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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. AN Basta, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9914/23 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Franco Orlando e Cosimo Dellabate come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e difeso ex art.417 bis Controparte_1
c.p.c. dal funzionario autorizzato Avv. Rosa Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale ATA)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2023 parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione CP_2 resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio preruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente senza alcuna CP_1 penalizzazione o deminutio.
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva, compresa la fascia 3-8, sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre- ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3. Condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
1
5. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 7.970,82 (contenuta la liquidazione ad € 5.200,00, quale valore che si attribuisce alla presente lite) o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
6. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
*
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. da ultimo la sentenza n.593/2025 del 19.02.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso debba trovare accoglimento.
La domanda di cui al punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in quanto deve essere ritenuta la violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE in relazione alla mancata attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo; al riguardo, si deve infatti rilevare che, a seguito del CCNI 11.04.2017, la diversità di trattamento tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo è stata eliminata solo ai fini del trasferimento a domanda.
Sul punto, nelle note scritte la ricorrente ha citato giurisprudenza conforme di codesto Tribunale e della
Corte di Appello di Lecce (cfr. Sent. Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro n. 615/2023; Sent. Trib.
Lecce, Sez. Lavoro, n. 2218/2023), alla quale si ritiene di aderire ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Per il resto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è infatti corretta la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anzianità di servizio al momento Cont dell'immissione in ruolo doveva essere valutata dal in applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati da Cass. 31150/2019, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 569 d.lgs. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio
2 effettivo prestato”.
Ne consegue che appare illegittima la ricostruzione della carriera, effettuata dal con decreto n. CP_1
1500 del 24/03/2021, nella parte in cui – al momento dell'immissione in ruolo in data 01.09.2017 – gli anni di servizio pre-ruolo sono stati valutati nella misura di anni 7, mesi 11 e giorni 24 ai fini giuridici ed economici e sono stati valutati ai soli fini economici in anni 1, mesi 11 e giorni 26.
È altrettanto corretta la tesi della ricorrente, nella parte in cui viene chiesta l'applicazione in suo favore del c.d. “gradone 3-8”, in quanto Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.
Pertanto, appare fondato quanto dedotto ai punti 10-11 del ricorso: “10. Non è stata riconosciuta la fascia stipendiale 3-8, poiché soppressa con CCNL del 4.8.2011. 11. Per converso, parte ricorrente ha diritto agli aumenti stipendiali relativi alla posizione 3 (ovvero, anzianità compiuta di anni 3) negatale indicate nel CCNL. Ha diritto, sulla base del riconoscimento integrale degli anni di servizio prestato, all'applicazione della posizione 9 e della posizione 15 con anticipo di 1 anno, 11 mesi e 26 giorni rispetto a quanto riconosciuto con il su indicato decreto di ricostruzione della carriera”.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, ai punti 14-15 del ricorso si deduce quanto segue: “14. La differenza retributiva tra seconda fascia
(anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 375,22 deve essere corrisposta per sei annualità; la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e prima fascia (anzianità 0- 2), ammontante ad € 1.715,04 deve essere anticipata di un anno, undici mesi e ventisei giorni;
la differenza quarta fascia (anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 1.269,05 deve essere anticipata di un anno, undici mesi e ventisei giorni;
15. Pertanto, parte ricorrente ha diritto di ricevere, oltre quanto già corrisposto, la seguente somma: € (375,22 x 6) + (1.715,04 x 1) + (1.715,04 x
11/12) + (1.269,05 x 1) + (1.269,05 x 11/12) = € 7.970,82”.
Tanto premesso, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c. iniziava a decorrere dalla data del provvedimento con cui è stata effettuata la ricostruzione di carriera, perché è solo a partire da tale data che il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (senza l'abbattimento di 1/3 dopo il primo triennio) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto in atti n. 1500 del
24/03/2021 ed il decorso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
3 - dichiara che parte ricorrente ha diritto all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre- ruolo;
- dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato e, per l'effetto, condanna il a pagare in suo favore le CP_2 conseguenti differenze retributive, quantificate in € 7.970,82 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
2.100,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to AN Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. AN Basta, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9914/23 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Franco Orlando e Cosimo Dellabate come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e difeso ex art.417 bis Controparte_1
c.p.c. dal funzionario autorizzato Avv. Rosa Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale ATA)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2023 parte ricorrente ha chiesto: “Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione CP_2 resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio preruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente senza alcuna CP_1 penalizzazione o deminutio.
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva, compresa la fascia 3-8, sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre- ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3. Condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
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5. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 7.970,82 (contenuta la liquidazione ad € 5.200,00, quale valore che si attribuisce alla presente lite) o in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
6. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
*
Ritiene il giudicante, conformemente all'orientamento ripetutamente espresso dal Tribunale nell'ambito di fattispecie analoghe (cfr. da ultimo la sentenza n.593/2025 del 19.02.2025, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.), che il ricorso debba trovare accoglimento.
La domanda di cui al punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in quanto deve essere ritenuta la violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE in relazione alla mancata attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo; al riguardo, si deve infatti rilevare che, a seguito del CCNI 11.04.2017, la diversità di trattamento tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo è stata eliminata solo ai fini del trasferimento a domanda.
Sul punto, nelle note scritte la ricorrente ha citato giurisprudenza conforme di codesto Tribunale e della
Corte di Appello di Lecce (cfr. Sent. Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro n. 615/2023; Sent. Trib.
Lecce, Sez. Lavoro, n. 2218/2023), alla quale si ritiene di aderire ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Per il resto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è infatti corretta la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anzianità di servizio al momento Cont dell'immissione in ruolo doveva essere valutata dal in applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati da Cass. 31150/2019, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 569 d.lgs. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio
2 effettivo prestato”.
Ne consegue che appare illegittima la ricostruzione della carriera, effettuata dal con decreto n. CP_1
1500 del 24/03/2021, nella parte in cui – al momento dell'immissione in ruolo in data 01.09.2017 – gli anni di servizio pre-ruolo sono stati valutati nella misura di anni 7, mesi 11 e giorni 24 ai fini giuridici ed economici e sono stati valutati ai soli fini economici in anni 1, mesi 11 e giorni 26.
È altrettanto corretta la tesi della ricorrente, nella parte in cui viene chiesta l'applicazione in suo favore del c.d. “gradone 3-8”, in quanto Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della Direttiva
1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.
Pertanto, appare fondato quanto dedotto ai punti 10-11 del ricorso: “10. Non è stata riconosciuta la fascia stipendiale 3-8, poiché soppressa con CCNL del 4.8.2011. 11. Per converso, parte ricorrente ha diritto agli aumenti stipendiali relativi alla posizione 3 (ovvero, anzianità compiuta di anni 3) negatale indicate nel CCNL. Ha diritto, sulla base del riconoscimento integrale degli anni di servizio prestato, all'applicazione della posizione 9 e della posizione 15 con anticipo di 1 anno, 11 mesi e 26 giorni rispetto a quanto riconosciuto con il su indicato decreto di ricostruzione della carriera”.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, ai punti 14-15 del ricorso si deduce quanto segue: “14. La differenza retributiva tra seconda fascia
(anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 375,22 deve essere corrisposta per sei annualità; la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e prima fascia (anzianità 0- 2), ammontante ad € 1.715,04 deve essere anticipata di un anno, undici mesi e ventisei giorni;
la differenza quarta fascia (anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 1.269,05 deve essere anticipata di un anno, undici mesi e ventisei giorni;
15. Pertanto, parte ricorrente ha diritto di ricevere, oltre quanto già corrisposto, la seguente somma: € (375,22 x 6) + (1.715,04 x 1) + (1.715,04 x
11/12) + (1.269,05 x 1) + (1.269,05 x 11/12) = € 7.970,82”.
Tanto premesso, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c. iniziava a decorrere dalla data del provvedimento con cui è stata effettuata la ricostruzione di carriera, perché è solo a partire da tale data che il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (senza l'abbattimento di 1/3 dopo il primo triennio) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto in atti n. 1500 del
24/03/2021 ed il decorso del termine quinquennale è stato utilmente interrotto dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
3 - dichiara che parte ricorrente ha diritto all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre- ruolo;
- dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato e, per l'effetto, condanna il a pagare in suo favore le CP_2 conseguenti differenze retributive, quantificate in € 7.970,82 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, liquidate in € Controparte_1
2.100,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
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