Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00020/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1682 del 2021, proposto da:
- RO IL e IA EN TI, rappresentati e difesi dall’Avv. IA Antonietta Fusco, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Francavilla Fontana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rita Spinelli ed Emanuela Memmola, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- dell’ordinanza n. 384 del 16.09.2021 con la quale il dirigente dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ingiungeva ai sig.ri IL RO e TI IA EN il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel suo importo massimo di euro 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 342/2014;
- della nota comunale prot. n. 42886 del 4.11.2021 con la quale il Comune di Francavilla F.na ribadiva l’impossibilità a provvedere all’annullamento in autotutela della suddetta ordinanza ingiunzione;
- di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento, nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto, correlato e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso, lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che, dovendosi in fase di merito approfondire alcune delle questioni poste con il ricorso, l’efficacia dell’impugnata determinazione - relativa a una somma di denaro di importo non modesto - dev’essere allo stato sospesa, onde consentire al Collegio di pervenire a una decisione re adhuc integra della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2023.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO