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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Q U I N T A S E Z I O N E C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4079 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ) e nata a
[...] C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._3
Enrico Natoli e Marco Rimi (pec: ) Email_1 Email_2
ATTRICI
E
(già Controparte_1 Controparte_2
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mattei (pec: ) Email_3
CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: domanda di accertamento negativo del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 27 febbraio 2023, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio chiedendo accertarsi
[...] Parte_3 CP_1
l'illegittimità della richiesta di pagamento formulata da quest'ultima, in qualità di titolare dei rapporti originariamente intrattenuti dalla “Farmacia Gristina S.n.c.” con nei Controparte_3 confronti delle odierne attrici, per le esposizioni debitorie rispettivamente di euro 30.767,24, oltre a interessi maturati e maturandi, con riferimento al saldo del conto corrente e del finanziamento r.g. n. 4079/2023
chirografario, e di euro 94.715,18, oltre interessi maturati e maturandi, in relazione al mutuo ipotecario.
A sostegno delle proprie domande le attrici hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva di già Controparte_1
e la carenza di titolarità sostanziale con Controparte_4 riferimento ai crediti di cui aveva richiesto il pagamento;
- l'efficacia esdebitatoria del concordato preventivo della Controparte_5 nei confronti di queste ultime nella loro qualità di socie illimitatamente
[...] responsabili e di fideiussori per i debiti sociali ai sensi dell'art. 184 L.F. e di quale Parte_3 terza datrice di ipoteca;
- l'inesigibilità delle somme richieste per i rapporti di conto corrente, di finanziamento e di mutuo ipotecario in considerazione dell'avvenuta estinzione di questi ultimi a seguito dell'esatta esecuzione del concordato;
- l'indeterminabilità dell'effettivo debito relativo a ciascun rapporto, in ragione della mancanza di elementi idonei ad esplicitare i criteri di imputazione dei pagamenti eseguiti dal liquidatore giudiziale nei confronti della CP_3
- l'inesigibilità delle somme richieste a causa delle condotte illegittime poste in essere dall'istituto di credito nella gestione di detti rapporti, che avrebbero determinato i saldi negativi oggi registrati.
Si è costituita in giudizio deducendo di essere Controparte_1 subentrata nella titolarità del credito già vantato da nei confronti della Controparte_3
in forza del contratto di cessione Controparte_5 crediti deteriorati ed altri attivi dell'11 aprile 2018, intercorso tra i commissari liquidatori di
[...] in L.C.A. e (che aveva poi mutato la propria denominazione Controparte_6 CP_7 in , con tutte le relative garanzie, ivi compresa l'ipoteca sull'immobile concesso da CP_1 [...]
ha contestato le eccezioni avversarie, pur riconoscendo l'effetto remissorio del Pt_3 concordato nei confronti delle socie che avevano prestato fideiussione, e ha chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che quale terza datrice di ipoteca, è Parte_3 tuttora obbligata nei limiti del valore del bene ipotecato in forza del contratto di mutuo ipotecario di originari €. 230.000,00 stipulato con atto notarile a rogito Dottor del Persona_1
18/05/2010 Rep. 30470 / Racc. 11808, e che ha diritto di agire esecutivamente nei di lei CP_1 confronti.
Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa – istruita esclusivamente mediante le rispettive produzioni documentali – è stata da ultimo posta in decisione con provvedimento
2 r.g. n. 4079/2023
dell'11.02.2025 con assegnazione di termini ridotti per il deposito di scritti conclusivi, avendone le parti fruito parzialmente in precedenza.
***
Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi dimostrata la titolarità in capo ad
[...] ei crediti oggetto del giudizio. Controparte_1
A riguardo si osserva che il D.L. 99/17 convertito con legge 121/17 ha disciplinato “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_6
e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste Controparte_8 ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
( in LCA”), in data Controparte_9 CP_10
26 giugno 2017, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto legge ha ceduto a
[...]
Co ( ”) le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ad eccezione di alcune CP_11 attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla data del 26 giugno 2017 (“in sofferenza”, “unlikely to pay” o “past due”) di titolarità di in LCA e delle sue filiale o CP_10
Co Co controllate trasferite ad (il “Contratto di Cessione a ”); Co Successivamente, in esecuzione del Contratto di Cessione a e in conformità con le previsioni di cui al Decreto Legge, n LCA, con scrittura privata in data 10 luglio 2017 come integrata in CP_10 data 19 gennaio 2018, ha acquistato da (banca controllata dall'allora Controparte_3 [...]
Co e ceduta a ) i crediti deteriorati di quest'ultima (“Retrocessione Controparte_6
BN”). Cont In seguito, ( ”) - per il tramite e per conto Controparte_2 del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza” costituito con DM n.221/2018 (il “DM”)
- con contratto di cessione concluso in data 11/04/2018 ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge ha acquistato pro soluto da in LCA i crediti deteriorati classificati o classificabili “in sofferenza”, CP_10
“unlikely to pay” o “past due” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (i “Crediti Co Co Deteriorati”) e altri attivi non ceduti a e/o retrocessi da , ai sensi degli artt. 3 e 4 del
Decreto Legge, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o Cont connessi ai crediti ceduti alla con esclusione da tale perimetro di certe attività, passività, contratti e rapporti individuati nel contratto di cessione in coerenza con i criteri dettati dal predetto DM. Di tale Cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge.
In data 19/07/2019, con atto a rogito notaio di Roma, numero di repertorio 59590, Persona_2
Cont
ha variato la propria Ragione Sociale Controparte_13
( ). CP_1
3 r.g. n. 4079/2023
Che i crediti ceduti rientrassero tra quelli vantati da e relativi al c/c 185900, al Controparte_3 finanziamento chirografario n. 34/6076233, al finanziamento chirografario n. 34/7019345 e al mutuo ipotecario n. 54/6076231 – inseriti nel Piano allegato alla proposta di concordato ed indicati analiticamente nella relazione del commissario giudiziale – è oggi incontestabile Cont considerato , innanzitutto, che è stata ammessa ad esprimere il voto sulla proposta (doc. 09 del fascicolo di parte convenuta), è stata ammessa con collocazione chirografaria per tutti i predetti crediti (ivi compreso il mutuo assistito da garanzia ipotecaria sul bene di un terzo estraneo alla compagine sociale) (doc. 10 e 12 del fascicolo di parte convenuta) e ha partecipato alle ripartizioni operate dal liquidatore (doc. A e B del fascicolo di parte attrice).
Relativamente, poi, al credito riveniente dal finanziamento chirografario n. 34/6076233 e dal mutuo ipotecario n. 54/6076231 è inequivocabile la nota del 18 aprile 2023, con cui in LCA, CP_10 in qualità di titolare del Credito al momento della Cessione dichiara che attuale titolare del Credito è
CP_1
Non avendo le attrici confutato tali risultanze documentali, non può che pervenirsi al rigetto dell'eccezione preliminare da costoro sollevata.
***
Nel merito va ribadito che, costituendosi in giudizio, – pur avendo in precedenza (con nota CP_1 del 12.12.2022) chiesto alle attrici il pagamento del residuo debito di € 125.484,42 contratto dalla
Farmacia - non ha contestato l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato alle socie illimitatamente responsabili e che avevano prestato Parte_2 Parte_1 fideiussione per i debiti della società; e d'altra parte già con la sentenza n. 3749/1989 le Sezioni
Unite, attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 153 L.F., erano già giunte ad affermare che la falcidia concordataria opera anche se i soci illimitatamente responsabili abbiano prestato garanzia personale in favore di uno o più creditori della società, principio più avanti ribadito sempre dal Supremo Collegio nella sentenza n. 3022/2015.
In seguito all'omologazione dunque restano impregiudicati unicamente i diritti dei creditori nei confronti dei terzi garanti e coobbligati che non rivestano la qualità di soci della società in concordato.
Rispetto alla posizione del terzo datore di ipoteca è apparso, invero, insufficiente il tenore dell'art. 184 L.F. (oggi riprodotto nell'art, 117 CCI ) “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”, il quale in effetti tace circa l'effetto del concordato nei confronti di quanti abbiano prestato una garanzia reale.
4 r.g. n. 4079/2023
Anche su tale questione, tuttavia, è di sicura rilevanza il principio affermato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 3022/2015 secondo cui il credito garantito da ipoteca rilasciata dal socio va riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria ove va quindi soddisfatto in modo integrale nei limiti della capienza del bene ipotecato e, qualora ciò non avvenga, residua l'obbligazione in capo al socio.
Difatti, tale principio se vale per il socio che abbia prestato garanzia reale su un proprio bene, a fortiori opera per il terzo: nel caso in cui la garanzia reale sia stata concessa a titolo personale e con beni non ricompresi nella procedura di concordato preventivo dal un terzo, non socio, il credito, sebbene ipotecario, nel concordato è ammesso soltanto in chirografo (proprio come è avvenuto per quello già di poi ceduto ad e pertanto, l'effetto remissorio può aversi Controparte_3 CP_1 unicamente rispetto al debito della società, ma non anche rispetto alla garanzia reale che vi accede.
