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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1218/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1218/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCI LUCA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO presso il difensore avv. PROCACCI LUCA appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GRILLO FRANCO, elettivamente domiciliato in Via Trotti 122 15121 Alessandria presso il difensore avv. GRILLO FRANCO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 29.03.2025
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli, Prima Sezione
pagina 1 di 14 Civile, Giudice dott. Padalino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2099/2021, depositata in cancelleria in data 21.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in via di principalità nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Respingere ogni domanda ex adverso proposta, accertata la non indennizzabilità della pretesa avversaria” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Vercelli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, condannandolo alla restituzione della somma di euro 128.904,57 o veriore versatagli in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In estremo subordine
Confermarsi la proposta formulata dalla Corte d'Appello all'udienza figurata del 16.06.2, accettata dalla Compagnia e rifiutata da parte appellata, con valutazione del comportamento non conciliativo di controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 91 cpc.”.
Per l'appellato ....:
“Contrariis reiectis, respingersi l'interposto appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
allegando di aver stipulato con detta Compagnia la polizza denominata Persona Parte_1
Più, che prevedeva che, in caso di malattia dalla quale fosse derivato all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, la Societàavrebbe liquidato al contraente un indennizzo pari al 100% (clausola speciale 712) del massimale convenuto in euro 100.000. Inoltre, secondo l'art. 36 della medesima polizza, nel caso in cui la malattia indennizzabile a termini di polizza, avesse comportato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant'altro dovuto secondo polizza, avrebbe dovuto provvedere a costituire a favore dell'Assicurato stesso, e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile, di importo annuo pari alla somma indicata in polizza. Assumeva dunque l'attore di essere affetto da una serie di patologie invalidanti che, per la loro natura e tipologia, avrebbero dovuto ritenersi contestuali e concorrenti e la cui valutazione unitaria risultava superiore alla soglia del 60% ai fini dell'indennizzo.
Chiedeva dunque che, come previsto da contratto, gli venisse riconosciuta un'invalidità pari al 100% con liquidazione di indennizzo pari ad euro 100.000 e, ai sensi dell'art. 36 del medesimo, venisse costituita in suo favore una rendita vitalizia immediata di importo annuo pari ad € 12.500,00.
pagina 2 di 14 Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda attorea, in specie in Parte_1
relazione ai criteri di valutazione invocati dall'attore per la determinazione dell'invalidità permanente denunciata.
Richiamava al riguardo il testo dell'art. 44 delle Condizioni generali del contratto a mente del quale a fronte della denuncia contemporanea o successiva di più patologie, la valutazione dell'invalidità permanente avrebbe dovuto essere effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate;
ne deduceva che, risultando ogni singola patologia accusata dall'assicurato inferiore in percentuale alla soglia del 60% prevista dalla franchigia, alcun risarcimento sarebbe spettato all'attore, essendo la polizza inoperativa.
Deduceva, di contro, parte attrice, che la clausola de qua fosse vessatoria poiché contenente pattuizioni contrastanti con il disposto ex art. 33 del Codice del Consumo all'art. 33, dovendo perciò essere approvata specificamente con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. a pena di invalidità.
Assumeva peraltro poco chiaro il disposto di cui all'art. 44 delle citate Condizioni di assicurazione, da interpretarsi perciò nel senso più favorevole al consumatore dovendosi quindi valutare cumulativamente la invalidità permanente determinata da più patologie.
Invocava infine anche la vessatorietà della clausola speciale n. 712 di cui alla polizza, contenente
“deroga” penalizzante per l'assicurato.
La causa veniva istruita tramite CTU medico legale e con sentenza n. 346/23 il Tribunale di Vercelli definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 44 e 712 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione denominato Persona Piu, dichiarando il sig. portatore di Controparte_1
invalidità permanente da malattia pari al 70%; condannava perciò al pagamento in Parte_1 favore dell'attore di indennizzo assicurativo pari ad € 100.000,00 ed alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del medesimo dell'importo di € 12.500,00 annui, ai sensi dell'art. 36 delle Condizioni
Generali del contratto di assicurazione;
condannava infine la Compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.860,00 oltre accessori di legge.
Riteneva infatti che le clausole invocate dalla convenuta fossero da ritenersi palesemente vessatorie, sia sulla base del Codice del Consumo, sia per il loro intrinseco contenuto, valendo a frazionare la valutazione dello stato di salute dell'assicurato in un' artificiosa frammentazione delle varie patologie riscontrabili, non consentendo in alcun modo il raggiungimento delle altissime percentuali previste per la maturazione del diritto ad indennizzo.
pagina 3 di 14 Rilevava perciò necessaria la doppia sottoscrizione dell'assicurato per la specifica approvazione di dette clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c., da ritenersi altrimenti prive di efficacia e comunque da interpretarsi nel senso più favorevole all'assicurato, ritenendo perciò legittima la valutazione cumulativa delle diverse patologie denunciate dall'attore. Rilevava altresì la vessatorietà della stessa clausola n. 712, mai sottoscritta espressamente con doppia firma.
Evidenziava peraltro il Tribunale come dalla relazione peritale acquisita in atti emergesse chiaramente che l'insieme delle patologie riscontrate a carico dell'assicurato (enterite cronica, diabete mellito di tipo
II con associata malattia dei piccoli vasi coronarici, malattia del nodo del seno, obesità severa con associata sindrome delle apnee notturne) configurasse, secondo la criteriologia comunemente adottata in ambito medico legale, un'invalidità complessiva orientativamente valutabile nella misura del 70%; e che il danno patito dal Sig. fosse da ritenersi quindi causalmente correlato alle malattie CP_1
denunciate, che non risultavano causate e/o concausate da malattie preesistenti alla data di operatività della polizza.
Alla luce di tutto quanto rilevato, il Tribunale riteneva quindi doversi applicare in specie l'art. 45 delle
Condizioni Generali, che prevede, in caso di invalidità accertata pari o superiore al 60%, liquidazione di indennizzo nella misura del 100% ed inoltre il disposto di cui all'art. 36 delle Condizioni Generali, secondo cui, accertata un'invalidità permanente superiore al 60%, sia altresì dovuta la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell'assicurato. Riconosceva dunque al sig. il diritto ad CP_1
indennizzo corrispondente ad un'invalidità permanente del 100% che, in termini di contratto, risultava essere pari ad € 100.000,00, oltre alla costituzione di una rendita vitalizia dell'importo di € 12.500,00 annui ai sensi dell'art. 36 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello , chiedendo, in via Parte_1
cautelare, sospendersi o revocarsi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, respingersi ogni domanda ex adverso proposta, con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 128.904,57 ove versatagli in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto vessatorie e, perciò, nulle e inapplicabili in carenza di doppia sottoscrizione dell'assicurato, la clausola di cui all'art. 44 delle Condizioni di assicurazione e la clausola speciale n. 712, ritenendo legittima la contestuale valutazione delle patologie correlate e concorrenti a carico del sig. , CP_1
valutate in sede peritale determinanti un'invalidità permanente complessiva del 70%.
In ordine alla ritenuta vessatorietà dell'art. 44 delle CG, la società evidenzia come secondo la giurisprudenza di legittimità rientrino in effetti nel novero delle clausole limitative della responsabilità
pagina 4 di 14 nel contratto di assicurazione, come tali necessitanti di specifica doppia approvazione per iscritto, solo quelle che “limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito”, ed attengano invece all'oggetto del contratto “le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.”
Assume quindi che le clausole che delimitano il rischio assicurato debbano ritenersi pertinenti all'oggetto del contratto, la cui delimitazione è lasciata dalla legge alla libera contrattazione delle parti, non potendo perciò dar luogo ad un giudizio di vessatorietà (Cass. n. 19997/2016).
Nella fattispecie ritiene indubbio che la clausola di cui all'art. 44 in combinato disposto con la clausola speciale 712, non escluda il rischio garantito, almeno per i sinistri da cui siano derivate malattie con danni permanenti di entità pari o superiore al 60%, né pone alcuna limitazione alle conseguenze dell'inadempimento da parte della Compagnia di assicurazioni, stabilendo in via generale che nel caso vengano denunciate più patologie le stesse siano singolarmente valutate e una parte del rischio, espresso con la franchigia di IP al di sotto del 60%, resti a carico dell'assicurato.
Ne deduce pertanto l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui la previsione del limite per ciascun sinistro/malattia di IP pari o superiore al 60% determinerebbe uno squilibrio contrattuale tra le parti, assumendo per contro che la delimitazione del rischio assicurato sia invece elemento determinante del complessivo assetto di interessi che giustifica l'ammontare del premio stesso a carico dell'assicurato.
Rientrerebbe, quindi, nella autonomia contrattuale dell'assicurato, a cui unicamente spetta la valutazione di convenienza, pattuire una franchigia o una IP in misura fissa a fronte di un risparmio sull'entità del premio assicurativo.
Contesta quindi l'assunto accolto dal Tribunale secondo cui l'art. 44 varrebbe a frazionare la valutazione dello stato di salute dell'assicurato in una artificiosa frammentazione delle varie patologie riscontrabili, non consentendo di raggiungere le altissime percentuali previste per la maturazione di indennizzo.
Rileva peraltro come l'attore, a fronte delle difese svolte dalla convenuta in comparsa di primo grado, abbia contestato solo la vessatorietà dell'art. 712 (IP 60%=100%) senza nulla eccepire riguardo l'art. 44 delle condizioni generali se non in sede di comparsa conclusionale, dimostrando così di essere stato pienamente consapevole, al momento della stipula della polizza, del limite di garanzia ivi previsto nel caso di pluralità di malattie denunciate.
Contesta inoltre la dichiarazione di vessatorietà anche della clausola 712 delle condizioni speciali di polizza, recante mera delimitazione del rischio ed integrante perciò pattuizione da ritenersi pienamente legittima, richiamando in merito pronuncia in termini della Suprema Corte (Sez. III, Sent. 06/10/2016,
n. 19997) relativa proprio alla valutazione di una clausola su che prevedeva per CP_2 Pt_1
pagina 5 di 14 l'indennizzabilità dell'infortunio una IP superiore al 33%, evidenziando come la Corte abbia ritenuto la norma univocamente volta alla delimitazione del rischio assicurato.
Con secondo motivo di gravame la appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia Parte_2 erroneamente ritenuto che le varie patologie di cui è affetto il sig. sarebbero “assolutamente CP_1 correlate”.
Rileva per contro come lo stesso CTU abbia ravvisato invece, in relazione all'insieme degli elementi patologici riscontrati, un'invalidità complessiva del 70%, ritenendo le varia patologie accertate solo coesistenti, ma non correlate fra loro, venendo in considerazione un'enterite cronica (IP valutata nella misura del 20%), apnee notturne in un quadro di obesità (IP del 35%), il nodo del seno associato a disturbi del ritmo cardiaco (IP del 15%). Evidenzia invece come siano stati ritenuti unicamente correlati tra loro solo il diabete mellito e la malattia dei piccoli vasi coronarici, con una IP complessiva del 25%, compresa nel limite della franchigia di polizza pari al 60%.
Assume pertanto non corrispondente al vero ed alle effettive risultanze della CTU l'assunto secondo cui tutte le patologie sarebbero tra loro “assolutamente correlate” e tali da essere considerate unitariamente in modo da superare il limite di polizza con IP complessiva superiore al 60%.
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta infine erronea la determinazione dell'indennizzo effettuata con la pronuncia gravata, sul presupposto della ritenuta vessatorietà delle clausole di polizza di cui all'art. 44 e 712, richiamando in merito i rilievi svolti in relazione al primo dei motivi di gravame.
La Compagnia appellante ha chiesto peraltro disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, invocando l'evidente fondatezza dell'impugnazione promossa ed assumendo la natura palesemente non vessatoria degli art. 44 e 712 delle condizioni di polizza, allegando comunque che dall'esecuzione della sentenza impugnata l'appellante subirebbe oggettivamente grave pregiudizio vedendosi costretta a stipulare con l'appellato una polizza per la costituzione di rendita vitalizia che produrrebbe effetti economicamente nefasti anche per la pretesa debenza di diverse annualità pregresse oltre che future, con significativo rischio di non poter in seguito più recuperare quanto versato, stante l'incapienza patrimoniale dell'appellato, che non risulterebbe proprietario di beni idonei e, segnatamente di beni immobili, a garantire la restituzione.
Si è costituito nel gravame il sig. chiedendo la reiezione del Controparte_1
proposto appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di lite.
Assume in merito, in relazione al primo motivo avverso di gravame, che la lettura offerta dalla
Compagnia dell'art. 44 delle CG di polizza tenda ad individuare un limite assolutamente penalizzante per l'assicurato, che per poter beneficiare della copertura assicurativa e del conseguente indennizzo,
pagina 6 di 14 dovrebbe risultare affetto da patologie invalidanti in misura elevatissima e praticamente irraggiungibile, valendo così ad inficiare ogni efficacia della polizza assicurativa contratta. Rileva peraltro come la parametrazione del ritenuto esiguo premio con le garanzie offerte non possa essere utilmente opposta al contraente, che non sarebbe comunque in grado di valutare l'equilibrio del contratto in termini economici, ignorando i criteri che governano le scelte commerciali e finanziarie della Compagnia assicuratrice.
Assume peraltro incontestabile che il contenuto dell'art. 44 sia tutt'altro che chiaro ed agevolmente comprensibile a chiunque, con la conseguente necessità di consentirne ed imporne un'interpretazione nel senso più favorevole al consumatore, riconoscendosi la possibilità di valutare cumulativamente l'invalidità permanente determinata da più patologie concorrenti.
Contesta altresì l'eccezione avversaria in ordine alla pretesa tardività con la quale l'odierno appellato avrebbe eccepito la vessatorietà del contenuto del citato art. 44, evidenziando come si tratti di un dato comunque rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello.
In ordine alla contestata vessatorietà della clausola n. 712, assume infine che il Giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati dal Codice del Consumo, ravvisando in tale clausola una deroga penalizzante per l'assicurato, tale da limitare fortemente, a favore dell'assicuratore, gli obblighi verso l'assicurato, determinando un evidente squilibrio a danno di quest'ultimo nell'esecuzione del contratto.
Rileva inoltre l'appellato, in riferimento al secondo motivo di gravame avverso, come i criteri di indennizzo di cui agli artt. 44 e 45 di polizza non facciano alcun riferimento a malattie coesistenti, correlate e/o concorrenti, bensì solo al fatto che l'invalidità accertata sia superiore al 60%.
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di gravame formulato dalla Compagnia appellante, come la stessa clausola speciale n. 712 valga ad introdurre in polizza una deroga unicamente penalizzante per l'assicurato, laddove, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, devono ritenersi vessatorie quelle clausole che determinano un evidente squilibrio negoziale nell'esecuzione del contratto, evidenziando come il limite imposto dalla franchigia nella misura del 60% lo sia sicuramente.
Rileva inoltre come si tratti in specie di clausola predisposta unilateralmente dalla Compagnia, che l'assicurato non potrebbe comunque contestare, ma solo accettare o rifiutare, senza possibilità alcuna di negoziazione o di modifica.
Si oppone infine alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ritenendo il gravame non sorretto da giuridica fondatezza, attesa la manifesta vessatorietà delle clausole contrattuali oggetto della decisione di primo grado.
pagina 7 di 14 Rileva altresì non provata in alcun modo l'invocata possibile insolvenza dell'appellato per la sola impossidenza di beni immobili.
Con ordinanza in data 21.05.2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'obbligo per la Compagnia appellante di costituire in favore dell'assicurato rendita vitalizia per un importo annuo di € 12.500,00.
Il Consigliere Istruttore formulava quindi alle parti proposta conciliativa che veniva favorevolmente accolta dalla Compagnia appellante, ma respinta dalla controparte. Rimessa quindi la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., dopo il deposito delle difese di rito, essa perviene infine in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte all'evidenza opportuno addivenire ad esame congiunto del primo e del terzo dei motivi di gravame formulati dalla Compagnia appellante, posto che la liquidazione dell'indennizzo assicurativo riconosciuto dal Tribunale in favore del sig. , di cui si contesta la congruità, CP_1
consegue comunque alla ritenuta invalidità delle clausole di polizza qualificate in specie vessatorie e non sottoscritte specificamente dall'assicurato.
Detti motivi risultano peraltro certamente infondati.
Deve rilevarsi infatti che, seppure la valutazione di vessatorietà di dette clausole resa dal Tribunale a fondamento della pronuncia impugnata non pare in specie condivisibile, esse non possono comunque ritenersi validamente convenute tra le parti e quindi operanti ai fini del decidere.
Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di una pur ampia franchigia all'obbligo di indennizzo convenuto per malattia tale da determinare una percentuale di invalidità almeno pari al 60%, di cui alla clausola speciale n. 712 richiamata nel frontespizio di polizza e riportata in allegato alla stessa, valga in specie a definire il limite del rischio assicurato e non già ad introdurre limitazioni di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. , come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo.
La stessa clausola di cui all'art. 44 delle condizioni generali di assicurazione applicabili al contratto tra le parti non prevede alcuna limitazione di responsabilità in favore della Compagnia appellante, ma prevede unicamente, alla rubrica “criteri di indennizzabilità”, modalità e limitazioni nella valutazione delle malattie a carico dell'assicurato che valgono comunque a definire riduttivamente il rischio assicurato.
Proprio in merito a clausole di analogo contenuto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne
l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato
pagina 8 di 14 del danno prodottogli dal sinistro” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023;
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 ). Analoghi principi sono stati del resto ripetutamente ribaditi in sede di legittimità, anche in relazione a polizze assicurative aventi diverso oggetto, per clausole che valgano comunque a definire l'oggetto del contratto piuttosto che ad introdurre specifiche esenzioni da responsabilità per l'assicuratore ( v. Sez. 3 - , Sentenza n. 12119 del
22/06/2020 Sez. 3 - , Ordinanza n. 23415 del 27/07/2022 ).
E, tuttavia, già nel contesto della prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. l'odierno appellato aveva in specie rilevato che “il richiesto indennizzo sarebbe stato negato sulla base della documentazione medica redatta dal proprio fiduciario il quale avrebbe concluso attribuendo alle singole patologie lamentate dal contraente la persistenza di postumi invalidanti in percentuale inferiore alla franchigia contrattuale del 60% escludendone la valutazione congiunta che, al contrario, avrebbe comportato il superamento della franchigia e la conseguente operatività della polizza.
La citata circolare ISVAP ( cfr. Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010 ) prevede, altresì, che le clausole speciali debbano essere ben comprensibili al contraente ed approvate specificatamente per iscritto come anche previsto dal Codice del Consumo agli artt. 33 e 35 e non si comprende, pertanto, come l'odierno esponente avrebbe accettato l'applicazione di clausole a lui sicuramente sfavorevoli e fortemente limitative del rischio assunto dalla Compagnia senza neppure averne potuto prendere visione né, tantomeno, sottoscriverle”.
Deve in effetti rilevarsi al riguardo come, in forza del disposto normativo ex art. 166 del Codice delle
Assicurazioni ( D. Lgs. n. 209/2005 ) “1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
E, dunque, la doglianza esposta dall'assicurato in ordine alla scarsa chiarezza e conoscibilità di clausole pure di estrema incisività e pregnanza ai fini della delimitazione del rischio assicurato deve ritenersi in specie pienamente fondata.
Se è vero, infatti, che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 15598 del 11/06/2019 ), nondimeno “l'obbligo di redazione "chiara ed esauriente" (art. 166, comma pagina 9 di 14 1 CAP), cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole che indicano
"decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato"
(art. 166, comma 2 CAP) si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola, concernendo le particolari modalità di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa: tale obbligo formale riverbera, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri ormai numerosi adempimenti formali prescritti in differenti settori di attività commerciale, nei quali si palesa maggiormente avvertita la esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti” ( ibidem, in motivazione ).
E, tuttavia, “i1 Legislatore del Codice delle Assicurazioni Private non ha previsto una autonoma disciplina delle conseguenze giuridiche della inosservanza delle prescrizioni formali disposte dall'art. 166, comma 1 e 2, del Dlgs n. 209/2005, che debbono, quindi, individuarsi alla stregua della disciplina del codice civile, giusta il rinvio disposto dall'art. 165 del medesimo decreto legislativo”.
In tal senso, dunque, può venire in applicazione il dettato ex art. 1341 c.c. anche nella fattispecie in esame, e comunque in relazione a clausole che, pur incidendo in modo significativo nella delimitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione, non siano tuttavia redatte, nel contesto di una disciplina unilateralmente predisposta da una delle parti, nel rispetto dei dettami ex art. 166 CdA, in quanto inserite nel novero delle condizioni generali di contratto senza alcuna connotazione di “speciale evidenza”, risultando così di difficile conoscibilità per l'assicurato, tanto più ove si tratti di soggetto privo di speciali conoscenze e competenze in materia di stipulazioni contrattuali.
Chiarisce infatti la Suprema Corte che in tale assetto “la redazione della clausola con caratteri di particolare evidenza viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della leggibilità del testo scritto che, unitamente a quello della comprensibilità del suo contenuto (che opera sul piano ermeneutico), riverbera sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, nel senso che l'osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la società assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto e la agevola nella prova, richiesta dall'art. 1341, comma 1, c.c., della effettiva conoscibilità della clausola inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte” ( v. ancora
Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 15598 del 11/06/2019, in motivazione ).
Ove manchi, dunque, come in specie, alcuna particolare evidenziazione o marcatura di clausole che limitino significativamente in senso riduttivo l'oggetto del contratto di assicurazione e siano ricomprese nella disciplina negoziale predisposta unilateralmente dalla Compagnia stipulante, dette clausole pagina 10 di 14 possono comunque avere efficacia anche nei confronti dell'assicurato che lamenti di non averne avuto preventiva conoscenza solo a condizione che la Compagnia stessa offra prova adeguata e sufficiente dell'effettiva conoscenza del disposto contrattuale in discussione da parte del soggetto che ne contesti la valenza.
In specie detta prova non è stata, tuttavia, in alcun modo offerta dall'odierna appellante, con la conseguenza che la clausola di cui all'art. 44 delle condizioni generali di contratto non può ritenersi efficace nei confronti del sig. . CP_1
I motivi di gravame in esame devono, dunque, rigettarsi, pur addivenendosi a conferma della sentenza impugnata in merito sulla base di motivazione diversa da quella accolta dal Tribunale e come innanzi esposta.
Parimenti infondato deve ritenersi peraltro anche il secondo motivo di gravame formulato dalla
Compagnia appellante, nel lamentare incongrua ogni valutazione complessiva di patologie
“concorrenti” a carico dell'assicurato.
Ed infatti già il Tribunale, nel disporre C.T.U. medico-legale sulla persona dell'odierno appellato, aveva chiesto accertarsi “lo stato di salute attuale del sig. , in relazione ai disturbi lamentati CP_1 nel ricorso introduttivo e, in particolare, se le patologie dalle quali l'attore risulta affetto, anche in relazione alla fase temporale in cui si sono manifestate, possano essere valutate complessivamente, qualora si tratti di patologie tra di loro correlate e concorrenti”.
Ed infatti, pure ai fini della verifica della riconducibilità causale a patologie preesistenti di postumi invalidanti sopravvenuti, la Suprema Corte ha ripetutamente distinto le patologie, o menomazioni, coesistenti da quelle concorrenti, rilevando che sono "coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi;
saranno, invece, concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi” ( Cass. Civ. Sentenza 15/01/2020, n. 514; Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17555 del
21/08/2020 ).
Il C.T.U. ha quindi rilevato, in esito ad accurata indagine medica sulla persona dell'assicurato che “allo stato attuale il Sig. presenta un complesso quadro clinico che si compone in particolare dei CP_1
seguenti elementi:
§ enterite cronica, caratterizzata da alterazione subcontinua dell'alvo in senso diarroico e rettorragia, ad andamento recidivante, senza attuale calo ponderale, associata ad anite su base irritativa;
pagina 11 di 14 § diabete mellito di tipo II, diagnosticato nel gennaio del 2020, attualmente in terapia ipoglicemizzante orale, senza attuali chiari segni di compromissione d'organo (v. oltre per quanto riguarda la patologia cardiaca);
§ malattia del nodo del seno atriale in soggetto portatore di pacemaker bicamerale e affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e con possibile malattia dei piccoli vasi coronarici
(v. oltre);
§ sindrome delle apnee notturne, in trattamento con cPAP, diagnosticata nel febbraio del 2020, in soggetto con obesità di grado severo (BMI 37,42).
Il quadro di enterite cronica, peraltro di non definito inquadramento diagnostico, non risulta correlato, sotto il profilo eziopatogenetico, con gli altri elementi patologici del quadro clinico complessivo, rispetto ai quali si configura pertanto come patologia coesistente. Esso è infatti conseguenza di pregressi episodi di enterite da Clostridium difficile e non riconosce nelle altre patologie
(dismetabolica, cardiaca e pneumologica) un ruolo concausale.
La sindrome delle apnee notturne riconosce come principale fattore di rischio la condizione di severa obesità e risulta sostanzialmente svincolata, da un punto di vista eziopatogenetico, dagli altri elementi patologici, rispetto ai quali si configura pertanto come patologia coesistente.
La malattia del nodo del seno è inquadrabile nell'ambito dei disturbi del ritmo e non delle patologie di natura ischemica e pertanto non presenta una correlazione eziopatogenetica né con il diabete mellito né con le altre patologie, rispetto alle quali si configura pertanto come patologia coesistente.
Il diabete mellito, tuttavia, potrebbe essere in correlazione con la malattia dei piccoli vasi coronarici ipotizzata in sede di valutazione cardiologica. Infatti, in letteratura è riportato come il 10-30% dei pazienti con angina presenti coronarie angiograficamente indenni. Negli ultimi 30 anni numerosi studi hanno dimostrato come in questi pazienti i sintomi possano in realtà essere dovuti ad una disfunzione del microcircolo coronarico, secondaria a meccanismi specifici della malattia sottostante, nella fattispecie il diabete, che notoriamente si associa ad un quadro di diffusa microangiopatia. In questo senso, diabete mellito e malattia dei piccoli vasi coronarici (allo stato attuale, peraltro, di scarso rilievo clinico, se non forse dal punto di vista prognostico) possono essere inquadrati come patologie tra loro concorrenti ed anzi espressione di un unico processo morboso.
Infine, è evidente la correlazione eziopatogenetica tra sindrome delle apnee notturne e severa obesità, rappresentando quest'ultima il principale fattore di rischio per il disturbo respiratorio in questione”.
Il C.T.U. ha quindi concluso che, “con riferimento ai criteri valutativi di cui al TU 1164/1965” – richiamato nella clausola speciale 308 richiamata nel frontespizio della polizza di cui si discute – “il pagina 12 di 14 quadro di enterite cronica, in assenza di elementi di ordine clinico, strumentale e/o laboratoristico indicativi di calo ponderale e/o scadimento delle condizioni generali, è valutabile nella misura del 20%.
Il diabete mellito di tipo II diagnosticato nel gennaio del 2020 è valutabile, tenuto conto dell'associato quadro di malattia dei piccoli vasi coronarici, nella misura del 25%.
Il disturbo del ritmo cardiaco è valutabile nella misura del 15%.
Il quadro di severa obesità è valutabile, in considerazione dell'associata sindrome delle apnee notturne, nella misura del 35%”.
E, tuttavia, può ritenersi finanche notorio, a fronte delle unanimi indicazioni fornite in merito da referenti di indubbia qualificazione in merito – quali l'OMS Europa, l'Istituto Superiore di Sanità,
l'Associazione dei Medici diabetologi, la – che l'obesità Controparte_3 CP_4 rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per l'insorgenza di diabete, soprattutto del tipo 2, quale accertato a carico del sig. dal gennaio 2020, associato a sindrome delle apnee notturne dal CP_1
febbraio successivo ( v. relazione peritale in atti, pag. 13 ).
E, dunque, anche solo addivenendo a valutazione complessiva delle patologie concorrenti da cui è risultato affetto il sig. , dovendosi ritenere “evidente la correlazione eziopatogenetica tra CP_1
sindrome delle apnee notturne e severa obesità, rappresentando quest'ultima il principale fattore di rischio per il disturbo respiratorio in questione” ( v. relazione peritale, pag. 15 ), ma anche delle predette patologie con il diabete di tipo 2 e , per la cui insorgenza l'obesità rappresenta del pari, come innanzi evidenziato, uno dei principali fattori di rischio, deve ritenersi accertato un quadro patologico complessivamente valutabile in misura del 60% secondo i parametri indicati in sede peritale, considerandosi congiuntamente il diabete riscontrato quale patologia incidente sulla complessiva integrità del soggetto nella misura del 25%, associato alla malattia dei piccoli vasi coronarici, ed il quadro di severa obesità valutabile, in considerazione dell'associata sindrome delle apnee notturne, nella misura del 35%. Devono ravvisarsi perciò sussistenti i presupposti per l'attribuzione di indennizzo assicurativo in favore del sig. in forza della polizza prodotta in atti posto che, CP_1
secondo quanto convenuto alla clausola speciale n. 712, “a parziale deroga dell'articolo “Criteri di liquidazione” lettera a) delle Condizioni di assicurazione – Sezione Malattie – nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità permanente da malattia accertata sia di grado inferiore al 60%. L'invalidità permanente da malattia accertata in grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100%”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, anche le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza della appellante e si liquidano come da dispositivo in Parte_2
applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come pagina 13 di 14 attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 la Compagnia appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente le statuizioni di cui alla sentenza impugnata,
n. 346/23 del Tribunale di Vercelli in data 21.07.2023;
2) Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare al sig. Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1218/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCACCI LUCA, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 194 10138 TORINO presso il difensore avv. PROCACCI LUCA appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GRILLO FRANCO, elettivamente domiciliato in Via Trotti 122 15121 Alessandria presso il difensore avv. GRILLO FRANCO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 29.03.2025
OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli, Prima Sezione
pagina 1 di 14 Civile, Giudice dott. Padalino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2099/2021, depositata in cancelleria in data 21.07.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in via di principalità nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Respingere ogni domanda ex adverso proposta, accertata la non indennizzabilità della pretesa avversaria” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Vercelli per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, condannandolo alla restituzione della somma di euro 128.904,57 o veriore versatagli in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In estremo subordine
Confermarsi la proposta formulata dalla Corte d'Appello all'udienza figurata del 16.06.2, accettata dalla Compagnia e rifiutata da parte appellata, con valutazione del comportamento non conciliativo di controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 91 cpc.”.
