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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5460/2021 Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5460/2021 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bastia U., Via Olaf Palme n. 38, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Pettirossi
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Carlo Micheli elettivamente domiciliato in Foligno, Via Baldo n.7 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito;
domanda di mantenimento.
Conclusioni: per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - porre a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento ordinario della moglie un assegno mensile di € 500,00 o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento dello stipendio decurtandolo dall'importo dovuto a titolo di retribuzione mensile;
- porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie e CP_1 Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 studentesse non economicamente autosufficienti, un assegno mensile di € 250,00 per ogni figlia, o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento dello stipendio decurtandolo dall'importo dovuto a titolo di retribuzione mensile. Voglia l'On.le Tribunale di Perugia adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito in via esclusiva al marito, Parte_1 Controparte_1 confermando per il resto i provvedimenti adottati dal Presidente come sopra richiesti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte resistente: “All'Ill.mo Tribunale di Perugia che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente: – i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; – Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. – il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300 per la moglie ed euro 200 per la figlia considerato che vive in Svizzera, appare più Per_2 Per_1 equilibrato e, qualora risultasse che anche viva stabilmente con la madre, l'assegno per le due figlie Per_1 sarà quantificato in euro 350 mensili, nella misura del 50% cadauna. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti processuali
I coniugi , nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
28.02.1960, hanno contratto matrimonio 24/04/1991 in Tunisi (atto nr. 76, registro atti di matrimonio del Municipio di Tunisi, non trascritto in Italia) dal quale sono nati cinque figli (nata il Per_3
30/04/1993 ad ASisi), (nata il [...] ad [...]), (nato il [...] ad [...]), Per_1 Per_4
e nate il 29/09/1998. La residenza familiare è stata fissata ad ASisi in via Quintino Sella Per_2 Per_5
n. 4, in un'abitazione condotta in locazione. Con il ricorso introduttivo del procedimento ha chiesto pronuncia di separazione, con Parte_1 addebito a carico del coniuge , per i seguenti motivi: allontanamento del coniuge dalla casa familiare, violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del coniuge e dei figli economicamente non autosufficienti, assunzione da parte del marito di comportamenti violenti sul piano sia fisico sia psicologico, violazione dell'obbligo di fedeltà. La ricorrente ha sostenuto, altresì, che il marito avrebbe instaurato una nuova convivenza, con la stipula di un apposito contratto di locazione e l'acquisto di mobilio. Ha esposto, inoltre, di essere priva di attività lavorativa, essendosi dedicata alla famiglia, ai figli e alle incombenze domestiche;
il marito,invece svolge attività di operaio uno stipendio di circa € 1.600,00 e nei primi mesi di allontanamento ha versato la somma complessiva di € 600,00, mentre successivamente non ha corrisposto alcunché. Ha aggiunto che quattro dei cinque figli vivono presso la dimora familiare. ha concluso chiedendo l'addebito della separazione a Parte_1 carico del marito, la condanna del resistente al pagamento di assegno di mantenimento di € 500,00 mensili o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rivalutazione annuale ISTAT, la condanna del sig. al pagamento a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario delle due figlie e studentesse non economicamente Per_1 Per_2
pagina 2 di 9 autosufficienti, nella misura di € 250,00 per ogni figlia, o in quella che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Ha chiesto la corresponsione diretta delle somme dovute a titolo di assegno e di contributo di mantenimento a carico del terzo datore di lavoro. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio che ha chiesto al Tribunale di Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, opponendosi però all'addebito della stessa nei propri confronti e sostenendo di non aver affatto violato i doveri matrimoniali e che la crisi coniugale è stata causata dal venir meno del rapporto affettivo tra le parti. Ha contestato le richieste economiche avanzate dalla moglie, rilevando come la pensione di invalidità di cui la stessa gode le consentirebbe di far fronte alle spese primarie della vita, potendosi così ridurre la misura dell'assegno a € 300,00, ha chiesto inoltre, di porre a proprio carico il mantenimento della figlia sola figlia nella misura di € Per_2
200,00, in considerazione del fatto che la medesima e la madre vivono nella casa coniugale e del fatto che il padre deve affrontare notevoli spese per il proprio sostentamento, nonché di ripartire le spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%. Il resistente, in particolare, ha esposto che: i coniugi hanno da anni condotto ormai vite parallele e non comunicanti e che, con il passare del tempo, è venuta meno ogni sorta di comunione materiale e spirituale tra loro tanto che la moglie gli ha precluso l'accesso alla casa coniugale e dal mese di novembre del 2020, per il comportamento della moglie, è stato costretto a dormire o dentro la propria autovettura o direttamente sul pavimento del garage. Esasperato per tali condizioni di vita, divenute estreme anche per le temperature rigide, ha trovato ospitalità inizialmente da una coppia di amici rumeni e, dal luglio 2021 dalla Sig.ra Il ha negato altresì di aver Parte_2 CP_1 intrattenuto relazioni extraconiugali e ha precisato che il contratto di finanziamento per l'acquisto di mobilio è stato dal medesimo stipulato per conto di un collega che non poteva avere accesso al credito, ma che provvede al regolare versamento delle rate. Con riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento il resistente ha evidenziato come negli anni antecedenti all'instaurazione del giudizio era titolare di un reddito particolarmente basso e che mensilmente versa un contributo mensile pari a 416,67 in forza della polizza Generafuturo con la compagnia LI AS.ni (fondo pensione). La moglie ha una entrata mensile di circa euro 300 mensili (per la pensione di invalidità) e deve corrispondere una modesta cifra per il canone di locazione della casa coniugale (circa 45 euro). Inoltre, ha evidenziato come non siano quattro i figli che vivono presso la residenza familiare, ma solo due, indicate in e Sul punto si osserva che le parti Per_1 Per_6 hanno dichiarato che la figlia abiterebbe, in realtà, in Svizzera e sarebbe sostenuta Per_1 economicamente da un signore anziano, pur rientrando, secondo quanto sostenuto dalla madre in Italia periodicamente e mantenendo la residenza presso l'abitazione materna. All'esito della comparizione dei coniugi il Presidente del Tribunale con ordinanza provvisoria del 20.4.2022 ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, ha disposto assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili in favore della sig.ra , contributo di Pt_1 mantenimento per le figlie e maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con la Per_2 Per_1 somma di € 400 mensili (€ 200 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. Nella fase di merito avanti al GI la causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione, espletamento degli interrogatori formali richiesti dalle parti, audizioni di testi . All'esito sulle conclusioni formulate dalle parti con note di trattazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 3 di 9
2. La pronuncia sullo “status” La domanda diretta a ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., senza che occorra espletare, al riguardo, una specifica istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, invero, come ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi debba trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
non è necessario, dunque, che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. Sez. 1, Sentenza 29 aprile 2015, n. 8713). Nel caso di specie, la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie emerge, innanzitutto, dalle deduzioni del resistente che nella memoria di costituzione evidenzia come non vi fosse più una comunione affettiva tra le parti. A tale dato si aggiungano poi le richieste di addebito della separazione, fondate dalla ricorrente su molteplici violazioni dei doveri coniugali imputate alla controparte. Va pronunciata, dunque, la separazione personale.
3. L'addebito della separazione La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge ponendo a fondamento della domanda molteplici violazioni degli obblighi matrimoniali imputabili al marito. In particolare, è stato contestato l'allontanamento ingiustificato dalla casa familiare, l'instaurazione di una convivenza extraconiugale, la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge e dei figli. Infine, alla base della richiesta sono state indicate anche condotte di violenza materiale e psichica perpetrare dal marito a danno della ricorrente. Al contrario, il resistente ha evidenziato come non si sia reso autore di una condotta di allontanamento volontario dalla casa familiare sostenendo, invece, che sia stata la moglie - a partire dall'agosto 2020 – ad avergli impedito l'accesso all'abitazione ed ad averlo costretto, di fatto, a dormire all'interno della propria autovettura poi, nel garage e, quindi, a chiedere ospitalità in casa di amici.
In via generale è utile evidenziare come l'art. 151 c.c. consenta la dichiarazione, su richiesta di parte, dell'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva. ASumono rilievo altresì le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, quand'anche sia provato un unico episodio di percosse, integrando tale condotta una violazione pagina 4 di 9 particolarmente grave dei doveri matrimoniali (Cass., Sez. I, sentenza 17 marzo 2025, n. 7067; Cass., Sez. 6 - 1, sentenza 14 gennaio 2016, n. 433). La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi, presupponendo la prova non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e il suo fallimento. La dimostrazione dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472). Per quanto attiene all'onere della prova, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059).
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione.
Invero, dalle dichiarazioni rese dal teste - figlio della coppia – all'udienza del Testimone_1
6.7.2023 risulta che il resistente fosse aduso all'adozione di comportamenti violenti nei confronti della moglie (Cap. 6: “…posso dire che mio padre la picchiava spesso”), circostanza parzialmente confermata, peraltro, dalle stesse affermazioni del resistente in sede di interrogatorio formale assunto nella medesima udienza, nel quale ha ammesso un risalente episodio, verificatosi in Tunisia, in relazione al quale ha affermato che: “In Tunisia, circa 27 anni fa, abbiamo litigato, lei mi strozzava, io non riuscivo a liberarmi e le ho dato un pugno, rompendole mezzo dente” , ancorchè l'asserita “ reciprocità” della violenza sia rimasta priva di qualsivoglia allegazione. Il figlio ha, affermato, inoltre, che le condotte violente del padre hanno cagionato in più Per_4 occasioni lesioni ai danni della ricorrente ( Cap. 3: “Sì, mia madre ha perso qualche dente, ha problemi alla spalla e una volta è dovuta ricorrere a un medico per suturare una ferita sulla testa”). Da ciò deve desumersi, quindi, che il in plurime occasioni si sia reso autore di violenze e Controparte_1 percosse ai danni della moglie durante la convivenza coniugale, rappresentando ciò ragione sufficiente per la pronuncia di addebito. Il figlio della coppia ha dichiarato, inoltre, che la madre allontanava il coniuge dall'abitazione familiare quando veniva picchiata e, ancora, di aver anche visto delle “ chat” con lo stesso intratteneva con altre donne. I testi indicati dal resistente e si sono limitati a dichiarare che il Testimone_2 Testimone_3 resistente non poteva far rientro nell'abitazione familiare per l'opposizione della moglie ma nulla hanno riferito sulle condotte tenute dallo stesso nei confronti della coniuge. La testimonianza diretta del figlio – le cui dichiarazioni sono da ritenersi credibili non avendo il Per_4 ragazzo un interesse proprio a sostenere una versione dei rapporti tra i genitori inveritiera – consente, pagina 5 di 9 conclusivamente, di ritenere provate condotte di aggressione fisica ai danni della ricorrente e, dunque, a ritenere provato l'addebito. Deve, inoltre, aggiungersi che nella valutazione delle ragioni di addebito va anche considerata la circostanza, non contestata, che il resistente si è appropriato di somme spettanti alla moglie a titolo di pensione di invalidità dimostrando, dunque, con tale atteggiamento, di avere una concezione “ padronale” della vita familiare fondata anche sul disconoscimento della possibilità, per la coniuge, di poter provvedere a proprie esigenze di vita essenziali in via autonoma.
4. L'assegno di mantenimento La ricorrente ha formulato domanda di assegno di mantenimento evidenziando di essere una casalinga e di essersi sempre dedicata alla famiglia, ai figli e alla gestione della casa. Dunque, ella non svolge alcuna attività lavorativa e non possiede, quindi, una retribuzione. Viceversa, il resistente percepisce o, quanto meno, percepiva al momento dell'introduzione del giudizio uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00, quale lavoratore subordinato apparendo irrilevante, sul punto, la circostanza indicata dalla ricorrente in corso di causa secondo la quale si sarebbe “ volontariamente” licenziato dalla ditta presso la quale risultava occupato, dovendosi comunque ritenere accertata la sua capacità lavorativa e produttiva di reddito. L'art. 156 c.c. dispone che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La giurisprudenza ha chiarito che l'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., possa essere concesso in presenza dei seguenti presupposti: occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che vi sia una situazione di disparità economica trai coniugi (Cass., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). La cassazione ha precisato, inoltre, che tra le circostanze che il Giudice dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevino la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, nonché alle condizioni di salute e al grado di istruzione (Cass., Sez. I, ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3551). Applicando tali criteri al caso in esame deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento a favore della ricorrente. La stessa è priva di concreta ed effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa, essendo priva di specifiche competenze, ha un'età che non le consente con facilità di accedere al mercato del lavoro, si è dedicata, negli anni, in via prioritaria alla cura e crescita di ben 5 figli e, infine, versa in precarie condizioni di salute tanto da essere stata riconosciuta invalida civile, con corresponsione in suo favore di una pensione di euro 290,00 mensili. Sussiste, all'evidenza, un rilevante divario reddituale con il resistente che svolge ( o è in grado di svolgere) regolare attività lavorativa con un guadagno medio mensile di euro 1600,00- 1700,00 euro. Si ritiene equo, pertanto, confermare in via definitiva l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per la somma di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT con onere di versamento entro il 5 di ogni mese.
