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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4710/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
2658/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 30/11/2020,
t r a
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Biagio Supino (c.f. ) e Cinzia Delli Carri C.F._1
(c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._4 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._5 Controparte_3
), (c.f. C.F._6 Controparte_4
), (c.f. C.F._7 CP_5 C.F._8
in proprio e in qualità di procuratrice di (c.f. CP_6
, (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10
(c.f. ), nonché in qualità Controparte_8 C.F._11 di erede di , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Persona_1 [...]
; CP_1
APPELLATI
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 28 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 12.3.2019, , Controparte_1
, , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
, e - in qualità Controparte_4 Persona_1 CP_5
di procuratrice di , e - CP_6 CP_7 Controparte_8
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1
deducendo che:
[...]
- , e il figlio erano Controparte_4 Parte_3 Controparte_9 cointestatari di tre buoni postali serie Q: •buono n. 000.013, di lire
1.000.000 emesso il 14.3.1987 in favore di e Parte_3 [...]
, con clausola di pari facoltà di rimborso (PFR), improduttivo di CP_9 interessi dal 1°.1.2018, • buono n. 000.037, di lire 1.000.000 emesso il
3.4.1987 in favore di e , con clausola Controparte_4 Controparte_9 di pari facoltà di rimborso (PFR), improduttivo di interessi dal 1°.1.2018, • buono n. 000.367, di lire 5.000.000, emesso il 07.4.1994 in favore di e , con clausola di pari facoltà di Controparte_4 Controparte_9
rimborso (PFR);
- in data 4.10.1994 era deceduto e gli erano succeduti Controparte_4
la moglie e i figli e;
Parte_3 CP_9 CP_10 Controparte_11
- in data 16.11.1994 era deceduta anche e le erano Parte_3
succeduti i figli predetti Luigi, e;
CP_10 Controparte_11
- in data 18.5.2007 era deceduto , lasciando quali Controparte_12
eredi la moglie e il figlio Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
- in data 25.4.2011 era deceduto , lasciando quali Controparte_11
eredi la moglie e i figli e Parte_2 CP_4 [...]
; CP_1
- in data 10.9.2013 era deceduto , il quale, non avendo Controparte_9
figli, aveva lasciato quali eredi la moglie , nonché, per Persona_2
rappresentazione del fratello premorto, il figlio e, CP_10 Controparte_4
per rappresentazione del fratello premorto, i figli e CP_11 CP_4
2 ; CP_1
- in data 17.11.2017 era, poi, deceduta anche , Persona_2
lasciando quali eredi i suoi fratelli e e, in CP_3 Persona_1
rappresentazione della sorella , i nipoti e CP_13 CP_9 CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- per effetto delle diverse successioni apertesi, i rispettivi chiamati erano titolari di diritti sui buoni citati in premessa, nella seguente rispettiva misura: • 1/9 a • 1/9 a + 1/18 • Controparte_1 Controparte_2
1/18 a • 1/12 a • 7/36 a Parte_2 Controparte_3
+ 1/6 + 1/12 • 4/27 a • 4/27 Controparte_4 CP_5
a • 4/81 a • 4/81 a • 4/81 a Persona_1 CP_6 CP_7
; Controparte_8
- quando ancora in vita, aveva già tentato di riscuotere i Controparte_9 buoni predetti, tuttavia l'ufficio postale lo aveva informato che, in relazione a quelli di lire 1.000.000, non avrebbe ottenuto le somme ivi indicate ma quelle minori in applicazione dei tassi previsti dal DM 13 giugno 1986, di modifica dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, adottati in virtù del disposto di cui all'art. 173 D.P.R. 29/3/73 n. 156;
Tanto premesso e ritenuto che, in relazione ai predetti buoni, fosse da considerarsi sussistente il diritto al pagamento dell'intera somma indicata a tergo degli stessi, a prescindere dalle disposizioni di cui al citato DM.
(poiché precedente all'emissione dei predetti buoni), avanzavano all'adito giudice le seguenti istanze: “• accerti e dichiari, anche in virtù della comune dichiarazione in tal senso di cui al presente atto, il rispettivo diritto degli istanti ad ottenere il rimborso dei buoni descritti in premessa, nella misura pure ivi descritta e pertanto: − per 1/9 ad , − Controparte_1 per 1/9 ad , − per 1/18 ad , − per Controparte_4 Parte_2
1/12 a , − per 7/36 ad Controparte_3 CP_9 CP_4
, − per 4/27 ad , − per 4/27 ad , −
[...] CP_5 Persona_1 per 4/81 a − per 4/81 a , − per 4/81 a CP_6 CP_7 CP_8
; • accerti e dichiari, conseguentemente, il diritto degli istanti ad
[...]
ottenere, in rimborso dei buoni medesimi, le somme come risultanti a tergo degli stessi e pertanto, a lordo delle ritenute fiscali del 6,25%, euro
3 7.796,76 (SEO) per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 di lire
1.000.000 ed euro 7.762,86 (SEO) per il buono serie Q n. 000.037 del
3.4.1987 di lire 1.000.000, oltre le somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, che saranno maturate al momento dell'incasso ed il tutto con corrispondente condanna della convenuta al pagamento di dette somme o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, in favore di ciascun ricorrente, ed anche in via separata, nella misura corrispondente all'accertato suo diritto;
• in ogni caso con vittoria delle spese, anche generali, e compenso difensivo, oltre iva e cap da attribuire al sottoscritto difensore che a tal fine dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “rigettare il ricorso Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, così provvedeva: “1) accoglie il ricorso e per
l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a riscuotere i buoni postali oggetto di giudizio secondo le rispettive quote indicate in motivazione e condanna la resistente al pagamento ai ricorrenti, a lordo delle ritenute fiscali, delle somme di euro 7.796,76 per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 , di euro 7.762,86 per il buono serie Q n. 000.037 del 3.4.1987 nonché delle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, che saranno maturate al momento dell'incasso. 2) spese compensate”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 17/12/2020 a Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 [...]
(in qualità di procuratrice di , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
), ha impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, anche inaudita altera parte;
-nel merito, riformare e/o annullare totalmente l'ordinanza impugnata del
Tribunale di Benevento del 30.11.2020 RG 1194/2019, prot 2658/2020,
4 con condanna degli appellati alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
In data 22/12/2020, il difensore degli appellati ha comunicato a
[...]
a mezzo pec, la sopraggiunta morte di Parte_1 Persona_1
(avvenuta il 26.08.2019).
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Parte_2
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (in qualità di procuratrice di ,
[...] CP_5 CP_6
e ), chiedendo: “dichiarare estinto il CP_7 Controparte_8 giudizio di appello, cui consegue la definitività dell'ordinanza gravata, e, in subordine, rigettare l'appello, perché infondato, con vittoria di spese, anche generali, e compenso difensivo del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario il quale a tal fine dichiara di aver anticipato le spese, non documentabili, e non riscosso i compensi”.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 27/05/2021 in modalità cartolare, l'avv. ha dichiarato l'intervenuto Controparte_1 decesso di , presentando, poi, all'udienza del 21/10/2021 il Persona_1
relativo certificato di morte. In suddetta udienza Codesta Corte, preso atto dell'avvenuto deposito del predetto certificato, ha dichiarato l'interruzione del processo. , con ricorso del 18/01/2022, ha riassunto Parte_1
la causa nei confronti di , , Controparte_1 Parte_2
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, in proprio e quale procuratrice di ,
[...] CP_5 CP_6
, e nei confronti di , nella CP_7 Controparte_8 CP_5
qualità di erede di . Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione con la quale gli appellati deducono l'intervenuta estinzione del giudizio di appello.
In proposito, rappresentano di aver notificato a a Parte_1
mezzo pec, in data 22.12.2020, la sopraggiunta morte di Persona_1
(avvenuta il 26.08.2019), con la conseguenza che, a partire da tale data,
5 decorrerebbe il termine di tre mesi per la riassunzione del processo, inesorabilmente decorso, essendo stato il giudizio riassunto solo il
18.1.2022.
L'eccezione è infondata. Come noto, la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, co. 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (“In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” Cass. Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024). Nel caso di specie la comunicazione della morte è avvenuta tramite pec, mezzo considerato a tutti gli effetti idoneo al fine della produzione degli effetti interruttivi - in quanto equivale a formale notificazione dell'evento medesimo - purché tale intenzione sia esplicitata.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sottolineato che il contenuto della comunicazione deve essere inequivocabilmente diretto a interrompere il processo, non potendo adempiere a tale scopo la semplice informazione di cortesia, come configuratasi nel caso in esame (cfr. Cass. Ordinanza n.
16141/2024).
L'appello deve essere dunque delibato nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 28 d.lgs.
346/1990. Nello specifico, secondo gli appellati non Parte_1
avrebbero rispettato le modalità di riscossione previste dalla legge in caso di successione ereditaria, preferendo adire direttamente le vie giudiziarie, violando la normativa di settore che prevede procedure peculiari per la riscossione dei buoni caduti in successione.
La doglianza è destituita di fondamento, atteso che gli appellati, come correttamente ritenuto dal Tribunale, hanno allegato e prodotto la documentazione necessaria (dichiarazione di successione e stato di
6 famiglia) atta a dimostrare il loro diritto a riscuotere i buoni postali oggetto di giudizio secondo le rispettive quote. Né la previa presentazione della detta documentazione all'Ufficio Postale costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione del
DM Tesoro 13.6.86 istitutivo dei BPF serie Q e della Legge 17.11.86 n.
759 sull'applicazione della ritenuta fiscale.
Secondo alla luce del DM Tesoro 23 giugno 1997 Parte_1
(pubblicato in GU 145/97), gli interessi che maturano annualmente sui
BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997 (appartenenti alle serie
“Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, andrebbero capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non al lordo della stessa, come calcolato dai ricorrenti.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel riconoscere ai ricorrenti il diritto alla riscossione della somma ottenuta capitalizzando annualmente gli interessi al lordo della ritenuta fiscale anziché, al netto della stessa.
Inoltre, secondo l'impugnante, l'importo richiesto dagli odierni appellati era errato anche se considerato al lordo delle ritenute, in quanto ottenuto mediante un metodo di capitalizzazione annuale degli interessi non più applicabile in virtù delle sopraggiunte modifiche legislative.
Appare opportuno, a questo punto, delineare il quadro normativo di riferimento.
A partire dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, il legislatore ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione della ritenuta fiscale nella misura del 6,25% per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, e del 12,50% per quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.
L'art. 1 D.L. 556/1986, contenente modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedeva che “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati,
7 emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”. L'art. 3 co. II lett. d) del d.p.r.
602/1973, nella versione all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo
d'imposta ancorché non corrisposti”. Ai sensi dell'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973: “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile
1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
8 Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite Parte_1
particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 è stato, quindi, emanato il D.M.
23.6.1997, il quale ha armonizzato la suddetta disciplina e ha stabilito che
“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed
"S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. È, infine, opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 3963/2019 che dalla Corte Costituzionale nella decisione n.
26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR
156/1973, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997 hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati al netto della ritenuta fiscale.
A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384, 4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un provvedimento normativo di natura secondaria. Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n.
9 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR 156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73 di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appello deve essere, quindi, parzialmente accolto, con conseguente riforma, sul punto, dell'ordinanza di primo grado e con condanna delle al rimborso, al netto delle Pt_1
ritenute fiscali dei seguenti importi: euro 6.654,69 per il buono serie Q n.
000.013 del 14.3.1987, euro 6.654,69 per il buono serie Q n. 000.037 del
3.4.1987, oltre alle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, maturate al momento dell'incasso.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali
10 ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 appello notificato in data 17/12/2020, avverso l'ordinanza n. 2658/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 30/11/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore degli odierni impugnanti, ciascuno secondo la quota agli stessi spettante, al netto delle ritenute fiscali, delle somme di euro 6.654,69 per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 , di euro 6.664,69 per il buono serie Q n. 000.037 del 3.4.1987 nonché delle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire
5.000.000, maturate al momento dell'incasso;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4710/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
2658/2020 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 30/11/2020,
t r a
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Biagio Supino (c.f. ) e Cinzia Delli Carri C.F._1
(c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._4 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._5 Controparte_3
), (c.f. C.F._6 Controparte_4
), (c.f. C.F._7 CP_5 C.F._8
in proprio e in qualità di procuratrice di (c.f. CP_6
, (c.f. ), C.F._9 CP_7 C.F._10
(c.f. ), nonché in qualità Controparte_8 C.F._11 di erede di , tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Persona_1 [...]
; CP_1
APPELLATI
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 28 novembre
2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 12.3.2019, , Controparte_1
, , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
, e - in qualità Controparte_4 Persona_1 CP_5
di procuratrice di , e - CP_6 CP_7 Controparte_8
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1
deducendo che:
[...]
- , e il figlio erano Controparte_4 Parte_3 Controparte_9 cointestatari di tre buoni postali serie Q: •buono n. 000.013, di lire
1.000.000 emesso il 14.3.1987 in favore di e Parte_3 [...]
, con clausola di pari facoltà di rimborso (PFR), improduttivo di CP_9 interessi dal 1°.1.2018, • buono n. 000.037, di lire 1.000.000 emesso il
3.4.1987 in favore di e , con clausola Controparte_4 Controparte_9 di pari facoltà di rimborso (PFR), improduttivo di interessi dal 1°.1.2018, • buono n. 000.367, di lire 5.000.000, emesso il 07.4.1994 in favore di e , con clausola di pari facoltà di Controparte_4 Controparte_9
rimborso (PFR);
- in data 4.10.1994 era deceduto e gli erano succeduti Controparte_4
la moglie e i figli e;
Parte_3 CP_9 CP_10 Controparte_11
- in data 16.11.1994 era deceduta anche e le erano Parte_3
succeduti i figli predetti Luigi, e;
CP_10 Controparte_11
- in data 18.5.2007 era deceduto , lasciando quali Controparte_12
eredi la moglie e il figlio Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
- in data 25.4.2011 era deceduto , lasciando quali Controparte_11
eredi la moglie e i figli e Parte_2 CP_4 [...]
; CP_1
- in data 10.9.2013 era deceduto , il quale, non avendo Controparte_9
figli, aveva lasciato quali eredi la moglie , nonché, per Persona_2
rappresentazione del fratello premorto, il figlio e, CP_10 Controparte_4
per rappresentazione del fratello premorto, i figli e CP_11 CP_4
2 ; CP_1
- in data 17.11.2017 era, poi, deceduta anche , Persona_2
lasciando quali eredi i suoi fratelli e e, in CP_3 Persona_1
rappresentazione della sorella , i nipoti e CP_13 CP_9 CP_7
e ;
[...] Controparte_8
- per effetto delle diverse successioni apertesi, i rispettivi chiamati erano titolari di diritti sui buoni citati in premessa, nella seguente rispettiva misura: • 1/9 a • 1/9 a + 1/18 • Controparte_1 Controparte_2
1/18 a • 1/12 a • 7/36 a Parte_2 Controparte_3
+ 1/6 + 1/12 • 4/27 a • 4/27 Controparte_4 CP_5
a • 4/81 a • 4/81 a • 4/81 a Persona_1 CP_6 CP_7
; Controparte_8
- quando ancora in vita, aveva già tentato di riscuotere i Controparte_9 buoni predetti, tuttavia l'ufficio postale lo aveva informato che, in relazione a quelli di lire 1.000.000, non avrebbe ottenuto le somme ivi indicate ma quelle minori in applicazione dei tassi previsti dal DM 13 giugno 1986, di modifica dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, adottati in virtù del disposto di cui all'art. 173 D.P.R. 29/3/73 n. 156;
Tanto premesso e ritenuto che, in relazione ai predetti buoni, fosse da considerarsi sussistente il diritto al pagamento dell'intera somma indicata a tergo degli stessi, a prescindere dalle disposizioni di cui al citato DM.
(poiché precedente all'emissione dei predetti buoni), avanzavano all'adito giudice le seguenti istanze: “• accerti e dichiari, anche in virtù della comune dichiarazione in tal senso di cui al presente atto, il rispettivo diritto degli istanti ad ottenere il rimborso dei buoni descritti in premessa, nella misura pure ivi descritta e pertanto: − per 1/9 ad , − Controparte_1 per 1/9 ad , − per 1/18 ad , − per Controparte_4 Parte_2
1/12 a , − per 7/36 ad Controparte_3 CP_9 CP_4
, − per 4/27 ad , − per 4/27 ad , −
[...] CP_5 Persona_1 per 4/81 a − per 4/81 a , − per 4/81 a CP_6 CP_7 CP_8
; • accerti e dichiari, conseguentemente, il diritto degli istanti ad
[...]
ottenere, in rimborso dei buoni medesimi, le somme come risultanti a tergo degli stessi e pertanto, a lordo delle ritenute fiscali del 6,25%, euro
3 7.796,76 (SEO) per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 di lire
1.000.000 ed euro 7.762,86 (SEO) per il buono serie Q n. 000.037 del
3.4.1987 di lire 1.000.000, oltre le somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, che saranno maturate al momento dell'incasso ed il tutto con corrispondente condanna della convenuta al pagamento di dette somme o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, in favore di ciascun ricorrente, ed anche in via separata, nella misura corrispondente all'accertato suo diritto;
• in ogni caso con vittoria delle spese, anche generali, e compenso difensivo, oltre iva e cap da attribuire al sottoscritto difensore che a tal fine dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Si costituiva in giudizio chiedendo: “rigettare il ricorso Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, così provvedeva: “1) accoglie il ricorso e per
l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a riscuotere i buoni postali oggetto di giudizio secondo le rispettive quote indicate in motivazione e condanna la resistente al pagamento ai ricorrenti, a lordo delle ritenute fiscali, delle somme di euro 7.796,76 per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 , di euro 7.762,86 per il buono serie Q n. 000.037 del 3.4.1987 nonché delle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, che saranno maturate al momento dell'incasso. 2) spese compensate”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 17/12/2020 a Parte_1
, , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, , e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 [...]
(in qualità di procuratrice di , e CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
), ha impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “-in via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, anche inaudita altera parte;
-nel merito, riformare e/o annullare totalmente l'ordinanza impugnata del
Tribunale di Benevento del 30.11.2020 RG 1194/2019, prot 2658/2020,
4 con condanna degli appellati alle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
In data 22/12/2020, il difensore degli appellati ha comunicato a
[...]
a mezzo pec, la sopraggiunta morte di Parte_1 Persona_1
(avvenuta il 26.08.2019).
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Parte_2
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e (in qualità di procuratrice di ,
[...] CP_5 CP_6
e ), chiedendo: “dichiarare estinto il CP_7 Controparte_8 giudizio di appello, cui consegue la definitività dell'ordinanza gravata, e, in subordine, rigettare l'appello, perché infondato, con vittoria di spese, anche generali, e compenso difensivo del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario il quale a tal fine dichiara di aver anticipato le spese, non documentabili, e non riscosso i compensi”.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 27/05/2021 in modalità cartolare, l'avv. ha dichiarato l'intervenuto Controparte_1 decesso di , presentando, poi, all'udienza del 21/10/2021 il Persona_1
relativo certificato di morte. In suddetta udienza Codesta Corte, preso atto dell'avvenuto deposito del predetto certificato, ha dichiarato l'interruzione del processo. , con ricorso del 18/01/2022, ha riassunto Parte_1
la causa nei confronti di , , Controparte_1 Parte_2
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, in proprio e quale procuratrice di ,
[...] CP_5 CP_6
, e nei confronti di , nella CP_7 Controparte_8 CP_5
qualità di erede di . Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione con la quale gli appellati deducono l'intervenuta estinzione del giudizio di appello.
In proposito, rappresentano di aver notificato a a Parte_1
mezzo pec, in data 22.12.2020, la sopraggiunta morte di Persona_1
(avvenuta il 26.08.2019), con la conseguenza che, a partire da tale data,
5 decorrerebbe il termine di tre mesi per la riassunzione del processo, inesorabilmente decorso, essendo stato il giudizio riassunto solo il
18.1.2022.
L'eccezione è infondata. Come noto, la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, co. 2, l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (“In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” Cass. Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024). Nel caso di specie la comunicazione della morte è avvenuta tramite pec, mezzo considerato a tutti gli effetti idoneo al fine della produzione degli effetti interruttivi - in quanto equivale a formale notificazione dell'evento medesimo - purché tale intenzione sia esplicitata.
La Corte di Cassazione ha, infatti, sottolineato che il contenuto della comunicazione deve essere inequivocabilmente diretto a interrompere il processo, non potendo adempiere a tale scopo la semplice informazione di cortesia, come configuratasi nel caso in esame (cfr. Cass. Ordinanza n.
16141/2024).
L'appello deve essere dunque delibato nel merito.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 28 d.lgs.
346/1990. Nello specifico, secondo gli appellati non Parte_1
avrebbero rispettato le modalità di riscossione previste dalla legge in caso di successione ereditaria, preferendo adire direttamente le vie giudiziarie, violando la normativa di settore che prevede procedure peculiari per la riscossione dei buoni caduti in successione.
La doglianza è destituita di fondamento, atteso che gli appellati, come correttamente ritenuto dal Tribunale, hanno allegato e prodotto la documentazione necessaria (dichiarazione di successione e stato di
6 famiglia) atta a dimostrare il loro diritto a riscuotere i buoni postali oggetto di giudizio secondo le rispettive quote. Né la previa presentazione della detta documentazione all'Ufficio Postale costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce la violazione del
DM Tesoro 13.6.86 istitutivo dei BPF serie Q e della Legge 17.11.86 n.
759 sull'applicazione della ritenuta fiscale.
Secondo alla luce del DM Tesoro 23 giugno 1997 Parte_1
(pubblicato in GU 145/97), gli interessi che maturano annualmente sui
BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997 (appartenenti alle serie
“Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, andrebbero capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e non al lordo della stessa, come calcolato dai ricorrenti.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel riconoscere ai ricorrenti il diritto alla riscossione della somma ottenuta capitalizzando annualmente gli interessi al lordo della ritenuta fiscale anziché, al netto della stessa.
Inoltre, secondo l'impugnante, l'importo richiesto dagli odierni appellati era errato anche se considerato al lordo delle ritenute, in quanto ottenuto mediante un metodo di capitalizzazione annuale degli interessi non più applicabile in virtù delle sopraggiunte modifiche legislative.
Appare opportuno, a questo punto, delineare il quadro normativo di riferimento.
A partire dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, il legislatore ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti dai buoni postali fruttiferi, prevedendo l'applicazione della ritenuta fiscale nella misura del 6,25% per i titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, e del 12,50% per quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.
L'art. 1 D.L. 556/1986, contenente modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedeva che “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati,
7 emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. (…) 3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse (…) b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”. L'art. 3 co. II lett. d) del d.p.r.
602/1973, nella versione all'epoca in vigore, prevedeva espressamente che “sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (…) lett. d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26 comma 1 del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo
d'imposta ancorché non corrisposti”. Ai sensi dell'art. 8 terzo comma del d.pr. 602/1973: “Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del
Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro”.
Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile
1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
8 Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite Parte_1
particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs n. 239 del 1996 “per i titoli a più lunga scadenza (con durata superiore ai 12 mesi) la tassazione va applicata annualmente sull'ammontare degli interessi maturato, a prescindere dal fatto che in titoli siano o meno dotati di una cedola da riscuotere”.
In attuazione del D.lgs. n. 239 del 1996 è stato, quindi, emanato il D.M.
23.6.1997, il quale ha armonizzato la suddetta disciplina e ha stabilito che
“Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed
"S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. È, infine, opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla Corte di Cassazione a SSUU con sentenza n. 3963/2019 che dalla Corte Costituzionale nella decisione n.
26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR
156/1973, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997 hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati al netto della ritenuta fiscale.
A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla Suprema Corte (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384, 4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un provvedimento normativo di natura secondaria. Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n.
9 3963/2019 la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR 156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR 156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche “in peius” del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73 di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs 284/1999, atteso che quest'ultima da un lato aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, l'appello deve essere, quindi, parzialmente accolto, con conseguente riforma, sul punto, dell'ordinanza di primo grado e con condanna delle al rimborso, al netto delle Pt_1
ritenute fiscali dei seguenti importi: euro 6.654,69 per il buono serie Q n.
000.013 del 14.3.1987, euro 6.654,69 per il buono serie Q n. 000.037 del
3.4.1987, oltre alle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire 5.000.000, maturate al momento dell'incasso.
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali
10 ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte Cost. sent. n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 appello notificato in data 17/12/2020, avverso l'ordinanza n. 2658/2020 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 30/11/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore degli odierni impugnanti, ciascuno secondo la quota agli stessi spettante, al netto delle ritenute fiscali, delle somme di euro 6.654,69 per il buono serie Q n. 000.013 del 14.3.1987 , di euro 6.664,69 per il buono serie Q n. 000.037 del 3.4.1987 nonché delle somme di cui al buono serie Q 000.367 del 7.4.1994 di lire
5.000.000, maturate al momento dell'incasso;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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