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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3064/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con l'avv. NATALE CARLO
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. LADU MANUELA e l'avv. PIANA ANTONELLO CP_1
CONVENUTO IN APPELLO
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 282 del 2023 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex art.t. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont esponendo di aver concluso nel 2015 con e per il tramite di Controparte_2
un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto, di cui evidenziava le criticità relative alle commissioni di attivazione per Euro 840,00, alle commissioni di gestione per Euro 207,60 e alle commissioni di intermediazione per Euro 2.250,00.
Sosteneva, infatti, che quei costi erano privi di causa, costituivano duplicazione delle spese di istruttoria, determinavano un significativo squilibrio economico, inerivano ad attività già remunerate dagli interessi ed erano previsti da clausole vessatorie e non trasparenti. Deduceva, inoltre, come a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo gli dovessero essere restituiti in parte i costi sostenuti e concludeva perché, riconosciute Cont le illegittimità, le due convenute e , in solido o in alternativa tra Controparte_2
loro, fossero condannate alla restituzione della somma di Euro 3.297,60, oltre interessi a tasso di contratto. In subordine, insisteva per la restituzione della parte dei costi non maturata per effetto dell'estinzione anticipata del contratto per un importo pari ad Euro
1.951,08.
Cont Si costituiva che eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice adito, stante il valore indeterminato della domanda;
sosteneva, poi, la sussistenza della precisa causa del contratto di mutuo e il non corretto inquadramento giuridico della pretesa che avrebbe dovuto essere fatta valere ex art. 2033 c.c. Ancora, indicava le complesse attività svolte in funzione dell'erogazione del prestito (anche in considerazione del coinvolgimento dell'ente pensionistico dell'attore) che non avrebbero potuto rientrare nella remunerazione degli interessi corrispettivi e che erano state chiaramente esposte nel contratto ed accettate dal mutuatario. Rilevava come l'attore si fosse rivolto direttamente all'altra società che aveva incassato la provvigione e che dunque avrebbe dovuto essere l'effettiva destinataria della domanda;
si opponeva anche all'istanza subordinata sulla scorta della nota distinzione tra costi up front (non ripetibili) e costi recurring (ripetibili in relazione alla parte di rapporto che non aveva avuto svolgimento) che infatti erano stati riconosciuti al mutuatario in sede di conteggio estintivo per Euro 122,83; contestava in ogni caso anche la quantificazione dell'importo di cui era stata chiesta la restituzione e concludeva in conformità alle sue difese.
Si costituiva anche l'intermediario che eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese fatte valere dall'attore, in quanto aveva agito come mero Cont distributore del prodotto finanziario di . Nel merito evidenziava come i costi fossero stati ben esposti nel contratto ed accettati dalla controparte in piena ottemperanza ai criteri di correttezza e buona fede contrattuale;
argomentava circa la restituibilità dei costi up front e formulava anche una domanda di manleva in caso di condanna al pagamento delle somme pretese dall'attore.
Con sentenza del 02/05/2023 il Giudice di pace rigettava l'eccezione di incompetenza per valore ed accoglieva le domande di parte attrice, ritenendo le commissioni finanziarie nulle per difetto di causa e per violazione sia dei canoni di correttezza e buona fede che della previsione di cui all'art. 125 bis T.U.B.; affermava, poi, che quei costi erano diretti a remunerare attività imprenditoriali, già in realtà ripagate con gli interessi corrispettivi e comunque già comprese nelle operazioni strettamente funzionali alla conclusione del contratto, o erano riferiti ad attività impossibili, senza che dunque rilevasse la loro accettazione e la sottoscrizione delle relative clausole.
Cont Avverso la citata sentenza proponeva appello , lamentando come la sentenza non avesse tenuto conto dell'incompetenza del valore del Giudice, della liceità delle clausole contrattuali contestate e della previsione di contratto che in caso di estinzione anticipata aveva limitato i costi rimborsabili. In particolare, rilevava come le doglianze della controparte avrebbero dovuto al più condurre a riconoscere non la nullità delle clausole, ma l'inadempimento alle prestazioni a cui si era impegnata e, ancora, evidenziava l'erronea commistione tra i costi del finanziamento e gli interessi corrispettivi, sostenendo che tutte le attività riferite alle commissioni erano state svolte.
