Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 2
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso degli imputati i quali eccepivano che il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza dovesse decorrere dalla data di notificazione dell'estratto contumaciale).
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.
Commentario • 1
- 1. Art. 420-quater - Sospensione del processo per assenza dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sospensione del processo per assenza dell'imputato (art. 420-quater) Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-bis, infatti, vanno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 19618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19618 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
19618- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.n. 490 Silvio Amoresano sez. - Relatore - CC 22/03/2017 Vito Di Nicola Gastone Andreazza R.G.N. 47800/2016 Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SS DR, nato a [...] il [...] RV CO, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 28-01-2016 della corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. DR SS e CO RV ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza emessa dal tribunale di Velletri in data 28 ottobre 2014, pronunciata nei loro confronti per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), 52, 83 84, 93, 94 e 95 DPR 6 giugno 2001, n. 380 per fatti commessi in Anzio il 12 dicembre 2009, ordinando procedersi all'esecuzione di detta sentenza.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i ricorrenti, con separati ricorsi del tutto identici e quindi tra loro pienamente sovrapponibili, articolano un unico complesso motivo di impugnazione, con il quale deducono la violazione della legge processuale nonché il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale) sul rilievo che erroneamente la corte di appello ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta in violazione dei termini stabiliti dalla legge processuale, posto che la nuova normativa va (introdotta ex lege n. 67 del 2015) che ha modificato l'art. 420-bis del codice di procedura penale non era applicabile agli imputati, trattandosi di normativa più sfavorevole (modificata a processo penale pendente) ed essendo stato il decreto di citazione notificato prima dell'entrata in vigore della predetta modifica normativa, e nel quale decreto, tra l'altro, gli imputati venivano informati che in caso di loro mancata comparizione sarebbero stati giudicati in "contumacia". Assumono i ricorrenti che questa dicitura, apposta nell'atto di citazione a giudizio, oltre ad essere idonea ad indurli in errore sull'applicazione delle norme del codice di procedura penale, obbligava l'ordinamento a giudicarli secondo quelle regole processuali, perché cosi era stato garantito agli imputati. Inoltre la norma successiva sarebbe palesemente meno favorevole ai ricorrenti con la conseguenza che la stessa deve essere disapplicata ed in sua vece deve trovare applicazione la precedente normativa, che obbligava il Tribunale a notificare agli imputati contumaci l'estratto contumaciale e dalla cui notifica decorrevano i termini per l'impugnazione. Peraltro, l'estratto contumaciale è stato effettivamente notificato ai ricorrenti e quindi la corte di appello ha altrettanto erroneamente ritenuto che la notifica di detto estratto all'imputato sarebbe priva di effetti e che la stessa sarebbe inidonea a far decorrere un diverso termine per l'impugnazione della sentenza rispetto al termine prescritto. Tuttavia, se anche venisse disattesa l'eccezione riguardo alla normativa processuale ratione temporis applicabile, la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale indubbiamente produce l'effetto di legge, chiaramente disciplinato 2 dall'art. 585, comma 2, del codice di procedura penale, con la conseguenza che l'appello proposto deve comunque ritenersi tempestivo cosicché altrettanto illegittimamente la corte di appello avrebbe ordinato l'esecuzione della sentenza impugnata e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. -2. Costituisce fatto pacifico in quanto risultante dagli atti processuali, ai quali la Corte può accedere in considerazione della natura del vizio denunciato, e neppure contestato che la sentenza di primo grado venne pronunciata in data 28 ottobre 2014 dal tribunale di Velletri, in assenza di entrambi gli imputati, assenza legittimamente dichiarata all'udienza del 27 maggio 2014 allorquando la legge 28 aprile 2014, n. 67 era già entrata in vigore (in data 17 maggio 2014) van ed aveva modificato, per quanto qui interessa, l'articolo 420-bis del codice di procedura penale. Ne consegue che la prima eccezione è infondata perché, allorquando fu compiuta la verifica circa la regolare costituzione delle parti, l'atto processuale da compiere era retto dalla legge in quel momento vigente, essendo stata la materia interamente regolata dalla legge nuova la quale, non prevedendo anche norme di diritto intertemporale, aveva sostituito, senza alcuna distinzione tra processi pendenti e processi instaurati ex novo, il procedimento contumaciale con il procedimento in absentia.
