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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 14.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934/2020 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...] n. 206, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Sabellini del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
, con sede in Ragusa, via G. Amendola n. 27, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide S. P.IVA_1
Cuomo del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Manlio Galeano e Antonella Testa, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2020 premettendo di avere lavorato in Parte_1 modo continuativo alle dipendenze della tra il 1° ottobre Controparte_1 CP_1
2016 e il 7 agosto 2019 - quale impiegata addetta alla elaborazione e alla trasmissione degli ISEE e delle dichiarazioni fiscali, alla richiesta degli estratti contributivi, alla predisposizione delle pratiche finalizzate all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, etc. -, osservando un orario di n. 55 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle h.09.00 alle h. 20.00, ha esposto di avere beneficiato della parziale regolarizzazione del rapporto di lavoro solo nei periodi dal 02.05.2017 al 31.07.2018 e dal 12.03.2019 e al 07.08.2019, essendo stata assunta per 9 ore settimanali con la qualifica formale di impiegato amministrativo - livello 4° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio e avendo ricevuto una retribuzione mensile media di € 300,00; ha perciò chiesto volersi accertare il proprio “diritto a percepire la retribuzione e le altre voci retributive per come meglio indicate nella parte narrativa del presente ricorso, relative all'attività lavorativa svolta nel periodo temporale compreso tra il 01 ottobre 2016 ed il 07 agosto 2019; quantificare nella complessiva somma di € 83.026,50, le competenze dovute (…) a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, TFR, ferie non godute, tredicesima, quattordicesima ed altri oneri accessori” e “conseguentemente condannare la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 83.026,50 (…) e alla regolarizzazione contributiva relativa al rapporto di lavoro”. Costituitasi in lite, la ha eccepito la nullità del ricorso Controparte_1 per genericità della causa petendi, attesa la totale omissione dei parametri contrattuali e contabili di quantificazione delle rivendicate differenze retributive, e l'infondatezza della domanda nel merito, attesa la mancata prova del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso nei periodi compresi tra l'01.10.2016 e l'01.05.2017 e tra l'01.08.2018 e l'11.03.2019 e lo svolgimento, nei restanti periodi, di mera attività di ricezione di documentazione e di inserimento dati, la ricorrente essendo sprovvista delle abilitazioni richieste ai fini dell'accesso e della trasmissione di qualsiasi tipo di pratica degli iscritti all' all'Agenzia delle Entrate e/o ad altri enti pubblici. CP_1 CP_3 Integrato il contraddittorio nei confronti dell' - costituitosi in giudizio per sentire CP_3
“accertare i fatti come per Legge anche in termini contributivi, con vittoria di spese del grado in qualsiasi ipotesi attesa la propria estraneità ai fatti di causa, non preventivamente denunciati agli organi ispettivi” -, raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 14.02.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso.
La svolta istruttoria orale non ha invero consentito di accertare né lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle allegate prestazioni lavorative alle dipendenze della resistente nei periodi CP_1 compresi tra l'01.10.2016 e l'01.05.2017 e tra l'01.08.2018 e l'11.03.2019, asseritamente non regolarizzati dalla datrice di lavoro, né lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla documentazione datoriale trasmessa all' quanto ai periodi dal 02.05.2017 al CP_3
31.07.2018 e dal 12.03.2019 e al 07.08.2019; i testimoni escussi alle udienze del 23.03.2023, del 07.12.2023 e del 10.10.2024 - per lo più clienti della resistente - hanno invero unicamente saputo confermare di essere stati ivi seguiti dalla ricorrente per il disbrigo di pratiche fiscali e previdenziali tra il 2016 e il 2019, recandosi presso la sede del patronato “verso le 09.00 o le 10.00 altre volte di pomeriggio verso le 16.00” (teste ); “una o due volte (…) di pomeriggio per Testimone_1 portare dei documenti alla ricorrente, ricordo che c'era tanta nebbia erano circa le 19.30” (teste ; “la ricorrente sbrigava le pratiche dell'USB, non so esattamente di cosa di Testimone_2 occupasse, a me personalmente ha fatto la domanda (sbagliata) per la 104 e basta, a me le pratiche le faceva;
(…) la 104 me l'ha fatta la ricorrente perché era all'inizio (il periodo Persona_1 non lo ricordo di preciso); (…) la ricorrente veniva ogni tanto in ufficio anche di mattina” (teste ; “a gennaio 2017 la ricorrente ha fatto la NASPI. A fine 2017 io ho lavorato Testimone_3 presso l'Eurospin di Comiso con contratto a tempo determinato e la ricorrente mi ha fatto le domande per l'assegno del bambino e a fine contratto nuovamente per la NASPI;
(…) quando Cont andavo alla di Ragusa a fine mio turno di lavoro la ricorrente c'era sempre, anche all'ora di pranzo o anche dopo le 20.00 (…) anche nel mese di luglio e agosto” (teste ). Testimone_4
Ancorché i testi abbiano confermato la presenza della ricorrente presso la sede della nel CP_1 2016 e all'inizio del 2017 negli indicati orari, la discontinuità delle osservazioni poste a fondamento delle dichiarate circostanze si appalesa all'evidenza del tutto inidonea a provare le allegazioni svolte in ricorso in merito alla durata e alla consistenza del rapporto di lavoro e all'osservato orario settimanale, per modo che, attesa l'omessa prova dei fatti costitutivi dei vantati ed ex adverso contestati crediti per differenze retributive, la domanda va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 934/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore della resistente Parte_1 [...]
