Ordinanza cautelare 19 luglio 2022
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 02840/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2022, proposto da Azienda Agricola Di Giorgio di IO & AT Società Semplice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore AT Di Giorgio, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati SS RO e Rosalba Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale - non costituito in giudizio;
nei confronti
NS IL - non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
“L'ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE N. 18 DEL 08/03/2022 EMESSA DAL COMUNE DI BOSCOREALE (ns.doc.1), notificata mezzo del messo comunale del Comune di Taggia allo scrivente difensore in data 08/03/2022, con la quale Comune di Boscoreale ha INGIUNTO ad“ AZIENDA AGRICOLA DI IO DI ON E NA SS, con sede in Taggia (IM) C/o Avv. SS RO, TAGGIA, VIA COLOMBO 5, quale PROPRIETARIO dell’unità sita in BOSCOREALE, alla Via PASSANTI SCAFATI n. 164, distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Boscoreale al FOGLIO n. 14, PARTICELLA n. 740, USB. 5… DI DEMOLIRE a propria cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, tutte le opere abusive di cui alla RELAZIONE DI ACCERTAMENTO Protocollo 5905 del 03/03/2022 in premessa indicate, nonché di effettuare il RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI preesistenti l’abuso sull’unità immobiliare sita in BOSCOREALE, alla Via PASSANTI SCAFATI n. 164, distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Boscoreale al FOGLIO n. 14, PARTICELLA n. 740, USB. 5… ” (cfr. ns.doc.1); nonché avverso tutti gli atti antecedenti e presupposti, nonché successivi, consequenziali o connessi”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato in data 24 maggio 2022, l’Azienda Agricola Di Giorgio di IO & AT Società Semplice ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 18 dell’8 marzo 2022, notificata in pari data, con la quale il Comune di Boscoreale ha ingiunto all’ “ AZIENDA AGRICOLA DI IO DI ON E NA SS, con sede in Taggia (IM) c/o Avv. SS RO, TAGGIA, VIA COLOMBO 5, quale PROPRIETARIO dell’unità immobiliare sita in BOSCOREALE, alla Via PASSANTI SCAFATI n. 164, distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Boscoreale al FOGLIO n. 14, PARTICELLA n. 740, SUB n. 5… DI DEMOLIRE a propria cura e spese, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente Ordinanza, tutte le opere abusive di cui alla RELAZIONE DI ACCERTAMENTO Protocollo 5905 del 03/03/2022 in premessa indicate, nonché di effettuare il RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI preesistenti l’abuso sull’unità immobiliare sita in BOSCOREALE, alla Via PASSANTI SCAFATI n. 164, distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Boscoreale al FOGLIO n. 14, PARTICELLA n. 740, SUB n. 5 ”.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e ha prodotto documentazione. Ha rappresentato di avere presentato istanza di autotutela, notificata a mezzo pec in data 7 aprile 2022 al Comune di Boscoreale, con la quale ha richiesto di annullare parzialmente l’ordinanza impugnata.
Alla camera di consiglio del 13 giugno 2022 la Presidente ha disposto il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 29 giugno 2022, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato delegato di parte ricorrente, per depositare la prova dell'avvenuta notifica al controinteressato.
Alla camera di consiglio del 29 giugno 2022 la Presidente ha disposto un ulteriore rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 18 luglio 2022, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato delegato di parte ricorrente, per depositare prova della regolarità della notifica.
All’esito della camera di consiglio del 18 luglio 2022 con ordinanza n. 1365 del 19 luglio 2022 questa Sezione,
“ CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che parte ricorrente non risulta essere proprietaria dell’immobile ove sono state realizzate le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare; ……. ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione, per l’effetto ha sospeso l’efficacia del provvedimento oggetto di impugnazione, ed ha fissato l’udienza pubblica del 16 febbraio 2023 per la discussione del ricorso nel merito.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha rappresentato che, nonostante l’accoglimento dell’istanza cautelare e la conseguente sospensione del provvedimento impugnato con la suddetta ordinanza, in data 14 luglio 2022 veniva notificato al proprio difensore prima l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 11967 della Giunta Regionale della Campania e, successivamente, in data 21 novembre 2022, il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ingiunzione per la demolizione di opere edilizie n. prot 26/116. Ha altresì rappresentato di avere prontamente notificato nuova istanza in autotutela all’Amministrazione emittente, allegando ad essa copia del provvedimento cautelare, ed ha insistito per l’accoglimento del presente ricorso.
Benché ritualmente intimato il Comune di Boscoreale non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 16 febbraio 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Nullità della notifica dell’ordinanza impugnata.
Parte ricorrente, premesso che ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 il provvedimento di demolizione deve essere notificato all’interessato, lamenta che, come si legge nella relazione di notifica dell’8 marzo 2022, il Comune di Boscoreale ha notificato l’ordinanza impugnata, a mezzo del messo comunale del Comune di Taggia, (cfr. relata sub.doc.1) a SS RO, quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Di Giorgio SS, ai sensi e nelle forme dell’art. 138, comma 1, c.p.c.; tale notifica sarebbe radicalmente nulla in quanto notificata al proprio difensore che non è legale rappresentante, né socio, né dipendente dell’Azienda Agricola Di Giorgio SS, né è legato ad essa da alcun rapporto di collaborazione, né, infine, è in alcun modo legittimato a ricevere gli atti.
La sede sociale è sita in Taggia (IM), Via del Piano n. 143. Dalla illegittimità della notificazione dell’atto impugnato ne deriverebbe la nullità dello stesso nei confronti di essa azienda ricorrente.
2) Nullità e/o annullabilità totale ovvero parziale per difetto di legittimazione passiva del ricorrente.
Parte ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, il proprietario dell’immobile nel quale sarebbero state eseguite le lamentate opere abusive è IL NS, residente a [...], ovvero nel medesimo immobile.
Essa Azienda Agricola ricorrente nonché i suoi soci e legali rappresentanti AT Di Giorgio e IO Di Giorgio, non sono né proprietari dell'immobile sul quale insisterebbero le lamentate opere abusive, né titolari di alcun diritto reale sullo stesso, né, tantomeno, autori dell'illecito. Afferma che essa Azienda Agricola è unicamente creditrice ipotecaria nei confronti di IL NS, in forza del decreto ingiuntivo n. 253/2021 del 9 marzo 2021 del Tribunale di Torre Annunziata, titolo in forza del quale la medesima ricorrente ha iscritto ipoteca sugli immobili del ridetto debitore e sui quali sono stati realizzati gli abusi edilizi lamentati nell'ordinanza impugnata.
Da quanto sopra ne deriverebbe deriva che: a) non è soggetto autore e responsabile dell'abuso rilevato con l'ordinanza del 18 marzo 2022, in quanto, come in essa ordinanza indicato, le opere abusive sono state realizzate da IL NS, unico proprietario dell'immobile de quo ; b) non sarebbe legittimata passiva dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio, confermando quanto già sostenuto da questa Sezione nell’ordinanza n. 1365 del 19 luglio 2022, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione cautelare proposta da parte ricorrente, ritiene che colgono nel segno le censure del secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente deduce di non essere proprietaria dell’immobile ove sono state realizzate le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata e quindi di non essere legittimata passiva dell'ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001
Al riguardo si richiama l’orientamento giurisprudenziale della Sezione, dal quale il Collegio non ha motivi di discostarsi, alla luce del quale:
“a) “ai sensi dell'art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'ordinanza di demolizione ha come destinatari il proprietario ed il responsabile dell'abuso, in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea, così rendendo palese che entrambi questi soggetti sono chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall'abuso” (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 24/06/2016, n. 521).
b) “il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi; il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità” (Cons. di St., sez. II, 12/09/2019, n. 6147);
c) “l'ordine di natura reale è, quindi, correttamente rivolto al proprietario a prescindere dalla responsabilità dello stesso nella realizzazione dell'illecito che investe il diverso tema relativo alla sanzione amministrativa o al provvedimento acquisitivo” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 02/10/2020, n. 1768; Cons. di St., sez. VI, 11/12/2018, n. 6983);” - T.A.R. Campania, Napoli Sez. III, 30 novembre 2021, n. 7668 e 31 marzo 2021, n. 2121.
Considerato che nel provvedimento impugnato è indicato quale committente dei lavori ritenuti abusivi IL NS e che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’azienda ricorrente ha provato con la documentazione versata in atti che unico proprietario è il medesimo IL NS, deve ritenersi che illegittimamente l’ordinanza di demolizione sia stata disposta nei confronti dell’Azienda Agricola Di Giorgio di IO & AT Società Semplice, odierna ricorrente, ritenuta erroneamente proprietaria.
Ed invero parte ricorrente ha provato in giudizio di essere unicamente creditrice ipotecaria nei confronti di IL NS, in forza del decreto ingiuntivo n. 253/2021 del 9 marzo 2021 del Tribunale di Torre Annunziata, titolo in forza del quale la medesima ricorrente ha iscritto ipoteca sugli immobili del suddetto debitore e sui quali sono stati realizzati gli abusi edilizi contestati lamentati nell'ordinanza impugnata.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento dell’odierno ricorso e, conseguentemente, l’annullamento in parte qua , per quanto di ragione di parte ricorrente, dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte, nei sensi di cui in motivazione e per quanto di ragione di parte ricorrente, l’ordinanza di demolizione n. 18 dell’8 marzo 2022 del Comune di Boscoreale.
Condanna il Comune di Boscoreale al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO