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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 2902-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCIERI ConIGliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 2902-2023 promosso con atto di citazione notificato in data
20.10.2023 ed iscritto a ruolo il 23.10.2023
DA
CF: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
CF: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Germania) il 23/04/2005, entrambe residenti in Monaco di Baviera (Germania) – Kaiser – Ludwing
Platz, 8, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Luisa Gasparoli sito in Biassono (MB) - via Cesana e Villa 19, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Stefania Cantù del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in atti
NEI CONFRONTI DI
CF , in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Mattavelli in virtù della procura allegata all'atto Per_1
di comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio (allegato 1) ed elettivamente domiciliata in Milano, via F. Tamagno 7.
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 Rg 2902-2023
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 dal Tribunale di
Monza, pubblicata il 20.09.2023 all'esito del giudizio Rg 8844/2020,
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1975/2023 emessa in data 14.09.2023 dal Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi, Giudice dott.ssa Claudia Bonomi, nell'ambito del giudizio N.R.G.
8844/2020, depositata in cancelleria in data 20.09.2023 e notificata in data 21.09.2023, accogliere le seguenti conclusioni IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva / esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Accogliere integralmente il presente appello promosso dalle IGg.re e e, conseguentemente, riformare in Parte_1 Parte_2
ogni punto la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14.09.2023 dal Tribunale di Monza, Quarta
Sezione Civile, Presidente dott.ssa Carmen Firmato Giudice dott.ssa Claudia Bonomi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8844/2020, depositata in cancelleria in data 20.09.2023 e notificata in data
21.09.2023, accertando e dichiarando la prescrizione della domanda risarcitoria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'appellata, ; Nella denegata CP_1 CP_2 ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di merito, ma senza rinuncia alla stessa, sempre in riforma della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE - rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in parte motiva, oltre che carente di prova in ogni suo punto con restituzione delle somme indebitamente pagate dalle IGg.re Pt_1
e;
IN VIA SUBORDINATA: In caso di accoglimento della domanda
[...] Parte_2
di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG. , accertare e Persona_2
dichiarare la prescrizione della domanda risarcitoria e conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attrice. IN VIA ULTERIOREMENTE GRADATA Sempre in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG. _2
, in caso di accoglimento parziale del presente appello, rideterminare la somma da
[...] corrispondersi in favore dell'appellata secondo le risultanze istruttorie riducendo al giusto e al dovuto la pretesa risarcitoria avversaria per le ragioni tutte di cui in parte motiva, considerando altresì la natura parziaria dell'obbligazione dei coeredi (Cass 8487/16). Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, per iva e cpa, come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: permanendo l'interesse giuridicamente ed oggettivamente rilevante ad una decisione idonea ad accertare una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (cfr. Cass. Civ., sez. II,
2 Rg 2902-2023
27 agosto 2002, n. 12548), si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia la Corte di Appello di Milano, nelle persone dei Giudici assegnatari - Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalle IGnore e Parte_1 Parte_2
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigettare integralmente nel merito l'appello
[...]
interposto dalle IGnore e compresa la domanda di Parte_1 Parte_2
sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per le ragioni svolte nel presente atto e - per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza collegiale del Tribunale di Monza, Pres. dott.ssa Carmen Arcellaschi, Rel. dott.ssa Claudia
Bonomi, del 20.09.2023, notificata il 21.09.2023 N. R.G. 8844/2020 N. 1975/2023, - Con vittoria di spese e compensi del grado del giudizio.
CONCLUSIONI PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe volta ad ottenere la riforma della sentenza
1975/2023 emessa in data 20.9.2023 dal Tribunale di Monza Quarta Sezione Civile Preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
Considerato che
si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma. In particolare il riconoscimento della paternità biologica è stato riconosciuto e dichiarato a f. 12 ss della citata sentenza e le altre domande vertono su questioni economiche CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia
CONFERMARE l'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra , con atto di citazione notificato in data 03/12/2020, conveniva in CP_1
giudizio avanti al Tribunale di Monza le IGnore (figlia del de cuius Parte_1 _2
e la minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi
[...] Parte_2
del de cuius, IGnor al fine di vedere accertata la paternità; domandava la Persona_2
condanna delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono del figlio minore da liquidarsi nella somma di € 285.180,00 oltre al danno morale per l'importo di €
60.000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute da madre EF dell'attrice Persona_1 per il mantenimento della figlia, dalla nascita al raggiungimento dell'indipendenza economica, quantificato in € 48.000,00.
