Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 26751
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Sentenza 29 gennaio 2016

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In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. di talchè non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs. che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2016, n. 26751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26751
    Data del deposito : 29 gennaio 2016

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