5. Il mantenimento della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente pagina 6 di 9
L'obbligo di provvedere al mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. È utile rilevare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti sia soggetto a una valutazione stringente delle effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica e che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifichi automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria, infatti, la prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (Cass., Sez. I, ordinanza, 26 febbraio 2025, n. 5090). La giurisprudenza ha precisato poi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio sia neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza 20 settembre 2023, n. 26875). Inoltre, la Cassazione ha precisato che qualora il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente e da risultare adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore;
al contrario deve provvedervi attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024). Nel caso di specie appare equo prevedere un contributo al mantenimento per la figlia di anni 27, Per_2 non ancora economicamente indipendente poiché impegnata a proseguire nel percorso di studi universitari (se ne trae conferma dalle comunicazioni intercorse via chat con il padre e le cui trascrizioni sono state depositate in giudizio), che si quantifica – con efficacia dalla data della pronuncia, dovendo per il passato confermarsi quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale pagina 7 di 9 – di euro 300,00 mensili , oltre rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre, il resistente dovrà contribuire - nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti. Per quanto riguarda la figlia non si ritiene, invece, sia possibile confermare il contributo di Per_1 mantenimento disposto in suo favore in via provvisoria in sede presidenziale. In corso di causa nulla è stato provato dalla ricorrente con riguardo alla posizione di dipendenza economica della figlia che parrebbe non dimorare abitualmente in Italia ma, bensì, in Svizzera. L'età raggiunta dalla ragazza ( 30 anni) in assenza di prova sul suo impegno in progetti di studio o di ricerca di utile collocazione nel mercato del lavoro, costituiscono indici presuntivi del raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. Deve pertanto, a far data dalla pronuncia, disporsi la revoca del contributo provvisorio disposto in sede presidenziale.
6. Sul pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro La domanda articolata dalla ricorrente avente a oggetto l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento -in suo favore e dei figli aventi diritto- nei confronti del datore di lavoro dell'odierno resistente non può essere accolta. Invero, non è stato individuato il terzo debitore che dovrebbe essere onerato del pagamento, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istante deve indicare in maniera specifica il soggetto terzo gravato dell'obbligo di pagamento (Cass., Sez. I, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9671). Si consideri, al riguardo, che la ricorrente non ha indicato il terzo debitore alle cui dipendenze il coniuge attualmente svolge attività lavorativa né ha formulato, sul punto, richieste istruttorie funzionali a tale accertamento sicchè la domanda va dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di restituzione di somme di spettanza della ricorrente a titolo di ratei arretrati della pensione di invalidità, pur apparendo opportuno reiterare al resistente l'invito a provvedervi, si rileva che la domanda è nel presente giudizio inammissibile in quando disciplinata dal rito ordinario di cognizione e di competenza del giudice monocratico.
Le spese di lite , tenuto conto della soccombenza del resistente, vanno poste a suo carico e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri in materia di cause di valore indeterminato a bassa complessità di cui al DM 147/2022 in misura rispettosa dei minimi tariffari ma inferiore ai valori “ medi” in ragione dell'esito della controversia.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di Controparte_1
pagina 8 di 9 2) Riconosce in favore di assegno di mantenimento a carico di Parte_1 Controparte_1 che quantifica nella somma di euro 400,00 mensili – da versarsi entro il 5 di ogni mese - oltre rivalutazione annuale ISTAT
3) Pone a carico di contributo di mantenimento per la figlia da Controparte_1 Per_2 corrispondersi mensilmente in favore della madre convivente, che determina, a far data dalla pronuncia, nella somma di euro 300,00 mensili (fermo restando per il passato quanto disposto in sede presidenziale), oltre rivalutazione annuale ISTAT e con riparto al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa come indicato in motivazione;
4) Rigetta, a far data dalla pronuncia ( con conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale in via provvisoria) la domanda di contributo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne dimorante in Svizzera da ritenersi economicamente autosufficiente.
5) Dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione l'ordine di pagamento diretto al terzo formulato ai sensi dell'art. 156 c.c. ( vigente “ ratione temporis” all'epoca della domanda) nonché la domanda di condanna alla restituzione di somme per le ragioni indicate in motivazione
6) Dichiara tenuto alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_1 che liquida nella somma complessiva di euro 3809,00 ( euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 1453,00 per fase decisoria) per compenso professionale, oltre al 15% di spese generali, IVA, CAP e rimborso di euro 98,00 per anticipazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 23.6.2025 Il Presidente
Minuta provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Dr. Nicolò Granocchia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5460/2021 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bastia U., Via Olaf Palme n. 38, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Pettirossi
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Carlo Micheli elettivamente domiciliato in Foligno, Via Baldo n.7 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Con la partecipazione del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito;
domanda di mantenimento.
Conclusioni: per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - porre a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento ordinario della moglie un assegno mensile di € 500,00 o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento dello stipendio decurtandolo dall'importo dovuto a titolo di retribuzione mensile;
- porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle due figlie e CP_1 Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 studentesse non economicamente autosufficienti, un assegno mensile di € 250,00 per ogni figlia, o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT da versare direttamente dal datore di lavoro al momento del pagamento dello stipendio decurtandolo dall'importo dovuto a titolo di retribuzione mensile. Voglia l'On.le Tribunale di Perugia adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito in via esclusiva al marito, Parte_1 Controparte_1 confermando per il resto i provvedimenti adottati dal Presidente come sopra richiesti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte resistente: “All'Ill.mo Tribunale di Perugia che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, sia rigettata la domanda di addebito al marito, e sia dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente: – i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; – Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. – il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento di euro 300 per la moglie ed euro 200 per la figlia considerato che vive in Svizzera, appare più Per_2 Per_1 equilibrato e, qualora risultasse che anche viva stabilmente con la madre, l'assegno per le due figlie Per_1 sarà quantificato in euro 350 mensili, nella misura del 50% cadauna. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti processuali
I coniugi , nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
28.02.1960, hanno contratto matrimonio 24/04/1991 in Tunisi (atto nr. 76, registro atti di matrimonio del Municipio di Tunisi, non trascritto in Italia) dal quale sono nati cinque figli (nata il Per_3
30/04/1993 ad ASisi), (nata il [...] ad [...]), (nato il [...] ad [...]), Per_1 Per_4
e nate il 29/09/1998. La residenza familiare è stata fissata ad ASisi in via Quintino Sella Per_2 Per_5
n. 4, in un'abitazione condotta in locazione. Con il ricorso introduttivo del procedimento ha chiesto pronuncia di separazione, con Parte_1 addebito a carico del coniuge , per i seguenti motivi: allontanamento del coniuge dalla casa familiare, violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del coniuge e dei figli economicamente non autosufficienti, assunzione da parte del marito di comportamenti violenti sul piano sia fisico sia psicologico, violazione dell'obbligo di fedeltà. La ricorrente ha sostenuto, altresì, che il marito avrebbe instaurato una nuova convivenza, con la stipula di un apposito contratto di locazione e l'acquisto di mobilio. Ha esposto, inoltre, di essere priva di attività lavorativa, essendosi dedicata alla famiglia, ai figli e alle incombenze domestiche;
il marito,invece svolge attività di operaio uno stipendio di circa € 1.600,00 e nei primi mesi di allontanamento ha versato la somma complessiva di € 600,00, mentre successivamente non ha corrisposto alcunché. Ha aggiunto che quattro dei cinque figli vivono presso la dimora familiare. ha concluso chiedendo l'addebito della separazione a Parte_1 carico del marito, la condanna del resistente al pagamento di assegno di mantenimento di € 500,00 mensili o nella misura che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rivalutazione annuale ISTAT, la condanna del sig. al pagamento a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario delle due figlie e studentesse non economicamente Per_1 Per_2
pagina 2 di 9 autosufficienti, nella misura di € 250,00 per ogni figlia, o in quella che sarà ritenuta congrua, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Ha chiesto la corresponsione diretta delle somme dovute a titolo di assegno e di contributo di mantenimento a carico del terzo datore di lavoro. Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio che ha chiesto al Tribunale di Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi, opponendosi però all'addebito della stessa nei propri confronti e sostenendo di non aver affatto violato i doveri matrimoniali e che la crisi coniugale è stata causata dal venir meno del rapporto affettivo tra le parti. Ha contestato le richieste economiche avanzate dalla moglie, rilevando come la pensione di invalidità di cui la stessa gode le consentirebbe di far fronte alle spese primarie della vita, potendosi così ridurre la misura dell'assegno a € 300,00, ha chiesto inoltre, di porre a proprio carico il mantenimento della figlia sola figlia nella misura di € Per_2