Circa i costi di intermediazione rilevava come questi fossero riconducibili al contratto concluso con l'altra società e concludeva in conformità ai motivi di impugnazione. Dei due convenuti si costituiva soltanto il che resisteva all'eccezione di CP_1
incompetenza per valore e agli altri motivi di appello, rilevando come al rapporto avessero partecipato tre soggetti, di cui l'intermediario finanziario-agente non aveva stipulato con il consumatore il contratto secondo le modalità di cui all'art. 125 novies
T.U.B. né aveva informato il consumatore sulla sua qualità se non al momento della stipula del contratto di finanziamento, condotta questa rilevante ai fini dell'art. 33 comma II, lettera n) del codice del consumo. Ancora, evidenziava come gli importi avessero determinato quasi il raddoppio del costo del credito e come sulle commissioni fossero stati applicati interessi secondo un illegittimo meccanismo anatocistico.
Sosteneva l'immeritevolezza ex art. 1322 c.c. dei costi e lo squilibrio giuridico o normativo ed economico che gli stessi avevano causato, riproponendo gli argomenti sviluppati nel precedente grado di giudizio. Chiedeva che il Giudice con rinvio pregiudiziale alla CGEU ponesse il quesito diretto a chiarire se l'art. 21 della direttiva
2008/48/CE possa ostare ad una normativa nazionale o ad una interpretazione giurisprudenziale che limiti l'obbligo di un preventivo tra accordo consumatore e intermediario sul costo della sua attività alla sola figura del mediatore, ovvero dell'intermediario indipendente, con esclusione degli altri intermediari, ovvero agenti e intermediari finanziari.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, era avviata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito occorre chiarire come effettivamente la domanda sia stata determinata in un preciso importo rientrante nella sua competenza per valore. Per il suo accoglimento, poi, è stato compiuto un esame di validità delle singole clausole riferite a costi ben precisi nel loro ammontare, la cui cognizione appartiene sempre al Giudice di pace. Si rileva oltretutto come una diversa interpretazione non cambierebbe le sorti del giudizio, dal momento che non ricorre nessuno dei casi nei quali la causa va rimessa al Giudice di primo grado. Nel merito si rileva come in punto di costi di intermediazione l'appellante abbia di fatto riproposto l'eccezione di legittimazione passiva oggetto del precedente grado di Cont giudizio, atteso che anche in questa sede si è dichiarata estranea all'incarico conferito dal alla che ha, infatti, ricevuto il pagamento CP_1 Controparte_2
della provvigione. Ora, il contratto ha previsto il pagamento della somma di Euro
2.250,00 per costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso;
secondo la previsione di cui all'art.
1.2 delle condizioni generali di contratto anche questa somma è stata versata dal cedente in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione e dunque con sua detrazione dall'importo effettivamente ottenuto a titolo di mutuo. Tanto è confermato anche dal documento di conferimento dell'incarico con cui in data 7 luglio 2015 il signor ha investito CP_1
dell'incarico di consulenza ed assistenza necessaria Controparte_2
all'individuazione delle soluzioni economiche e contrattuali più adeguate alle sue esigenze nonché di raccolta, predisposizione e compilazione della documentazione e di informazione necessarie per presentare correttamente la richiesta di finanziamento.
Nello stesso documento è stata quantificata la provvigione nell'importo del 7,5% dell'importo lordo mutuato ed è chiaro che il relativo importo è stato riscosso dall'intermediario che, in quanto accipiens (come anche confermato dal doc. 5), deve essere considerato come unico destinatario della pretesa del mutuatario. Di conseguenza, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante che avrà diritto alla restituzione di quanto versato a quel titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Alla luce di tale rilievo viene meno l'esigenza di esaminare tutte le altre censure alla decisione del Giudice di primo grado come sollevate dall'appellante in relazione a detta commissione. Viene meno anche la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per investire della questione pregiudiziale la
Corte di Giustizia Europea (benché sia da subito chiaro che la presenza del contratto scritto tra il e determini la non utilità della questione stessa CP_1 Controparte_2
per la soluzione del giudizio). Occorre ora riesaminare la legittimità delle commissioni di attivazione per Euro 840,00
e delle commissioni di gestione per Euro 207,60.
Va premesso che è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa).
Ora, le attività di cui alla lettera B del prospetto contrattuale si riferiscono alle prestazioni e agli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'ente dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico. Si osserva come gli oneri non siano ben chiariti e come almeno una parte relativa all'attivazione si sovrapponga alle ordinarie spese di istruttoria. In definitiva, però, quanto rileva è che le prestazioni indicate sono legate proprio alla formula della cessione del quinto, sicché sono da considerare come costi diretti a compensare gli ordinari momenti di formazione del consenso all'operazione di finanziamento e di sua erogazione. A ben vedere, dunque, nessuna delle attività che giustificherebbero il costo esaminato è andata a remunerare un ulteriore servizio di cui si è avvantaggiato il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi. In effetti, si assiste ad una sorta di smembramento di quei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio. E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interessi maggiori
(sempre contenuti nei limiti di legge). Diversamente, operando con l'imposizione della commissione in esame (per le attività a cui si riferisce), la finanziante finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili perché ogni costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o sollecitare i ratei insoluti). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o ne accompagnano l'esecuzione) o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alla commissione in esame sia per la carenza di causa giustificatrice che per la mancanza di trasparenza e chiarezza (atteso che, come visto, non è assolutamente comprensibile in cosa consistano gli oneri di attivazione sopra richiamati). Sotto tali aspetti, dunque, e con questi chiarimenti va condiviso l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prima istanza.
Le stesse considerazioni sopra espresse inducono a ritenere ingiustamente pretese dal mutuatario anche le commissioni di gestione per Euro 207,60 che fanno riferimento alle prestazioni e connessi, ma non meglio precisati, oneri che si rendono necessari durante l'ammortamento del prestito per la sua gestione amministrativa, gestionale e contabile e per l'incasso delle relative rate di ammortamento. Anche in tal caso, infatti, si pretende di addossare al consumatore un'attività che è normalmente parte dell'esecuzione del contratto: come, infatti il soggetto mutuatario esegue i pagamenti
(magari sopportando delle commissioni bancarie per la loro esecuzione), così il mutuante attraverso una sua struttura imprenditoriale provvede alla loro riscossione e contabilizzazione. Ancora una volta ci si trova in presenza di un'ordinaria attività che rispetto allo schema contrattuale tipico non rappresenta affatto un servizio o un vantaggio in più per chi ne deve sopportare il costo. Alla luce dei precedenti rilievi deve ritenersi che il signor ha diritto da CP_1 [...]
solo alla restituzione dell'importo di Euro 1.047,60 (cioè la somma delle due CP_4
commissioni da ultimo esaminate ed illegittimamente addebitategli) con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo secondo il complessivo esito del giudizio, vanno compensate nella quota della metà; la restante quota di un mezzo andrà versata al difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
andrà condannato alla restituzione in favore di di quanto CP_1 CP_4
riscosso in più in forza della sentenza di primo grado rispetto a quanto deriva dalla presente pronuncia;
nulla, in difetto di domanda, circa le spese di lite versate al difensore antistatario.
Si rigetta per difetto dei necessari presupposti la domanda ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 282 del 2023 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di quanto alle domande CP_4
relative alla commissione finanziaria proposte da;
CP_1
- condanna alla restituzione in favore di della somma di CP_4 CP_1
Euro 1.047,60 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna alla restituzione in favore di di quanto CP_1 CP_4
riscosso in più in forza della sentenza di primo grado rispetto a quanto deriva dalla presente pronuncia;
- condanna alla rifusione della quota di un mezzo delle spese di lite, CP_4
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 550,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in Euro
700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione delle restanti quote di un mezzo e distrazione in favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Sassari, 06/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella