Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16594
CASS
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 648-bis cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen. (prova del dolo del delitto di riciclaggio)

    Il motivo è inammissibile perché denuncia impropriamente violazione di legge lamentandosi del percorso motivazionale. Anche volendo considerare la censura come relativa alla motivazione, la doglianza appare generica e aspecifica, prospettando una lettura alternativa degli elementi di prova non deducibile in questa sede. La Corte di appello, giudice del rinvio, si è fatta carico delle censure rilevate nella sentenza rescindente, fornendo una risposta adeguata.

  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (diniego circostanze attenuanti generiche)

    Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche tenuto conto dei numerosi episodi di reato e della gravità complessiva delle condotte, motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine non è un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43, 110 e 648-bis cod. pen. (valutazione della posizione del ricorrente e prova del dolo)

    Il ricorso è nel complesso inammissibile. La Corte distrettuale ha motivato la conferma della condanna del PA richiamando gli esiti delle intercettazioni e altre emergenze istruttorie, valutando la posizione del PA in modo pertinente, congruo e non manifestamente illogico. Il ricorso ripropone censure che sfociano in una rilettura in fatto della vicenda preclusa in questa sede.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. (diniego circostanze attenuanti generiche e graduazione della pena)

    La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche tenuto conto dei numerosi episodi di reato e della gravità complessiva delle condotte, motivazione congrua e non manifestamente illogica. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta consapevolezza della provenienza illecita delle autovetture

    Il ricorso è nel complesso inammissibile. La Corte distrettuale ha reputato smentita la proclamazione di estraneità ai fatti del ON dagli esiti delle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dal PA, emergendo il pieno inserimento del ricorrente nell'attività di trasporto e reimmatricolazione dei veicoli di provenienza illecita. La motivazione è congrua nella sua sinteticità, e il ricorso ripropone doglianze generiche che richiedono una rivalutazione in fatto della vicenda, esulando dal giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16594
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16594
    Data del deposito : 8 maggio 2026

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