200,00, in considerazione del fatto che la medesima e la madre vivono nella casa coniugale e del fatto che il padre deve affrontare notevoli spese per il proprio sostentamento, nonché di ripartire le spese straordinarie preventivamente concordate nella misura del 50%. Il resistente, in particolare, ha esposto che: i coniugi hanno da anni condotto ormai vite parallele e non comunicanti e che, con il passare del tempo, è venuta meno ogni sorta di comunione materiale e spirituale tra loro tanto che la moglie gli ha precluso l'accesso alla casa coniugale e dal mese di novembre del 2020, per il comportamento della moglie, è stato costretto a dormire o dentro la propria autovettura o direttamente sul pavimento del garage. Esasperato per tali condizioni di vita, divenute estreme anche per le temperature rigide, ha trovato ospitalità inizialmente da una coppia di amici rumeni e, dal luglio 2021 dalla Sig.ra Il ha negato altresì di aver Parte_2 CP_1 intrattenuto relazioni extraconiugali e ha precisato che il contratto di finanziamento per l'acquisto di mobilio è stato dal medesimo stipulato per conto di un collega che non poteva avere accesso al credito, ma che provvede al regolare versamento delle rate. Con riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento il resistente ha evidenziato come negli anni antecedenti all'instaurazione del giudizio era titolare di un reddito particolarmente basso e che mensilmente versa un contributo mensile pari a 416,67 in forza della polizza Generafuturo con la compagnia LI AS.ni (fondo pensione). La moglie ha una entrata mensile di circa euro 300 mensili (per la pensione di invalidità) e deve corrispondere una modesta cifra per il canone di locazione della casa coniugale (circa 45 euro). Inoltre, ha evidenziato come non siano quattro i figli che vivono presso la residenza familiare, ma solo due, indicate in e Sul punto si osserva che le parti Per_1 Per_6 hanno dichiarato che la figlia abiterebbe, in realtà, in Svizzera e sarebbe sostenuta Per_1 economicamente da un signore anziano, pur rientrando, secondo quanto sostenuto dalla madre in Italia periodicamente e mantenendo la residenza presso l'abitazione materna. All'esito della comparizione dei coniugi il Presidente del Tribunale con ordinanza provvisoria del 20.4.2022 ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, ha disposto assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili in favore della sig.ra , contributo di Pt_1 mantenimento per le figlie e maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con la Per_2 Per_1 somma di € 400 mensili (€ 200 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate. Nella fase di merito avanti al GI la causa è stata istruita con l'acquisizione di documentazione, espletamento degli interrogatori formali richiesti dalle parti, audizioni di testi . All'esito sulle conclusioni formulate dalle parti con note di trattazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. pagina 3 di 9
2. La pronuncia sullo “status” La domanda diretta a ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., senza che occorra espletare, al riguardo, una specifica istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, invero, come ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi debba trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
non è necessario, dunque, che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. Sez. 1, Sentenza 29 aprile 2015, n. 8713). Nel caso di specie, la comune volontà dei coniugi di non considerarsi più marito e moglie emerge, innanzitutto, dalle deduzioni del resistente che nella memoria di costituzione evidenzia come non vi fosse più una comunione affettiva tra le parti. A tale dato si aggiungano poi le richieste di addebito della separazione, fondate dalla ricorrente su molteplici violazioni dei doveri coniugali imputate alla controparte. Va pronunciata, dunque, la separazione personale.
3. L'addebito della separazione La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge ponendo a fondamento della domanda molteplici violazioni degli obblighi matrimoniali imputabili al marito. In particolare, è stato contestato l'allontanamento ingiustificato dalla casa familiare, l'instaurazione di una convivenza extraconiugale, la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge e dei figli. Infine, alla base della richiesta sono state indicate anche condotte di violenza materiale e psichica perpetrare dal marito a danno della ricorrente. Al contrario, il resistente ha evidenziato come non si sia reso autore di una condotta di allontanamento volontario dalla casa familiare sostenendo, invece, che sia stata la moglie - a partire dall'agosto 2020 – ad avergli impedito l'accesso all'abitazione ed ad averlo costretto, di fatto, a dormire all'interno della propria autovettura poi, nel garage e, quindi, a chiedere ospitalità in casa di amici.
In via generale è utile evidenziare come l'art. 151 c.c. consenta la dichiarazione, su richiesta di parte, dell'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva. ASumono rilievo altresì le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, quand'anche sia provato un unico episodio di percosse, integrando tale condotta una violazione pagina 4 di 9 particolarmente grave dei doveri matrimoniali (Cass., Sez. I, sentenza 17 marzo 2025, n. 7067; Cass., Sez. 6 - 1, sentenza 14 gennaio 2016, n. 433). La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi, presupponendo la prova non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio e il suo fallimento. La dimostrazione dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472). Per quanto attiene all'onere della prova, infine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059).
Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione.
Invero, dalle dichiarazioni rese dal teste - figlio della coppia – all'udienza del Testimone_1
6.7.2023 risulta che il resistente fosse aduso all'adozione di comportamenti violenti nei confronti della moglie (Cap. 6: “…posso dire che mio padre la picchiava spesso”), circostanza parzialmente confermata, peraltro, dalle stesse affermazioni del resistente in sede di interrogatorio formale assunto nella medesima udienza, nel quale ha ammesso un risalente episodio, verificatosi in Tunisia, in relazione al quale ha affermato che: “In Tunisia, circa 27 anni fa, abbiamo litigato, lei mi strozzava, io non riuscivo a liberarmi e le ho dato un pugno, rompendole mezzo dente” , ancorchè l'asserita “ reciprocità” della violenza sia rimasta priva di qualsivoglia allegazione. Il figlio ha, affermato, inoltre, che le condotte violente del padre hanno cagionato in più Per_4 occasioni lesioni ai danni della ricorrente ( Cap. 3: “Sì, mia madre ha perso qualche dente, ha problemi alla spalla e una volta è dovuta ricorrere a un medico per suturare una ferita sulla testa”). Da ciò deve desumersi, quindi, che il in plurime occasioni si sia reso autore di violenze e Controparte_1 percosse ai danni della moglie durante la convivenza coniugale, rappresentando ciò ragione sufficiente per la pronuncia di addebito. Il figlio della coppia ha dichiarato, inoltre, che la madre allontanava il coniuge dall'abitazione familiare quando veniva picchiata e, ancora, di aver anche visto delle “ chat” con lo stesso intratteneva con altre donne. I testi indicati dal resistente e si sono limitati a dichiarare che il Testimone_2 Testimone_3 resistente non poteva far rientro nell'abitazione familiare per l'opposizione della moglie ma nulla hanno riferito sulle condotte tenute dallo stesso nei confronti della coniuge. La testimonianza diretta del figlio – le cui dichiarazioni sono da ritenersi credibili non avendo il Per_4 ragazzo un interesse proprio a sostenere una versione dei rapporti tra i genitori inveritiera – consente, pagina 5 di 9 conclusivamente, di ritenere provate condotte di aggressione fisica ai danni della ricorrente e, dunque, a ritenere provato l'addebito. Deve, inoltre, aggiungersi che nella valutazione delle ragioni di addebito va anche considerata la circostanza, non contestata, che il resistente si è appropriato di somme spettanti alla moglie a titolo di pensione di invalidità dimostrando, dunque, con tale atteggiamento, di avere una concezione “ padronale” della vita familiare fondata anche sul disconoscimento della possibilità, per la coniuge, di poter provvedere a proprie esigenze di vita essenziali in via autonoma.
4. L'assegno di mantenimento La ricorrente ha formulato domanda di assegno di mantenimento evidenziando di essere una casalinga e di essersi sempre dedicata alla famiglia, ai figli e alla gestione della casa. Dunque, ella non svolge alcuna attività lavorativa e non possiede, quindi, una retribuzione. Viceversa, il resistente percepisce o, quanto meno, percepiva al momento dell'introduzione del giudizio uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 – 1.700,00, quale lavoratore subordinato apparendo irrilevante, sul punto, la circostanza indicata dalla ricorrente in corso di causa secondo la quale si sarebbe “ volontariamente” licenziato dalla ditta presso la quale risultava occupato, dovendosi comunque ritenere accertata la sua capacità lavorativa e produttiva di reddito. L'art. 156 c.c. dispone che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La giurisprudenza ha chiarito che l'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., possa essere concesso in presenza dei seguenti presupposti: occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che vi sia una situazione di disparità economica trai coniugi (Cass., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). La cassazione ha precisato, inoltre, che tra le circostanze che il Giudice dovrà tenere conto ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento rilevino la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, nonché alle condizioni di salute e al grado di istruzione (Cass., Sez. I, ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3551). Applicando tali criteri al caso in esame deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento a favore della ricorrente. La stessa è priva di concreta ed effettiva possibilità di svolgere un'attività lavorativa, essendo priva di specifiche competenze, ha un'età che non le consente con facilità di accedere al mercato del lavoro, si è dedicata, negli anni, in via prioritaria alla cura e crescita di ben 5 figli e, infine, versa in precarie condizioni di salute tanto da essere stata riconosciuta invalida civile, con corresponsione in suo favore di una pensione di euro 290,00 mensili. Sussiste, all'evidenza, un rilevante divario reddituale con il resistente che svolge ( o è in grado di svolgere) regolare attività lavorativa con un guadagno medio mensile di euro 1600,00- 1700,00 euro. Si ritiene equo, pertanto, confermare in via definitiva l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per la somma di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT con onere di versamento entro il 5 di ogni mese.
5. Il mantenimento della prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente pagina 6 di 9
L'obbligo di provvedere al mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. È utile rilevare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il diritto al mantenimento per figli maggiorenni non autosufficienti sia soggetto a una valutazione stringente delle effettive possibilità di raggiungere l'autosufficienza economica e che la semplice mancanza di un'occupazione stabile non giustifichi automaticamente la continuazione del mantenimento. È necessaria, infatti, la prova concreta dell'impegno nel cercare lavoro e delle specifiche circostanze che impediscono l'autosufficienza (Cass., Sez. I, ordinanza, 26 febbraio 2025, n. 5090). La giurisprudenza ha precisato poi che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio sia neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza 20 settembre 2023, n. 26875). Inoltre, la Cassazione ha precisato che qualora il figlio di genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente e da risultare adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore;
al contrario deve provvedervi attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024). Nel caso di specie appare equo prevedere un contributo al mantenimento per la figlia di anni 27, Per_2 non ancora economicamente indipendente poiché impegnata a proseguire nel percorso di studi universitari (se ne trae conferma dalle comunicazioni intercorse via chat con il padre e le cui trascrizioni sono state depositate in giudizio), che si quantifica – con efficacia dalla data della pronuncia, dovendo per il passato confermarsi quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale pagina 7 di 9 – di euro 300,00 mensili , oltre rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre, il resistente dovrà contribuire - nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti. Per quanto riguarda la figlia non si ritiene, invece, sia possibile confermare il contributo di Per_1 mantenimento disposto in suo favore in via provvisoria in sede presidenziale. In corso di causa nulla è stato provato dalla ricorrente con riguardo alla posizione di dipendenza economica della figlia che parrebbe non dimorare abitualmente in Italia ma, bensì, in Svizzera. L'età raggiunta dalla ragazza ( 30 anni) in assenza di prova sul suo impegno in progetti di studio o di ricerca di utile collocazione nel mercato del lavoro, costituiscono indici presuntivi del raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. Deve pertanto, a far data dalla pronuncia, disporsi la revoca del contributo provvisorio disposto in sede presidenziale.
6. Sul pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro La domanda articolata dalla ricorrente avente a oggetto l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento -in suo favore e dei figli aventi diritto- nei confronti del datore di lavoro dell'odierno resistente non può essere accolta. Invero, non è stato individuato il terzo debitore che dovrebbe essere onerato del pagamento, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istante deve indicare in maniera specifica il soggetto terzo gravato dell'obbligo di pagamento (Cass., Sez. I, Sentenza 22 aprile 2013, n. 9671). Si consideri, al riguardo, che la ricorrente non ha indicato il terzo debitore alle cui dipendenze il coniuge attualmente svolge attività lavorativa né ha formulato, sul punto, richieste istruttorie funzionali a tale accertamento sicchè la domanda va dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta di restituzione di somme di spettanza della ricorrente a titolo di ratei arretrati della pensione di invalidità, pur apparendo opportuno reiterare al resistente l'invito a provvedervi, si rileva che la domanda è nel presente giudizio inammissibile in quando disciplinata dal rito ordinario di cognizione e di competenza del giudice monocratico.
Le spese di lite , tenuto conto della soccombenza del resistente, vanno poste a suo carico e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri in materia di cause di valore indeterminato a bassa complessità di cui al DM 147/2022 in misura rispettosa dei minimi tariffari ma inferiore ai valori “ medi” in ragione dell'esito della controversia.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico di Controparte_1
pagina 8 di 9 2) Riconosce in favore di assegno di mantenimento a carico di Parte_1 Controparte_1 che quantifica nella somma di euro 400,00 mensili – da versarsi entro il 5 di ogni mese - oltre rivalutazione annuale ISTAT
3) Pone a carico di contributo di mantenimento per la figlia da Controparte_1 Per_2 corrispondersi mensilmente in favore della madre convivente, che determina, a far data dalla pronuncia, nella somma di euro 300,00 mensili (fermo restando per il passato quanto disposto in sede presidenziale), oltre rivalutazione annuale ISTAT e con riparto al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa come indicato in motivazione;
4) Rigetta, a far data dalla pronuncia ( con conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale in via provvisoria) la domanda di contributo di mantenimento per la figlia Per_1 maggiorenne dimorante in Svizzera da ritenersi economicamente autosufficiente.
5) Dichiara inammissibile per le ragioni indicate in motivazione l'ordine di pagamento diretto al terzo formulato ai sensi dell'art. 156 c.c. ( vigente “ ratione temporis” all'epoca della domanda) nonché la domanda di condanna alla restituzione di somme per le ragioni indicate in motivazione
6) Dichiara tenuto alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_1 che liquida nella somma complessiva di euro 3809,00 ( euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria, euro 1453,00 per fase decisoria) per compenso professionale, oltre al 15% di spese generali, IVA, CAP e rimborso di euro 98,00 per anticipazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 23.6.2025 Il Presidente
Minuta provvedimento redatta con la collaborazione del MOT Dr. Nicolò Granocchia
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