Conseguentemente, per la parte di credito non coperta dalla percentuale concordataria, la cessionaria conserva la garanzia ipotecaria concessa da sui propri beni immobili e Parte_3 quest'ultima deve rispondere del debito ipotecariamente garantito, per la parte eccedente la percentuale concordataria riconosciuta, nel rispetto della funzione assolta dall'ipoteca richiesta originariamente dalla banca mutuante.
E' infatti incontestato che, come chiaramente risulta dall'art. 5 del contratto di mutuo fondiario rogato dal Notaio del 18 maggio 2010 (rep. N. 30470, racc. n. 11080), la predetta Persona_1 ha costituito a favore dell'istituto mutuante ipoteca di primo grado per la complessiva Pt_3 somma di euro 460.000,00 sull'appartamento in Palermo, via Lilibeo n. 4, post al quarto piano sopra il piano rialzato, identificato in Catasto al fg. 30 p.lla 1428 sub 13.
Mentre è dunque fondata la pretesa delle attrici e di essere tenute Pt_1 Parte_2 esenti dalle pretese avanzate da con la richiesta di pagamento del 12.12.2022 a diversa CP_1 conclusione deve pervenirsi rispetto alla tuttora obbligata, per il residuo credito di cui Pt_3
è titolare in forza del predetto contratto di mutuo, nei limiti del valore del bene CP_1 ipotecato.
Quanto all'ammontare di tale debito, ritiene il Tribunale che siano rimaste irrimediabilmente generiche e sfornite di prova le contestazioni mosse dalle attrici che, nell'atto introduttivo, si sono limitate a contestare le modalità di imputazione delle somme già versate in sede di esecuzione del concordato preventivo della “ in assenza di indicazioni analitiche circa le Controparte_5 somme ancora dovute per capitale, interessi corrispettivi e interessi moratori e soltanto nella memoria istruttoria, ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ha osservato che, in seno alla relazione, il
Commissario giudiziale aveva operato una rettifica dei saldi relativi ai rapporti intestati a CP_3
che - come si evinceva dalla relazione riepilogativa del Liquidatore Giudiziale nominato
[...] per la procedura concordataria n. 6/2017 del tribunale di termini Imerese – il credito chirografario
5 r.g. n. 4079/2023
complessivo della pari ad € 192.176,73 era stato parzialmente soddisfatto mediante due CP_3 ripartizioni per complessivi € 98.432,89, ossia nella misura del 51,22%, ha dedotto che evidentemente il credito riferito al solo mutuo ipotecario sarebbe stato di gran lunga inferiore a quanto preteso e ha chiesto ordinarsi alla controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito dei documenti riferiti ai contratti di conto corrente, di finanziamento (nello specifico copia del/dei contratto/i e delle relative condizioni economiche applicate, inerenti l'accensione del conto;
copia delle pattuizioni economiche relative alla concessione di affidamenti nelle varie forme tecniche sui predetti rapporti;
copia di tutte le eventuali successive lettere/accordi modificativi delle originarie condizioni economiche), copia del contratto di mutuo regolarmente sottoscritto con le specifiche indicazioni delle modalità di determinazione del tasso euribor e tibor), e disporsi CTU contabile al fine di accertare la reale esposizione debitoria o la sua inesistenza.
Premesso che l'erogazione della somma mutuata non è mai stata posta in discussione e che anzi l'esistenza di un cospicuo debito nei confronti di scaturente in massima parte dal Controparte_3 contratto di mutuo ipotecario (di cui la convenuta ha prodotto copia) risulta innanzitutto dalla situazione patrimoniale economica e finanziaria riportata nel ricorso della società per l'ammissione alla procedura di concordato liquidatorio in cui l'esposizione era indicata in € 244.020,08, nonché, più analiticamente, dalla relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. (pag. 38 doc. 12 del fascicolo di parte convenuta) che indica quali debiti chirografari verso (già CP_14 [...]
poi € 43.249,77 (rettificati in € 10323,43 per lo scorporo dell'importo di € CP_3 CP_2
36.454 riclassificato tra i crediti prededucibili) per il c/c n. 185900, € 27118,21 per il finanziamento n. 34/6076233, € 19.290,09 per il finanziamento n. 34/7019345, € 153.142,00 per il mutuo ipotecario n. 54/6076231 (con comunicazione pec del 4.4.2019 al Commissario Giudiziale Cont
aveva indicato in € 159.255,82 il residuo debito del mutuo n. 6076231) ed essendo pacifico Cont che in sede concordataria, (oggi ha ricevuto la minor somma di € 96.088,36 a fronte CP_1 del credito rideterminato dal liquidatore in € 192.176,73, era onere di parte attrice fornire prova di aver estinto in tutto o in parte il debito per il quale è stata iscritta l'ipoteca e avverso il quale non erano state formulate opposizioni e contestazioni di sorta nel corso della procedura concordataria.
Spetta infatti al debitore o al terzo che ne abbia garantito il debito e che si opponga all'azione esecutiva o che, come nella fattispecie in esame, proponga azione di accertamento negativo del credito della controparte, dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16). Le attrici si sono invece arroccate sulla omessa allegazione di conteggi analitici da parte di limitandosi CP_1 ad una contestazione meramente generica, alla proposizione di un'istanza di esibizione documentale che non avrebbe affatto consentito di acquisire elementi idonei alla ricostruzione dei
6 r.g. n. 4079/2023
pagamenti e della relativa imputazione e alla sollecitazione di indagini tecnico contabili, aventi finalità esplorativa anche a motivo della insuperabile lacunosità della prodizione documentale.
Non può peraltro mancarsi di osservare che, stando allo stesso conto finale della liquidazione (che ha operato alcune rettifiche al credito vantato dalla Banca ma delle cui ragioni nulla è dato sapere),
l'odierna convenuta avrebbe ricevuto una somma pari alla metà del credito riconosciutole e avrebbe legittimamente potuto imputarla ai crediti meno garantiti (ossia a quelli non assistiti dall'ipoteca); il credito residuo – pari ad € 96.088,00 - quindi sarebbe per la maggior parte riconducibile al mutuo fondiario, dal che la verosimiglianza dell'importo a tale titolo richiesto con la nota del 12.12.2022.
Sono infine indimostrate le non meglio precisate condotte che, secondo le attrici, l'istituto di credito avrebbe illegittimamente adottato nella gestione dei rapporti oggetto di causa.
Alla luce delle superiori considerazioni deve accertarsi e dichiararsi l'insussistenza del credito nei confronti di e , nella loro qualità di socie illimitatamente Parte_2 Parte_1 responsabili e di garanti personali per i debiti sociali ai sensi dell'art. 184 L.F., per effetto dell'omologazione del concordato preventivo della Controparte_5
.
[...]
Deve invece essere rigettata la domanda proposta in relazione alla posizione della terza datrice di ipoteca , con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta Controparte_15 da in relazione alla sussistenza dell'obbligazione in capo alla stessa, nei limiti del CP_1 valore del bene ipotecato, nei confronti della in forza del contratto di mutuo CP_1 ipotecario di originari €. 230.000,00 stipulato con atto notarile a rogito Dottor Persona_1 del 18/05/2010 Rep. 30470 / Racc. 11808 per il residuo credito vantato a seguito della falcidia concordataria operata nella procedura “Conc. Prev. n. 6/2017 Conc. Prev. n. 6/2017 “Farmacia
Gristina s.n.c. di IL ed AN Gristina” del Tribunale di Termini Imerese -Sez. Fall.
In ragione degli esiti del giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza (art. 92 c.p.c.), le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione di metà; la frazione residua (dei compensi difensivi) va posta a carico di parte attrice e liquidata nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/2014, applicando per le fasi di studio, introduttiva e decisionale i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 52.000-260.000,00) e riducendo del 30% il compenso tabellare relativo alla fase di trattazione/istruttoria, stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
7 r.g. n. 4079/2023
in parziale accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione notificato il 27.2.2023 e su quelle avanzate da in via riconvenzionale, così decide: CP_1
Accerta e dichiara l'insussistenza del credito nei confronti di e Parte_2 [...]
quali socie illimitatamente responsabili e garanti personali per i debiti sociali ai sensi Parte_1 dell'art. 184 L.F.;
Accerta e dichiara che è tuttora obbligata, quale terza datrice di ipoteca, nei limiti Parte_3 del valore del bene ipotecato, nei confronti di in forza del contratto di mutuo CP_1 ipotecario di originari €. 230.000,00 stipulato con atto notarile a rogito Dottor Persona_1 del 18/05/2010 Rep. 30470 / Racc. 11808 per il residuo credito vantato a seguito della falcidia concordataria operata nella procedura “Conc. Prev. n. 6/2017 “Farmacia Gristina s.n.c. di
IL ed AN Gristina” del Tribunale di Termini Imerese -Sez. Fall, e che in forza di tale titolo ha diritto di agire esecutivamente. CP_1
Dichiara le spese del giudizio compensate in ragione di metà e condanna Parte_2
e a rifondere alla controparte la frazione residua, liquidata in Parte_1 Parte_3 complessivi € 6.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso a Palermo, il 9 aprile 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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