TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 273/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PETTA MARIATERESA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PAOLINO FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 31/7/1999, che dalla unione erano nati i figli , e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2 Per_3
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati secondo reciproco rispetto;
La casa coniugale, di proprietà della signora , verrà assegnata al signor Parte_1
che continuerà a viverci insieme ai figli, come da espressa volontà di questi Controparte_1
ultimi, con l'impegno da parte della signora di donare l'immobile in questione Parte_1
ai tre figli , e;
Per_1 Persona_2 Per_3
In relazione all'esercizio del diritto di visita dei figli, con particolare riferimento al figlio minore
, i coniugi concordano nello stabilire un diritto di visita materno quanto più Persona_4
ampio possibile e, solo in caso di disaccordo, prevedono che la signora Parte_1
possa vedere e tenere con se il figlio minore a weekend alternati (dal venerdì Per_3
all'uscita di scuola alla domenica sera), oltre a due giorni infrasettimanali (il martedì e il
giovedì anche eventualmente con pernotto) nella settimana in cui il weekend sarà di
spettanza paterna;
mentre, allorquando il weekend sarà di spettanza materna, la signora
potrà tenere con se il figlio minore nella giornata infrasettimanale del Pt_1 Per_3
martedì, sempre con pernotto. Ovviamente tali condizioni possono mutare sulla base delle
esigenze e volontà del minore. I coniugi, altresì, concordano che al mantenimento dei figli provveda interamente il signor
, anche con riferimento alle spese di straordinaria amministrazione;
Controparte_1
La signora rinuncia a pretendere qualsiasi forma di mantenimento/alimenti Parte_1
da parte del marito;
Controparte_1
I coniugi, inoltre, concordano che la signora si recherà almeno una volta a Parte_1
settimana presso l'abitazione adibita a casa coniugale per ivi svolgere le faccende
domestiche.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/12/1976 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 273/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PETTA MARIATERESA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PAOLINO FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 31/7/1999, che dalla unione erano nati i figli , e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2 Per_3
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati secondo reciproco rispetto;
La casa coniugale, di proprietà della signora , verrà assegnata al signor Parte_1
che continuerà a viverci insieme ai figli, come da espressa volontà di questi Controparte_1
ultimi, con l'impegno da parte della signora di donare l'immobile in questione Parte_1
ai tre figli , e;
Per_1 Persona_2 Per_3
In relazione all'esercizio del diritto di visita dei figli, con particolare riferimento al figlio minore
, i coniugi concordano nello stabilire un diritto di visita materno quanto più Persona_4
ampio possibile e, solo in caso di disaccordo, prevedono che la signora Parte_1
possa vedere e tenere con se il figlio minore a weekend alternati (dal venerdì Per_3
all'uscita di scuola alla domenica sera), oltre a due giorni infrasettimanali (il martedì e il
giovedì anche eventualmente con pernotto) nella settimana in cui il weekend sarà di
spettanza paterna;
mentre, allorquando il weekend sarà di spettanza materna, la signora
potrà tenere con se il figlio minore nella giornata infrasettimanale del Pt_1 Per_3
martedì, sempre con pernotto. Ovviamente tali condizioni possono mutare sulla base delle
esigenze e volontà del minore. I coniugi, altresì, concordano che al mantenimento dei figli provveda interamente il signor
, anche con riferimento alle spese di straordinaria amministrazione;
Controparte_1
La signora rinuncia a pretendere qualsiasi forma di mantenimento/alimenti Parte_1
da parte del marito;
Controparte_1
I coniugi, inoltre, concordano che la signora si recherà almeno una volta a Parte_1
settimana presso l'abitazione adibita a casa coniugale per ivi svolgere le faccende
domestiche.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/12/1976 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento