Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°18667 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( , rapp.ta e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. VITALE ANDREA ( ) presso il cui stu- C.F._2 dio è elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), in Via XXXI Mag- gio n.81;
- ATTRICE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. DE NICOLA ANNAMARIA ( ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._3 in alla Via Comunale Del Principe 13/A; CP_1
-CONVENUTA
NONCHÉ
, Controparte_2
( ) in persona del suo l.r.p.t., rappresenta e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti dagli avv.ti COCCHIARELLA CLARISSA (CCC-
e ACCARDO FABRIZIA ), presso il C.F._4 C.F._5 cui studio è elettivamente domiciliata in alla Via dei Mille n. 16; CP_1
- CONVENUTA
E
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Mugnano Anna ( presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._6 in alla via dei Fiorentini n. 61; CP_1
- CHIAMATO IN CAUSA
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Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del proces- so).
Parte attrice ha convenuto in giudizio l e la CP_1 [...]
, per sentire dichiararne la responsabilità contrattua- Controparte_2 le ex art. 1228 cod. civ. per inadempimento della prestazione medico- professionale dei sanitari operanti all'interno delle predette strutture e, di conseguenza, condannarle al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'errata assistenza sanitaria ricevuta la notte del 07.02.2012, caratterizzata da una tardi- va/mancata/intempestiva diagnosi imputabile ad entrambe le strutture, che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni cliniche dell'attrice, al punto da rendere necessario l'intervento chirurgico di An- nessiectomia e conseguente asportazione dell'ovaio dx.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- in data 7/2/12, a causa di forti dolori addominali, alle ore 02.25, si reca- va presso il PS dell'Ospedale LL BE ove veniva visitata e poi di- messa, con rinvio al medico curante e con prescrizione di una terapia farmacologica;
- per la persistenza dei dolori all'addome si recava inoltre presso il P.S. dell'Ospedale LO UO dove veniva vistata e dimessa con la pre- scrizione di praticare una terapia farmacologica;
- alle ore 6.15 del 07.02.2012 si recava nuovamente presso il P.S. dell' LL BE per la persistenza di forti dolori addominali CP_2 ove veniva sottoposta a un esame ecografico dell'addome, esami di la- boratorio ed una consulenza specialistica ginecologica;
- all'esito delle risultanze strumentali e di laboratorio, l'istante veniva immediatamente ricoverata ed operata con urgenza con la seguente diagnosi “ascesso tubo ovarico destro-Flirt appendico-ovarico- appendicite acuta” e conseguente asportazione monolaterale dell'ovaio destro;
- la tardiva/mancata/intempestiva diagnosi da parte dei sanitari del PS dell' che avevano visitato la Femina aveva- Controparte_2 no reso irreversibile la situazione e quindi necessario, durante l'intervento chirurgico, l'ablazione unilaterale dell'ovaio dx;
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- l'asportazione rappresentava un danno biologico che aveva compro- messo la sua integrità fisica e che trovava il suo nesso di causalità nella mancata/tardiva/intempestiva diagnosi dei sanitari dell'Ospedale Evan- gelico BE che avevano visitato la attrice.
Si costituiva la convenuta che, in via pre- Controparte_2 liminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, stante l'assenza di responsabilità nell'assistenza sanitaria prestata all'attrice; deduceva in particolare che: già in sede di primo ac- cesso al P.S. dell'Ospedale Evangelico “ LL BE” di l 2.2.2012 CP_1
– circostanza taciuta dall'attrice – dopo circa 3 ore dall'insorgenza per la prima volta dei sintomi lamentati, veniva consigliato dai medici il ricove- ro per approfondimento diagnostico che, tuttavia, la paziente rifiutava;
al successivo accesso del 7.2.2012, in seguito alla visita e ai controlli ne- cessari, la paziente volontariamente rifiutava le cure consigliate dai me- dici operanti presso la struttura.
Si costituiva, altresì, la la quale, oltre a chiedere la Parte_2 chiamata in causa della compagnia con- Controparte_3 testava la avversa pretesa e chiedeva il rigetto della domanda perché in- fondata, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità riferibile ai sani- tari operanti presso la struttura, rilevando, principalmente, il volontario rifiuto al ricovero espresso dall'attrice in occasione dell'unico accesso ospedaliero presso il PO LO Mare.
Chiamata in causa, si costituiva regolarmente in giudizio anche la com- pagnia assicurativa che, in via preliminare, contestava l'inoperatività della copertura di cui al contratto n. ITOMM1402054 e, nel merito, chie- deva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa, risultando non provata la responsabilità dei sanitari operanti presso l'Ospedale Lo- reto Mare per l'assunta ed indimostrata tardiva/mancata/ intempestiva diagnosi che avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni cliniche della paziente.
Istruito il giudizio ed espletata CTU medico-legale, sulle conclusioni ras- segnate dalle parti, all'udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata as- segnata in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In via preliminare, va rigettata in quanto infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla per Controparte_2 indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del presente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto co- stituenti la ragione delle pretese azionate.
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Va, in tema, rilevato che: “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente in- certa, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazio- ne deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risieden- do la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. civ., sez. III, n.11751, 15/5/2013).
Orbene, dal complesso degli atti nonché dalla documentazione agli stes- si allegata, risultano sufficientemente individuati i profili di inadempi- mento contestati ai convenuti (aver omesso l'effettuazione di esami diagnostici più approfonditi in occasione dei vari accessi presso i P.S. delle strutture chiamate in giudizio e di conseguenza aver ritardato la diagnosi della patologia della SI.ra , rendendo necessario Parte_1 un intervento altrimenti evitabile) nonché la tipologia delle varie voci di danno di cui l'istante chiede il ristoro;
in conseguenza dii tanto ritiene il Tribunale che: “la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 1681, 29/1/2015); nessuna nullità è pertanto ravvisa- bile e le relative eccezioni devono essere rigettate.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, parte attrice lamenta di aver subito danni de- rivanti dalla colposa condotta tenuta dai sanitari delle strutture conve- nute nell'esecuzione della prestazione sanitaria consistita, in particolare, nell'omissione di esami strumentali e diagnostici necessari a poter giun- gere tempestivamente alla diagnosi di “ascesso tubo ovarico destro- Flirt appendico-ovarico-appendicite acuta”, condizione che in tesi, es- sendo stata diagnosticata tardivamente determinò, la necessità di pro- cedere ad anessiectomia e ad asportazione dell'ovaio dx. Secondo la prospettazione attorea, quindi, la tempestiva esecuzione di esami dia- gnostici e strumentali da parte di entrambe le strutture convenute, avrebbe consentito una diagnosi certa in tempi più brevi ed avrebbe condotto ad una risoluzione alternativa del quadro clinico, evitando l'atto chirurgico di asportazione dell'ovaio dx.
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In via preliminare, occorre inquadrare la fattispecie giuridica di respon- sabilità medica dedotta in giudizio nel quadro del regime anteriore alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va con- finata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore;
nel caso di specie, invece, la vicenda che ha dato origine al presente giudizio risale al 2009.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. Ebbene, no- nostante la legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, va in questa sede richiamato l'orientamento prevalente ante- riore rispetto al menzionato intervento legislativo, ove la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al ge- nus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti pri- vatamente.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario che ci occupa nel caso in esame, dunque, sia attualmente che prima dell'intervento del le- gislatore con la Legge n. 24 del 2017, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di presta- zioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707).
In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del persona- le, come allo stato confermato dal complessivo assetto delineato dalla legge Gelli-Bianco, si fonda sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipenden- temente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 103/1999).
Dunque, la responsabilità della clinica trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589).
In tema di onere probatorio, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del con- tratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a cari- co dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata ese- guita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati deter- minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 5
4210/04). In particolare, sul piano processuale, ove sia dedotta una re- sponsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adem- pimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai prin- cipi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente (dan- neggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto socia- le” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempi- mento del professionista che consiste nell'aggravamento della situazio- ne patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto della pre- stazione sanitaria resa) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e impre- vedibile ovvero che l'inadempimento pur esistendo, non è stato eziolo- gicamente rilevante (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, dunque, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che, mentre il creditore deve pro- vare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patolo- gia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se la condotta delle convenute è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; b) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni delle convenute e l'evento lesivo. È necessario, in al- tri termini, stabilire, nel caso di specie, se l'asportazione delle ovaie sia eziologicamente riconducibile a plurime condotte negligenti poste in es- sere dai sanitari delle strutture sanitarie convenute, come in citazione dedotto e ricostruito da parte attrice.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica in ossequio al criterio del “più probabile che non”. Ed invero, secondo il prevalente orienta- mento giurisprudenziale, che questo Giudice condivide, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va
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compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'e- sclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in rela- zione al caso concreto.
Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, nonché secondo la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depo- sitata in atti, alle cui condivisibili conclusioni questo Giudice integral- mente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in con- siderazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'uffi- cio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) non vi è alcu- na responsabilità delle strutture convenute nei fatti di causa, in quanto non vi è alcuna condotta errata riconducibile ai sanitari operanti nelle dette strutture.
I CC.TT.UU hanno accertato che: a) “la sig.ra , in data Parte_1
2/2/2012, si recava presso il PS dell'Ospedale Evangelico LL BE … In tale occasione veniva raccolta l'anamnesi e quindi la paziente veniva visitata, sottoposta a controllo ginecologico ed esame ecografico tran- svaginale. Le veniva quindi somministrata terapia infusiva antispastica e consigliato il ricovero per approfondimento diagnostico che, tuttavia, la paziente rifiutava. Nel corso di tale accesso presso il PS della predetta struttura, pertanto, si può ritenere corretta la condotta dei che CP_4 prestarono le cure alla sig.ra e non si ravvisano profili di censura Pt_1 nei confronti degli stessi”; b) “nei primi due accessi ai Pronto Soccorso del PO LL BE e PO LO UO del giorno 7/2/12 la paziente fu esaminata clinicamente e non fu sottoposta ad una ecografia addomino pelvica né ad esami di laboratorio, ma va detto e lo si ribadisce che la paziente, nel primo caso, rifiutava la terapia ed usciva dopo circa 15 mi- nuti, tempo certamente insufficiente per sottoporla ad ulteriori accer- tamenti e ,nel secondo caso, rifiutava il ricovero proposto e quindi non fu possibile eseguire prelievi o esami di imaging come eco TV o TAC ne- cessari per completare l'iter diagnostico-terapeutico e quindi formulare la diagnosi che sarebbe stata di routinaria esecuzione”; c) non si ravvi- sano ,inoltre, censure a carico dei Controparte_5 all'accesso in PS delle ore 6.25 , allorquando veniva visitata,
[...] sottoposta agli accertamenti del caso e operata.
In sostanza, la relazione tecnica espletata in corso di causa (a firma dei CC.TT.UU. Dott.ri e ), evidenzia chiara- Persona_1 Persona_2 mente che nel caso di specie non sussistono profili di responsabilità del personale sanitario di entrambe le strutture sanitarie convenute nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di loro competenza.
In particolare, il collegio peritale evidenzia che il ritardo nella diagnosi di
“ascesso tubo ovarico destro-Flirt appendico-ovarico-appendicite acu- ta”, lamentato dall'attrice, non è riconducibile ad una condotta imperita
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dei sanitari che hanno omesso di eseguire sulla paziente tutti i necessari esami diagnostici prescritti dalle linee guida, bensì alla volontà dell'attrice stessa che attraverso sua libera scelta non ha consentito ai sanitari di svolgere detti esami approfonditi pur proposti, avendo dap- prima rifiutato il ricovero in data 02.02.2012, poi rifiutato il trattamento prescritto in data 07.12.2012 presso l'Ospedale LL BE e poi rifiu- tato nuovamente il ricovero consigliato dal P.S. del LO UO.
Ad ogni modo, il collegio peritale evidenzia ulteriormente che l'eventuale anticipazione della diagnosi in occasione del primo accesso all'ospedale LL BE (07.02.2012 ore 02.25) e dell'accesso al P.S. del LO Nuo- vo (07.02.2012 ore 03.00) non avrebbe consentito comunque di evitare il ricorso alla soluzione più radicale, costituita dall'intervento chirurgico di asportazione dell'ovaio dx, in quanto la situazione clinica era già com- promessa e non avrebbe comunque consentito un trattamento conser- vativo. Nella relazione peritale si legge testualmente che: “la diagnosi non fu possibile ai primi accessi in PS perché ci fu il rifiuto al ricovero ma
, in ogni caso, il quadro anatomo-patologico descritto nel diario opera- torio durante l'intervento chirurgico presso LL BE : “La tuba e l'ovaio di destra risultano completamente sovvertiti nella loro architet- tonica dal processo infiammatorio e non è possibile identificare le strut- ture anatomiche proprie. L'appendice è sede di processo flogistico acu- to, appare flemmonosa ed ectasica ed aderisce al pacchetto ascessuale annessiale destro”, non avrebbe consentito una terapia diversa anche se l'intervento fosse stato eseguito al primo accesso al Pronto Soccorso di LL BE, quello cioè delle ore 2,25 del 7/2/12”.
Oltre ad escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta inadempiente dei sanitari operanti presso le strutture convenute, il collegio ha anche premura di precisare che, sotto il profilo del nesso di causalità, anche qualora la diagnosi fosse stata elaborata in sede di primo accesso alla LL BE nella notte del 07.12.2012, l'anticipo di poche ore rispetto al momento in cui sono stati eseguiti gli accertamenti idonei a diagno- sticare lo stato di salute della paziente, non sarebbe stato sufficiente ad evitare l'operazione chirurgica subita dall'attrice.
In conseguenza, in ossequio alla regola della prognosi postuma calibrata sul principio del “piu probabile che non”, il collegio ha rilevato che anche nel caso in cui i sanitari avessero posto in essere la condotta ritenuta idonea secondo la tesi attorea, l'esito clinico non sarebbe cambiato in senso più favorevole alla paziente. I periti, infatti, sul punto evidenziano che: “Il quadro patologico riscontrato nel corso dell'intervento chirurgi- co, infatti, richiede vari giorni perché si sviluppi un processo purulento con fusione degli organi di almeno 6-7 giorni e quindi se anche si fosse anticipata la diagnosi di qualche ora, cioè nel corso dell'accesso in PS della notte del 7/2/12 non ci sarebbe stata alcuna differenza nei termini di possibile conservazione della tuba e ovaio, nella degenza, negli esiti postoperatori o nelle sequele a distanza”.
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Questo Tribunale, pertanto, condividendo integralmente le conclusioni cui sono giunti i CC.TT.UU., non ravvisa nel caso di specie, alcun ipotesi di colpa medica a carico delle strutture sanitarie convenute , con conse- guente rigetto della domanda di risarcimento dei danni in atti formulata da parte attrice. Ed invero, esclusa la sussistenza di profili di colpevolez- za in capo alle convenute oltre che di qualsivoglia danno di natura iatro- gena, non è possibile dichiarare la responsabilità contrattuale delle strutture convenute ai sensi dell'art. 1218 c.c. e di conseguenza alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento dei danni a favo- re di parte attrice.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più li- quida”, atteso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia ne- cessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costi- tuzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 se- condo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più li- quida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se lo- gicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamen- te le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la veri- fica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evi- denza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difen- sori costituiti, rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferi- mento allo scaglione ritenuto equo di valore da 26.001 a 52.000 euro, ai suoi valori medi, prescindendo dal valore del disputatum in considera- zione della ragionevole incertezza sull'ammontare preciso del danno, prospettata dalla stessa parte attrice con la formula attraverso la quale si rimette al Giudice per l'eventuale diversa liquidazione maggior o mino- re misura ritenuta di giustizia (Cfr. Cass. n. 15306/2019; Cass. n. 19455/2018; Cass. n. 1210/2018; Cass. n. 12724/2016; Cass. n. 6053/2013).
Le spese tra la convenuta ed il terzo chiamato possono essere intera- mente compensate, in considerazione della astratta fondatezza della
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chiamata in causa, per la esistenza di un rapporto assicurativo, al cui esame (merito) non si è dovuto giugnere a causa del rigetto della pretesa attorea.
Le spese di CTU, liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a ca- rico di parte attrice rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da perché infonda- Parte_1 ta;
• condanna al pagamento delle spese di lite in fa- Parte_1 vore dei convenuti, liquidate in € 20,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori nella misura di legge;
• compensa le spese di lite tra la e la compagnia Controparte_6
; Controparte_7
• pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 30.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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