Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Raffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione -OMISSIS- Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Regione -OMISSIS- Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. ID -OMISSIS- -OMISSIS- del 04/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione -OMISSIS- Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e della Regione -OMISSIS- Dipartimento Regionale Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. DR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 novembre 2024 e depositato il successivo 21 novembre 2024, la Sig.ra -OMISSIS- agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di accertamento del credito prot. n. AGEA.-OMISSIS-del 4 novembre 2024, trasmesso in allegato alla richiesta di restituzione somme indebitamente percepite prot. AGEA.2024.82494 di pari data, con la quale è stata intimata la restituzione ad AGEA di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
2. Espone in fatto la ricorrente che:
- nel mese di aprile 2024, in ottemperanza a richiesta dalla Guardia di Finanza del Gruppo di -OMISSIS-, ella documentava i titoli di conduzione dei terreni aziendali, nell’ambito dell’attività di accertamento riguardante i benefici percepiti nel settore della Politica Agricola Comune (PAC) per le campagne 2020, 2021, 2022 e 2023;
- tramite nota del 12 aprile 2024 (all. n. 2 nel foliario di parte ricorrente) l’Ufficio Europeo Anti-Frode (OLAF) le comunicava l’avvio d’indagine “ relativa all’erogazione indebita di sovvenzioni agricole riguardanti la sua azienda agricola. In particolare, alcuni terreni dichiarati nelle sue domande PAC e nel suo fascicolo aziendale erano già oggetto di sequestro giudiziario al momento delle domande stesse ” . La nota informava inoltre la parte della possibilità di presentare, entro dieci giorni, osservazioni sui fatti accertati ai sensi dell’art. 9 par. 4 del Regolamento UE N. 833/2013;
- con nota del 27 aprile 2024, la deducente assumeva la legittimità della conduzione dei terreni in virtù di contratto di affitto perfezionato con il padre; quindi, nel dare atto della contestuale pendenza di procedimento penale e rinviando alla documentazione già trasmessa alla G.d.F., si asteneva dal fornire informazioni, presentando al contempo istanza di accesso agli atti, che veniva rigettata dall’OLAF con nota inviata il 9 maggio 2024 (all. 4);
- con nota del 26 giugno 2024 (all. n. 5) l’OLAF le notificava l’atto di chiusura indagine a mezzo del quale si contestava la non eleggibilità di alcune delle particelle di terreno dichiarate nelle domande di aiuto in quanto sottoposte a sequestro penale al momento di presentazione delle istanze;
- Infine, il 5 novembre 2024, AGEA notificava il provvedimento impugnato, basato integralmente sulla relazione OLAF, che disponeva la rideterminazione dell’ammissibilità della domanda 2024 e accertava un credito di € 53.602,06 per l’indebita percezione di contributi per le campagne 2020-2023, sanzionando la dichiarazione dei terreni sotto sequestro penale. Immediatamente dopo la notifica del provvedimento, AGEA procedeva alla trattenuta di € 59.476,82.
3. A suffragio del gravame sono rassegnati i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione dell’art. 7 L. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento impugnato: mancata considerazione di dichiarazioni e comunicazioni dell’interessata e mancato esame di documenti rilevanti – travisamento del contenuto degli atti – contraddittorietà tra il contenuto degli atti rilevanti richiamati ed il dispositivo.
Con il primo motivo si censura la violazione del contraddittorio procedimentale in quanto AGEA avrebbe erroneamente considerato l’indagine OLAF sostitutiva del contraddittorio interno, ignorando che l’istruttoria condotta dall’OLAF sarebbe intrinsecamente limitata dal diniego di accesso al fascicolo espressamente richiesto dalla ricorrente. La parte intimata, inoltre, avrebbe acriticamente recepito la tesi dell’OLAF sulla non dichiarabilità dei terreni sottoposti a sequestro penale preventivo (ex artt. 322 ter c.p. e 321 c.p.p.), nonostante la trascrizione del sequestro prevedesse la “ piena facoltà d’uso ” e la finalità del vincolo fosse già ampiamente soddisfatta dal valore degli immobili, rendendo l’esclusione manifestamente incoerente con gli atti stessi.
2) Violazione dell’art. 42 Cost. – Eccesso di potere per falsa applicazione per travisamento dell’art. 322 ter codice penale – Eccesso di potere per travisamento del contenuto e degli effetti degli atti pubblici rilevanti - Eccesso di potere per mancanza di adeguata istruttoria apparendo manifesta la contraddittorietà tra i propri atti di gestione dei pagamenti adottati negli anni e le conclusioni di cui al provvedimento impugnato.
Ribadito che il godimento delle particelle di terreno per cui è controversia trova titolo in un contratto di affitto perfezionato con il padre, la ricorrente censura l’errata interpretazione del provvedimento di sequestro per equivalente, in quanto il valore dei beni vincolati (€ 455.000,00) eccede in modo sproporzionato (di oltre il 1500%) il profitto del reato da garantire (€ 29.599,71), e in quanto la stessa trascrizione del sequestro ne prevedeva la “ piena facoltà d’uso ”. Sotto altro profilo, il modus procedendi di AGEA sarebbe inficiato da contraddittorietà, non avendo questa precedentemente rilevato, per le campagne 2020-2024, alcuna anomalia atta ad inibire l’utilizzo dei terreni in questione per la presentazione delle domande di sostegno.
3) Violazione art. 3 L. 241/1990 – Eccesso di potere per assenza totale di motivazione in merito alla manifestata condivisione delle fasi procedimentali e delle conclusioni del procedimento OLAF, nonostante le stesse si pongano in aperto contrasto con atti normativi, principi di diritto interni e con il contenuto degli atti giudiziari richiamati.
4. Il gravato provvedimento sarebbe affetto, infine, da carenza assoluta di motivazione poiché AGEA si sarebbe appiattita sulle risultanze rassegnate da OLAF.
5. Parte ricorrente ha anche spiegato domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
6. Per l’Amministrazione intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con documenti e memoria depositata il 16 dicembre 2024, ha controdedotto alle superiori ragioni di doglianza.
7. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 20 dicembre 2024, per ritenuta carenza del periculum in mora . Il provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Giustizia per la Regione -OMISSIS- con ordinanza n. 113/2025 pubblicata in data 11 aprile 2025 che ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
8. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, parte ricorrente -come riportato a verbale- ha chiesto il differimento della trattazione del merito della controversia quale conseguenza della richiesta di proroga indagini da parte della Procura Europea e delle asserite possibili ricadute sul provvedimento in oggetto anche sotto il profilo dell’attivazione del potere di autotutela. Quindi, dato avviso ex art. 73 comma cod. proc. amm. di inammissibilità della censura concernente la sproporzione del sequestro preventivo, per violazione del bis in idem e dei limiti della giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Deve preliminarmente riconoscersi la sussistenza in specie della giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia attiene, infatti, a un contestato difetto genetico delle condizioni di accesso ai contributi agricoli, discendente dalla dichiarazione eccedentaria di particelle disponibili in ragione della differenza tra le maggiori superfici dichiarate (comprendenti anche terreni sottoposti a sequestro al momento di presentazione delle domande) e la minore consistenza delle superfici validamente disponibili da parte dell’istante.
I provvedimenti impugnati non incidono, pertanto, sul rapporto tra privato e P.A. venutosi a creare dopo la concessione dell’aiuto, ma si collocano su di un segmento a monte e riguardano il disconoscimento della sussistenza ab origine delle condizioni richieste dalla legge. Di qui il radicamento della giurisdizione nel G.A., in linea con il consolidato criterio di riparto che, in materia di erogazioni pubbliche in favore di privati, distingue tra vizi genetici dell’atto e vizi funzionali del rapporto (TAR Sicilia – Catania, sez. IV, 8 agosto 2024, n. 2835 e giurisprudenza ivi richiamata).
B) Ancora in limine deve essere respinta la richiesta di differimento della discussione orale.
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis cod. proc. amm. il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali. A questi non è, tuttavia, ascrivibile la fattispecie in esame.
In disparte il rilievo che il motivo posto a base della richiesta (incentrato sul possibile esito favorevole dell’attività d’indagine espletata dalla Procura Europea) si palesa ipotetico e congetturale, ostano comunque al suo accoglimento, per un verso, il canone di autonomia del procedimento amministrativo da quello penale e, per altro verso, il rilievo che, in ossequio al principio del tempus regit actum, la validità del provvedimento dev’essere vagliata in base alla situazione giuridica e fattuale esistente al momento dell’adozione dell’atto, che, nella specie, è integrata dalla contestata indisponibilità di alcune delle particelle di terreno dichiarate poiché sottoposte a sequestro già al momento della presentazione delle istanze.
C.1) Nel merito il ricorso è, in parte inammissibile e, per il resto, infondato per quanto appresso si espone.
In assenza di graduazione dei motivi, ritiene il collegio di dover prendere le mosse dal secondo mezzo di gravame, per la maggiore pregnanza del vizio denunciato (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015), che attinge direttamente il presupposto dell’esercizio del potere: e cioè l’erroneità della contestazione di dichiarazione eccedentaria motivata dal sequestro di alcune particelle dichiarate nelle domande di aiuto. La doglianza si ritrova anticipata, peraltro, già nella seconda parte del primo motivo di ricorso, che viene perciò del pari scrutinata in questa sede per evidente connessione logico-argomentativa.
Per una migliore intellegibilità delle critiche ricorsuali appare opportuno chiarire in fatto che, come evidenziato dall’indagine condotta dall’OLAF, nelle domande uniche presentate nel 2020, 2021, 2022 e 2023 la ricorrente ha incluso terreni siti nel Comune di -OMISSIS- (catastalmente distinti al foglio 1 p.lle 28, 102, 104; foglio 3 p.lle 109, 246, 247; foglio 4 p.lle 58, 63, 152, 155) sottoposti a sequestro disposto dal G.I.P. di -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 322 ter c.p. e 321 c.p.p., in vigore già dal 15 aprile 2019, per un totale di 27,94 ettari.
La circostanza fattuale non è contestata da parte ricorrente, che anzi documenta sia il provvedimento di sequestro sia la relativa nota di trascrizione sul registro immobiliare (all.ti 6 e 7 del relativo foliario).
La deducente piuttosto contesta l’idoneità della predetta misura cautelare ad avallare i provvedimenti impugnati sulla scorta di un duplice rilievo. In primo luogo ella valorizza il riferimento nella nota di trascrizione del sequestro alla “ piena facoltà d’uso ” dei cespiti sequestrati da parte del destinatario della misura (nonché padre della stessa), per dedurne la validità del relativo contratto di affitto, evidenziando inoltre la sproporzione tra il valore dei cespiti sequestrati e il profitto del reato da garantire. Per altro verso lamenta la contraddittorietà dell’operato di AGEA per non aver in precedenza rilevato situazioni ostative all’accoglimento delle domande.
C.2) Nessuna delle due argomentazioni può essere condivisa.
Quanto al primo profilo, merita ribadire che il sequestro in oggetto è stato disposto ai sensi degli artt. 322 ter c.p. e 321 c.p.p. Si tratta, dunque, di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (si veda all. 6 al ricorso).
Ora, il sequestro preventivo a fini di confisca è figura autonoma rispetto a quello disciplinato dall’art. 321, primo comma. Esso, infatti, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose stesse, le quali, proprio perché confiscabili, sono, di per sé, obiettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa o obbligatoria. In tal caso la misura cautelare assume, dunque, funzione servente rispetto all’eventuale successiva confisca, della quale è possibile così garantire l’efficacia, anticipando il vincolo d’indisponibilità sul bene già ad una fase anteriore alla condanna.
Pertanto, essendo la finalità della misura quella di sottrarre alla disponibilità del destinatario determinati beni, non può essere condiviso l’assunto attoreo secondo cui essa non precluderebbe al sequestrato il potere di costituire validi diritti personali di godimento sugli stessi cespiti, poiché ciò svuoterebbe di contenuto la misura reale.
In senso contrario non depone la dicitura “ con piena facoltà d’uso ” nella nota di trascrizione atteso che questa è presente solo nella predetta nota (all. 7 al ricorso) e non anche nel decreto di sequestro (all. 6 al ricorso), non trovando, perciò, riscontro né titolo nel provvedimento che dispone la misura reale.
Ed anzi la giurisprudenza è chiara nell’affermare l’incompatibilità della facoltà d’uso del bene vincolato con lo scopo della misura cautelare (cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2024, n. 24079).
D’altra parte anche a voler ammettere l’allegata facoltà, questa non potrebbe ritenersi incondizionata e necessiterebbe comunque di specifici atti autorizzativi e del controllo dell’autorità giudiziaria in relazione ad ogni singolo atto espressivo di un potere privato, risultando altrimenti frustrata ad ogni evidenza la ratio dell’istituto di sottrarre il bene alla libera disponibilità del destinatario della misura.
In definitiva, la contestata indisponibilità delle particelle catastali -da cui consegue l’invalidità del contratto di affitto stipulato tra la ricorrente e il padre destinatario della misura- resiste alle censure attoree, risultando coerente alle caratteristiche funzionali dell’istituto del sequestro preventivo preordinato alla confisca per equivalente.
Al riguardo, poi, la doglianza con cui si lamenta la sproporzione tra valore dei cespiti sequestrati e importo garantito è, come da avviso reso in udienza, inammissibile per violazione del ne bis in idem e dei limiti della giurisdizione in quanto nella sostanza diretta a sollecitare il giudice amministrativo a ripercorrere le valutazioni del giudice ordinario nell’adozione della misura cautelare.
C.3) Né la mancanza di un valido titolo legittimante può essere sopperita dalla materiale disponibilità dei fondi.
Ha chiarito sul punto la giurisprudenza che: “ I presupposti per la configurazione dell'indebita percezione dei contributi non richiedono necessariamente il dolo dell'istante, che pure potrebbe essere astrattamente configurabile in sede di dichiarazioni che non trovano riscontro nella realtà dei fatti, mentre è sufficiente una qualsiasi violazione che renda il contributo non dovuto e, tra queste, l'insussistenza un titolo lecito di occupazione del terreno o dei terreni per i quali i benefici sono richiesti…La prova dell'utilizzazione effettiva delle superfici postula l'occupazione lecita e documentabile delle stesse.
Il Collegio, se da un lato condivide che, nella fattispecie di erogazione di aiuti comunitari, il principio cardine sia quello di effettività nell'utilizzo dei terreni, ritiene altrettanto evidente che proprio il rispetto di tale principio richieda necessariamente la produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici oggetto della sua domanda di aiuti (cfr. Cgars 19 ottobre 2022, n. 1070).
In definitiva, titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale coltivazione sine titulo dei fondi agricoli, per cui, quando risulti a seguito di verifiche l'illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario (cfr. Cons. Stato, I parere n. 1847 del 2021; Cons. Stato, I, parere n. 2163 del 2020)... ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione -OMISSIS-, 9 febbraio 2023, n. 125) .
C.4) Quanto alla seconda linea argomentativa, con cui si censura la contraddittorietà dell’operato di AGEA, è sufficiente osservare che i provvedimenti impugnati sono stati adottati all’esito di specifica attività di verifica dei requisiti; le cui risultanze hanno attestato la distonia tra la situazione rappresentata dalla ricorrente nelle domande di aiuto e l’effettiva consistenza delle particelle rispetto alle quali dispone di validi titoli di godimento.
Segnatamente, la decadenza totale o parziale del contributo può legittimamente essere pronunciata a seguito sia di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, quali previste dalla regolamentazione comunitaria (quale in particolare l’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013 espressamente richiamato nella relazione OLAF: doc. 5 di parte resistente, pag. 17 del pdf), sia di controlli effettuati da organi esterni, quali gli Organi di Polizia, al di fuori dei quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.
D) Sempre alla stregua del criterio di maggior pregnanza del vizio denunziato può quindi vagliarsi la censura di carenza di motivazione, compendiata nel terzo motivo, che è parimenti infondata.
Per fermo e condiviso indirizzo giurisprudenziale il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal caso la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (cfr. ancora da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 24 febbraio 2025, n. 1513).
Tale è la situazione in cui si versa in specie. La relazione OLAF, richiamata nei provvedimenti impugnati (doc. 5 di parte resistente), fornisce chiara ed esauriente illustrazione dei fatti addebitati, dei documenti acquisiti e delle attività istruttorie svolte, delle norme violate e della valutazione effettuata (si vedano in particolare le pagg. 14-19 del pdf); ciò che basta a sconfessare la fondatezza del rilievo di carenza motivazionale.
Merita, inoltre, osservare che AGEA, quale organismo pagatore, una volta accertata l’indebita percezione, è tenuta ad avviare la procedura per il recupero a tutela degli interessi economici della UE, integrando il provvedimento di revoca del beneficio (avente natura sostanziale di “revoca sanzionatoria”) un atto dovuto, sicché, pur avendo il provvedimento conclusivo il nomen iuris di “revoca”, non viene in considerazione un obbligo di motivazione “rinforzata” o, comunque, specifica sull’interesse pubblico all’adozione dell’atto di revoca, giacché tale interesse è da considerarsi in re ipsa ed esime l’organo emanante dal compiere valutazioni comparative tra interesse pubblico e interesse privato (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., n. 304 del 2023; n. 847 del 2024). Né è prospettabile alcuna aspettativa tutelabile da parte della ricorrente, che era consapevole del provvedimento di sequestro concernente parte dei fondi dichiarati (e ciò anche alla luce della trascrizione del provvedimento sul registro immobiliare).
E) Infine, la censura di vulnerazione delle garanzie partecipative è smentita dagli elementi informativi e istruttori acquisiti dai quali emerge, piuttosto, che la ricorrente ben avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni rispetto ai fatti oggetto di indagine da parte di OLAF, salvo rinunciare all’esercizio di tale facoltà. (come risulta dalla nota OLAF del 9 maggio 2024 “ Prendo pertanto atto che la Signora -OMISSIS- non ha risposto all’opportunità di presentare osservazioni nel termine di 10 giorni lavorativi indicato nella lettera dell’OLAF del 12 aprile 2024 ” e come ammesso dalla stessa ricorrente nel ricorso, laddove dà atto che con la nota del 27 aprile 2024 si è limitata a fornire notizia del procedimento penale e del contratto concluso con il padre, omettendo di rendere altre informazioni).
Di tale circostanza il provvedimento impugnato ne fa menzione: “ TENUTO CONTO che l’OLAF ha comunicato che in data 27/04/2024 la sig.ra -OMISSIS- pur informata in merito ai fatti summenzionati ha risposto per posta tramite lettera del suo avvocato affermando di non voler formulare osservazioni in merito […] PRESO ATTO, pertanto, che la sig.ra -OMISSIS- pur informata del procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti, non si è avvalsa dell’opportunità di partecipare al procedimento stesso ne ha presentato memorie difensive né documentazione utile a dimostrare la validità degli atti contestati ”.
Inoltre, benché la deducente lamenti il diniego di accesso agli atti, non risulta, tuttavia, aver attivato il rimedio di cui all’art. 116 cod. proc. amm., neppure nella modalità incidentale consentita dal comma 2 della norma.
F) In definitiva, ferma la rilevata inammissibilità della censura sulla sproporzione della misura di sequestro, la domanda di annullamento è meritevole di rigetto, siccome infondata.
Ne deriva il conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno, per carenza del requisito d’illegittimità dell’atto asseritamente lesivo.
G) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di AGEA. Sussistono giustificati motivi per compensarle nei confronti delle altre Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000 (duemila/00) oltre ad oneri e accessori di legge. Spese compensate nei confronti delle altre Amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e ogni altra persona fisica menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
DR AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AN | US LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.