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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4680/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Vatteroni Lorenzo in sostituzione dell'avv.
Barbara Nincheli e per parte convenuta l'avv. Giulia Gambardella in sostituzione dell'avv. Costanza Tommasi, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ (P. IVA: Parte_1
[...]) spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1534/2022, emesso da questo Tribunale in favore della ditta , (P. IVA: ) in ragione di un Parte_2 P.IVA_1 vantato credito di € 9.775,42 oltre interessi come da domanda e oltre le spese della procedura.
Il Decreto era fondato su fatture relative a prestazioni svolte di trasporto della odierna opposta in favore dell'odierna opponente, per le quali l'ingiungente aveva depositato le fatture vidimate.
Sosteneva l'opponente che il credito non era provato, incombendo su parte opposta in sede di cognizione piena l'onere della prova. Rilevava inoltre la nullità del ricorso non essendo emerse dal ricorso le prestazioni cui le fatture si riferivano. Contestava inoltre in dettaglio la correttezza dei lavori indicati nelle fatture. Concludeva per la revoca del Decreto e in subordine per una condanna di essa ricorrente ad una somma inferiore a quella ingiunta, in ogni caso con vittoria di spese e onorari, con deposito documenti e formulazione di capitoli di prova orale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, eccependo dapprima la tardività dell'opposizione, quindi negando la indeterminatezza delle fatture e rilevando infine come due fatture non fossero contestate, chiedendo pertanto l'esecuzione immediata riguardo alle stesse, laddove formulava capitoli di prova riguardo alle altre. Concludeva per la concessione della provvisoria esecutività al
Decreto opposto o a parte di esso e nel merito per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compenso.
La causa era istruita da altro Giudice che, a scioglimento di riserva, concedeva la provvisoria esecutività al Decreto opposto e quindi ammetteva ed espletava l'interrogatorio formale di
1 e la prova testimoniale dedotta da parte opposta con il teste . Parte_2 Tes_1
Successivamente venivano escussi il teste dipendente di “ , e il teste Tes_2 Parte_1
titolare della ditta “Italpneus” e il teste , all'esito della cui deposizione il Giudice Tes_3 Tes_4 rinviava per decisione contestuale, con termine per deposito di note conclusionali.
La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice, che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza odierna.
In rito si osserva innanzitutto che l'art. 2, lett. f), L. 28.12.2005, n. 263 dispone come la proroga di cui al IV comma dell'articolo 155 c.p.c., inizialmente prevista espressamente solo per i giorni festivi, viene estesa anche alla giornata del sabato, ancorché solo per le attività processuali svolte fuori dall'udienza, pertanto la notificazione di un atto da eseguirsi entro la giornata di sabato, come ultimo giorno, può essere eseguita entro il lunedì successivo (cfr. Cass. SS.UU. n.
1418/2012). Nella fattispecie ora in esame la notifica è stata eseguita il giorno di lunedì 5/12/2022, quindi entro il termine prorogato, di conseguenza l'eccezione preliminare deve essere rigettata.
Nel merito si osserva innanzitutto come le fatture n. 1041/2021 e n. 1086/2021, di agosto e settembre 2021, non siano state specificamente contestate e siano inoltre riferire a prestazioni avvenute prima rispetto alla date che recano quelle oggetto del presente giudizio, precisamente quelle che recano i numeri 1349/2021 e 1535/2021, rispettivamente del 30/10/2021 e del
30/11/2021.
Riguardo a queste ultime due fatture, riferite ad operazioni sui pneumatici, parte attrice opponente ha rilevato l'esistenza di due errori imputabili a parte convenuta opposta: nella fattispecie ad ottobre 2021 l'intervento di cambio gomme sul semirimorchio TG AC05697 determinava la rottura di due mozzi dei freni, laddove a novembre 2021 seguito del cambio di un treno di gomme sul mezzo Tg EM040NB, le valvole venivano montate internamente al cerchione della ruota così da rendere impossibile il gonfiaggio degli stessi. Parte convenuta opposta sostiene, viceversa, che i difetti erano preesistenti e indipendenti dalla esecuzione dei lavori di cui alle fatture.
Entrambe le parti richiamano l'interrogatorio e le deposizioni testimoniali svolte nel presente giudizio di opposizione, interpretandole, ciascuna, a proprio favore. Passando quindi ad un esame obiettivo delle deposizioni si osserva quanto all'interrogato , convenuto opposto, Parte_2 che nulla emerge di decisivo, fuorché il fatto che lo stesso ha ammesso che una contestazione sui era stata in effetti avanzata, ancorché non a lui direttamente ma al suo rappresentante.
Dalla prova del teste , dipendente della ditta del che ha effettuato il cambio delle Tes_1 Parte_2 ruote, emerge invece come lo stesso abbia negato di aver montato male le ruote e come non fossero emersi problemi di rottura dei mozzi.
A sua volta, il teste di parte attrice opponente, preposto e responsabile dei trasporti della Tes_2 stessa ditta, ha dichiarato che dopo l'intervento risultò che le gomme erano state gonfiate a 4 atmosfere e ½ anziché le 9 atmosfere prescritte, cagionando la rottura di tre tamburi di tre ruote, e che il problema dell'errato gonfiaggio era stato rilevato dal gommista “Italpneus” di Pontedera, riferendo inoltre che il si sarebbe impegnato con lui a provvedere alle “dovute Parte_2
2 compensazioni”. Lo stesso teste ha altresì riferito che il terzo intervento, previsto per un altro semirimorchio, non era mai stato effettuato, cagionando danni alla ditta.
Il teste della ditta “Italpneus” ha a sua volta riferito che gli erano stati portati due mezzi di Tes_3 parte attrice opponente che gli stessi erano, testualmente “schiantati” in ragione del cattivo montaggio dei bulloni.
Era infine sentito il teste , che ha riferito di aver dato incarico alla ditta opponente Testimone_5 di effettuare dei trasporti ma che l'incarico non poté essere attuato per riferiti problemi ai pneumatici degli autocarri della stessa ditta.
In sintesi, emerge dalle prove sopra riassunte che effettivamente i lavori di cui alle due fatture residue non furono bene eseguiti, onde il corrispettivo per gli stessi lavori non è dovuto. Di conseguenza il Decreto Ingiuntivo opposto andrà revocato. Parte attrice opponente andrà comunque condannata, accogliendo la domanda subordinata di parte opposta, al pagamento della residua somma di € 1.518,21 di cui alle fatture non specificamente contestate n. 1041/21 e
1086/21.
Riguardo alle spese si osserva infine che le stesse dovranno essere poste a carico dell'opponente, sostanziale soccombente parziale, per un mezzo, compensato il residuo mezzo e liquidate per l'intero come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento della minor somma di € 1.518,21 in favore di parte convenuta opposta, con ogni conseguenza di legge;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione di un mezzo delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensato il residuo mezzo, che liquida per l'intero in €
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 18 marzo 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Vatteroni Lorenzo in sostituzione dell'avv.
Barbara Nincheli e per parte convenuta l'avv. Giulia Gambardella in sostituzione dell'avv. Costanza Tommasi, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ (P. IVA: Parte_1
[...]) spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1534/2022, emesso da questo Tribunale in favore della ditta , (P. IVA: ) in ragione di un Parte_2 P.IVA_1 vantato credito di € 9.775,42 oltre interessi come da domanda e oltre le spese della procedura.
Il Decreto era fondato su fatture relative a prestazioni svolte di trasporto della odierna opposta in favore dell'odierna opponente, per le quali l'ingiungente aveva depositato le fatture vidimate.
Sosteneva l'opponente che il credito non era provato, incombendo su parte opposta in sede di cognizione piena l'onere della prova. Rilevava inoltre la nullità del ricorso non essendo emerse dal ricorso le prestazioni cui le fatture si riferivano. Contestava inoltre in dettaglio la correttezza dei lavori indicati nelle fatture. Concludeva per la revoca del Decreto e in subordine per una condanna di essa ricorrente ad una somma inferiore a quella ingiunta, in ogni caso con vittoria di spese e onorari, con deposito documenti e formulazione di capitoli di prova orale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, eccependo dapprima la tardività dell'opposizione, quindi negando la indeterminatezza delle fatture e rilevando infine come due fatture non fossero contestate, chiedendo pertanto l'esecuzione immediata riguardo alle stesse, laddove formulava capitoli di prova riguardo alle altre. Concludeva per la concessione della provvisoria esecutività al
Decreto opposto o a parte di esso e nel merito per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compenso.
La causa era istruita da altro Giudice che, a scioglimento di riserva, concedeva la provvisoria esecutività al Decreto opposto e quindi ammetteva ed espletava l'interrogatorio formale di
1 e la prova testimoniale dedotta da parte opposta con il teste . Parte_2 Tes_1
Successivamente venivano escussi il teste dipendente di “ , e il teste Tes_2 Parte_1
titolare della ditta “Italpneus” e il teste , all'esito della cui deposizione il Giudice Tes_3 Tes_4 rinviava per decisione contestuale, con termine per deposito di note conclusionali.
La causa era quindi assegnata al sottoscritto Giudice, che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza odierna.
In rito si osserva innanzitutto che l'art. 2, lett. f), L. 28.12.2005, n. 263 dispone come la proroga di cui al IV comma dell'articolo 155 c.p.c., inizialmente prevista espressamente solo per i giorni festivi, viene estesa anche alla giornata del sabato, ancorché solo per le attività processuali svolte fuori dall'udienza, pertanto la notificazione di un atto da eseguirsi entro la giornata di sabato, come ultimo giorno, può essere eseguita entro il lunedì successivo (cfr. Cass. SS.UU. n.
1418/2012). Nella fattispecie ora in esame la notifica è stata eseguita il giorno di lunedì 5/12/2022, quindi entro il termine prorogato, di conseguenza l'eccezione preliminare deve essere rigettata.
Nel merito si osserva innanzitutto come le fatture n. 1041/2021 e n. 1086/2021, di agosto e settembre 2021, non siano state specificamente contestate e siano inoltre riferire a prestazioni avvenute prima rispetto alla date che recano quelle oggetto del presente giudizio, precisamente quelle che recano i numeri 1349/2021 e 1535/2021, rispettivamente del 30/10/2021 e del
30/11/2021.
Riguardo a queste ultime due fatture, riferite ad operazioni sui pneumatici, parte attrice opponente ha rilevato l'esistenza di due errori imputabili a parte convenuta opposta: nella fattispecie ad ottobre 2021 l'intervento di cambio gomme sul semirimorchio TG AC05697 determinava la rottura di due mozzi dei freni, laddove a novembre 2021 seguito del cambio di un treno di gomme sul mezzo Tg EM040NB, le valvole venivano montate internamente al cerchione della ruota così da rendere impossibile il gonfiaggio degli stessi. Parte convenuta opposta sostiene, viceversa, che i difetti erano preesistenti e indipendenti dalla esecuzione dei lavori di cui alle fatture.
Entrambe le parti richiamano l'interrogatorio e le deposizioni testimoniali svolte nel presente giudizio di opposizione, interpretandole, ciascuna, a proprio favore. Passando quindi ad un esame obiettivo delle deposizioni si osserva quanto all'interrogato , convenuto opposto, Parte_2 che nulla emerge di decisivo, fuorché il fatto che lo stesso ha ammesso che una contestazione sui era stata in effetti avanzata, ancorché non a lui direttamente ma al suo rappresentante.
Dalla prova del teste , dipendente della ditta del che ha effettuato il cambio delle Tes_1 Parte_2 ruote, emerge invece come lo stesso abbia negato di aver montato male le ruote e come non fossero emersi problemi di rottura dei mozzi.
A sua volta, il teste di parte attrice opponente, preposto e responsabile dei trasporti della Tes_2 stessa ditta, ha dichiarato che dopo l'intervento risultò che le gomme erano state gonfiate a 4 atmosfere e ½ anziché le 9 atmosfere prescritte, cagionando la rottura di tre tamburi di tre ruote, e che il problema dell'errato gonfiaggio era stato rilevato dal gommista “Italpneus” di Pontedera, riferendo inoltre che il si sarebbe impegnato con lui a provvedere alle “dovute Parte_2
2 compensazioni”. Lo stesso teste ha altresì riferito che il terzo intervento, previsto per un altro semirimorchio, non era mai stato effettuato, cagionando danni alla ditta.
Il teste della ditta “Italpneus” ha a sua volta riferito che gli erano stati portati due mezzi di Tes_3 parte attrice opponente che gli stessi erano, testualmente “schiantati” in ragione del cattivo montaggio dei bulloni.
Era infine sentito il teste , che ha riferito di aver dato incarico alla ditta opponente Testimone_5 di effettuare dei trasporti ma che l'incarico non poté essere attuato per riferiti problemi ai pneumatici degli autocarri della stessa ditta.
In sintesi, emerge dalle prove sopra riassunte che effettivamente i lavori di cui alle due fatture residue non furono bene eseguiti, onde il corrispettivo per gli stessi lavori non è dovuto. Di conseguenza il Decreto Ingiuntivo opposto andrà revocato. Parte attrice opponente andrà comunque condannata, accogliendo la domanda subordinata di parte opposta, al pagamento della residua somma di € 1.518,21 di cui alle fatture non specificamente contestate n. 1041/21 e
1086/21.
Riguardo alle spese si osserva infine che le stesse dovranno essere poste a carico dell'opponente, sostanziale soccombente parziale, per un mezzo, compensato il residuo mezzo e liquidate per l'intero come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte attrice opponente al pagamento della minor somma di € 1.518,21 in favore di parte convenuta opposta, con ogni conseguenza di legge;
3) Condanna parte attrice opponente alla rifusione di un mezzo delle spese processuali di parte convenuta opposta, compensato il residuo mezzo, che liquida per l'intero in €
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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