Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso esperito ai sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività. Al contrario è esperibile detto ricorso straordinario avverso lo stesso provvedimento per la parte relativa alla statuizione sulle spese di "entrambi i gradi del giudizio cautelare" (parte autonomamente impugnata),in quanto detta statuizione è stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 cod. proc. civ., secondo cui è la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non già altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha l'obbiettivo limite di pronuncia sull'ordinanza conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, da definirsi, poi, con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria.
Commentario • 1
- 1. Provvedimento possessorio - Pagina 2https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13754 del 20 settembre 2002 «La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3338 del 7 marzo 2002 «...sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8766 del 30 maggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NO DE OPOL IT3338 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ولة العالم ي عية حجة SEZIONE SECONDA CIVILE interdeda riterivale честанно, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MI e promusie suck R.G.N. 17163/99 Presidente Dott. Rafaele CORONA Cron. 7718 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Rep. 867 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo - Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 03/12/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. AN OL FIORE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 SE N TENZA 1 7 MAR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE__ MA IA, AC AN, AC ZI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AC IO, elettivamente Richiesta copia studio AC PATRIZIA, dal Sig. per diritti € 155 domiciliati in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio il 7. MAR. 2002 dell'avvocato MARIO LUPIS, difesi dall'avvocato IL CANCELLIERE GABRIELLA MOLLICA LULY, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. GE contro per diritti € 55 7 MAR. 2002 TA US, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE STROZZI 35, presso lo studio PZA PRATI DEGLI CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE ' difeso ANGELO AN MACRE' dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. M 2001 dall'avvocato GIOVANNI TROPIANO, giusta delega in per diritti €155 7 MAR 2002 1620 atti;
CANCELLIERE -1- controricorrente l'ordinanza n. r.g.3002/99 del Tribunale di avversO LOCRI, depositata il 28/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. AN OL FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 agosto 1998, UL LI, quale procuratrice di OM RD, denunciava, а fini di reintegra nel possesso, che GI RI aveva intrapreso la costruzione di una recinzione, invadente il fondo di proprietà e in in S. Ilario Jonio, località possesso del RD, Gabella. Nel contraddittorio di GI RI, l'adito Pretore di Locri, con ordinanza del 21 gennaio 1999, reintegrava il RD nel possesso del detto fondo, ordinando la rimozione del manufatto conte- stato, e rimetteva le parti innanzi a sé per la trattazione del merito. GI RI proponeva reclamo, chiedendo la revoca dell'interdetto possessorio. Con ordinanza del 25/30 marzo 1999, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Locri revocava il provvedimento 'cautelare" del Pretore e condannava UL LI, nella qualità esposta, al pagamento delle spese di "entrambi i gradi del giudizio cautelare". Precisava il Tribunale che la controversia atteneva unicamente a materia possessoria e poi esponeva che la LI non aveva dato prova idonea del posses- 3 so, per la cui reintegra aveva agito. Per la cassazione di tale ordinanza, in forza di LI nonché AN, due ULmotivi, e AN RD, tutti quali UR, Patrizia eredi di OM RD, deceduto nel frattempo, straordinario, ai sensi hanno proposto ricorso dell'art. 111 Cost.. GI RI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato, nel suo complesso, nonché processuali, per nel capo relativo alle spese essere stato reso in violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 669 octies e 91 c.p.c.. Il provvedimento impugnato, a dire dei ricorrenti, avrebbe inopinatamente definito per intero il procedimento possessorio, tanto da aver statuito sulle relative senzaspese, tenere conto della struttura dibifasica tale procedimento, nella specie non completata, essendo stato sì concessO dal Pretore l'interdetto possessorio reclamato, ma essendo stata al contempo disposta dallo stesso giudice la prosecuzione del giudizio, innanzi a sé, per la trattazione del merito della pretesa posses- soria. 4 La statuizione sulle spese, poi, sarebbe in ogni caso illegittima, non essendo prevista né dall'art. nuova disciplina dei procedi- 91 c.p.c., né dalla menti cautelari. Con il secondo motivo, i ricorrenti muovono analoga censura, ma sotto il più specifico profilo della contraddittorietà nella valutazione della natura del procedimento, possessoria o cautelare. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono meritevoli di accogli- ma e nella misura, di seguito mento, nei limiti esposti. In effetti, il provvedimento nonimpugnato si raffigura come pronuncia definitiva sulla pretesa fatta valere dal dante causa iure possessoria, successionis dei ricorrenti a fini di reintegrazio- ne ex art. 1168 c.c.. Ed invero, al di là della statuizione sulle spese, che può assumere diverso significato e rilievo, specifico di ritenere che il nulla di consente provvedimento impugnato costituisca una pronuncia definitiva sulla pretesa possessoria, fatta valere e non già in giudizio a fini di reintegrazione, strumentale, interinale e invece una pronuncia e alla decisione del merito di rispetto all'esame 5 quella pretesa, una pronuncia -appunto- per natura analoga а quella ereclamata revocata, com'è significativamente palesato non solo dall'espresso riferimento a "giudizio cautelare" e dalla forma di "ordinanza", in concreto adottata, ma soprattutto dall'assenza di qualsivoglia controindicazione sulla prosecuzione del procedimento per la tratta- zione del merito possessorio, che il giudice di primo grado aveva contestualmente disposto alla (interinale) dell'interdetto possesso- concessione rio revocato. Per tanto, configurandosi il provvedimento impugna- to quale ordinanza interinale e strumentale, priva di definitività, siccome decidente il reclamo proposto avverso interdetto possessorio, concessO a chiusura della prima fase del relativo procedimento e, l'appunto,per reclamabile (sulla struttura bifasica del procedimento possessoria e sulla reclamabilità dell'ordinanza conclusiva della prima n. 1984/98), fase, V. Cass. n. 700/00 e Cass. S.U. ed essendo ammessa l'impugnazione ex comma secondo dell'art. 111 Cost. solo con riguardo ai provvedi- menti caratterizzati da definitività e decisorietà (v. ex plurimis Cass. n. n.2145/00, 5376/98, n. 13124/97), il ricorso si presenta inammissibile, in parte qua. Tale inammissibilità, però, non preclude di rileva- contestata del provvedimento illegittimità re la impugnato, nel capo relativo alla statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare”, autonomamente impugnato dai capo -questo- pure ricorrenti. Ed invero, quanto ad ammissibilità del ricorso sul punto, va osservato che la statuizione sulle spese ha natura sia decisoria, siccome risolve un contra- appunto sto su diritti soggettivi, concernente e sia definitiva, l'onere delle spese processuali, non essendo contro di essa previsti altri mezzi di impugnazione, diversi da quello del ricorso straor- dinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 7359/95 e conforme Cass. n. 658/99, n. 327/97 e n. 4032/96). a poi, va cherilevato la Quanto fondamento, statuizione sulle spese "di entrambi i gradi del giudizio cautelare" é stata resa, nella specie, in palese violazione del principio posto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui è la sentenza che chiude il processo a regolare le spese, non già -quindi- altro provvedimento, che, come quello impugnato, ha sull'ordinanza l'obiettivo limite di pronuncia f conclusiva della prima delle due fasi, a cognizione sommaria, in cui si articola il procedimento possessorio, da definirsi poi con sentenza, all'esito della seconda fase, a cognizione piena del merito della pretesa possessoria. E siffatto principio, per quanto occorre, trova nuova disciplina dei significativa conferma nella procedimenti cautelari, introdotta dalla legge n. 353 del 1990, compatibilmente applicabile anche ai procedimenti possessori (art. 703 c.p.c.), laddove, all'art. 669 septies c.p.c., risolvendo la vexata quaestio sulla ammissibilità della pronuncia sulle spese in sede di provvedimento cautelare, ha e limitatamente previsto che il specificamente giudice deve provvedere sulle spese allorquando si dichiari incompetente ovvero larigetti domanda cautelare, proposta ante causam, ossia prima del giudizio di merito (così evitando, in ragione di effettività di tutela e di economia di giudizi, che la parte vittoriosa in sede cautelare sia costretta a promuovere un autonomo giudizio al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il inammissibile, nella parte ricorso deve ritenersi in cui impugna l'ordinanza de qua, nel capo di revoca dell'interdetto possessorio, interinalmente concesso, e deve invece essere ritenuto ammissibile e meritevole di accoglimento, nella parte in cui ne capo relativo alle spese processuali, impugna il che va cassato senza rinvio. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, nel capo relativo alla statuizione sulle spese processuali, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 2001,dicembre in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. Keseest. Il presidente Francho Vark Fore лепти IL CANCELLIERE C1 AL OL LA 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7. MAR. 2002 IL CANCELLIERE 61 Lolez Roma 20,99 161,1