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Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16594 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AL RE IL, nato in [...] il [...] 2. PA ON SO, nato in [...] il [...] 3. ON AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PA ON SO e ON AT perché i delitti loro ascritti sono estinti per prescrizione e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato da AL RE IL. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 luglio 2025 la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza in data 30 novembre 2023 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16594 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 10/04/2026 n. 51676, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 15 aprile 2019, già parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 novembre 2022, appellata da AL RE IL, PA ON SO e ON AT, dichiarava: non doversi procedere nei confronti di AL RE IL, PA ON SO e ON AT in relazione ai residui reati loro rispettivamente ascritti commessi fino alla data del 2 luglio 2010 per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena nei confronti di CU RE IL ad anni cinque, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 6.450,00 di multa;
riduceva la pena nei confronti di PA ON SO ad anni quattro di reclusione ed euro 5.100,00 di multa;
riduceva la pena nei confronti di ON AT ad anni tre, mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 4.750,00 di multa;
sostituiva nei confronti di AL RE IL la pena accessoria LLinterdizione perpetua dai pubblici uffici con la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
revocava le ulteriori pene accessorie. Confermava nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione i difensori di fiducia di AL RE IL, PA ON SO e ON AT. 3. Ricorso di AL RE IL. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 648-bis cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Il tema riguarda la ritenuta carenza motivazionale in ordine alla prova del dolo del delitto di riciclaggio nel caso concreto. Non è sufficiente ritenere provata la verificazione storica degli atti materiali contestati, in quanto occorreva che fosse provata la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita delle autovetture di cui ai capi di imputazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni che avevano precluso il proscioglimento dal reato associativo, ma così facendo avrebbe omesso di valutare la sussistenza del dolo in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio. Riduttivo sarebbe il richiamo ai modelli in bianco di carte di circolazione rumene e ai cinque fogli in bianco recanti il disegno di rombi in filigrana, fra l'altro in alcun modo riconducibili al ricorrente. Illogico e riduttivo giustificare la condanna 2 LLimputato solamente in relazione al richiamo di alcune mail che sarebbero intercorse tra il ricorrente ed alcuni soggetti, nonché di intercettazioni che non sarebbero state riportate in maniera specifica, né testualmente citate, rendendo così impossibile qualsiasi controllo sulla correttezza della loro interpretazione. Peraltro, il ricorrente non avrebbe mai ammesso la paternità e riferibilità a sé di tali conversazioni (anche di quelle telematiche), che, comunque, sarebbero inidonee a fornire prova di attività illecite. Illogica e apparente la motivazione in relazione ai singoli fatti di riciclaggio, la cui addebitabilità al ricorrente si baserebbe su una valutazione non specifica e puntuale degli elementi probatori, e ciò nonostante che la Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, avesse censurato l'omessa motivazione circa le doglianze difensive riferite anche alle singole ipotesi di riciclaggio contestate all'imputati. 3.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Anche in relazione al diniego delle concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata sarebbe giuridicamente erronea ed illogica in punto di motivazione, del tutto generica laddove richiama la reiterazione nel tempo e la gravità complessiva delle condotte, senza considerare l'incensuratezza e il comportamento processuale positivo e collaborativo LLimputato, che dava il consenso all'acquisizione del materiale istruttorio e a sua volta depositava ulteriore documentazione al fine di chiarire la sua posizione. 4. Ricorso di PA ON SO. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi LLart. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 110 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in violazione anche LLart. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto valutare la posizione del ricorrente in relazione alle singole ipotesi di riciclaggio confrontandosi con le doglianze difensive. Invece, la Corte territoriale ha riprodotto pedissequamente le medesime argomentazioni già censurate dalla Cassazione, omettendo di procedere ad un autonomo ed individualizzato scrutinio della posizione del ricorrente. La motivazione si risolve in un mero recepimento della ricostruzione accusatoria, che assume provato l'elemento soggettivo del reato sulla base di meri indizi di contiguità o di collaborazione logistica, senza un effettivo esame delle deduzioni difensive, tutte incentrate sull'assenza del dolo specifico e sulla natura meramente esecutiva LLattività di trasporto dei veicoli di cui veniva incaricato il PA. Il materiale captativo, riportato nella sentenza di primo grado, e richiamato 3 dalla Corte di appello, non sarebbe idoneo sia sul piano logico che giuridico a sorreggere il giudizio di colpevolezza, trattandosi di conversazioni captate in larga parte fra terzi soggetti, che solo marginalmente menzionano il ricorrente. Le poche conversazioni riconducibili all'imputato presenterebbero contenuto neutro, perfettamente compatibile con una lecita attività di trasporto. Le predette critiche si appuntano sui singoli capi di imputazione, residuati a carico del PA. In definitiva, la Corte territoriale è incorsa nei medesimi errori valutativi già oggetto di censura da parte della Cassazione, senza chiarire in alcun modo per quale ragione il ricorrente non potrebbe ritenersi soggetto inconsapevole della provenienza illecita delle auto che provvedeva a trasportare. Viziato, inoltre, sarebbe il richiamo alle condanne di altri coimputati (TA, EN, LL, Cuppari, Lopresti), utilizzate dalla Corte territoriale come parametro analogico per inferire la consapevolezza del PA. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione "collettiva" senza confrontarsi con le doglianze difensive. La pena potrebbe essere irrogata nei minimi edittali, tenuto conto LLatteggiamento collaborativo LLimputato, della sua incensuratezza, LLessere lo stesso stabilmente dedito ad attività lavorativa. 5. Ricorso di ON AT. 5.1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, 648-bis cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. e, comunque, vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di ritenuta consapevolezza da parte del ON circa la provenienza illecita delle autovetture. Anche nel giudizio di rinvio la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la specifica posizione del Tassane in relazione ai singoli episodi contestati e di confrontarsi con le censure difensive. La Corte territoriale, per sua stessa ammissione, avrebbe ricalcato la motivazione della sentenza di primo grado, sottraendosi all'esame delle censure difensive, limitandosi ad asserire l'inverosimiglianza della versione LLimputato. 6. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta, avendo presentato tardiva richiesta di trattazione orale il difensore di PA ON SO, e ha depositato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova evidenziare che, all'esito della complessa vicenda giudiziaria in esame, gli imputati risultano riconosciuti responsabili delle sole imputazioni di riciclaggio contestate dal 2 luglio 2010 in poi. Tuttavia, nelle more è maturato il termine di prescrizione anche con riguardo alle imputazioni di riciclaggio successive, contestate come commesse fino alla data del 10 aprile 2011. Come è noto, però, l'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla genericità, alla preclusione o alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma LLart. 129 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