3. Tuttavia, sebbene i ricorrenti non abbiano posto la relativa questione, occorre stabilire se la corte di appello, nello scrutinare la presente vicenda processuale relativa alla tempestività dell'impugnazione, avrebbe dovuto fare applicazione o meno della legge 11 agosto 2014, n. 118 che ha introdotto nella legge n. 67 del 2014 l'articolo 15-bis concernente le "norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili", posto che, per come strutturata, la norma transitoria, successivamente emanata, si applica dal 17 maggio 2014, pur essendo entrata in vigore in epoca posteriore (ossia il 22 agosto 2014), dovendo alla stessa attribuirsi perciò un'efficacia retroattiva, limitatamente alle situazioni giuridiche non definitivamente esaurite. L'articolo 15-bis legge n. 67 del 2014, infatti, si compone di due commi, prevedendo, al primo comma, che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data (17 maggio 2014) di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato 3 pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado mentre, al secondo comma, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 17 maggio 2014 quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. La norma, che non si presta ad un'agevole lettura interpretativa, contiene una prima disposizione (al comma 1) operativa esclusivamente con riferimento al processo di primo grado ed una seconda disposizione (al comma 2) operativa anche per il processo di appello. Ne deriva pertanto che: 1) nel procedimento di primo grado: (a) sono applicabili le nuove disposizioni sul procedimento in absentia ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (17 maggio 2014), sempre che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato va il dispositivo della sentenza di primo grado, ovvero, in controluce, si può affermare che sono applicabili (a partire dalla notifica dell'estratto contumaciale) le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data del 17 maggio 2014 sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
(b) se, invece, alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, sono comunque applicabili le norme previgenti ma solo in presenza di una dichiarazione di contumacia;
(c) tuttavia, si applicano le nuove norme se alla data del 17 maggio 2014 non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza ma sia stato emesso il decreto di irreperibilità nei confronti dell'imputato dichiarato contumace;
2) infine, nel procedimento di appello pendente alla data del 17 maggio 2014: d) si applicano, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406; Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui, Rv. 265133), le nuove disposizioni se la dichiarazione di contumacia dell'imputato sia stata preceduta dall'emissione del decreto di irreperibilità, altrimenti si applicano le norme previgenti. Siccome nel caso in esame, alla data del 17 maggio 2014, il procedimento era pendente in primo grado e non era stata ancora pubblicata la sentenza mediante lettura del dispositivo e neppure era intervenuta la dichiarazione di contumacia, correttamente sono state ritenute applicabili le nuove norme sul procedimento in absentia.
4. Ciò posto, i ricorrenti tuttavia non contestano la tardività della proposta impugnazione con riferimento ai termini previsti per il procedimento in absentia ma deducono che i termini, per la proposizione dell'appello, dovevano essere comunque regolati dal procedimento contumaciale, che continuava ad applicarsi nel caso in esame, in quanto essi avevano ricevuto la notificazione del decreto di citazione in data 20 febbraio 2014 e nella vocatio in ius era espressamente riportato l'avvertimento che gli imputati, non comparendo, sarebbero stati giudicati in contumacia, cosicché questo avvertimento avrebbe richiesto che si procedesse secondo le regole del processo contumaciale le quali imponevano, ai fini dell'impugnazione della sentenza, la notifica dell'estratto della sentenza, cosicché i termini per impugnare dovevano decorrere dalla data di notificazione di detto estratto. In aggiunta, i ricorrenti sostengono che proprio perché essi avevano ricevuto un tale avvertimento era necessario che si procedesse con le regole del van procedimento contumaciale, avendo gli imputati fatto legittimo affidamento in quelle regole, che erano state cristallizzate nel decreto di citazione, sicché sarebbero stati indotti in errore dalla stessa autorità che li aveva citati in giudizio e, quindi, correttamente essi avevano ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, cosicché dalla data di questa notifica doveva ritenersi decorrente il dies a quo per l'impugnazione della sentenza, impugnazione pacificamente tempestiva se computata tenendo conto della data di notificazione dell'estratto contumaciale. Anche siffatta deduzione è infondata. Va innanzitutto chiarito che, quando è stato notificato il decreto di citazione (20 febbraio 2014), non era ancora entrata in vigore, e neppure era stata emanata, la legge n. 67 del 2014, sicché correttamente il decreto di citazione conteneva il riferimento alla dichiarazione di contumacia, con la conseguenza che i ricorrenti non possono supportare, con fondamento, la tesi di essere caduti in errore a causa di un comportamento dell'autorità, sostenendo di essere stati indotti a ritenere che il processo dovesse seguire le regole del procedimento contumaciale. -Peraltro, volutamente il legislatore nel dettare, sia pure con ritardo, la disciplina transitoria non ha preso in considerazione la mera pendenza di un procedimento ma ha richiesto, per derogare al principio del tempus regit actum, che fosse già intervenuta, al momento dell'entrata in vigore nella nuova legge sull'assenza, almeno la dichiarazione di contumacia, declaratoria, nel caso di specie, pacificamente insussistente. È vero invece che agli imputati è stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza ma ciò non consente loro di sostenere che una tale circostanza possa comportare l'assoggettamento a termini per impugnare diversi rispetto a 5 quelli tassativamente previsti dalla legge processuale, essendo del tutto irrilevante un eventuale ed erroneo convincimento in proposito, con la conseguenza che all'imputato assente non spetta alcuna notifica del deposito della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 3, n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhazouani, Rv. 254427). La notifica dell'estratto della sentenza, infatti, può al più rappresentare, in un caso del genere, una garanzia aggiuntiva, peraltro non dovuta, per l'imputato che, non avendo ancora impugnato la sentenza ed essendo ancora in termini per gravarla, venga a conoscenza della pronuncia, della quale si era evidentemente disinteressato, ma non può rimetterlo in termini per impugnare una sentenza per la quale siano già decorsi i termini tassativi stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione, non potendo detti termini dipendere da attività processuali non richieste e fermo restando che nel caso, che esula da quello in esame, in cui l'imputato assuma di non aver potuto rispettare un termine decadenziale per caso fortuito o per forza maggiore può essere richiesta la restituzione nel termine ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale. I ricorsi vanno pertanto rigettati.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue pertanto la condanna alle spese processuali dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Vito Di Nicola Into CK DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 APR 2017 IL CANCE RE MarkaniLuana Markani 6