Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 2
Integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto minaccia di una pistola, a salire su un'automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve.
L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione.
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Elemento oggettivo del sequestro di persona Elemento soggettivo del reato Forma del sequestro di persona Soggetto attivo del reato Sequestro di persona: il tempo La pena per il reato di sequestro di persona Elemento oggettivo del sequestro di persona [Torna su] L'elemento oggettivo del reato va individuato nella privazione della libertà personale. Secondo una certa giurisprudenza (v. ad esempio, Cass., Sez. V, 12 maggio 1980, n. 5907 e Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 18186), esso andrebbe individuato nella privazione della libertà di locomozione. La persona offesa-vittima, in altre parole, non dovrebbe essere in grado di vincere gli ostacoli per realizzare la piena libertà di movimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2013, n. 19548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19548 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2013
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1275
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 2648/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 3/7/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Marcello Severino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 luglio 2012 la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di M.E. per i reati di sequestro di persona, lesioni aggravate, ricettazione, detenzione e porto di arma comune da sparo, porto senza giustificato motivo di oggetto ad offendere ed esplosioni pericolose, tutti reati ritenuti in continuazione con quello di tentato omicidio, la cui pena, previa riunione del relativo procedimento, veniva rimodulata a seguito di annullamento della precedente sentenza emessa per tale reato nei confronti dell'imputato.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato esclusivamente in riferimento al capo relativo al reato di sequestro di persona, deducendo violazione dell'art. 605 c.p. e vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento materiale del reato in questione nonostante pacificamente dagli atti risultasse - come peraltro ricordato nella stessa sentenza - che l'imputato, dopo aver prelevato sul posto di lavoro la moglie (I.P. ) introducendosi nella sua auto ed averla costretta sotto la minaccia di un'arma ad accompagnarlo con la vettura a casa, era disceso dalla medesima ed era salito per alcuni minuti nell'abitazione, lasciando la donna da sola nel veicolo, senza averne prima sottratto la chiave di accensione.
Sarebbe dunque evidente come la libertà personale della I. non sia stata limitata, essendo essa stata posta nelle condizioni, qualora lo avesse voluto, di allontanarsi a bordo della vettura senza attendere il ritorno del marito, come invece avvenuto. Non di meno, secondo il ricorrente, anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato la decisione dei giudici d'appello si rivelerebbe viziata, giacché sulla base del racconto della persona offesa, l'imputato l'avrebbe lasciata in auto da sola ritenendo di averla convinta a risanare la frattura del rapporto coniugale, circostanza in grado di rivelare l'assenza del dolo tipico del delitto contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Invero entrambe i profili attinti dal ricorso erano stati oggetto dei motivi d'appello e sono stati esaurientemente affrontati dalla sentenza, con la cui motivazione il ricorrente dimostra di non essersi confrontato.
Infatti la Corte territoriale ha specificamente evidenziato come, al momento in cui l'imputato lasciò la moglie da sola nella vettura, il reato si era già consumato, avendo in precedenza egli per l'appunto costretto la malcapitata contro la sua volontà e sotto la invincibile minaccia di una pistola a recarsi presso la sua abitazione. Conclusioni queste che non solo risultano coerenti con l'evidenza acquisita, ma soprattutto la corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe, sotto minaccia, la vittima a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del suddetto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (Sez. 5^, n. 6488 del 24 gennaio 2005, Di Flavio, Rv. 231422). Altrettanto esaustiva ed ineccepibile si rivela poi la sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 605 c.p., atteso che all'evidenza il ricorrente confonde il dolo del reato con il movente che ha determinato l'imputato a compiere le sue scellerate azioni. In proposito è sufficiente ricordare come ad integrare il reato di sequestro di persona sia sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione (Sez. 6^, n. 1454/90 del 16 febbraio 1989, Ciarella, Rv. 183180). Ed in tal senso non è certo dubitabile che le modalità con cui è stata consumata la condotta rivelino la consapevolezza dell'imputato di limitare, per il tempo necessario al trasferimento presso l'abitazione, la libertà personale della vittima, rimanendo irrilevante che egli sia successivamente determinato a "liberarla". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013