in senso analogo, le successive Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2. Posizione di AL RE IL. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.1. Invero, con il primo motivo si denuncia violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione, fra l'altro, agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Sotto questo profilo, vale la pena ricordare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). D'altronde, In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione LLart. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione (ovvero, come nella specie, al motivo di cui alla lettera b), nella parte in cui consente di dolersi LLinosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 5 - 04). Per altro verso, sempre con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648-bis cod. pen., con specifico riguardo alla sussistenza LLelemento soggettivo del reato. Tuttavia, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404-01). Invero, e, per contro, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 264273-01: in motivazione, la Corte ha osservato che le lett. b) e c) LLart. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione). Nel caso di specie, il ricorrente denuncia impropriamente violazione di legge, lamentandosi, in realtà, del percorso motivazionale che ha condotto la Corte di appello a confermare la condanna LLAL in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio, prospettandone la carenza, l'illogicità nonché il travisamento della prova. Il motivo, dunque, così come proposto sarebbe di per sé inammissibile. 2.1.2. Ma, anche volendo considerare che, con il motivo di ricorso, si è voluta in effetti censurare la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova a disposizione, sussistenti le singole fattispecie di riciclaggio, in ossequio al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente di questa Corte, deve osservarsi che la doglianza appare generica e aspecifica, prospettando, in definitiva, una lettura alternativa degli elementi di prova non deducibile in questa sede a fronte di argomentazioni congrue, puntuali e non manifestamente illogiche. 2.1.3. Con la sentenza n. 51676 del 2025, questa Corte aveva annullato la precedente sentenza rilevando come la Corte territoriale non avesse preso in considerazione le doglianze difensive e non si fosse confrontata con le argomentazioni spese in relazione ai singoli reati di riciclaggio contestati, limitandosi a rimandare alle considerazioni svolte con riferimento al reato 6 associativo. Inoltre, aveva omesso di valutare, nemmeno per confutarla, la produzione documentale effettuata sia in sede di interrogatorio, che in sede dibattimentale, avente ad oggetto i rapporti commerciali con il coimputato GN AN. La Corte non aveva dato conto del perché avesse ritenuto idoneo il modesto rinvenimento del materiale documentale (pochi modelli in bianco di carte di circolazione rumene e qualche foglio in bianco recante il disegno di rombi in filigrana) a fondare un'attività illecita delle dimensioni di quella ipotizzata dall'accusa, né aveva spiegato come avesse attribuito all'imputato alcune mail che questi aveva sempre disconosciuto. Come è noto, in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione LListruttoria dibattimentale, ai sensi LLart. 627, comma secondo, cod. proc. pen. Ne deriva che, in esito alla compiuta rivisitazione, ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389-01) Orbene, contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello, giudice del rinvio, si è fatta carico delle censure rilevate nella sentenza rescindente, fornendo una complessiva risposta adeguata, rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza un effettivo confronto critico (a titolo di esempio, si richiamano le censure mosse a capi di imputazione - capi 27A), 28A), 30A), 49A) - non oggetto di specifica trattazione perché dichiarati estinti per prescrizione). 2.1.4. In primo luogo, dopo avere ricostruito gli esiti del giudizio di primo grado, sulla base della testimonianza LLisp. Pomponio, della documentazione acquisita, degli esiti delle intercettazioni, la Corte (vedi pag. 12 punto 7-A) si è soffermata sulla prospettazione difensiva e sulla documentazione prodotta dalla difesa, confutando, con motivazione immune da censure logico e giuridiche, la tesi che vorrebbe l'AL dedito allo svolgimento di una regolare attività di vendita in Italia di veicoli provenienti dalla Romania, in particolare di veicoli acquistati dall'originario coimputato GN AN da società di leasing i cui utilizzatori non avevano pagato i canoni di affitto. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta 7 dalla difesa, rilevando la non utilità della stessa a riscontrare l'assunto difensivo, mancando qualunque contratto stipulato dall'AN con società di leasing, o comunque relativo al presunto acquisto LLingente numero di veicoli indicato (280) che avrebbe comportato, fra l'altro, un notevole esborso di denaro. D'altra parte, la Corte ha rilevato come neppure l'AN, nelle spontanee dichiarazioni ' • rese nel corso del dibattimento, avesse riferito in merito ad un presunto contratto da lui stipulato e relativo all'acquisto di 280 veicoli da società di leasing e fatti riparare e poi commercializzare dall'AL, ad ulteriore riprova LLinfondatezza della prospettazione difensiva. 2.1.5. La Corte territoriale ha, poi, preso in esame le risultanze della perquisizione eseguita presso l'appartamento di FA IT del 17 maggio 2011 (pag. 13 punto 7-8), evidenziando come le doglianze del ricorrente non fossero fondate. Innanzitutto, ha osservato come il contratto di affitto LLappartamento in questione fosse riferibile all'imputato. Le persone che lo frequentavano, avendone le chiavi, e cioè i coimputati PA, EN, TA, erano non solo suoi coimputati (in alcuni casi, vedi EN e TA, già condannati in via definitiva), ma soggetti che operavano per conto LLAL quali autisti che portavano in Italia le auto, e, quindi, non poteva dirsi che fossero soggetti estranei rispetto al ricorrente. La mancata presenza del ricorrente il giorno della perquisizione era dovuta ad un fatto del tutto occasionale (la moglie stava partorendo), ulteriormente riscontrato dalla circostanza che era stata lasciata in quel posto la figlioletta LLimputato di poco più di due anni. Da questi elementi la Corte traeva la logica conclusione che quanto rinvenuto di interesse in quell'appartamento fosse riferibile anche al ricorrente. 2.1.6. La Corte di appello si è soffermata sul materiale rinvenuto all'esito della predetta perquisizione (tre computer, diversi documenti di circolazione rumeni già compilati ed accertati dalla p.g. come falsi, modelli in bianco di certificati di proprietà recanti l'ologramma dei registri Auto della Romania, n. 5 fogli di carta formato A4 in bianco recanti il medesimo disegno di rombi in filigrana e le stesse "pagliuzze colorate" anticontraffazione riscontrate sulle false carte di circolazione rumene sequestrate nella stessa circostanza, diverse fotocopie di documenti di identità rumeni e italiani e ulteriore documentazione inerente veicoli già immatricolati in Italia), evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, come si trattasse di materiale di significativo rilievo al fine di riscontrare l'attività di falsificazione dei documenti riguardanti i veicoli oggetto di riciclaggio, il cui rinvenimento non poteva essere sminuito, in quanto, del tutto logicamente, si trattava di materiale in quel momento presente nell'appartamento e utile per porre in essere altri reati che si stavano organizzando in quel contesto temporale 8 (vedi pag. 14 punto 7-C). 2.1.7. Di seguito, la Corte distrettuale ha affermato, e tale circostanza non risulta smentita dal ricorrente, che tutti i documenti a mezzo dei quali erano state reimmatricolate le vetture provenienti dalla Romania in Italia fossero falsi (peraltro, mediante l'utilizzazione di documenti simili a quelli rinvenuti nel corso della perquisizione presso l'appartamento di FA IT), e anche questa circostanza è stata valorizzata per affermare la provenienza illecita dei veicoli, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso effettuare una reimmatricolazione in Italia utilizzando documenti falsi, e ciò in ossequio a consolidati principi di diritto, a mente dei quali, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né LLesatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581-01). Peraltro, gli accertamenti avevano appurato che in tanti casi le auto risultavano clonate, oppure erano scomparse, ma non erano ancora state presentate le denunce, oppure ancora risultavano segnalate in banca dati come oggetto di furto o appropriazione indebita. 2.1.8. Alla luce, poi, anche delle intercettazioni telefoniche, riportate riassuntivamente a pag. 17 (punto 10), che sono state trascritte nel corso del dibattimento, genericamente censurate dal ricorrente nella parte in cui non risultano riportate per esteso nella motivazione, ma senza contestarne in nessun caso il travisamento da parte del Giudice di merito, la Corte di appello è giunta alla logica conclusione di come l'AL fosse al centro di un sistema che vedeva l'abituale riciclaggio di veicoli provenienti dalla Romania, trasportati in Italia, e reimmatricolati utilizzando falsa documentazione, avvalendosi delle stesse agenzie di pratiche automobilistiche (la "Mau Service" di Roma e la "Armanno" di Palermo) e degli stessi uffici della Direzione Trasporti Terrestri. Le intercettazioni, infatti, riscontravano costanti contatti tra il ricorrente e gli altri coimputati (il PA, il ON, e tra costoro e altri coimputati), anche in occasione di reimmatricolazione di veicoli oggetto di imputazione, nel corso dei quali si parlava di veicoli, di immatricolazioni, di documenti che non pervenivano per tempo, di documenti indicati come "originale" o da "rifare", utilizzando a volte un linguaggio vago o manifestando la necessità di incontri di persona per conversare. Significative, in particolare, le conversazioni progr. 489 e 491, intercorse tra TA e AL, nel corso delle quali il primo informava il secondo LLavvenuto sequestro LLauto da lui condotta perché circolante con documenti falsi. Quanto, poi, alla riferibilità di alcune conversazioni intercettate al ricorrente, 9 giova evidenziare che quest'ultimo ne ha contestato genericamente la "paternità", mentre la Corte l'ha ancorata alla testimonianza LLisp. Pomponio e agli accertamenti da questi analiticamente svolti e riferiti nel corso della sua testimonianza. 2.1.9. Con riguardo ai singoli, residui, reati di riciclaggio, premesso che il ricorrente non si duole del mancato accertamento della sua estraneità ai fatti, ma solo della mancata valutazione LLassenza di consapevolezza da parte sua della provenienza illecita dei veicoli, e premesso ancora che, come già precisato, il ricorrente muove specifici rilievi con riferimento ad imputazioni non oggetto di conferma di condanna da parte della Corte distrettuale, deve osservarsi che, relativamente alle altre, le doglianze sono generiche e aspecifiche e non si confrontano con la complessiva motivazione della Corte territoriale, che ha desunto la consapevole partecipazione LLAL all'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei singoli veicoli non solo da un identico modus operandi, che vedeva i veicoli provenire dalla Romania, essere destinati alla reimmatricolazione negli stessi periodi, avvalendosi delle già citate agenzie di pratiche automobilistiche, presso, peraltro, sempre la stessa DDT, mediante l'utilizzo di documentazione falsa simile a quella rinvenuta presso l'appartamento di FA IT, ma anche attraverso il collegamento dei vari episodi fra di loro (vedi ad esempio il collegamento esistente tra l'episodio contestato al capo 94A) e quello contestato al capo 71A), dove, in quest'ultimo rilevanti sono apparse alcune conversazioni intercettate tra l'AL e il Tasso ne). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. 2.2.1. La Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei numerosi episodi di reato (tutti quelli comunque accertati) e della gravità complessiva delle condotte. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, incensurabile in questa sede. Invero, è consolidato il principio, affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 7 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altra parte, giova evidenziare che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non può dirsi aspecifica, ove 10 riferita, fra l'altro, alla gravità del fatto (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773-01). Del resto, il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi LLart. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione LLimputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879 - 03). 2.2.2. Quanto alla graduazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può dar conto LLimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01), che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, e deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953-01). Nel caso in esame la pena è stata calcolata partendo da una pena base leggermente più elevata rispetto al minimo, proprio in considerazione della complessiva gravità e serialità delle condotte, con aumenti di pena per le singole ipotesi ritenute in continuazione davvero minimi, determinando la complessiva pena finale in termini di gran lunga inferiori.alla media di quella edittale. 2.3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Posizione di PA ON SO. 3.1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 3.2. Richiamati i principi esposti al precedente punto 2.1.3., giova rilevare che la doglianza proposta con il primo motivo concerne la sussistenza della prova della consapevolezza in capo al PA della provenienza illecita delle auto che il ricorrente ha ammesso di avere trasportato dalla Romania in Italia per conto LLAL. 3.2.1. Al riguardo, preme evidenziare che l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste 11 nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Rv. 270199-01), e può essere integrato anche nella forma del dolo eventuale, che ricorre quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene, che provvede a "ripulire" (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273185-01). 3.2.2. La Corte distrettuale ha affermato, e tale circostanza non risulta smentita dal ricorrente, che tutti i documenti a mezzo dei quali erano state reimmatricolate le vetture provenienti dalla Romania in Italia fossero falsi (peraltro, mediante l'utilizzazione di documenti simili a quelli rinvenuti nel corso della perquisizione presso l'appartamento di FA IT), e anche questa circostanza è stata valorizzata per affermare la provenienza illecita dei veicoli, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso effettuare una reimmatricolazione in Italia utilizzando documenti falsi, e ciò in ossequio a pacifici principi di diritto, a mente dei quali, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né LLesatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581-01). Peraltro, gli accertamenti avevano appurato che in tanti casi le auto risultavano donate, oppure erano scomparse, ma non erano ancora state presentate le denunce, oppure ancora risultavano segnalate in banca dati come oggetto di furto o appropriazione indebita. 3.2.3. Premesso, dunque, che non è contestata la provenienza illecita dei veicoli oggetto delle singole imputazioni, né l'attività di "ripulitura" svolta sugli stessi mediante la loro reimmatricolazione in Italia, in ossequio al decisum della sentenza rescindente, la Corte di appello ha motivato la conferma della condanna del PA, in relazione alle residue imputazioni di riciclaggio, richiamando, in particolare, gli esiti delle intercettazioni. Dalle stesse emergono, innanzitutto, i riferimenti alla documentazione, riguardante i veicoli, in "originale", ovvero da "rifare". Si richiamano, ad esempio, le conversazioni progr. 671 e 694 decr. 266/2010, in cui la compagna del ON, parlando con il PA, si lamentava del fatto che la predisposizione e l'invio di fogli sui quali redigere la documentazione contraffatta non potesse essere immediata ed avvenire a richiesta, e lo invitava, nel parlare con l'AL, indicato come Alex, a spiegargli che non dipendeva da loro e che lui sapeva molto bene che occorreva cambiare i numeri su quelle carte;
la conversazione prog. 892 decr. 266/2010 tra PA e ON, in cui il primo diceva al secondo che occorreva rifare i documenti di una vettura, mentre il ON gli replicava che stava aspettando i 12 fogli di Alecs;
la conversazione progr. 48 decreto 269/2010 intercorrente tra TA e PA, in cui quest'ultimo si lamentava della condotta del primo in relazione alla consegna di documenti e alle modifiche che si dovevano fare. Emergevano, ancora, i riferimenti a veicoli di provenienza illecita (conversazione progr. 338 decr. 266/2010 intercorrente tra ON e PA dove era chiaro il riferimento ad auto "pulite", che sottintendeva la possibilità che le auto fossero anche "non pulite"). Di rilievo, ancora, la conversazione progr. 48 del decreto 269/2010, nel corso della quale il PA, oltre a lamentarsi con il TA, per come sopra riportato, gli faceva presente di averlo inserito lui nel "giro" che vedeva al centro l'AL, e il TA, in altre conversazioni tenute con l'AL (progr. 489 e 491), riferiva a quest'ultimo del sequestro LLauto, a bordo della quale viaggiava, perché circolante con documenti falsi. Le conversazioni captate, debitamente trascritte e riportate in sintesi da pag. 17 della sentenza impugnata, sono state valutate dalla Corte distrettuale in relazione a tutte le altre emergenze istruttorie, fra le quali gli esiti della perquisizione presso l'appartamento di FA IT, dove veniva rinvenuta documentazione del tutto compatibile con quella, falsa, utilizzata per reimmatricolare i vari autoveicoli oggetto delle singole imputazioni di riciclaggio. Nel corso di questa perquisizione veniva rinvenuta anche un'autovettura intestata al PA, la cui polizza assicurativa veniva trovata all'interno LLappartamento, di cui, secondo quanto riferito dall'AL, anche il PA aveva le chiavi, a dimostrazione di come si trattasse di un luogo, logisticamente rilevante per l'attività del sodalizio, frequentato anche dal ricorrente. La posizione del PA è stata paragonata dalla Corte territoriale a quella del TA (condannato in via definitiva per gli episodi di riciclaggio), trasportatore per conto LLAL in Italia dalla Romania dei veicoli di provenienza illecita, che era stato fermato dalla polizia giudiziaria mentre era a bordo di un veicolo con documenti contraffatti e di ciò vi era traccia, come detto, nelle intercettazioni (vedi progr. 489 e 491). Il TA, come emergeva dalla già richiamata conversazione progr. 48 decr. 269/2010, era stato introdotto "nel giro" proprio dal PA, che gli ricordava questa cosa nel momento in cui si lamentava con lui in relazione all'attività di consegna dei documenti e alle modifiche che si dovevano fare. D'altra parte, con riguardo al delitto di riciclaggio contestato al capo 6A), il PA è stato prosciolto per bis in idem, avendo patteggiato la pena per il medesimo fatto in altro procedimento. Con riferimento alle singole imputazioni di riciclaggio, con motivazione sintetica ma nello stesso tempo congrua, la Corte territoriale, premesso quanto affermato in via generale,, ai fini della ritenuta consapevolezza del PA circa la 13 provenienza illecita delle auto, e desunto dal suo inserimento nel "giro" gestito dall'AL, ha valorizzato per lo più gli elementi emergenti dalle intercettazioni o dallo scambio di mail dai quali erano partiti gli inquirenti per eseguire gli accertamenti sui veicoli oggetto di reimmatricolazione, tutti accertati come di provenienza illecita e reimmatricolati mediante l'utilizzo di documentazione falsa, sulla base di un meccanismo operativo di tipo seriale, implicante il riferimento a specifiche agenzie di pratiche automobilistiche, i contatti con le quali, in quel peculiare contesto, assumevano dunque di per sé valenza indiziante. Ha, poi, concluso con argomento non manifestamente illogico, evidenziando come, a fronte del trasporto di numerosi autoveicoli di provenienza illecita, e LLinserimento del PA nel sistema di reimmatricolazione in Italia di .,..... veicoli di provenienza illecita dalla Romania, sarebbe risultato rischioso da parte LLAL affidarsi ad un soggetto ignaro della provenienza delle auto, che, proprio per questo, avrebbe potuto tradirsi nel comunicare con terzi. A fronte di questa complessiva motivazione, pertinente, congrua e non manifestamente illogica, il ricorso ripropone censure che sfociano in una rilettura in fatto della vicenda preclusa in questa sede. 3.3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche, ovvero di ridurre la complessiva pena, tenuto conto dei numerosi episodi di reato (tutti quelli comunque oggetto di accertamento) e della gravità complessiva delle condotte. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, incensurabile in questa sede. Invero, è pacifico il principio, affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altra parte, giova evidenziare che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non è aspecifica, ove riferita, fra l'altro, alla gravità del fatto (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773 - 01). Con riferimento alla graduazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto LLimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento 14 seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01), che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, e deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953- 01). Infine, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti omogenei di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01) Nel caso in esame la pena è stata calcolata partendo da una pena base leggermente più elevata rispetto al minimo, proprio in considerazione della complessiva gravità delle condotte, con aumenti di pena per le singole ipotesi ritenute in continuazione davvero minimi, determinando la complessiva pena finale in termini di gran lunga inferiori alla media di quella edittale. 3.4. In conclusione, anche il ricorso del PA è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Posizione di ON AT. 4.1. Anche il ricorso proposto nell'interesse di ON AT è nel complesso inammissibile. 4.1.2. La Corte di appello, in adempimento del dictum della sentenza rescindente, ha reputato innanzitutto smentita la proclamazione di estraneità ai fatti resa dal ON dagli esiti delle intercettazioni (ma anche dalle dichiarazioni rese dal PA, che attribuiva al ON, come al TA FL e al HE MI Constantin, soggetti già giudicati e condannati in via definitiva, il compito di trasportare in Italia, per conto LLAL, le auto da reimmatricolare con la relativa documentazione), dalle quali emergeva il pieno inserimento del ricorrente nell'attività di trasporto in Italia dalla Romania e di reimmatricolazione dei veicoli di provenienza illecita, mediante l'utilizzo di documentazione contraffatta, e ciò in virtù dei frequenti richiami nelle conversazioni captate alla documentazione "originale" o da "rifare" riguardante gli autoveicoli e all'uso di un linguaggio vago (si vedano, al riguardo, a mero titolo esemplificativo, le conversazioni progr. 213, 271, 388, 599, dalle quali emergevano anche i contatti 15 del ON con SS TO). In particolare, dalle intercettazioni emergeva il ruolo di collegamento del ON con SS TO, dal quale le indagini erano partite. Inoltre, numerose erano le conversazioni captate intercorrenti tra il ON, il PA e l'AL in cui emergevano i riferimenti alle autovetture e alla documentazione, riguardante autoveicoli, da acquisire di qualità adeguata (vedi prog. 599 e 640), oppure da rifare (progr. 892) o da scannerizzare (progr. 987). Significative sono le conversazioni, valorizzate dai giudici di merito, dal progr. 671 al progr. 694, dove si parlava della spedizione di documenti e la compagna del ON, NA IN, parlando con il PA ON SO, faceva riferimento anche all'AL, lamentando la tardiva trasmissione dei fogli su cui redigere la documentazione contraffatta, affidando, infine, al PA un messaggio per l'AL, al quale andava spiegato che non dipendeva da loro concludere un certo impegno, avendo necessità di "cambiare i numeri su quelle carte e quindi..". In altre conversazioni, intrattenute dal ON con il PA, risultano chiari i riferimenti ad auto "pulite", che sottintendevano la possibilità che il trasporto potesse riguardare auto "non pulite" (vedi progr. 338 e 909). La Corte distrettuale ha, quindi, evidenziato come, in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio, peraltro di tipo seriale e tutte caratterizzate dal medesimo modus operandi, assumessero rilievo le conversazioni captate o le mail, che vedevano coinvolto anche il ON, che erano servite come spunto investigativo per approfondire le pratiche relative alle reimmatricolazioni dei singoli veicoli, tutte avvenute mediante l'utilizzo di documentazione falsa. In un caso (capo 75A), ad esempio, l'auto oggetto di riciclaggio (Audi Q5 trg. EA019XD) era stata vista nella disponibilità del ON con la targa che era stata già utilizzata su una VW Touareg nazionalizzata dall'AL. Tenuto conto della accertata provenienza illecita dei veicoli oggetto delle singole contestazioni di riciclaggio e della falsità della relativa documentazione utilizzata per la loro reimmatricolazione, circostanze, queste ultime, non contestate nel ricorso, nonché della logica deduzione che difficilmente l'AL, al centro di questo sistema di riciclaggio, si sarebbe affidato a soggetti inconsapevoli, con il rischio che avrebbero potuto tradirsi comunicando con terzi, a fronte di questa motivazione, congrua nella sua sinteticità, il ricorso ripropone doglianze, peraltro generiche, che richiedono una rivalutazione in fatto della vicenda, che esula dal giudizio di legittimità. 4.3. Consegue, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08 MAG 2026 FUNZ Cr\ O GIUDIZIAR Don,.ss e pina Cirimele
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PA ON SO e ON AT perché i delitti loro ascritti sono estinti per prescrizione e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato da AL RE IL. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 luglio 2025 la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza in data 30 novembre 2023 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16594 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: BIONDI GIUSEPPE Data Udienza: 10/04/2026 n. 51676, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 15 aprile 2019, già parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 novembre 2022, appellata da AL RE IL, PA ON SO e ON AT, dichiarava: non doversi procedere nei confronti di AL RE IL, PA ON SO e ON AT in relazione ai residui reati loro rispettivamente ascritti commessi fino alla data del 2 luglio 2010 per essere i medesimi estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena nei confronti di CU RE IL ad anni cinque, mesi due, giorni quindici di reclusione ed euro 6.450,00 di multa;
riduceva la pena nei confronti di PA ON SO ad anni quattro di reclusione ed euro 5.100,00 di multa;
riduceva la pena nei confronti di ON AT ad anni tre, mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 4.750,00 di multa;
sostituiva nei confronti di AL RE IL la pena accessoria LLinterdizione perpetua dai pubblici uffici con la pena accessoria LLinterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
revocava le ulteriori pene accessorie. Confermava nel resto la sentenza appellata. 2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione i difensori di fiducia di AL RE IL, PA ON SO e ON AT. 3. Ricorso di AL RE IL. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 648-bis cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Il tema riguarda la ritenuta carenza motivazionale in ordine alla prova del dolo del delitto di riciclaggio nel caso concreto. Non è sufficiente ritenere provata la verificazione storica degli atti materiali contestati, in quanto occorreva che fosse provata la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita delle autovetture di cui ai capi di imputazione. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni che avevano precluso il proscioglimento dal reato associativo, ma così facendo avrebbe omesso di valutare la sussistenza del dolo in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio. Riduttivo sarebbe il richiamo ai modelli in bianco di carte di circolazione rumene e ai cinque fogli in bianco recanti il disegno di rombi in filigrana, fra l'altro in alcun modo riconducibili al ricorrente. Illogico e riduttivo giustificare la condanna 2 LLimputato solamente in relazione al richiamo di alcune mail che sarebbero intercorse tra il ricorrente ed alcuni soggetti, nonché di intercettazioni che non sarebbero state riportate in maniera specifica, né testualmente citate, rendendo così impossibile qualsiasi controllo sulla correttezza della loro interpretazione. Peraltro, il ricorrente non avrebbe mai ammesso la paternità e riferibilità a sé di tali conversazioni (anche di quelle telematiche), che, comunque, sarebbero inidonee a fornire prova di attività illecite. Illogica e apparente la motivazione in relazione ai singoli fatti di riciclaggio, la cui addebitabilità al ricorrente si baserebbe su una valutazione non specifica e puntuale degli elementi probatori, e ciò nonostante che la Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, avesse censurato l'omessa motivazione circa le doglianze difensive riferite anche alle singole ipotesi di riciclaggio contestate all'imputati. 3.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Anche in relazione al diniego delle concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata sarebbe giuridicamente erronea ed illogica in punto di motivazione, del tutto generica laddove richiama la reiterazione nel tempo e la gravità complessiva delle condotte, senza considerare l'incensuratezza e il comportamento processuale positivo e collaborativo LLimputato, che dava il consenso all'acquisizione del materiale istruttorio e a sua volta depositava ulteriore documentazione al fine di chiarire la sua posizione. 4. Ricorso di PA ON SO. 4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi LLart. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43, 110 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in violazione anche LLart. 627, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto valutare la posizione del ricorrente in relazione alle singole ipotesi di riciclaggio confrontandosi con le doglianze difensive. Invece, la Corte territoriale ha riprodotto pedissequamente le medesime argomentazioni già censurate dalla Cassazione, omettendo di procedere ad un autonomo ed individualizzato scrutinio della posizione del ricorrente. La motivazione si risolve in un mero recepimento della ricostruzione accusatoria, che assume provato l'elemento soggettivo del reato sulla base di meri indizi di contiguità o di collaborazione logistica, senza un effettivo esame delle deduzioni difensive, tutte incentrate sull'assenza del dolo specifico e sulla natura meramente esecutiva LLattività di trasporto dei veicoli di cui veniva incaricato il PA. Il materiale captativo, riportato nella sentenza di primo grado, e richiamato 3 dalla Corte di appello, non sarebbe idoneo sia sul piano logico che giuridico a sorreggere il giudizio di colpevolezza, trattandosi di conversazioni captate in larga parte fra terzi soggetti, che solo marginalmente menzionano il ricorrente. Le poche conversazioni riconducibili all'imputato presenterebbero contenuto neutro, perfettamente compatibile con una lecita attività di trasporto. Le predette critiche si appuntano sui singoli capi di imputazione, residuati a carico del PA. In definitiva, la Corte territoriale è incorsa nei medesimi errori valutativi già oggetto di censura da parte della Cassazione, senza chiarire in alcun modo per quale ragione il ricorrente non potrebbe ritenersi soggetto inconsapevole della provenienza illecita delle auto che provvedeva a trasportare. Viziato, inoltre, sarebbe il richiamo alle condanne di altri coimputati (TA, EN, LL, Cuppari, Lopresti), utilizzate dalla Corte territoriale come parametro analogico per inferire la consapevolezza del PA. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione "collettiva" senza confrontarsi con le doglianze difensive. La pena potrebbe essere irrogata nei minimi edittali, tenuto conto LLatteggiamento collaborativo LLimputato, della sua incensuratezza, LLessere lo stesso stabilmente dedito ad attività lavorativa. 5. Ricorso di ON AT. 5.1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648, 648-bis cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen. e, comunque, vizio di motivazione ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in punto di ritenuta consapevolezza da parte del ON circa la provenienza illecita delle autovetture. Anche nel giudizio di rinvio la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la specifica posizione del Tassane in relazione ai singoli episodi contestati e di confrontarsi con le censure difensive. La Corte territoriale, per sua stessa ammissione, avrebbe ricalcato la motivazione della sentenza di primo grado, sottraendosi all'esame delle censure difensive, limitandosi ad asserire l'inverosimiglianza della versione LLimputato. 6. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta, avendo presentato tardiva richiesta di trattazione orale il difensore di PA ON SO, e ha depositato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova evidenziare che, all'esito della complessa vicenda giudiziaria in esame, gli imputati risultano riconosciuti responsabili delle sole imputazioni di riciclaggio contestate dal 2 luglio 2010 in poi. Tuttavia, nelle more è maturato il termine di prescrizione anche con riguardo alle imputazioni di riciclaggio successive, contestate come commesse fino alla data del 10 aprile 2011. Come è noto, però, l'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla genericità, alla preclusione o alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma LLart. 129 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
in senso analogo, le successive Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2. Posizione di AL RE IL. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.1. Invero, con il primo motivo si denuncia violazione di legge ai sensi LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione, fra l'altro, agli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. Sotto questo profilo, vale la pena ricordare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). D'altronde, In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione LLart. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione (ovvero, come nella specie, al motivo di cui alla lettera b), nella parte in cui consente di dolersi LLinosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 5 - 04). Per altro verso, sempre con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione LLart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648-bis cod. pen., con specifico riguardo alla sussistenza LLelemento soggettivo del reato. Tuttavia, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404-01). Invero, e, per contro, nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, posto che il giudice di merito non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che il risultato finale sia corretto (Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 264273-01: in motivazione, la Corte ha osservato che le lett. b) e c) LLart. 606 cod. proc. pen., si riferiscono all'inosservanza ed all'erronea applicazione della legge e non fanno alcun riferimento al percorso logico-argomentativo del giudice, a differenza della successiva lett. e), che si riferisce, peraltro, ai profili in fatto della motivazione). Nel caso di specie, il ricorrente denuncia impropriamente violazione di legge, lamentandosi, in realtà, del percorso motivazionale che ha condotto la Corte di appello a confermare la condanna LLAL in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio, prospettandone la carenza, l'illogicità nonché il travisamento della prova. Il motivo, dunque, così come proposto sarebbe di per sé inammissibile. 2.1.2. Ma, anche volendo considerare che, con il motivo di ricorso, si è voluta in effetti censurare la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova a disposizione, sussistenti le singole fattispecie di riciclaggio, in ossequio al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente di questa Corte, deve osservarsi che la doglianza appare generica e aspecifica, prospettando, in definitiva, una lettura alternativa degli elementi di prova non deducibile in questa sede a fronte di argomentazioni congrue, puntuali e non manifestamente illogiche. 2.1.3. Con la sentenza n. 51676 del 2025, questa Corte aveva annullato la precedente sentenza rilevando come la Corte territoriale non avesse preso in considerazione le doglianze difensive e non si fosse confrontata con le argomentazioni spese in relazione ai singoli reati di riciclaggio contestati, limitandosi a rimandare alle considerazioni svolte con riferimento al reato 6 associativo. Inoltre, aveva omesso di valutare, nemmeno per confutarla, la produzione documentale effettuata sia in sede di interrogatorio, che in sede dibattimentale, avente ad oggetto i rapporti commerciali con il coimputato GN AN. La Corte non aveva dato conto del perché avesse ritenuto idoneo il modesto rinvenimento del materiale documentale (pochi modelli in bianco di carte di circolazione rumene e qualche foglio in bianco recante il disegno di rombi in filigrana) a fondare un'attività illecita delle dimensioni di quella ipotizzata dall'accusa, né aveva spiegato come avesse attribuito all'imputato alcune mail che questi aveva sempre disconosciuto. Come è noto, in tema di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, investito di pieni poteri di cognizione, può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione LListruttoria dibattimentale, ai sensi LLart. 627, comma secondo, cod. proc. pen. Ne deriva che, in esito alla compiuta rivisitazione, ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, Rv. 245389-01) Orbene, contrariamente all'assunto difensivo, la Corte di appello, giudice del rinvio, si è fatta carico delle censure rilevate nella sentenza rescindente, fornendo una complessiva risposta adeguata, rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza un effettivo confronto critico (a titolo di esempio, si richiamano le censure mosse a capi di imputazione - capi 27A), 28A), 30A), 49A) - non oggetto di specifica trattazione perché dichiarati estinti per prescrizione). 2.1.4. In primo luogo, dopo avere ricostruito gli esiti del giudizio di primo grado, sulla base della testimonianza LLisp. Pomponio, della documentazione acquisita, degli esiti delle intercettazioni, la Corte (vedi pag. 12 punto 7-A) si è soffermata sulla prospettazione difensiva e sulla documentazione prodotta dalla difesa, confutando, con motivazione immune da censure logico e giuridiche, la tesi che vorrebbe l'AL dedito allo svolgimento di una regolare attività di vendita in Italia di veicoli provenienti dalla Romania, in particolare di veicoli acquistati dall'originario coimputato GN AN da società di leasing i cui utilizzatori non avevano pagato i canoni di affitto. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta 7 dalla difesa, rilevando la non utilità della stessa a riscontrare l'assunto difensivo, mancando qualunque contratto stipulato dall'AN con società di leasing, o comunque relativo al presunto acquisto LLingente numero di veicoli indicato (280) che avrebbe comportato, fra l'altro, un notevole esborso di denaro. D'altra parte, la Corte ha rilevato come neppure l'AN, nelle spontanee dichiarazioni ' • rese nel corso del dibattimento, avesse riferito in merito ad un presunto contratto da lui stipulato e relativo all'acquisto di 280 veicoli da società di leasing e fatti riparare e poi commercializzare dall'AL, ad ulteriore riprova LLinfondatezza della prospettazione difensiva. 2.1.5. La Corte territoriale ha, poi, preso in esame le risultanze della perquisizione eseguita presso l'appartamento di FA IT del 17 maggio 2011 (pag. 13 punto 7-8), evidenziando come le doglianze del ricorrente non fossero fondate. Innanzitutto, ha osservato come il contratto di affitto LLappartamento in questione fosse riferibile all'imputato. Le persone che lo frequentavano, avendone le chiavi, e cioè i coimputati PA, EN, TA, erano non solo suoi coimputati (in alcuni casi, vedi EN e TA, già condannati in via definitiva), ma soggetti che operavano per conto LLAL quali autisti che portavano in Italia le auto, e, quindi, non poteva dirsi che fossero soggetti estranei rispetto al ricorrente. La mancata presenza del ricorrente il giorno della perquisizione era dovuta ad un fatto del tutto occasionale (la moglie stava partorendo), ulteriormente riscontrato dalla circostanza che era stata lasciata in quel posto la figlioletta LLimputato di poco più di due anni. Da questi elementi la Corte traeva la logica conclusione che quanto rinvenuto di interesse in quell'appartamento fosse riferibile anche al ricorrente. 2.1.6. La Corte di appello si è soffermata sul materiale rinvenuto all'esito della predetta perquisizione (tre computer, diversi documenti di circolazione rumeni già compilati ed accertati dalla p.g. come falsi, modelli in bianco di certificati di proprietà recanti l'ologramma dei registri Auto della Romania, n. 5 fogli di carta formato A4 in bianco recanti il medesimo disegno di rombi in filigrana e le stesse "pagliuzze colorate" anticontraffazione riscontrate sulle false carte di circolazione rumene sequestrate nella stessa circostanza, diverse fotocopie di documenti di identità rumeni e italiani e ulteriore documentazione inerente veicoli già immatricolati in Italia), evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, come si trattasse di materiale di significativo rilievo al fine di riscontrare l'attività di falsificazione dei documenti riguardanti i veicoli oggetto di riciclaggio, il cui rinvenimento non poteva essere sminuito, in quanto, del tutto logicamente, si trattava di materiale in quel momento presente nell'appartamento e utile per porre in essere altri reati che si stavano organizzando in quel contesto temporale 8 (vedi pag. 14 punto 7-C). 2.1.7. Di seguito, la Corte distrettuale ha affermato, e tale circostanza non risulta smentita dal ricorrente, che tutti i documenti a mezzo dei quali erano state reimmatricolate le vetture provenienti dalla Romania in Italia fossero falsi (peraltro, mediante l'utilizzazione di documenti simili a quelli rinvenuti nel corso della perquisizione presso l'appartamento di FA IT), e anche questa circostanza è stata valorizzata per affermare la provenienza illecita dei veicoli, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso effettuare una reimmatricolazione in Italia utilizzando documenti falsi, e ciò in ossequio a consolidati principi di diritto, a mente dei quali, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né LLesatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581-01). Peraltro, gli accertamenti avevano appurato che in tanti casi le auto risultavano clonate, oppure erano scomparse, ma non erano ancora state presentate le denunce, oppure ancora risultavano segnalate in banca dati come oggetto di furto o appropriazione indebita. 2.1.8. Alla luce, poi, anche delle intercettazioni telefoniche, riportate riassuntivamente a pag. 17 (punto 10), che sono state trascritte nel corso del dibattimento, genericamente censurate dal ricorrente nella parte in cui non risultano riportate per esteso nella motivazione, ma senza contestarne in nessun caso il travisamento da parte del Giudice di merito, la Corte di appello è giunta alla logica conclusione di come l'AL fosse al centro di un sistema che vedeva l'abituale riciclaggio di veicoli provenienti dalla Romania, trasportati in Italia, e reimmatricolati utilizzando falsa documentazione, avvalendosi delle stesse agenzie di pratiche automobilistiche (la "Mau Service" di Roma e la "Armanno" di Palermo) e degli stessi uffici della Direzione Trasporti Terrestri. Le intercettazioni, infatti, riscontravano costanti contatti tra il ricorrente e gli altri coimputati (il PA, il ON, e tra costoro e altri coimputati), anche in occasione di reimmatricolazione di veicoli oggetto di imputazione, nel corso dei quali si parlava di veicoli, di immatricolazioni, di documenti che non pervenivano per tempo, di documenti indicati come "originale" o da "rifare", utilizzando a volte un linguaggio vago o manifestando la necessità di incontri di persona per conversare. Significative, in particolare, le conversazioni progr. 489 e 491, intercorse tra TA e AL, nel corso delle quali il primo informava il secondo LLavvenuto sequestro LLauto da lui condotta perché circolante con documenti falsi. Quanto, poi, alla riferibilità di alcune conversazioni intercettate al ricorrente, 9 giova evidenziare che quest'ultimo ne ha contestato genericamente la "paternità", mentre la Corte l'ha ancorata alla testimonianza LLisp. Pomponio e agli accertamenti da questi analiticamente svolti e riferiti nel corso della sua testimonianza. 2.1.9. Con riguardo ai singoli, residui, reati di riciclaggio, premesso che il ricorrente non si duole del mancato accertamento della sua estraneità ai fatti, ma solo della mancata valutazione LLassenza di consapevolezza da parte sua della provenienza illecita dei veicoli, e premesso ancora che, come già precisato, il ricorrente muove specifici rilievi con riferimento ad imputazioni non oggetto di conferma di condanna da parte della Corte distrettuale, deve osservarsi che, relativamente alle altre, le doglianze sono generiche e aspecifiche e non si confrontano con la complessiva motivazione della Corte territoriale, che ha desunto la consapevole partecipazione LLAL all'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei singoli veicoli non solo da un identico modus operandi, che vedeva i veicoli provenire dalla Romania, essere destinati alla reimmatricolazione negli stessi periodi, avvalendosi delle già citate agenzie di pratiche automobilistiche, presso, peraltro, sempre la stessa DDT, mediante l'utilizzo di documentazione falsa simile a quella rinvenuta presso l'appartamento di FA IT, ma anche attraverso il collegamento dei vari episodi fra di loro (vedi ad esempio il collegamento esistente tra l'episodio contestato al capo 94A) e quello contestato al capo 71A), dove, in quest'ultimo rilevanti sono apparse alcune conversazioni intercettate tra l'AL e il Tasso ne). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. 2.2.1. La Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei numerosi episodi di reato (tutti quelli comunque accertati) e della gravità complessiva delle condotte. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, incensurabile in questa sede. Invero, è consolidato il principio, affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 7 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altra parte, giova evidenziare che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non può dirsi aspecifica, ove 10 riferita, fra l'altro, alla gravità del fatto (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773-01). Del resto, il consenso all'acquisizione degli atti d'indagine, ai sensi LLart. 493, comma 3, cod. proc. pen., non costituisce un elemento valorizzabile ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di una estrinsecazione della difesa tecnica riguardo alla strategia nell'acquisizione della prova in sede dibattimentale che non esplica alcun effetto in relazione alla posizione LLimputato (Sez. 3, n. 19155 del 15/04/2021, Rv. 281879 - 03). 2.2.2. Quanto alla graduazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può dar conto LLimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01), che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, e deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953-01). Nel caso in esame la pena è stata calcolata partendo da una pena base leggermente più elevata rispetto al minimo, proprio in considerazione della complessiva gravità e serialità delle condotte, con aumenti di pena per le singole ipotesi ritenute in continuazione davvero minimi, determinando la complessiva pena finale in termini di gran lunga inferiori.alla media di quella edittale. 2.3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. Posizione di PA ON SO. 3.1. Il ricorso è nel complesso inammissibile. 3.2. Richiamati i principi esposti al precedente punto 2.1.3., giova rilevare che la doglianza proposta con il primo motivo concerne la sussistenza della prova della consapevolezza in capo al PA della provenienza illecita delle auto che il ricorrente ha ammesso di avere trasportato dalla Romania in Italia per conto LLAL. 3.2.1. Al riguardo, preme evidenziare che l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste 11 nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Rv. 270199-01), e può essere integrato anche nella forma del dolo eventuale, che ricorre quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene, che provvede a "ripulire" (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273185-01). 3.2.2. La Corte distrettuale ha affermato, e tale circostanza non risulta smentita dal ricorrente, che tutti i documenti a mezzo dei quali erano state reimmatricolate le vetture provenienti dalla Romania in Italia fossero falsi (peraltro, mediante l'utilizzazione di documenti simili a quelli rinvenuti nel corso della perquisizione presso l'appartamento di FA IT), e anche questa circostanza è stata valorizzata per affermare la provenienza illecita dei veicoli, poiché, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso effettuare una reimmatricolazione in Italia utilizzando documenti falsi, e ciò in ossequio a pacifici principi di diritto, a mente dei quali, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né LLesatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581-01). Peraltro, gli accertamenti avevano appurato che in tanti casi le auto risultavano donate, oppure erano scomparse, ma non erano ancora state presentate le denunce, oppure ancora risultavano segnalate in banca dati come oggetto di furto o appropriazione indebita. 3.2.3. Premesso, dunque, che non è contestata la provenienza illecita dei veicoli oggetto delle singole imputazioni, né l'attività di "ripulitura" svolta sugli stessi mediante la loro reimmatricolazione in Italia, in ossequio al decisum della sentenza rescindente, la Corte di appello ha motivato la conferma della condanna del PA, in relazione alle residue imputazioni di riciclaggio, richiamando, in particolare, gli esiti delle intercettazioni. Dalle stesse emergono, innanzitutto, i riferimenti alla documentazione, riguardante i veicoli, in "originale", ovvero da "rifare". Si richiamano, ad esempio, le conversazioni progr. 671 e 694 decr. 266/2010, in cui la compagna del ON, parlando con il PA, si lamentava del fatto che la predisposizione e l'invio di fogli sui quali redigere la documentazione contraffatta non potesse essere immediata ed avvenire a richiesta, e lo invitava, nel parlare con l'AL, indicato come Alex, a spiegargli che non dipendeva da loro e che lui sapeva molto bene che occorreva cambiare i numeri su quelle carte;
la conversazione prog. 892 decr. 266/2010 tra PA e ON, in cui il primo diceva al secondo che occorreva rifare i documenti di una vettura, mentre il ON gli replicava che stava aspettando i 12 fogli di Alecs;
la conversazione progr. 48 decreto 269/2010 intercorrente tra TA e PA, in cui quest'ultimo si lamentava della condotta del primo in relazione alla consegna di documenti e alle modifiche che si dovevano fare. Emergevano, ancora, i riferimenti a veicoli di provenienza illecita (conversazione progr. 338 decr. 266/2010 intercorrente tra ON e PA dove era chiaro il riferimento ad auto "pulite", che sottintendeva la possibilità che le auto fossero anche "non pulite"). Di rilievo, ancora, la conversazione progr. 48 del decreto 269/2010, nel corso della quale il PA, oltre a lamentarsi con il TA, per come sopra riportato, gli faceva presente di averlo inserito lui nel "giro" che vedeva al centro l'AL, e il TA, in altre conversazioni tenute con l'AL (progr. 489 e 491), riferiva a quest'ultimo del sequestro LLauto, a bordo della quale viaggiava, perché circolante con documenti falsi. Le conversazioni captate, debitamente trascritte e riportate in sintesi da pag. 17 della sentenza impugnata, sono state valutate dalla Corte distrettuale in relazione a tutte le altre emergenze istruttorie, fra le quali gli esiti della perquisizione presso l'appartamento di FA IT, dove veniva rinvenuta documentazione del tutto compatibile con quella, falsa, utilizzata per reimmatricolare i vari autoveicoli oggetto delle singole imputazioni di riciclaggio. Nel corso di questa perquisizione veniva rinvenuta anche un'autovettura intestata al PA, la cui polizza assicurativa veniva trovata all'interno LLappartamento, di cui, secondo quanto riferito dall'AL, anche il PA aveva le chiavi, a dimostrazione di come si trattasse di un luogo, logisticamente rilevante per l'attività del sodalizio, frequentato anche dal ricorrente. La posizione del PA è stata paragonata dalla Corte territoriale a quella del TA (condannato in via definitiva per gli episodi di riciclaggio), trasportatore per conto LLAL in Italia dalla Romania dei veicoli di provenienza illecita, che era stato fermato dalla polizia giudiziaria mentre era a bordo di un veicolo con documenti contraffatti e di ciò vi era traccia, come detto, nelle intercettazioni (vedi progr. 489 e 491). Il TA, come emergeva dalla già richiamata conversazione progr. 48 decr. 269/2010, era stato introdotto "nel giro" proprio dal PA, che gli ricordava questa cosa nel momento in cui si lamentava con lui in relazione all'attività di consegna dei documenti e alle modifiche che si dovevano fare. D'altra parte, con riguardo al delitto di riciclaggio contestato al capo 6A), il PA è stato prosciolto per bis in idem, avendo patteggiato la pena per il medesimo fatto in altro procedimento. Con riferimento alle singole imputazioni di riciclaggio, con motivazione sintetica ma nello stesso tempo congrua, la Corte territoriale, premesso quanto affermato in via generale,, ai fini della ritenuta consapevolezza del PA circa la 13 provenienza illecita delle auto, e desunto dal suo inserimento nel "giro" gestito dall'AL, ha valorizzato per lo più gli elementi emergenti dalle intercettazioni o dallo scambio di mail dai quali erano partiti gli inquirenti per eseguire gli accertamenti sui veicoli oggetto di reimmatricolazione, tutti accertati come di provenienza illecita e reimmatricolati mediante l'utilizzo di documentazione falsa, sulla base di un meccanismo operativo di tipo seriale, implicante il riferimento a specifiche agenzie di pratiche automobilistiche, i contatti con le quali, in quel peculiare contesto, assumevano dunque di per sé valenza indiziante. Ha, poi, concluso con argomento non manifestamente illogico, evidenziando come, a fronte del trasporto di numerosi autoveicoli di provenienza illecita, e LLinserimento del PA nel sistema di reimmatricolazione in Italia di .,..... veicoli di provenienza illecita dalla Romania, sarebbe risultato rischioso da parte LLAL affidarsi ad un soggetto ignaro della provenienza delle auto, che, proprio per questo, avrebbe potuto tradirsi nel comunicare con terzi. A fronte di questa complessiva motivazione, pertinente, congrua e non manifestamente illogica, il ricorso ripropone censure che sfociano in una rilettura in fatto della vicenda preclusa in questa sede. 3.3. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche, ovvero di ridurre la complessiva pena, tenuto conto dei numerosi episodi di reato (tutti quelli comunque oggetto di accertamento) e della gravità complessiva delle condotte. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, incensurabile in questa sede. Invero, è pacifico il principio, affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui non è necessario che il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altra parte, giova evidenziare che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non è aspecifica, ove riferita, fra l'altro, alla gravità del fatto (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Rv. 255773 - 01). Con riferimento alla graduazione della pena, essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto LLimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento 14 seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01), che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, e deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953- 01). Infine, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti omogenei di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01) Nel caso in esame la pena è stata calcolata partendo da una pena base leggermente più elevata rispetto al minimo, proprio in considerazione della complessiva gravità delle condotte, con aumenti di pena per le singole ipotesi ritenute in continuazione davvero minimi, determinando la complessiva pena finale in termini di gran lunga inferiori alla media di quella edittale. 3.4. In conclusione, anche il ricorso del PA è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Posizione di ON AT. 4.1. Anche il ricorso proposto nell'interesse di ON AT è nel complesso inammissibile. 4.1.2. La Corte di appello, in adempimento del dictum della sentenza rescindente, ha reputato innanzitutto smentita la proclamazione di estraneità ai fatti resa dal ON dagli esiti delle intercettazioni (ma anche dalle dichiarazioni rese dal PA, che attribuiva al ON, come al TA FL e al HE MI Constantin, soggetti già giudicati e condannati in via definitiva, il compito di trasportare in Italia, per conto LLAL, le auto da reimmatricolare con la relativa documentazione), dalle quali emergeva il pieno inserimento del ricorrente nell'attività di trasporto in Italia dalla Romania e di reimmatricolazione dei veicoli di provenienza illecita, mediante l'utilizzo di documentazione contraffatta, e ciò in virtù dei frequenti richiami nelle conversazioni captate alla documentazione "originale" o da "rifare" riguardante gli autoveicoli e all'uso di un linguaggio vago (si vedano, al riguardo, a mero titolo esemplificativo, le conversazioni progr. 213, 271, 388, 599, dalle quali emergevano anche i contatti 15 del ON con SS TO). In particolare, dalle intercettazioni emergeva il ruolo di collegamento del ON con SS TO, dal quale le indagini erano partite. Inoltre, numerose erano le conversazioni captate intercorrenti tra il ON, il PA e l'AL in cui emergevano i riferimenti alle autovetture e alla documentazione, riguardante autoveicoli, da acquisire di qualità adeguata (vedi prog. 599 e 640), oppure da rifare (progr. 892) o da scannerizzare (progr. 987). Significative sono le conversazioni, valorizzate dai giudici di merito, dal progr. 671 al progr. 694, dove si parlava della spedizione di documenti e la compagna del ON, NA IN, parlando con il PA ON SO, faceva riferimento anche all'AL, lamentando la tardiva trasmissione dei fogli su cui redigere la documentazione contraffatta, affidando, infine, al PA un messaggio per l'AL, al quale andava spiegato che non dipendeva da loro concludere un certo impegno, avendo necessità di "cambiare i numeri su quelle carte e quindi..". In altre conversazioni, intrattenute dal ON con il PA, risultano chiari i riferimenti ad auto "pulite", che sottintendevano la possibilità che il trasporto potesse riguardare auto "non pulite" (vedi progr. 338 e 909). La Corte distrettuale ha, quindi, evidenziato come, in relazione alle singole contestazioni di riciclaggio, peraltro di tipo seriale e tutte caratterizzate dal medesimo modus operandi, assumessero rilievo le conversazioni captate o le mail, che vedevano coinvolto anche il ON, che erano servite come spunto investigativo per approfondire le pratiche relative alle reimmatricolazioni dei singoli veicoli, tutte avvenute mediante l'utilizzo di documentazione falsa. In un caso (capo 75A), ad esempio, l'auto oggetto di riciclaggio (Audi Q5 trg. EA019XD) era stata vista nella disponibilità del ON con la targa che era stata già utilizzata su una VW Touareg nazionalizzata dall'AL. Tenuto conto della accertata provenienza illecita dei veicoli oggetto delle singole contestazioni di riciclaggio e della falsità della relativa documentazione utilizzata per la loro reimmatricolazione, circostanze, queste ultime, non contestate nel ricorso, nonché della logica deduzione che difficilmente l'AL, al centro di questo sistema di riciclaggio, si sarebbe affidato a soggetti inconsapevoli, con il rischio che avrebbero potuto tradirsi comunicando con terzi, a fronte di questa motivazione, congrua nella sua sinteticità, il ricorso ripropone doglianze, peraltro generiche, che richiedono una rivalutazione in fatto della vicenda, che esula dal giudizio di legittimità. 4.3. Consegue, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 16 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 08 MAG 2026 FUNZ Cr\ O GIUDIZIAR Don,.ss e pina Cirimele
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2026