Articolo 1 della Legge 28 marzo 1962, n. 232
Articolo 2
Versione
2 giugno 1962
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:
a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;
b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.
Entrata in vigore il 2 giugno 1962
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