3 Rg 2902-2023
2. Si sono costituite in giudizio (figlia del de cuius e la Parte_1 Persona_2
minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi del de cuius, Parte_2
IGnor le quali preliminarmente hanno eccepito: Persona_2
A) la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; B) il difetto di competenza territoriale del giudice adito, per essere le stesse residenti in [...];
C) la carenza di legittimazione passiva della NI in ordine al Parte_2
riconoscimento di paternità.
Nel merito hanno dedotto inoltre:
D) la mancanza di prova sia in ordine alla relazione di paternità – anche per non essere il test del
DNA prodotto riconducibile alla attrice o al de cuius IG. – sia in ordine agli Persona_2 elementi costituitivi dell'illecito;
E) la mancanza da parte del de cuius IG. della consapevolezza del concepimento;
Persona_2
F) la prescrizione delle domande di natura economica, poiché il preteso illecito si sarebbe consumato alla data della nascita della attrice;
G) la prescrizione delle domande economiche in quanto l'attrice aveva avuto contezza della paternità del IG. per avere ricevuto da lui – nel 2015- un biglietto di Persona_2
condoglianze ;
H) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla di lei madre, in quando diritto disponibile mai azionato dalla genitrice.
3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha così statuito:
- ha dichiarato che nata a [...] il [...], è figlia di nato a CP_1 Persona_2
Vernole il 4.12.1934;
- ha mandato alla Cancelleria di inoltrare la sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed altre incombenze di legge;
- ha condannato le convenute a versare alla attrice la somma di euro 38.400,00;
- ha condannato le convenute al risarcimento a favore dell'attrice del danno nella misura di euro
30.000,00 oltre interessi come specificati in motivazione;
4 Rg 2902-2023
- ha condannato le convenute a rifondere alla attrice a rifondere alle attrici le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per competenze ed € 1.241,00 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4. Avverso tale sentenza le IG.re (figlia del de cuius e Parte_1 Persona_2
con atto di citazione notificato il 20.10.2023 e depositato in data Parte_2
23.10.2023 hanno proposto appello chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'impugnata sentenza e nel merito hanno eccepito :
4.A. Dichiarazione della filiazione naturale: chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui si riconosce la paternità biologica di nei confronti di sostenendo che il _2 CP_1
giudice ha errato nel riconoscere tale paternità.
4.B. Prescrizione della domanda risarcitoria: contestano la decisione del giudice nella parte in cui non è stata dichiarata prescritta la domanda di risarcimento per danno da deprivazione parentale.
Sul motivo sostengono le appellanti che il giudice di primo grado ha errato allorquando ha ritenuto non prescritta la domanda risarcitoria non patrimoniale, facendo risalire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione al periodo 2016/2017 (in relazione ai primi colloqui tra le parti e all'esecuzione del test DNA) piuttosto che all'anno 2015 allorquando la ha preso Per_1
coscienza della sua situazione.
Evidenziano le appellanti che, oltre al biglietto di condoglianze ( doc 9 ctp) quale documento escluso dal giudice, la pretesa risarcitoria risulterebbe comunque prescritta perché il Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle ammissioni della che, - nell'atto di citazione a pag. Per_1
2, nella sua comparsa conclusionale del 19-12-2021 a pag. 2 e nella sua memoria ex art. 183, 6° co n. 1 cpc a pag. 2 e nella sua comparsa conclusionale del 21-7-2023 a pag. 4) ha dichiarato che già nel luglio 2015 era venuta a conoscenza che il defunto IG. era il suo padre Persona_2
biologico; quindi il giorno in cui il fatto si è verificato e da cui decorrono i cinque anni, coincide esattamente con il momento in cui l'appellata (cioè luglio 2015), usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto percepire le conseguenze dannose della condotta pregiudizievole del terzo (caso di specie ) e la conseguente possibilità di agire per il risarcimento dei danni subiti. Persona_2
Tenuto conto che la citazione è stata notificata alle convenute/appellanti in data 3/12/2020 e facendo decorrere il termine di prescrizione, per i motivi su esposti, dal mese di luglio 2015, la domanda risarcitoria, alla data dell'introduzione del giudizio, doveva ritenersi prescritta.
4.C. Mancanza della prova del danno: contestano la sentenza per la mancanza di prove concrete riguardo alle difficoltà emotive dell'appellata, ritenendo che le affermazioni del giudice risultano
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essere basate su generiche asserzioni senza fondamento probatorio.
Sul motivo le appellanti evidenziano l'assenza di prova sulle sofferenze psicofisiche subite dalla controparte in conseguenza della presunta condotta lesiva del defunto IG. infatti Persona_2
l'allegazione, a cui si riferisce il Tribunale, consiste in un'elencazione di massime giurisprudenziali, assolutamente carente di qualsivoglia puntuale e rigorosa prova a sostegno delle asserite conseguenze dannose del presunto comportamento illecito del defunto (Cass 27139/2021) .
Evidenziano le appellanti che è del tutto carente la prova delle conseguenze dannose che sarebbero derivate alla IG.ra che si è limitata a dedurre esclusivamente un presunto contegno Per_1 inadempiente del defunto IG. e degli effetti negativi derivanti dall'assenza paterna. _2
Secondo la giurisprudenza, perché un danno sia risarcibile, occorre la prova, anche presuntiva, che il figlio abbia subito rilevanti e profonde alterazioni psicofisiche negative dei suoi assetti individuali, scolastici, vitali e di un qualsiasi ulteriore aspetto attinente la sua vita di relazione;
nessuna prova nei termini testè esplicati è stata fornita dalla con la conseguenza che le Per_1
domande risarcitorie vanno rigettate perché infondate e prive di un sostegno probatorio valido e consistente.
4.D. Ripartizione e qualificazione del danno non patrimoniale: contestano la quantificazione del danno non patrimoniale quantificato in € 30.000,00, sostenendo che tale somma dovrebbe essere ripartita tra tutti i coeredi del IG. . _2
Sul motivo le appellanti evidenziano che il presunto danno endofamiliare, quantificato dal
Tribunale di Monza in € 30.000,00 rivalutati, oltre interessi compensativi, sarebbe stato cagionato dal defunto IG. ” (rispettivamente padre dell'appellante e nonno Persona_2 Parte_1 dell'appellante erede testamentaria e non da loro;
con la conseguenza che Parte_2
il supposto debito del de cuiis debba rientrare nella massa relitta passiva dello Persona_2
stesso e non nel patrimonio personale delle appellanti.
Inoltre, con il riconoscimento della paternità naturale del defunto IG. a favore Persona_2 dell'appellata , quest'ultima sarebbe divenuta non solo figlia, ma anche coerede dello Per_1
stesso per la sua quota pari ad 1/3; con la conseguenza che si produrrebbero, in capo alla stessa
, gli effetti di cui all'istituto della confusione (art. 1253 CC) secondo cui, quando la Per_1 qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue.
Nel caso di specie, il Tribunale, consapevole della natura successoria della somma risarcitoria, avendo chiara contezza che trattasi di danno cagionato del defunto , avrebbe dovuto ridurre _2
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di 1/3 e, cioè di € 10.000,00, corrispondente alla quota del debito successorio a carico della
, così come disciplinato dall'art. 752 CC che sancisce il criterio della ripartizione Per_1
proporzionale dei debiti ereditari tra i coeredi in base alla propria quota ereditaria (Cass n.
19554/2021, Cass n. 8487/2016).
