Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
Art. 163.
Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facolta' di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facolta' di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/07/2024, n. 12015Provvedimento: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. TO TE ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 7258/2020 del RGAC. TRA Parte_1 C.F._1 (C.F. rappresentata e difesa dall'avvocato D'AMBROSIO DOMENICO. ATTORE E Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE ANSELMO. CONVENUTO oggetto: conclusioni per parte attrice: «A) accertare e dichiarare, sulla scorta delle ragioni Parte_1meglio indicate nel corpo del presente libello, il diritto della sig.ra ad ottenere dal Fondo di Garanzia del Consiglio Nazionale del Notariato …Leggi di più...
- lucro cessante·
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- giurisdizione ordinaria·
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- rivalutazione monetaria·
- art. 22 Ordinamento Notarile·
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