Per l'appellato ....:
“Contrariis reiectis, respingersi l'interposto appello con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
allegando di aver stipulato con detta Compagnia la polizza denominata Persona Parte_1
Più, che prevedeva che, in caso di malattia dalla quale fosse derivato all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, la Societàavrebbe liquidato al contraente un indennizzo pari al 100% (clausola speciale 712) del massimale convenuto in euro 100.000. Inoltre, secondo l'art. 36 della medesima polizza, nel caso in cui la malattia indennizzabile a termini di polizza, avesse comportato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant'altro dovuto secondo polizza, avrebbe dovuto provvedere a costituire a favore dell'Assicurato stesso, e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile, di importo annuo pari alla somma indicata in polizza. Assumeva dunque l'attore di essere affetto da una serie di patologie invalidanti che, per la loro natura e tipologia, avrebbero dovuto ritenersi contestuali e concorrenti e la cui valutazione unitaria risultava superiore alla soglia del 60% ai fini dell'indennizzo.
Chiedeva dunque che, come previsto da contratto, gli venisse riconosciuta un'invalidità pari al 100% con liquidazione di indennizzo pari ad euro 100.000 e, ai sensi dell'art. 36 del medesimo, venisse costituita in suo favore una rendita vitalizia immediata di importo annuo pari ad € 12.500,00.
pagina 2 di 14 Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda attorea, in specie in Parte_1
relazione ai criteri di valutazione invocati dall'attore per la determinazione dell'invalidità permanente denunciata.
Richiamava al riguardo il testo dell'art. 44 delle Condizioni generali del contratto a mente del quale a fronte della denuncia contemporanea o successiva di più patologie, la valutazione dell'invalidità permanente avrebbe dovuto essere effettuata sulle singole malattie denunciate, separatamente considerate;
ne deduceva che, risultando ogni singola patologia accusata dall'assicurato inferiore in percentuale alla soglia del 60% prevista dalla franchigia, alcun risarcimento sarebbe spettato all'attore, essendo la polizza inoperativa.
Deduceva, di contro, parte attrice, che la clausola de qua fosse vessatoria poiché contenente pattuizioni contrastanti con il disposto ex art. 33 del Codice del Consumo all'art. 33, dovendo perciò essere approvata specificamente con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. a pena di invalidità.
Assumeva peraltro poco chiaro il disposto di cui all'art. 44 delle citate Condizioni di assicurazione, da interpretarsi perciò nel senso più favorevole al consumatore dovendosi quindi valutare cumulativamente la invalidità permanente determinata da più patologie.
Invocava infine anche la vessatorietà della clausola speciale n. 712 di cui alla polizza, contenente
“deroga” penalizzante per l'assicurato.
La causa veniva istruita tramite CTU medico legale e con sentenza n. 346/23 il Tribunale di Vercelli definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 44 e 712 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione denominato Persona Piu, dichiarando il sig. portatore di Controparte_1
invalidità permanente da malattia pari al 70%; condannava perciò al pagamento in Parte_1 favore dell'attore di indennizzo assicurativo pari ad € 100.000,00 ed alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del medesimo dell'importo di € 12.500,00 annui, ai sensi dell'art. 36 delle Condizioni
Generali del contratto di assicurazione;
condannava infine la Compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 10.860,00 oltre accessori di legge.
Riteneva infatti che le clausole invocate dalla convenuta fossero da ritenersi palesemente vessatorie, sia sulla base del Codice del Consumo, sia per il loro intrinseco contenuto, valendo a frazionare la valutazione dello stato di salute dell'assicurato in un' artificiosa frammentazione delle varie patologie riscontrabili, non consentendo in alcun modo il raggiungimento delle altissime percentuali previste per la maturazione del diritto ad indennizzo.
pagina 3 di 14 Rilevava perciò necessaria la doppia sottoscrizione dell'assicurato per la specifica approvazione di dette clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c., da ritenersi altrimenti prive di efficacia e comunque da interpretarsi nel senso più favorevole all'assicurato, ritenendo perciò legittima la valutazione cumulativa delle diverse patologie denunciate dall'attore. Rilevava altresì la vessatorietà della stessa clausola n. 712, mai sottoscritta espressamente con doppia firma.
Evidenziava peraltro il Tribunale come dalla relazione peritale acquisita in atti emergesse chiaramente che l'insieme delle patologie riscontrate a carico dell'assicurato (enterite cronica, diabete mellito di tipo
II con associata malattia dei piccoli vasi coronarici, malattia del nodo del seno, obesità severa con associata sindrome delle apnee notturne) configurasse, secondo la criteriologia comunemente adottata in ambito medico legale, un'invalidità complessiva orientativamente valutabile nella misura del 70%; e che il danno patito dal Sig. fosse da ritenersi quindi causalmente correlato alle malattie CP_1
denunciate, che non risultavano causate e/o concausate da malattie preesistenti alla data di operatività della polizza.
Alla luce di tutto quanto rilevato, il Tribunale riteneva quindi doversi applicare in specie l'art. 45 delle
Condizioni Generali, che prevede, in caso di invalidità accertata pari o superiore al 60%, liquidazione di indennizzo nella misura del 100% ed inoltre il disposto di cui all'art. 36 delle Condizioni Generali, secondo cui, accertata un'invalidità permanente superiore al 60%, sia altresì dovuta la costituzione di una rendita vitalizia in favore dell'assicurato. Riconosceva dunque al sig. il diritto ad CP_1
indennizzo corrispondente ad un'invalidità permanente del 100% che, in termini di contratto, risultava essere pari ad € 100.000,00, oltre alla costituzione di una rendita vitalizia dell'importo di € 12.500,00 annui ai sensi dell'art. 36 delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello , chiedendo, in via Parte_1
cautelare, sospendersi o revocarsi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, respingersi ogni domanda ex adverso proposta, con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di euro 128.904,57 ove versatagli in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.
Con primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto vessatorie e, perciò, nulle e inapplicabili in carenza di doppia sottoscrizione dell'assicurato, la clausola di cui all'art. 44 delle Condizioni di assicurazione e la clausola speciale n. 712, ritenendo legittima la contestuale valutazione delle patologie correlate e concorrenti a carico del sig. , CP_1
valutate in sede peritale determinanti un'invalidità permanente complessiva del 70%.
In ordine alla ritenuta vessatorietà dell'art. 44 delle CG, la società evidenzia come secondo la giurisprudenza di legittimità rientrino in effetti nel novero delle clausole limitative della responsabilità
pagina 4 di 14 nel contratto di assicurazione, come tali necessitanti di specifica doppia approvazione per iscritto, solo quelle che “limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito”, ed attengano invece all'oggetto del contratto “le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.”
Assume quindi che le clausole che delimitano il rischio assicurato debbano ritenersi pertinenti all'oggetto del contratto, la cui delimitazione è lasciata dalla legge alla libera contrattazione delle parti, non potendo perciò dar luogo ad un giudizio di vessatorietà (Cass. n. 19997/2016).
Nella fattispecie ritiene indubbio che la clausola di cui all'art. 44 in combinato disposto con la clausola speciale 712, non escluda il rischio garantito, almeno per i sinistri da cui siano derivate malattie con danni permanenti di entità pari o superiore al 60%, né pone alcuna limitazione alle conseguenze dell'inadempimento da parte della Compagnia di assicurazioni, stabilendo in via generale che nel caso vengano denunciate più patologie le stesse siano singolarmente valutate e una parte del rischio, espresso con la franchigia di IP al di sotto del 60%, resti a carico dell'assicurato.
Ne deduce pertanto l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui la previsione del limite per ciascun sinistro/malattia di IP pari o superiore al 60% determinerebbe uno squilibrio contrattuale tra le parti, assumendo per contro che la delimitazione del rischio assicurato sia invece elemento determinante del complessivo assetto di interessi che giustifica l'ammontare del premio stesso a carico dell'assicurato.
Rientrerebbe, quindi, nella autonomia contrattuale dell'assicurato, a cui unicamente spetta la valutazione di convenienza, pattuire una franchigia o una IP in misura fissa a fronte di un risparmio sull'entità del premio assicurativo.
Contesta quindi l'assunto accolto dal Tribunale secondo cui l'art. 44 varrebbe a frazionare la valutazione dello stato di salute dell'assicurato in una artificiosa frammentazione delle varie patologie riscontrabili, non consentendo di raggiungere le altissime percentuali previste per la maturazione di indennizzo.
Rileva peraltro come l'attore, a fronte delle difese svolte dalla convenuta in comparsa di primo grado, abbia contestato solo la vessatorietà dell'art. 712 (IP 60%=100%) senza nulla eccepire riguardo l'art. 44 delle condizioni generali se non in sede di comparsa conclusionale, dimostrando così di essere stato pienamente consapevole, al momento della stipula della polizza, del limite di garanzia ivi previsto nel caso di pluralità di malattie denunciate.
Contesta inoltre la dichiarazione di vessatorietà anche della clausola 712 delle condizioni speciali di polizza, recante mera delimitazione del rischio ed integrante perciò pattuizione da ritenersi pienamente legittima, richiamando in merito pronuncia in termini della Suprema Corte (Sez. III, Sent. 06/10/2016,
n. 19997) relativa proprio alla valutazione di una clausola su che prevedeva per CP_2 Pt_1
pagina 5 di 14 l'indennizzabilità dell'infortunio una IP superiore al 33%, evidenziando come la Corte abbia ritenuto la norma univocamente volta alla delimitazione del rischio assicurato.
Con secondo motivo di gravame la appellante lamenta altresì che il Tribunale abbia Parte_2 erroneamente ritenuto che le varie patologie di cui è affetto il sig. sarebbero “assolutamente CP_1 correlate”.
Rileva per contro come lo stesso CTU abbia ravvisato invece, in relazione all'insieme degli elementi patologici riscontrati, un'invalidità complessiva del 70%, ritenendo le varia patologie accertate solo coesistenti, ma non correlate fra loro, venendo in considerazione un'enterite cronica (IP valutata nella misura del 20%), apnee notturne in un quadro di obesità (IP del 35%), il nodo del seno associato a disturbi del ritmo cardiaco (IP del 15%). Evidenzia invece come siano stati ritenuti unicamente correlati tra loro solo il diabete mellito e la malattia dei piccoli vasi coronarici, con una IP complessiva del 25%, compresa nel limite della franchigia di polizza pari al 60%.
Assume pertanto non corrispondente al vero ed alle effettive risultanze della CTU l'assunto secondo cui tutte le patologie sarebbero tra loro “assolutamente correlate” e tali da essere considerate unitariamente in modo da superare il limite di polizza con IP complessiva superiore al 60%.
Con terzo motivo di gravame l'appellante lamenta infine erronea la determinazione dell'indennizzo effettuata con la pronuncia gravata, sul presupposto della ritenuta vessatorietà delle clausole di polizza di cui all'art. 44 e 712, richiamando in merito i rilievi svolti in relazione al primo dei motivi di gravame.
La Compagnia appellante ha chiesto peraltro disporsi la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, invocando l'evidente fondatezza dell'impugnazione promossa ed assumendo la natura palesemente non vessatoria degli art. 44 e 712 delle condizioni di polizza, allegando comunque che dall'esecuzione della sentenza impugnata l'appellante subirebbe oggettivamente grave pregiudizio vedendosi costretta a stipulare con l'appellato una polizza per la costituzione di rendita vitalizia che produrrebbe effetti economicamente nefasti anche per la pretesa debenza di diverse annualità pregresse oltre che future, con significativo rischio di non poter in seguito più recuperare quanto versato, stante l'incapienza patrimoniale dell'appellato, che non risulterebbe proprietario di beni idonei e, segnatamente di beni immobili, a garantire la restituzione.
Si è costituito nel gravame il sig. chiedendo la reiezione del Controparte_1
proposto appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di lite.
Assume in merito, in relazione al primo motivo avverso di gravame, che la lettura offerta dalla
Compagnia dell'art. 44 delle CG di polizza tenda ad individuare un limite assolutamente penalizzante per l'assicurato, che per poter beneficiare della copertura assicurativa e del conseguente indennizzo,
pagina 6 di 14 dovrebbe risultare affetto da patologie invalidanti in misura elevatissima e praticamente irraggiungibile, valendo così ad inficiare ogni efficacia della polizza assicurativa contratta. Rileva peraltro come la parametrazione del ritenuto esiguo premio con le garanzie offerte non possa essere utilmente opposta al contraente, che non sarebbe comunque in grado di valutare l'equilibrio del contratto in termini economici, ignorando i criteri che governano le scelte commerciali e finanziarie della Compagnia assicuratrice.
Assume peraltro incontestabile che il contenuto dell'art. 44 sia tutt'altro che chiaro ed agevolmente comprensibile a chiunque, con la conseguente necessità di consentirne ed imporne un'interpretazione nel senso più favorevole al consumatore, riconoscendosi la possibilità di valutare cumulativamente l'invalidità permanente determinata da più patologie concorrenti.
Contesta altresì l'eccezione avversaria in ordine alla pretesa tardività con la quale l'odierno appellato avrebbe eccepito la vessatorietà del contenuto del citato art. 44, evidenziando come si tratti di un dato comunque rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello.
In ordine alla contestata vessatorietà della clausola n. 712, assume infine che il Giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati dal Codice del Consumo, ravvisando in tale clausola una deroga penalizzante per l'assicurato, tale da limitare fortemente, a favore dell'assicuratore, gli obblighi verso l'assicurato, determinando un evidente squilibrio a danno di quest'ultimo nell'esecuzione del contratto.
Rileva inoltre l'appellato, in riferimento al secondo motivo di gravame avverso, come i criteri di indennizzo di cui agli artt. 44 e 45 di polizza non facciano alcun riferimento a malattie coesistenti, correlate e/o concorrenti, bensì solo al fatto che l'invalidità accertata sia superiore al 60%.
Rileva infine, in ordine al terzo motivo di gravame formulato dalla Compagnia appellante, come la stessa clausola speciale n. 712 valga ad introdurre in polizza una deroga unicamente penalizzante per l'assicurato, laddove, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, devono ritenersi vessatorie quelle clausole che determinano un evidente squilibrio negoziale nell'esecuzione del contratto, evidenziando come il limite imposto dalla franchigia nella misura del 60% lo sia sicuramente.
Rileva inoltre come si tratti in specie di clausola predisposta unilateralmente dalla Compagnia, che l'assicurato non potrebbe comunque contestare, ma solo accettare o rifiutare, senza possibilità alcuna di negoziazione o di modifica.
Si oppone infine alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza ritenendo il gravame non sorretto da giuridica fondatezza, attesa la manifesta vessatorietà delle clausole contrattuali oggetto della decisione di primo grado.
pagina 7 di 14 Rileva altresì non provata in alcun modo l'invocata possibile insolvenza dell'appellato per la sola impossidenza di beni immobili.
Con ordinanza in data 21.05.2024 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'obbligo per la Compagnia appellante di costituire in favore dell'assicurato rendita vitalizia per un importo annuo di € 12.500,00.
Il Consigliere Istruttore formulava quindi alle parti proposta conciliativa che veniva favorevolmente accolta dalla Compagnia appellante, ma respinta dalla controparte. Rimessa quindi la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., dopo il deposito delle difese di rito, essa perviene infine in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte all'evidenza opportuno addivenire ad esame congiunto del primo e del terzo dei motivi di gravame formulati dalla Compagnia appellante, posto che la liquidazione dell'indennizzo assicurativo riconosciuto dal Tribunale in favore del sig. , di cui si contesta la congruità, CP_1
consegue comunque alla ritenuta invalidità delle clausole di polizza qualificate in specie vessatorie e non sottoscritte specificamente dall'assicurato.
Detti motivi risultano peraltro certamente infondati.
Deve rilevarsi infatti che, seppure la valutazione di vessatorietà di dette clausole resa dal Tribunale a fondamento della pronuncia impugnata non pare in specie condivisibile, esse non possono comunque ritenersi validamente convenute tra le parti e quindi operanti ai fini del decidere.
Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di una pur ampia franchigia all'obbligo di indennizzo convenuto per malattia tale da determinare una percentuale di invalidità almeno pari al 60%, di cui alla clausola speciale n. 712 richiamata nel frontespizio di polizza e riportata in allegato alla stessa, valga in specie a definire il limite del rischio assicurato e non già ad introdurre limitazioni di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. , come erroneamente ritenuto dal Giudice a quo.
La stessa clausola di cui all'art. 44 delle condizioni generali di assicurazione applicabili al contratto tra le parti non prevede alcuna limitazione di responsabilità in favore della Compagnia appellante, ma prevede unicamente, alla rubrica “criteri di indennizzabilità”, modalità e limitazioni nella valutazione delle malattie a carico dell'assicurato che valgono comunque a definire riduttivamente il rischio assicurato.
Proprio in merito a clausole di analogo contenuto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di assicurazione contro i danni, le clausole contemplanti uno "scoperto" in valore percentuale non sono soggette all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, atteso che non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto, limitandosi a specificarne
l'oggetto e a delineare le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato
pagina 8 di 14 del danno prodottogli dal sinistro” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023;
Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1261 del 11/01/2024 ). Analoghi principi sono stati del resto ripetutamente ribaditi in sede di legittimità, anche in relazione a polizze assicurative aventi diverso oggetto, per clausole che valgano comunque a definire l'oggetto del contratto piuttosto che ad introdurre specifiche esenzioni da responsabilità per l'assicuratore ( v. Sez. 3 - , Sentenza n. 12119 del
22/06/2020 Sez. 3 - , Ordinanza n. 23415 del 27/07/2022 ).
E, tuttavia, già nel contesto della prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c. l'odierno appellato aveva in specie rilevato che “il richiesto indennizzo sarebbe stato negato sulla base della documentazione medica redatta dal proprio fiduciario il quale avrebbe concluso attribuendo alle singole patologie lamentate dal contraente la persistenza di postumi invalidanti in percentuale inferiore alla franchigia contrattuale del 60% escludendone la valutazione congiunta che, al contrario, avrebbe comportato il superamento della franchigia e la conseguente operatività della polizza.
La citata circolare ISVAP ( cfr. Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010 ) prevede, altresì, che le clausole speciali debbano essere ben comprensibili al contraente ed approvate specificatamente per iscritto come anche previsto dal Codice del Consumo agli artt. 33 e 35 e non si comprende, pertanto, come l'odierno esponente avrebbe accettato l'applicazione di clausole a lui sicuramente sfavorevoli e fortemente limitative del rischio assunto dalla Compagnia senza neppure averne potuto prendere visione né, tantomeno, sottoscriverle”.
Deve in effetti rilevarsi al riguardo come, in forza del disposto normativo ex art. 166 del Codice delle
Assicurazioni ( D. Lgs. n. 209/2005 ) “1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
E, dunque, la doglianza esposta dall'assicurato in ordine alla scarsa chiarezza e conoscibilità di clausole pure di estrema incisività e pregnanza ai fini della delimitazione del rischio assicurato deve ritenersi in specie pienamente fondata.
Se è vero, infatti, che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 15598 del 11/06/2019 ), nondimeno “l'obbligo di redazione "chiara ed esauriente" (art. 166, comma pagina 9 di 14 1 CAP), cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole che indicano
"decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato"
(art. 166, comma 2 CAP) si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola, concernendo le particolari modalità di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa: tale obbligo formale riverbera, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri ormai numerosi adempimenti formali prescritti in differenti settori di attività commerciale, nei quali si palesa maggiormente avvertita la esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti” ( ibidem, in motivazione ).
E, tuttavia, “i1 Legislatore del Codice delle Assicurazioni Private non ha previsto una autonoma disciplina delle conseguenze giuridiche della inosservanza delle prescrizioni formali disposte dall'art. 166, comma 1 e 2, del Dlgs n. 209/2005, che debbono, quindi, individuarsi alla stregua della disciplina del codice civile, giusta il rinvio disposto dall'art. 165 del medesimo decreto legislativo”.
In tal senso, dunque, può venire in applicazione il dettato ex art. 1341 c.c. anche nella fattispecie in esame, e comunque in relazione a clausole che, pur incidendo in modo significativo nella delimitazione dell'oggetto del contratto di assicurazione, non siano tuttavia redatte, nel contesto di una disciplina unilateralmente predisposta da una delle parti, nel rispetto dei dettami ex art. 166 CdA, in quanto inserite nel novero delle condizioni generali di contratto senza alcuna connotazione di “speciale evidenza”, risultando così di difficile conoscibilità per l'assicurato, tanto più ove si tratti di soggetto privo di speciali conoscenze e competenze in materia di stipulazioni contrattuali.
Chiarisce infatti la Suprema Corte che in tale assetto “la redazione della clausola con caratteri di particolare evidenza viene, quindi, a costituire il parametro di verifica della leggibilità del testo scritto che, unitamente a quello della comprensibilità del suo contenuto (che opera sul piano ermeneutico), riverbera sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente/assicurato per avere conoscenza della clausola, nel senso che l'osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la società assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto e la agevola nella prova, richiesta dall'art. 1341, comma 1, c.c., della effettiva conoscibilità della clausola inserita nelle condizioni generali unilateralmente predisposte” ( v. ancora
Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 15598 del 11/06/2019, in motivazione ).
Ove manchi, dunque, come in specie, alcuna particolare evidenziazione o marcatura di clausole che limitino significativamente in senso riduttivo l'oggetto del contratto di assicurazione e siano ricomprese nella disciplina negoziale predisposta unilateralmente dalla Compagnia stipulante, dette clausole pagina 10 di 14 possono comunque avere efficacia anche nei confronti dell'assicurato che lamenti di non averne avuto preventiva conoscenza solo a condizione che la Compagnia stessa offra prova adeguata e sufficiente dell'effettiva conoscenza del disposto contrattuale in discussione da parte del soggetto che ne contesti la valenza.
In specie detta prova non è stata, tuttavia, in alcun modo offerta dall'odierna appellante, con la conseguenza che la clausola di cui all'art. 44 delle condizioni generali di contratto non può ritenersi efficace nei confronti del sig. . CP_1
I motivi di gravame in esame devono, dunque, rigettarsi, pur addivenendosi a conferma della sentenza impugnata in merito sulla base di motivazione diversa da quella accolta dal Tribunale e come innanzi esposta.
Parimenti infondato deve ritenersi peraltro anche il secondo motivo di gravame formulato dalla
Compagnia appellante, nel lamentare incongrua ogni valutazione complessiva di patologie
“concorrenti” a carico dell'assicurato.
Ed infatti già il Tribunale, nel disporre C.T.U. medico-legale sulla persona dell'odierno appellato, aveva chiesto accertarsi “lo stato di salute attuale del sig. , in relazione ai disturbi lamentati CP_1 nel ricorso introduttivo e, in particolare, se le patologie dalle quali l'attore risulta affetto, anche in relazione alla fase temporale in cui si sono manifestate, possano essere valutate complessivamente, qualora si tratti di patologie tra di loro correlate e concorrenti”.
Ed infatti, pure ai fini della verifica della riconducibilità causale a patologie preesistenti di postumi invalidanti sopravvenuti, la Suprema Corte ha ripetutamente distinto le patologie, o menomazioni, coesistenti da quelle concorrenti, rilevando che sono "coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi;
saranno, invece, concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi” ( Cass. Civ. Sentenza 15/01/2020, n. 514; Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 17555 del
21/08/2020 ).
Il C.T.U. ha quindi rilevato, in esito ad accurata indagine medica sulla persona dell'assicurato che “allo stato attuale il Sig. presenta un complesso quadro clinico che si compone in particolare dei CP_1
seguenti elementi:
§ enterite cronica, caratterizzata da alterazione subcontinua dell'alvo in senso diarroico e rettorragia, ad andamento recidivante, senza attuale calo ponderale, associata ad anite su base irritativa;
pagina 11 di 14 § diabete mellito di tipo II, diagnosticato nel gennaio del 2020, attualmente in terapia ipoglicemizzante orale, senza attuali chiari segni di compromissione d'organo (v. oltre per quanto riguarda la patologia cardiaca);
§ malattia del nodo del seno atriale in soggetto portatore di pacemaker bicamerale e affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e con possibile malattia dei piccoli vasi coronarici
(v. oltre);
§ sindrome delle apnee notturne, in trattamento con cPAP, diagnosticata nel febbraio del 2020, in soggetto con obesità di grado severo (BMI 37,42).
Il quadro di enterite cronica, peraltro di non definito inquadramento diagnostico, non risulta correlato, sotto il profilo eziopatogenetico, con gli altri elementi patologici del quadro clinico complessivo, rispetto ai quali si configura pertanto come patologia coesistente. Esso è infatti conseguenza di pregressi episodi di enterite da Clostridium difficile e non riconosce nelle altre patologie
(dismetabolica, cardiaca e pneumologica) un ruolo concausale.
La sindrome delle apnee notturne riconosce come principale fattore di rischio la condizione di severa obesità e risulta sostanzialmente svincolata, da un punto di vista eziopatogenetico, dagli altri elementi patologici, rispetto ai quali si configura pertanto come patologia coesistente.
La malattia del nodo del seno è inquadrabile nell'ambito dei disturbi del ritmo e non delle patologie di natura ischemica e pertanto non presenta una correlazione eziopatogenetica né con il diabete mellito né con le altre patologie, rispetto alle quali si configura pertanto come patologia coesistente.
Il diabete mellito, tuttavia, potrebbe essere in correlazione con la malattia dei piccoli vasi coronarici ipotizzata in sede di valutazione cardiologica. Infatti, in letteratura è riportato come il 10-30% dei pazienti con angina presenti coronarie angiograficamente indenni. Negli ultimi 30 anni numerosi studi hanno dimostrato come in questi pazienti i sintomi possano in realtà essere dovuti ad una disfunzione del microcircolo coronarico, secondaria a meccanismi specifici della malattia sottostante, nella fattispecie il diabete, che notoriamente si associa ad un quadro di diffusa microangiopatia. In questo senso, diabete mellito e malattia dei piccoli vasi coronarici (allo stato attuale, peraltro, di scarso rilievo clinico, se non forse dal punto di vista prognostico) possono essere inquadrati come patologie tra loro concorrenti ed anzi espressione di un unico processo morboso.
Infine, è evidente la correlazione eziopatogenetica tra sindrome delle apnee notturne e severa obesità, rappresentando quest'ultima il principale fattore di rischio per il disturbo respiratorio in questione”.
Il C.T.U. ha quindi concluso che, “con riferimento ai criteri valutativi di cui al TU 1164/1965” – richiamato nella clausola speciale 308 richiamata nel frontespizio della polizza di cui si discute – “il pagina 12 di 14 quadro di enterite cronica, in assenza di elementi di ordine clinico, strumentale e/o laboratoristico indicativi di calo ponderale e/o scadimento delle condizioni generali, è valutabile nella misura del 20%.
Il diabete mellito di tipo II diagnosticato nel gennaio del 2020 è valutabile, tenuto conto dell'associato quadro di malattia dei piccoli vasi coronarici, nella misura del 25%.
Il disturbo del ritmo cardiaco è valutabile nella misura del 15%.
Il quadro di severa obesità è valutabile, in considerazione dell'associata sindrome delle apnee notturne, nella misura del 35%”.
E, tuttavia, può ritenersi finanche notorio, a fronte delle unanimi indicazioni fornite in merito da referenti di indubbia qualificazione in merito – quali l'OMS Europa, l'Istituto Superiore di Sanità,
l'Associazione dei Medici diabetologi, la – che l'obesità Controparte_3 CP_4 rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per l'insorgenza di diabete, soprattutto del tipo 2, quale accertato a carico del sig. dal gennaio 2020, associato a sindrome delle apnee notturne dal CP_1
febbraio successivo ( v. relazione peritale in atti, pag. 13 ).
E, dunque, anche solo addivenendo a valutazione complessiva delle patologie concorrenti da cui è risultato affetto il sig. , dovendosi ritenere “evidente la correlazione eziopatogenetica tra CP_1
sindrome delle apnee notturne e severa obesità, rappresentando quest'ultima il principale fattore di rischio per il disturbo respiratorio in questione” ( v. relazione peritale, pag. 15 ), ma anche delle predette patologie con il diabete di tipo 2 e , per la cui insorgenza l'obesità rappresenta del pari, come innanzi evidenziato, uno dei principali fattori di rischio, deve ritenersi accertato un quadro patologico complessivamente valutabile in misura del 60% secondo i parametri indicati in sede peritale, considerandosi congiuntamente il diabete riscontrato quale patologia incidente sulla complessiva integrità del soggetto nella misura del 25%, associato alla malattia dei piccoli vasi coronarici, ed il quadro di severa obesità valutabile, in considerazione dell'associata sindrome delle apnee notturne, nella misura del 35%. Devono ravvisarsi perciò sussistenti i presupposti per l'attribuzione di indennizzo assicurativo in favore del sig. in forza della polizza prodotta in atti posto che, CP_1
secondo quanto convenuto alla clausola speciale n. 712, “a parziale deroga dell'articolo “Criteri di liquidazione” lettera a) delle Condizioni di assicurazione – Sezione Malattie – nessun indennizzo spetta all'Assicurato quando l'invalidità permanente da malattia accertata sia di grado inferiore al 60%. L'invalidità permanente da malattia accertata in grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100%”.
Addivenendosi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, anche le spese del giudizio di gravame seguono la soccombenza della appellante e si liquidano come da dispositivo in Parte_2
applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come pagina 13 di 14 attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 la Compagnia appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente le statuizioni di cui alla sentenza impugnata,
n. 346/23 del Tribunale di Vercelli in data 21.07.2023;
2) Condanna in persona del legale rappresentante, a rimborsare al sig. Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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