Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 8637
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Sentenza 23 novembre 2015

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La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.; ne deriva che deve ritenersi fuori termine la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno e che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla notifica dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 8637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8637
    Data del deposito : 23 novembre 2015

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