Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. di talchè non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs. che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 26751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26751 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
2 6 7 5 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA VESSICHELLI - Presidente - SENTENZA Dott. N.160 - Consigliere - FRANCESCA MORELLI Dott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 35023/2015 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE DE N. IL 10/10/1970 avverso l'ordinanza n. 35/2015 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 16/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Ech ん SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, giudice di appello ha dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato poiché fuori termine. Ha ritenuto che il Giudice di Pace non possa assegnarsi un termine superiore ai 15 giorni previsti, come invece avvenuto nel caso concreto. La difesa ha proposto ricorso e con unico motivo ha lamentato l'errata applicazione della legge in riferimento ai termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado. Non sarebbe vietato al Giudice di Pace assegnarsi un termine maggiore dei 15 giorni per il deposito della sentenza, poiché la norma di cui all'art 2 DLgs 274/2000, che esclude l'applicabilità di alcune disposizioni al procedimento davanti al Giudice di Pace non menziona le regole sul deposito delle sentenze, né quelle sui termini per le impugnazioni. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. oh Engine Sel ezi MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. assolutam evalu Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9832 dell'08/01/2014, Rv. 262737; Sez. 5, Sentenza n. 43493 del 28/05/2014, Rv. 2629; Sez. 5, Sentenza n. 11656 del 24/2/2012, Rv. 252963) in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale implica che quest'ultimo non possa - autoassegnarsi un termine diverso e maggiore. La norma predetta art. 32, infatti, riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Vale la pena osservare che la previsione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 274 del 2000 prevede che il Giudice di pace detti a verbale la motivazione ciò, evidentemente, in relazione alla tendenziale semplicità delle decisioni ad esso demandate ed alle esigenze di celerità della sua giurisdizione - con la conseguenza che la possibilità di depositare la motivazione nel più lungo termine di quindici giorni già involge la considerazione della previsione di una maggiore complessità motivazionale. Lo stesso legislatore, all'art. 32 citato, ha normativamente contemplato sia la regola della motivazione contestuale - basata sulla tendenziale semplicità delle sentenze di competenza del Giudice di pace sia la possibilità di un più lungo termine, pari e non superiore a giorni quindici, nel caso di sentenza più complesse. Dal che deriva come non possa esservi spazio per un ulteriore prolungamento dei termini attraverso il meccanismo operativo derivante dall'applicazione dell'art. 544, comma 3, c.p.p. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza e, per le parti 1 non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 c.p.p. Il condiviso arresto di questa sezione ha già rilevato come detto indirizzo sia in linea con la pronuncia della Cass. Sez. U., n. 21039/2011, che in riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, per il deposito della quale è pure previsto un unico termine, di trenta giorni - ha affermato che il termine di impugnazione, stabilito in quindici giorni dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, restando irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione;
in detto ultimo caso il termine di quindici giorni decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento alle parti legittimate all'impugnazione. Nel caso in esame, quindi, il Giudice di pace come correttamente rilevato dal Giudice di appello non avrebbe potuto riservare in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Deciso il 29.1.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Maria Vessichelli Man hullell GregorioDr. Eduardo de GregorioDy Eduardo de DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 27 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDICIANO 2