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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 25.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2461/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 04/02/1966 in UCRAINA, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. FRESTA STEFANIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , di anni 58, è in atto affetta da: -Artrite reumatoide in Parte_1 spondilodiscoartrosica a d.i.f.; -Cardiopatia ipertensiva in malattia coronarica ed insufficienza cardiaca in ipertrofia ventricolare sinistra;
-Ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune con nodulo tiroideo al lobo dx e gozzo multinodulare, con assenza di linfoadenomegalie alle stazioni latero-cervicali. Codici da Tabella per Invalidità Civile
G.U. 26.02.1992 Cod.9303- Cod.7010 Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente IG.ra , di anni 58, alla luce dello stato Parte_1 attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene ad una invalidità nella misura del 70% (SETTANTA%) non riducibile a norma della Legge 118/71, con Decorrenza a far data dal Mandato di Incarico inteso a Ottobre
2024. Dalla documentazione clinico-strumentale prodotta ed in possesso di questo CTU
e dall'obiettività rilevata, non sono stati riscontrati aspetti e patologie che possano permettere ulteriori riconoscimenti”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dello stato di invalido in misura non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.09.2023), così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di CP_ ATP;
- per l'effetto condannare l' in persona del presidente pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute in favore della IG.ra ; - Parte_1 CP_ condannare l' in persona del presidente pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, nonché del procedimento di ATP (R.G.
6925/2024)”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “si ritiene che il soggetto sia un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% a decorrere dall'epoca di presentazione della istanza del mese di settembre 2023. Si ritiene, altresì, che le infermità non possano migliorare in quanto trattasi di infermità a carattere cronico degenerativo pertanto non è necessaria una revisione. Per le medesime ragioni e con medesima decorrenza lo si ritiene, altresì soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo tre, comma uno, della legge 104 del 1992”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza da settembre 2023; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 25/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 25.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2461/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 04/02/1966 in UCRAINA, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. FRESTA STEFANIA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , di anni 58, è in atto affetta da: -Artrite reumatoide in Parte_1 spondilodiscoartrosica a d.i.f.; -Cardiopatia ipertensiva in malattia coronarica ed insufficienza cardiaca in ipertrofia ventricolare sinistra;
-Ipotiroidismo da tiroidite cronica autoimmune con nodulo tiroideo al lobo dx e gozzo multinodulare, con assenza di linfoadenomegalie alle stazioni latero-cervicali. Codici da Tabella per Invalidità Civile
G.U. 26.02.1992 Cod.9303- Cod.7010 Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente IG.ra , di anni 58, alla luce dello stato Parte_1 attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene ad una invalidità nella misura del 70% (SETTANTA%) non riducibile a norma della Legge 118/71, con Decorrenza a far data dal Mandato di Incarico inteso a Ottobre
2024. Dalla documentazione clinico-strumentale prodotta ed in possesso di questo CTU
e dall'obiettività rilevata, non sono stati riscontrati aspetti e patologie che possano permettere ulteriori riconoscimenti”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dello stato di invalido in misura non inferiore al 74%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.09.2023), così come richiesto con l'atto introduttivo del giudizio di CP_ ATP;
- per l'effetto condannare l' in persona del presidente pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute in favore della IG.ra ; - Parte_1 CP_ condannare l' in persona del presidente pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, nonché del procedimento di ATP (R.G.
6925/2024)”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “si ritiene che il soggetto sia un invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% a decorrere dall'epoca di presentazione della istanza del mese di settembre 2023. Si ritiene, altresì, che le infermità non possano migliorare in quanto trattasi di infermità a carattere cronico degenerativo pertanto non è necessaria una revisione. Per le medesime ragioni e con medesima decorrenza lo si ritiene, altresì soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo tre, comma uno, della legge 104 del 1992”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza da settembre 2023; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 25/09/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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