Articolo 163 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 151Articolo 153
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22 marzo 1913
Art. 163.

Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facolta' di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913
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