente dettata relativamente a taluno aspetto del procedimento dinanzi al giudice di pace. Il D.Lgs. n. 274 del 2000, come si è detto, disciplina specificamente il termine per il deposito della motivazione della sentenza del giudice di pace, prevedendo un unico termine di quindici giorni non 3 prorogabile (salva la possibilità della motivazione contestuale). Chiara è quindi la volontà del legislatore, a mezzo della specifica disciplina dettata, di escludere l'applicabilità, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, dell'art. 544, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 10057 del 19/02/2015 - dep. 10/03/2015, Franchi, Rv. 262755; conf.: Sez. 4, n. 15697 del 19/02/2015 - dep. 15/04/2015, Soriani, Rv. 263142). Argomenti, questi, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha rimarcato la riconducibilità del procedimento penale davanti al giudice di pace a un modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale» (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con esigenze di massima semplificazione» (Corte cost., ord. n. 349 del 2004). Né si rende necessario il ricorso alle Sezioni unite di questa Corte, posto che il principio innanzi espresso trova diffusa conferma nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all'analoga questione concernente il termine d'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare (Cass. 43609/2007, Cass. 21520/2008, S.U. 21039/2011). A tal proposito la sentenza delle Sezioni Unite da ultimo citata ha enunciato il principio, al quale si rinvia, in forza del quale "la riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare la natura del provvedimento, ne' il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza"» (Sez. 4, n. 21243 del 11/04/2014 - dep. 26/05/2014, Comi, Rv. 260297; conf.: Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014 - dep. 28/02/2014, P.C. in proc. C, Rv. 262737). Ribadito l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte ed escluso che la declaratoria di inammissibilità possa essere inficiata dall'adozione della stessa con sentenza, il ricorso restando precluso l'esame del - secondo motivo deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2015. Il Consigliere estensore POSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente "Ampelo CoppW Pa B add 2 - MAR 2016 wx GIUDIZIARIIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise