Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 19618
CASS
Sentenza 22 marzo 2017

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All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Commentario1

  • 1Art. 420-quater - Sospensione del processo per assenza dell’imputato
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater) Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 19618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19618
Data del deposito : 22 marzo 2017

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