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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24787/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24787/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 26 maggio
2025 pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24787 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Martino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Paolo della Valle n.4, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sento, presso il cui studio elettivamente domicilia in Gricignano di
Aversa (Ce), alla Via P. Borsellino n. 1, come da mandato in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del
26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6205/23 del 17.10.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società
[...] di pagare in favore di la somma di euro 15.000,00, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 spese della procedura, a titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti presso il cantiere sito in località
Selve di Ripavecchia 7/A, Città della Pieve (PG), in forza del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 30/06/2022. La ricorrente a fondamento della pretesa allegava al ricorso introduttivo la fattura n. 58/2022 del 2.12.2022 per un importo complessivo di euro 15.000,00 oltre al suddetto contratto di subappalto.
Con atto di citazione, proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato Parte_1 decreto ingiuntivo, contestando sia l'an che il quantum della pretesa. Circa l'esistenza del diritto, la stessa disconosceva il rapporto contrattuale e riferiva che invero il legale rappresentante della
[...] era stato, nel periodo dei presunti lavori, dipendente della così CP_1 Parte_1 peraltro violando l'obbligo di fedeltà ex art 2105 c.c. Circa il quantum riferiva che le somme pretese in pagamento risultavano ad ogni modo del tutto arbitrarie non risultando in alcun modo comparabili con alcuna opera, posto che non vi era prova dell'esecuzione di qualsivoglia lavorazione da parte dell'opposta. Sottolineava che essa opponente aveva da subito contestato la avversa pretesa, allorquando riscontrava la messa in mora, inviatale da parte opposta, avente ad oggetto la richiesta del pagamento della fattura 58/2022, disconoscendo di aver ricevuto le prestazioni oggetto della predetta fattura unilateralmente predisposta.
Per quanto detto l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, in accoglimento di tutti i motivi esposti, con vittoria nelle spese ed onorari di giudizio e condanna ex art 96 cpc.
Si costituiva la resistendo all'avversa opposizione. In particolare evidenziava Controparte_2 che la pretesa creditoria era fondata sulla base della produzione della fattura elettronica n. 58/22 dell'importo di € 15.000,00, già trasmessa in data 02.12.2022, e sul contratto stipulato tra le parti, col quale l'appaltatrice aveva concesso in subappalto alla i lavori di Parte_1 Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile sito in località Selve di Ripavecchia 7/A Città Della Pieve (PG), identificato al CILAS appalto prot. 1965 del 09/02/2022, prodotto nel procedimento monitorio: nel suddetto contratto di subappalto, il corrispettivo veniva fissato a corpo in € 30.000,00 ed, a fronte dello svolgimento di una parte dei lavori, veniva richiesto un acconto di euro 15.000,00.
Circa la presunta violazione degli obblighi di cui all'art 2105 c.c. riferiva che già in precedenza l'opponente aveva usufruito di prestazioni da parte della fatturate e pagate Controparte_1 come da documentazione versata in atti.
Pertanto, concludeva chiedendo, in accoglimento delle proprie ragioni, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Eseguite le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito viene decisa con la presente sentenza
Giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav.,
13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app.
Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione.
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso di specie, l'indagine cui questo giudice è chiamato, considerata la produzione documentale del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti ( v. fasc. monitorio), riguarda innanzi tutto l'accertamento dell'esatto adempimento del contratto da parte della subappaltatrice, ovvero l'esecuzione della prestazione contrattuale dalla quale scaturisce il credito azionato. Ed allora in applicazione delle suddette regole di riparto dell'onere della prova, come da ultimo specificate in materia di appalto con Ordinanza della Cassazione n. 15287 del 31 maggio 2024 (ma vedi pure Cass. Ord. N.7763 del 22.3.2024) spettava all'attrice appaltatrice fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione: la Suprema Corte ha riaffermato, infatti, il principio secondo il quale compete all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dimostrare l'adempimento della propria prestazione laddove il committente ne contesti l'inadempimento(Cass.
n.98/2019; Cassn.936/2010): l'adempimento dell'appaltatore infatti, a fronte della contestazione avversa, integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della pretesa azionata dall'appaltatore medesimo.
Di conseguenza, la domanda di pagamento dell'appaltatore non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'opponete ha contestato che le lavorazioni non erano state affatto eseguite dall'opposta.
Invero, si è limitata a produrre il contratto e la fattura n. 58/2022 avente ad Controparte_1 oggetto acconto prestazione di manodopera edile nel vostro cantiere in località Selve di Ripavecchia 7/A, Città della
Pieve (PG), v. fatt. n. 58 allegata al ricorso monitorio, ma non ha prodotto alcuna contabilità di cantiere tale da consentire la quantificazione delle opere eseguite.
Ad ogni modo, è la stessa opposta a riferire che le opere commissionate con il contratto di subappalto non sono state completate e che, con la fattura in esame, ciò che veniva richiesto era il pagamento delle opere eseguite: tuttavia non spiega il motivo del mancato completamento delle opere, il cui corrispettivo veniva previsto in contratto nelle misura omnicomprensiva di euro 30.000,00, né riferisce dei criteri utilizzati per quantificare nei termini di euro 15.000,00 il prezzo dei lavori a lei spettante .
Sotto tale profilo, infatti, veniva articolata da parte opposta una prova testimoniale ( vero è che:
3. i lavori di manutenzione affidati in sub-appalto alla consistevano nella ristrutturazione di un immobile in Controparte_1 località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), che prevedevano nello specifico il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura ed il rifacimento degli impianti;
4. veniva realizzata a regola d'arte e nei tempi concordati una prima tranche dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile in località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), per i quali la Controparte_1 emetteva fattura di pagamento per l'importo di € 15.000,00; 5. la fattura di € 15.000,00 emessa dalla Controparte_1
[...
quale acconto dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile in località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), veniva regolarmente saldata dalla Parte_1
del tutto insufficiente al predetto scopo e inidonea a superare le primigenie carenze assertive,
[...] posto che nel contratto non veniva previsto il pagamento di alcun acconto e le circostanze ivi articolate
( in particolare, vero è che veniva realizzata a regola d'arte e nei tempi concordati una prima tranche dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile) , anche ove confermate dai testimoni, non avrebbero consentito un serio vaglio circa l'entità dei lavori eseguiti e i criteri di quantificazione degli stessi. Detta prova pertanto non veniva ammessa dal Tribunale ( v. ordinanza del 26.09.2024).
Non sfugge, d'altronde, che anche la causale della fattura n. 58, azionata in monitorio, non dia conto di quale effettiva lavorazione possa ritenersi ultimata, riferendosi nella stessa di un generica prestazione di manodopera ( v. fattura allegata al ricorso monitorio).
Risulta quindi non provata l'esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento.
Mette conto poi rilevare che in materia di appalto Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente ( 1665, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, la lettura del contratto, sottoscritto tra le parti, come detto, non prevede il pagamento di anticipi, né scadenze anticipate di pagamento ad esecuzione parziale dei lavori, sicché, in assenza di ultimazione ed accettazione delle opere, nemmeno potrebbe ritenersi esigibile alcun corrispettivo da parte dell'opposta.
Come detto, l'opposta nemmeno ha, invero chiarito, le motivazioni per cui richiede il pagamento di opere solo parziali, non spiegando alcunché circa le ragioni della mancata ultimazione dei lavori.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che, ove potesse ritenersi che il rapporto non abbia avuto conclusione con il completamento di tutti i lavori previsti in contratto, ai sensi dell'art 1671 c.c., per il caso di recesso del committente, l'opposta avrebbe dovuto allegare ( prima) e comprovare ( poi) in ogni caso l'entità esatta dei lavori eseguiti, al fine di consentirne l'esatta quantificazione ( quantificazione che, come detto, giammai potrebbe dedursi dalla sola prova testimoniale articolata). Ove invece dovesse ritenersi che l'ultimazione dei lavori non sia stata realizzata per recesso dell'appaltatore, sarebbe stato necessario ai fini del pagamento del prezzo che l'opposta ne giustificasse il relativo esercizio ( v. art
1660 c.c.), poiché, nella ipotesi di abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice, l'appaltatrice potrebbe anche vantare pretese risarcitorie.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata (scaglione da euro 5201,00 a euro 26000,00).
Considerata la peculiarità delle vicenda in fatto non si ritiene sussistano i presupposti per disporsi condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. come richiesta da parte opponente
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto il decreto ingiuntivo opposto n. 6205/23;
b) condanna l'opposta, al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro Parte_1
3387,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26.05.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24787/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24787/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 26 maggio
2025 pronuncia, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24787 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Martino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Paolo della Valle n.4, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sento, presso il cui studio elettivamente domicilia in Gricignano di
Aversa (Ce), alla Via P. Borsellino n. 1, come da mandato in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti, in sostituzione dell'udienza del
26.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 6205/23 del 17.10.2023 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla società
[...] di pagare in favore di la somma di euro 15.000,00, oltre interessi e Parte_1 Controparte_1 spese della procedura, a titolo di corrispettivo dei lavori edili eseguiti presso il cantiere sito in località
Selve di Ripavecchia 7/A, Città della Pieve (PG), in forza del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti il 30/06/2022. La ricorrente a fondamento della pretesa allegava al ricorso introduttivo la fattura n. 58/2022 del 2.12.2022 per un importo complessivo di euro 15.000,00 oltre al suddetto contratto di subappalto.
Con atto di citazione, proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato Parte_1 decreto ingiuntivo, contestando sia l'an che il quantum della pretesa. Circa l'esistenza del diritto, la stessa disconosceva il rapporto contrattuale e riferiva che invero il legale rappresentante della
[...] era stato, nel periodo dei presunti lavori, dipendente della così CP_1 Parte_1 peraltro violando l'obbligo di fedeltà ex art 2105 c.c. Circa il quantum riferiva che le somme pretese in pagamento risultavano ad ogni modo del tutto arbitrarie non risultando in alcun modo comparabili con alcuna opera, posto che non vi era prova dell'esecuzione di qualsivoglia lavorazione da parte dell'opposta. Sottolineava che essa opponente aveva da subito contestato la avversa pretesa, allorquando riscontrava la messa in mora, inviatale da parte opposta, avente ad oggetto la richiesta del pagamento della fattura 58/2022, disconoscendo di aver ricevuto le prestazioni oggetto della predetta fattura unilateralmente predisposta.
Per quanto detto l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, in accoglimento di tutti i motivi esposti, con vittoria nelle spese ed onorari di giudizio e condanna ex art 96 cpc.
Si costituiva la resistendo all'avversa opposizione. In particolare evidenziava Controparte_2 che la pretesa creditoria era fondata sulla base della produzione della fattura elettronica n. 58/22 dell'importo di € 15.000,00, già trasmessa in data 02.12.2022, e sul contratto stipulato tra le parti, col quale l'appaltatrice aveva concesso in subappalto alla i lavori di Parte_1 Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile sito in località Selve di Ripavecchia 7/A Città Della Pieve (PG), identificato al CILAS appalto prot. 1965 del 09/02/2022, prodotto nel procedimento monitorio: nel suddetto contratto di subappalto, il corrispettivo veniva fissato a corpo in € 30.000,00 ed, a fronte dello svolgimento di una parte dei lavori, veniva richiesto un acconto di euro 15.000,00.
Circa la presunta violazione degli obblighi di cui all'art 2105 c.c. riferiva che già in precedenza l'opponente aveva usufruito di prestazioni da parte della fatturate e pagate Controparte_1 come da documentazione versata in atti.
Pertanto, concludeva chiedendo, in accoglimento delle proprie ragioni, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Eseguite le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., alla prima udienza di comparizione non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito viene decisa con la presente sentenza
Giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav.,
13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app.
Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione.
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez.
III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre
2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
Orbene, nel caso di specie, l'indagine cui questo giudice è chiamato, considerata la produzione documentale del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti ( v. fasc. monitorio), riguarda innanzi tutto l'accertamento dell'esatto adempimento del contratto da parte della subappaltatrice, ovvero l'esecuzione della prestazione contrattuale dalla quale scaturisce il credito azionato. Ed allora in applicazione delle suddette regole di riparto dell'onere della prova, come da ultimo specificate in materia di appalto con Ordinanza della Cassazione n. 15287 del 31 maggio 2024 (ma vedi pure Cass. Ord. N.7763 del 22.3.2024) spettava all'attrice appaltatrice fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione: la Suprema Corte ha riaffermato, infatti, il principio secondo il quale compete all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dimostrare l'adempimento della propria prestazione laddove il committente ne contesti l'inadempimento(Cass.
n.98/2019; Cassn.936/2010): l'adempimento dell'appaltatore infatti, a fronte della contestazione avversa, integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della pretesa azionata dall'appaltatore medesimo.
Di conseguenza, la domanda di pagamento dell'appaltatore non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'opponete ha contestato che le lavorazioni non erano state affatto eseguite dall'opposta.
Invero, si è limitata a produrre il contratto e la fattura n. 58/2022 avente ad Controparte_1 oggetto acconto prestazione di manodopera edile nel vostro cantiere in località Selve di Ripavecchia 7/A, Città della
Pieve (PG), v. fatt. n. 58 allegata al ricorso monitorio, ma non ha prodotto alcuna contabilità di cantiere tale da consentire la quantificazione delle opere eseguite.
Ad ogni modo, è la stessa opposta a riferire che le opere commissionate con il contratto di subappalto non sono state completate e che, con la fattura in esame, ciò che veniva richiesto era il pagamento delle opere eseguite: tuttavia non spiega il motivo del mancato completamento delle opere, il cui corrispettivo veniva previsto in contratto nelle misura omnicomprensiva di euro 30.000,00, né riferisce dei criteri utilizzati per quantificare nei termini di euro 15.000,00 il prezzo dei lavori a lei spettante .
Sotto tale profilo, infatti, veniva articolata da parte opposta una prova testimoniale ( vero è che:
3. i lavori di manutenzione affidati in sub-appalto alla consistevano nella ristrutturazione di un immobile in Controparte_1 località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), che prevedevano nello specifico il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura ed il rifacimento degli impianti;
4. veniva realizzata a regola d'arte e nei tempi concordati una prima tranche dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile in località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), per i quali la Controparte_1 emetteva fattura di pagamento per l'importo di € 15.000,00; 5. la fattura di € 15.000,00 emessa dalla Controparte_1
[...
quale acconto dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile in località Selve di Ripavecchia 7/A Città della Pieve (PG), veniva regolarmente saldata dalla Parte_1
del tutto insufficiente al predetto scopo e inidonea a superare le primigenie carenze assertive,
[...] posto che nel contratto non veniva previsto il pagamento di alcun acconto e le circostanze ivi articolate
( in particolare, vero è che veniva realizzata a regola d'arte e nei tempi concordati una prima tranche dei lavori di rifacimento della pavimentazione, di tinteggiatura e di rifacimento degli impianti sull'immobile) , anche ove confermate dai testimoni, non avrebbero consentito un serio vaglio circa l'entità dei lavori eseguiti e i criteri di quantificazione degli stessi. Detta prova pertanto non veniva ammessa dal Tribunale ( v. ordinanza del 26.09.2024).
Non sfugge, d'altronde, che anche la causale della fattura n. 58, azionata in monitorio, non dia conto di quale effettiva lavorazione possa ritenersi ultimata, riferendosi nella stessa di un generica prestazione di manodopera ( v. fattura allegata al ricorso monitorio).
Risulta quindi non provata l'esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento.
Mette conto poi rilevare che in materia di appalto Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente ( 1665, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, la lettura del contratto, sottoscritto tra le parti, come detto, non prevede il pagamento di anticipi, né scadenze anticipate di pagamento ad esecuzione parziale dei lavori, sicché, in assenza di ultimazione ed accettazione delle opere, nemmeno potrebbe ritenersi esigibile alcun corrispettivo da parte dell'opposta.
Come detto, l'opposta nemmeno ha, invero chiarito, le motivazioni per cui richiede il pagamento di opere solo parziali, non spiegando alcunché circa le ragioni della mancata ultimazione dei lavori.
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che, ove potesse ritenersi che il rapporto non abbia avuto conclusione con il completamento di tutti i lavori previsti in contratto, ai sensi dell'art 1671 c.c., per il caso di recesso del committente, l'opposta avrebbe dovuto allegare ( prima) e comprovare ( poi) in ogni caso l'entità esatta dei lavori eseguiti, al fine di consentirne l'esatta quantificazione ( quantificazione che, come detto, giammai potrebbe dedursi dalla sola prova testimoniale articolata). Ove invece dovesse ritenersi che l'ultimazione dei lavori non sia stata realizzata per recesso dell'appaltatore, sarebbe stato necessario ai fini del pagamento del prezzo che l'opposta ne giustificasse il relativo esercizio ( v. art
1660 c.c.), poiché, nella ipotesi di abbandono del cantiere da parte della subappaltatrice, l'appaltatrice potrebbe anche vantare pretese risarcitorie.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata (scaglione da euro 5201,00 a euro 26000,00).
Considerata la peculiarità delle vicenda in fatto non si ritiene sussistano i presupposti per disporsi condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c. come richiesta da parte opponente
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e revoca il decreto il decreto ingiuntivo opposto n. 6205/23;
b) condanna l'opposta, al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro Parte_1
3387,00 per compensi di avvocato, oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), IVA e CPA di legge.
Così deciso in Napoli, 26 maggio 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero