Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2002, n. 17614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17614 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBB]1 76 14 / 02 Reg. Gen. N. 6669/00 07.2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hon 41465 Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dep 4691 пер Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. RO Michele TRIOLA Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 6669/00 proposto Oggetto: Restituzione da somma di denaro. RS RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Leone Dehon n. 50, presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo Carlo Romeo, difeso dall'Avv. Domenico Lia come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE 州
contro
RE NA. INTIMATA 1090/02 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2435/99 del 13.10.1999 / 02.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.07.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze (con sentenza n. 2435/99 del 13.10. 1999/02.11.1999) rigettava l'appello proposto da RO Far- setti nei confronti di AN NO e confermava la sentenza del Pretore che, in accoglimento della domanda della NO, aveva condannato il ET al pagamento della somma di £. 2.000. 000, oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto corrispo- sto al momento della sottoscrizione, in data 19.10.92, di un preliminare di compravendita di un immobile sito in Rignano sull'Arno. Osservava il Tribunale che, essendo pacifico tra le parti che detto preliminare risultava ormai privo di efficacia, (tant'è che il promittente venditore ET aveva riferito di aver venduto a terzi l'immobile), non trovava giustificazione il pagamento della somma di € 2.000.000, che doveva essere re- stituita. Poiché il ET si era sempre limitato a chiedere il rigetto della domanda, ma senza allegare un titolo in base al quale trattenere la suddetta somma, né avanzato domanda di risarcimento da opporre in compensazione alla pretesa credi- 2 toria di controparte, non vi era alcuna ragione per disattende- re la richiesta di restituzione avanzata dalla NO. Infine, neppure le prove richieste, anche per l'ipotesi in cui non fosse- ro state tardive, avrebbero giovato al ET in quanto avreb- bero avuto rilevanza non ai fini di dimostrare un fatto estinti- vo, impeditivo o modificativo del diritto di credito dedotto in giudizio dalla NO, ma solo ai fini della domanda di risarci- mento del danno, respinta in primo grado e non impugnata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ET in base a un solo motivo articolato in tre punti. La NO non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con motivo unico il ricorrente deduce omessa e/o insuffi- ciente motivazione ed erroneità per travisamento del fatto cir- ca un punto decisivo della controversia e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto artt. 112 c.p.c. 1372 c.c.; 2697 c.c.; 1362 e 1363 c.c.; 2042 e 2043 c.c.. a) Assume il ricorrente che il pagamento della somma di £.
2.000.000 era avvenuta a titolo di caparra confirmatoria. Il Tribunale, travisando i fatti e incorrendo nella violazione dell' art. 112 c.p.c., ha introdotto la nuova questione della man- canza di causa giustificatrice della detenzione di detta somma da parte del ET, statuendo sull'obbligo della restituzione in base al mancato perfezionamento dell'accordo 19.10.1992. 3 In realtà il Tribunale avrebbe dovuto basare l'obbligo della re- stituzione sulla responsabilità del soggetto al quale il mancato perfezionamento del contratto era addebitabile. Pertanto, di- versamente argomentando, il Tribunale non avrebbe neppure rispettato i principi (art. 2697 c.c.) che regolano la distribuzio- ne tra le parti dell'onere della prova, imponendo una inversio- ne di tale onere a carico del ET che avrebbe dovuto dimo- strare il suo diritto a trattenere la somma legittimamente otte- nuta in esecuzione di un contratto. b) Per altro verso, sostiene il ricorrente, il Tribunale avrebbe violato i principi ermeneutici (artt. 1362 e 1363 c.c.) nel quali- ficare il contratto: in ogni caso, anche a non voler ritenere il contratto in questione come preliminare, era ugualmente con- figurabile l'ipotesi della caparra, considerando il negozio come contratto di opzione. Inoltre l'indagine del giudice di merito si sarebbe svolta esclusivamente sul versante comportamentale di una delle parti e non di entrambe. c) Infine erroneamente l'impugnata sentenza, aderendo alla tesi del primo giudice, avrebbe ritenuto l'applicabilità dei prin- cipi desumibili dall'art. 2041 e 2042 c.c., senza considerare la complementarietà e sussidiarietà dell'azione contemplata da detti articoli. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. A) Quanto al primo aspetto va osservato che l'impugnata 4 sentenza ha applicato il principio che, in caso di scioglimento consensuale del contratto, se non diversamente stabilito, sus- sistono a carico delle parti i normali obblighi restitutori, e quindi l'obbligo del venditore di restituire il prezzo ricevuto che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trova più giustificazione causale. Inoltre, anche a voler ritenere che si trattava di caparra confirmatoria, va osservato che questa, in caso di risoluzione del contratto, conserva la sua funzione di garanzia sino alla conclusione del procedimento di liquidazio- ne dei danni, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio, ovvero con restituzione della caparra stessa per mancata di simile credito (Cass. 14.12.1999, n. 14030; 15.11. 1993, n. 11267). A quest'ultima ipotesi l' impugnata sentenza ha fatto riferimento allorché ha affermato che la domanda di risarcimento del danno proposta dal ET era stata re- spinta e non più riproposta in appello. B) Quanto al secondo profilo la censura è del tutto generica. Al riguardo è sufficiente ricordare che l' interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limi- tato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logi- ca. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indi- 5 cazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. C) Infine, quanto al terzo profilo, si tratta di mera conside- razione ipotetica dell'applicabilità degli artt. 2041 e 2042 c.c., ai quali l'impugnata sentenza non ha fatto riferimento, avendo affermato che il ET era tenuto a corrispondere la somma di £.
2.000.000 in base all'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione contrattuale. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimata AN freno non si è costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 5 luglio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSOREAutorius Polfinite IL PRESIDENTE deufories IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa/Donatella D'AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 1 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 1006 Roma