e dell' delle spese di lite, che liquida per la prima in complessivi € Controparte_1 CP_3
8.000,00 e per il secondo in € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 14.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934/2020 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] e residente a [...] n. 206, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Sabellini del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
, con sede in Ragusa, via G. Amendola n. 27, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide S. P.IVA_1
Cuomo del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Manlio Galeano e Antonella Testa, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2020 premettendo di avere lavorato in Parte_1 modo continuativo alle dipendenze della tra il 1° ottobre Controparte_1 CP_1
2016 e il 7 agosto 2019 - quale impiegata addetta alla elaborazione e alla trasmissione degli ISEE e delle dichiarazioni fiscali, alla richiesta degli estratti contributivi, alla predisposizione delle pratiche finalizzate all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, etc. -, osservando un orario di n. 55 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle h.09.00 alle h. 20.00, ha esposto di avere beneficiato della parziale regolarizzazione del rapporto di lavoro solo nei periodi dal 02.05.2017 al 31.07.2018 e dal 12.03.2019 e al 07.08.2019, essendo stata assunta per 9 ore settimanali con la qualifica formale di impiegato amministrativo - livello 4° del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi - Confcommercio e avendo ricevuto una retribuzione mensile media di € 300,00; ha perciò chiesto volersi accertare il proprio “diritto a percepire la retribuzione e le altre voci retributive per come meglio indicate nella parte narrativa del presente ricorso, relative all'attività lavorativa svolta nel periodo temporale compreso tra il 01 ottobre 2016 ed il 07 agosto 2019; quantificare nella complessiva somma di € 83.026,50, le competenze dovute (…) a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, TFR, ferie non godute, tredicesima, quattordicesima ed altri oneri accessori” e “conseguentemente condannare la parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 83.026,50 (…) e alla regolarizzazione contributiva relativa al rapporto di lavoro”. Costituitasi in lite, la ha eccepito la nullità del ricorso Controparte_1 per genericità della causa petendi, attesa la totale omissione dei parametri contrattuali e contabili di quantificazione delle rivendicate differenze retributive, e l'infondatezza della domanda nel merito, attesa la mancata prova del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso nei periodi compresi tra l'01.10.2016 e l'01.05.2017 e tra l'01.08.2018 e l'11.03.2019 e lo svolgimento, nei restanti periodi, di mera attività di ricezione di documentazione e di inserimento dati, la ricorrente essendo sprovvista delle abilitazioni richieste ai fini dell'accesso e della trasmissione di qualsiasi tipo di pratica degli iscritti all' all'Agenzia delle Entrate e/o ad altri enti pubblici. CP_1 CP_3 Integrato il contraddittorio nei confronti dell' - costituitosi in giudizio per sentire CP_3
“accertare i fatti come per Legge anche in termini contributivi, con vittoria di spese del grado in qualsiasi ipotesi attesa la propria estraneità ai fatti di causa, non preventivamente denunciati agli organi ispettivi” -, raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 14.02.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso.
La svolta istruttoria orale non ha invero consentito di accertare né lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle allegate prestazioni lavorative alle dipendenze della resistente nei periodi CP_1 compresi tra l'01.10.2016 e l'01.05.2017 e tra l'01.08.2018 e l'11.03.2019, asseritamente non regolarizzati dalla datrice di lavoro, né lo svolgimento di orario di lavoro superiore a quello risultante dalla documentazione datoriale trasmessa all' quanto ai periodi dal 02.05.2017 al CP_3
31.07.2018 e dal 12.03.2019 e al 07.08.2019; i testimoni escussi alle udienze del 23.03.2023, del 07.12.2023 e del 10.10.2024 - per lo più clienti della resistente - hanno invero unicamente saputo confermare di essere stati ivi seguiti dalla ricorrente per il disbrigo di pratiche fiscali e previdenziali tra il 2016 e il 2019, recandosi presso la sede del patronato “verso le 09.00 o le 10.00 altre volte di pomeriggio verso le 16.00” (teste ); “una o due volte (…) di pomeriggio per Testimone_1 portare dei documenti alla ricorrente, ricordo che c'era tanta nebbia erano circa le 19.30” (teste ; “la ricorrente sbrigava le pratiche dell'USB, non so esattamente di cosa di Testimone_2 occupasse, a me personalmente ha fatto la domanda (sbagliata) per la 104 e basta, a me le pratiche le faceva;
(…) la 104 me l'ha fatta la ricorrente perché era all'inizio (il periodo Persona_1 non lo ricordo di preciso); (…) la ricorrente veniva ogni tanto in ufficio anche di mattina” (teste ; “a gennaio 2017 la ricorrente ha fatto la NASPI. A fine 2017 io ho lavorato Testimone_3 presso l'Eurospin di Comiso con contratto a tempo determinato e la ricorrente mi ha fatto le domande per l'assegno del bambino e a fine contratto nuovamente per la NASPI;
(…) quando Cont andavo alla di Ragusa a fine mio turno di lavoro la ricorrente c'era sempre, anche all'ora di pranzo o anche dopo le 20.00 (…) anche nel mese di luglio e agosto” (teste ). Testimone_4
Ancorché i testi abbiano confermato la presenza della ricorrente presso la sede della nel CP_1 2016 e all'inizio del 2017 negli indicati orari, la discontinuità delle osservazioni poste a fondamento delle dichiarate circostanze si appalesa all'evidenza del tutto inidonea a provare le allegazioni svolte in ricorso in merito alla durata e alla consistenza del rapporto di lavoro e all'osservato orario settimanale, per modo che, attesa l'omessa prova dei fatti costitutivi dei vantati ed ex adverso contestati crediti per differenze retributive, la domanda va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 934/2020 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore della resistente Parte_1 [...]
e dell' delle spese di lite, che liquida per la prima in complessivi € Controparte_1 CP_3
8.000,00 e per il secondo in € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 17 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella