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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2609/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 20/11/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. IROLLO GAETANO e BOSONE GAETANO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato il 16.2.2023 domanda all' per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' ha rigettato la domanda CP_1 in ragione della donazione eseguita l'anno antecedente e di una vendita
1 immobiliare da parte del coniuge;
di aver presentato ricorso amministrativo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo importo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale in favore di parte ricorrente.
L'ente previdenziale con provvedimento del 29.8.2023 ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “Sono state effettuate, nell'anno precedente, operazioni di donazione da parte del richiedente e vendita immobiliare da parte del coniuge che hanno gravemente condizionato lo stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale. Le condizioni necessarie al fine di ottenere la prestazione, sono la mancanza o insufficienza di mezzi economici utili per far fronte alle fondamentali esigenze della vita e l'impossibilita' di provvedere al proprio mantenimento. In tal caso, ne discende che lo stato di bisogno dichiarato
e' conseguenza alla cessione volontaria dei propri beni.”
ASSEGNO SOCIALE - REQUISITI
L'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
2 relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: requisito anagrafico (inizialmente di 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita in base all'art. 18 co. 4 l. 111/2011); stato di bisogno economico e cittadinanza italiana o, per i cittadini comunitari, l'iscrizione all'anagrafe
3 del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, l'onere della prova è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta, invece, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73.
REQUISITO REDDITUALE – RINUNCIA AL MANTENIMENTO
Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, la valutazione non può che essere effettuata caso per caso alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass.
16852/2018).
In primo luogo, il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito “percepibile” nell'anno di riferimento ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall'interessato. Il che
è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il
4 conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6570/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale,
l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione.
Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un CP_1 assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separa zione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)”.
La Suprema Corte (Cass. 22833/2024), inoltre, ha evidenziato come la mera rinuncia all'assegno di mantenimento non possa equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno, salvo l'accertamento dell'eventuale intento fraudolento in quanto “8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art.
3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale
5 mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez.Un., n. 11353 del 2004);”.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'erogazione della prestazione in esame non è necessario che lo stato di bisogno sia incolpevole ma occorre valutarne solo ed esclusivamente l'effettività in concreto.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, però, devono essere sanzionate le carenze assertive e documentali relativi alla prova dell'effettività dello stato di bisogno per una pluralità di ragioni. Come ha evidenziato la Suprema Corte, l'accertamento della sussistenza del requisito socio-economico deve essere effettuato in concreto, prescindendo dalle mere risultanze documentali. Da tale punto di vista, non può ritenersi sufficiente esclusivamente il deposito dei certificati reddituali di entrambi i coniugi per due ragioni.
In primo luogo, i certificati depositati dalla parte ricorrente riguardano gli anni dal 2018 al 2022 mentre l'anno 2023 (anno a partire dal quale si è
6 chiesta l'erogazione della prestazione in esame) risulta “non ancora certificabile”. Agli atti, inoltre, manca qualsiasi prova documentale in ordine alla situazione reddituale di entrambi i coniugi a partire dall'anno
2023 né risulta formulata alcuna richiesta istruttoria della parte sul punto.
In secondo luogo, il certificato dell'Agenzia delle Entrate non può ritenersi comunque sufficiente in quanto esso si limita a riportare il contenuto delle dichiarazioni reddituali presentate dalla parte per ciascun anno di imposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2609/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 20/11/1955 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. IROLLO GAETANO e BOSONE GAETANO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: assegno sociale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/02/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato il 16.2.2023 domanda all' per ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' ha rigettato la domanda CP_1 in ragione della donazione eseguita l'anno antecedente e di una vendita
1 immobiliare da parte del coniuge;
di aver presentato ricorso amministrativo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento del relativo importo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento dell'assegno sociale in favore di parte ricorrente.
L'ente previdenziale con provvedimento del 29.8.2023 ha rigettato la richiesta con la seguente motivazione: “Sono state effettuate, nell'anno precedente, operazioni di donazione da parte del richiedente e vendita immobiliare da parte del coniuge che hanno gravemente condizionato lo stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale. Le condizioni necessarie al fine di ottenere la prestazione, sono la mancanza o insufficienza di mezzi economici utili per far fronte alle fondamentali esigenze della vita e l'impossibilita' di provvedere al proprio mantenimento. In tal caso, ne discende che lo stato di bisogno dichiarato
e' conseguenza alla cessione volontaria dei propri beni.”
ASSEGNO SOCIALE - REQUISITI
L'assegno sociale costituisce una prestazione assistenziale a favore dei soggetti ultrasessantacinquenni il cui reddito, personale e coniugale, sia inferiore alle soglie previste dalla legge.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 3 co. 6 l. 335/1995 secondo cui
“con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
2 relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: requisito anagrafico (inizialmente di 65 anni, poi parametrato all'aspettativa di vita in base all'art. 18 co. 4 l. 111/2011); stato di bisogno economico e cittadinanza italiana o, per i cittadini comunitari, l'iscrizione all'anagrafe
3 del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, l'onere della prova è a carico di parte ricorrente. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23477/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta, invece, i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno oppure i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in base all'art. 7 l. 533/73.
REQUISITO REDDITUALE – RINUNCIA AL MANTENIMENTO
Per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, la valutazione non può che essere effettuata caso per caso alla luce delle caratteristiche della fattispecie concreta come confermato anche dalla Suprema Corte (Cass.
16852/2018).
In primo luogo, il requisito reddituale della prestazione assistenziale in esame non è rappresentato dalla sussistenza di qualsiasi fonte potenziale di reddito o dal reddito “percepibile” nell'anno di riferimento ma solo ed esclusivamente dal reddito effettivamente percepito dall'interessato. Il che
è confermato dallo stesso dato normativo di riferimento che, per il
4 conguaglio, si riferisce expressis verbis al “reddito effettivamente percepito”.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6570/2010) secondo cui “in tema di assegno sociale,
l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione.
Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un CP_1 assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separa zione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale)”.
La Suprema Corte (Cass. 22833/2024), inoltre, ha evidenziato come la mera rinuncia all'assegno di mantenimento non possa equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno, salvo l'accertamento dell'eventuale intento fraudolento in quanto “8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art.
3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale
5 mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art.3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez.Un., n. 11353 del 2004);”.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'erogazione della prestazione in esame non è necessario che lo stato di bisogno sia incolpevole ma occorre valutarne solo ed esclusivamente l'effettività in concreto.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, però, devono essere sanzionate le carenze assertive e documentali relativi alla prova dell'effettività dello stato di bisogno per una pluralità di ragioni. Come ha evidenziato la Suprema Corte, l'accertamento della sussistenza del requisito socio-economico deve essere effettuato in concreto, prescindendo dalle mere risultanze documentali. Da tale punto di vista, non può ritenersi sufficiente esclusivamente il deposito dei certificati reddituali di entrambi i coniugi per due ragioni.
In primo luogo, i certificati depositati dalla parte ricorrente riguardano gli anni dal 2018 al 2022 mentre l'anno 2023 (anno a partire dal quale si è
6 chiesta l'erogazione della prestazione in esame) risulta “non ancora certificabile”. Agli atti, inoltre, manca qualsiasi prova documentale in ordine alla situazione reddituale di entrambi i coniugi a partire dall'anno
2023 né risulta formulata alcuna richiesta istruttoria della parte sul punto.
In secondo luogo, il certificato dell'Agenzia delle Entrate non può ritenersi comunque sufficiente in quanto esso si limita a riportare il contenuto delle dichiarazioni reddituali presentate dalla parte per ciascun anno di imposta.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
La contumacia di parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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