Sentenza 24 settembre 2002
Massime • 1
Il mancato avviso dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 420, comma 1, stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2002, n. 32778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32778 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/09/2002
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 691/2002
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - N. 023290/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC DA nato il [...];
avverso SENTENZA del 12/02/2001 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Rosin che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.2.2001, la Corte Militare di Appello confermava la decisione emessa il 17.2.2000 dal Tribunale Militare di Roma con cui SC EL era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione militare perché ritenuto colpevole del reato di diserzione aggravata (artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 c.p.m.p.), con le attenuanti ex art. 48 n. 2 c.p.m.p. e 62 bis c.p. dichiarate equivalenti, per essersi arbitrariamente allontanato dal corpo in cui prestava servizio quale aviere, dal 26.10.1998 e per oltre sei mesi. L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per nullità dell'intero procedimento in dipendenza dell'omessa notifica degli avvisi al difensore di fiducia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che dagli atti processuali risulta che, benché il SC avesse designato l'avv. Mario RS come proprio difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari, è stato nominato all'imputato un difensore di ufficio al quale è stato notificato l'avviso per la partecipazione all'udienza preliminare. Ciò posto, considerato che l'art. 420, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la "partecipazione necessaria" del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, deve senz'altro riconoscersi che l'omesso avviso al difensore è causa di nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in quanto si traduce nella violazione di una norma processuale concernente l'assistenza dell'imputato, con la precisazione che detta nullità è inquadrabile nella categoria delle nullità assolute di cui all'art. 179, dato che essa deriva dall'inosservanza di una disposizione che ha determinato l'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
La classificazione della nullità in esame nella sfera di applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen. trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato precisato che l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179, come può desumersi dalle importanti finalita dell'udienza preliminare in ordine alla piena conoscenza degli atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, al corretto esercizio dell'azione penale ed alla scelta del rito, nonché dalla prescrizione dell'art. 420 relativa alla presenza del difensore come obbligatoria (Cass., Sez. 3^, 5 dicembre 1995, Freda, rv. 203551). L'esattezza del principio appare tanto più evidente quando si tiene presente la nuova conformazione assunta dall'udienza preliminare a seguito delle incisive innovazioni normative introdotte dalla l.16.12.1999, n. 479, che - con l'art 420-ter cod. proc. pen., inserito dall'art. 19, comma 2, della citata legge - ha rafforzato la regola della presenza necessaria del difensore dell'imputato, prevedendo la necessità del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, in stretta correlazione col potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova e con la maggiore pregnanza dei contenuti delle decisioni che concludono l'udienza preliminare (cfr. Corte cost., 12 luglio 2002, n. 335). Dalle precedenti considerazioni emerge la giuridica inconsistenza delle argomentazioni svolte dalla Corte militare che, con l'accentuare la differenza tra udienza preliminare e udienza dibattimentale, ha erroneamente ritenuto l'operatività della preclusione al rilievo della nullità non dedotta in sede di trattazione delle questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., dovendo riconoscersi, al contrario, che l'udienza preliminare è viziata da nullità assoluta ed insanabile in caso di omesso avviso al difensore di fiducia: ditalché, in relazione alla disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità di cui all'art. 185, comma 1 e 3, cod. proc., deve pronunciarsi l'annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Militare di Roma il 17.2.2000 - così da intendersi la data del 17.12.2000 indicata nel dispositivo - e del decreto che ha disposto il giudizio. Gli atti devono essere trasmessi al GUP presso il Tribunale Militare di Roma per il nuovo svolgimento dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Militare di Roma il 17.12.2000 - da intendersi 17.2.2000 - e il decreto che ha disposto il giudizio. Dispone trasmettersi gli atti al GUP presso il Tribunale Militare di Roma. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002