Ritengono le appellanti che il Giudice, nel suo procedimento logico-motivazionale, avrebbe dovuto mettere a carico di tutti i coeredi la somma risarcitoria successoria e non solo alle appellanti, essendo appunto il debito de quo imputabile alla massa ereditaria passiva;
è stato omesso di ripartire tra tutti i coeredi la somma risarcitoria successoria, che si ripete è debito del de cuiis, escludendo contra legem dalla ripartizione la che, quale coerede, deve risponde pro Per_1
quota, ossia in ragione di 1/3 del debito ereditario del IG. tale ultima Persona_2 omissione ha portato alla violazione della norma di cui all'art. 752 CC la quale prevede appunto il criterio della ripartizione proporzionale dei debiti ereditari tra gli eredi in base alla propria quota ereditaria. Pertanto la somma risarcitoria complessiva stabilita dal Tribunale , in via equitativa nell'importo di € 30.000,00, doveva necessariamente essere ridotta di 1/3, considerata la natura parziaria dell'obbligazione dei coeredi (Cass 8487/2016) e posta a carico delle appellanti, quali eredi del defunto solo per 2/3; è evidente che il Tribunale di Monza ha violato Persona_2
la legge, omettendo di applicare gli artt. 752 e 1253 CC, nel momento in cui è stata chiamata alla ripartizione /attribuzione della condanna tra tutti i coeredi, inoltre in favore della , Per_1
sussisterebbe un indebito e un arricchimento senza causa a danno delle appellanti .
4.E. Azione di regresso iure hereditatis: chiedono le appellanti la riforma della sentenza nella parte in cui vengono condannate a rimborsare le spese di mantenimento sostenute dalla madre dell'appellata, poiché ritengono che il diritto di credito non si è trasmesso in via ereditaria e che non ci sono prove che la madre della abbia mai agito per il rimborso delle spese . Per_1
Sul motivo deducono le appellanti che il principio che regola i rapporti pregressi tra il genitore adempiente e quello inadempiente, è il disposto di cui all'art. 1299 CC;
ha errato il Tribunale quando si è unicamente soffermato sulla circostanza che, essendo nel 2017 deceduta la madre/genitrice adempiente, (dante causa dell'appellata), la di lei figlia, quale erede, Persona_1
è subentrata in via ereditaria nella legittimazione ad agire in via di regresso della madre (dante causa).
Sostengono le appellanti:
- il diritto di credito al rimborso non si è trasmesso ereditariamente alla appellata poiché la madre non ha mai agito per far valere tale diritto e quindi non essendo sorto il diritto né avendolo mai
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azionato, nulla è stato trasmesso in via successoria alla figlia - l'illegittimità della CP_1
condanna poiché il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti di quello inadempiente per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, sorge solo con l'accertamento dello status di genitore naturale (Trib Na n. 3717/2023; Cass n. 21364/2018; Cass n.
7960/2017); tale azione è utilmente esercitabile solo dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della genitorialità naturale. Poichè l'accertamento della paternità naturale del _2
(sentenza del Tribunale di Monza del 14-20 settembre 2023) è intervenuto a distanza di anni 6 dalla morte della madre (29/03/2017 – unica che aveva la legittimazione ad agire in via di regresso), al momento dell'apertura della successione (29/3/2017) materna, nessun diritto di credito in via di regresso era sorto ed entrato nel patrimonio della madre, ragione per cui nulla si era poi trasmesso in via ereditaria alla figlia erede.
In ogni caso a parere delle appellanti, anche per tale voce di risarcimento, ove effettivamente dovuta, l'importo avrebbe dovuto essere posto a carico della massa ereditaria del e non già _2 delle eredi e con l'ulteriore conseguenza che la somma Parte_1 Parte_2
dovuta per il risarcimento avrebbe dovuto essere decurtata di 1/3 per tutte le ragioni già ampiamente dedotte nel punto precedente e che qui si danno per riportate.
Concludono le appellanti formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, chiedono che venga accertata la prescrizione della domanda risarcitoria con conseguente rigetto delle domande formulate dall'appellata; in via subordinata in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG.
, accertare e dichiarare la prescrizione della domanda risarcitoria e Persona_2 conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attrice; in via ulteriore, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG.
rideterminare la somma da corrispondersi in favore dell'appellata secondo le Persona_2
risultanze istruttorie riducendo al giusto e al dovuto la pretesa risarcitoria avversaria.
5.Si è costituita in data 29.03.2024 la IG.ra che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
Sul 1 motivo di appello riferito al capo della sentenza - da pag. 12 a pag.13- nella parte in cui il
Giudice ha riconosciuto e dichiarato la paternità biologica ritiene il motivo contrario ai precetti dell'art. 342 c.p.c., e quindi ne chiede il rigetto.
Sul 2 motivo di appello riferito al capo della sentenza - da pag. 14, 4 cap. a pag. 16,6 cap.- nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto non prescritta la domanda di risarcimento del danno
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da deprivazione parentale ritiene il motivo illogico, infondato, privo di prova;
riportando la questione dirimente in punto al dies a quo della conoscenza del danno subito, sostiene l'appellata che correttamente il Tribunale ha individuato il termine con l'inizio dei rapporti tra lei ed il IG.
e la certezza della esistenza del legame genitoriale solo con la conoscenza dell'esito del test _2
del DNA avvenuto nel giugno del 2017. Errata e suggestiva è la ricostruzione di parte appellante: lei ha certamente ricevuto il biglietto prodotto sub. Doc 9 in cui un certo si è Persona_2 firmato come suo padre;
questo, tuttavia, non concreta minimamente la invocata “capacità di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole” (atto di appello pag. 6) poiché essa è la dichiarazione di una circostanza di fatto relativa alla lettura di un testo scritto da un terzo sconosciuto e non già la consapevole e certa conoscenza di un fatto.
Sul terzo motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 16, 3 cap. nella parte in cui il giudice ha ritenuto allegate le difficoltà emotive dell'appellata ritiene la contestazione illogica ed errata invero il Tribunale ha correttamente individuato il quadro sociale in cui ella è cresciuta, confortato dalle deposizioni dei testi (pagg.14, 15 e 16 della sentenza) e le circostanze e le deduzioni non sono mai state oggetto di contestazione, con gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Sul quarto motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 16, 7 cap. a pag. 17, 7 cap. nella parte in cui il giudice ha erroneamente condannato le appellanti in proprio e non quali eredi di ritiene l'assunto sbagliato. Il Tribunale ha condannato le IGnore e Persona_2 _2
a corrispondere l'obbligazione pecuniaria in quanto eredi del IG. , Pt_2 Persona_2 circostanza mai contestata. Esse sole rispondono di quella che controparte definisce “massa relitta passiva”.
La IGnora è stata dichiarata figlia del IG. ma non certo erede;
ella è CP_1 _2 ad oggi al più chiamata all'eredità. La IGnora ha accettato l'eredità in quanto erede Pt_2
testamentaria - all'epoca minorenne - la IGnora ha riconosciuto la deduzione ex art. _2
115 cpc.
Sul quinto motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 17, 8 cap. a pag. 18, 6 cap. nella parte in cui il giudice ha accolto la domanda iure hereditatis della IGnora per le Persona_1
spese di mantenimento della appellata.
E' incontestato che la IGnora è erede della madre ed è incontestato che CP_1 Per_1 sorga in capo al genitore il diritto al contributo al mantenimento del figlio da parte dell'altro genitore. Il diritto di credito relativo al mantenimento della figlia è sorto- sebbene con CP_1
effetti ex tunc - al riconoscimento dello status di figlio (cass. 26575/2007 Cass 23596/2006), ovvero
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con la conoscenza della certezza della paternità (12.06.2017) ovvero con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata.
Al momento dell'avveramento del diritto di credito la IG.ra era già EF e Persona_1
rappresentata dalla figlia che dunque, legittimamente, ne ha richiesto il CP_1
pagamento; la misura del mantenimento è stata quantificata dal Tribunale secondo il criterio corretto e consolidato e dunque privo di pregio è il motivo di appello.
Conclude la chiedendo il rigetto dell'appello. Per_1
La Corte, con decreto ha fissato la trattazione scritta della causa per l'udienza del 28 maggio 2024 ove nessuno è comparso, come da provvedimento presidenziale e quindi il Collegio, lette le note scritte delle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 02.07.2024 differita, per impedimento del relatore , alla udienza del 19.09.2024 ove nessuno e comparso , in ottemperanza alla ordinanza che ha disposto la trattazione cartolare della causa;
il Collegio, quindi, lette le note ha assunto la causa in decisione concedendo alle parti il termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte in cui si riconosce la paternità biologica del IG. nei confronti di non è meritevole di Persona_2 CP_1
accoglimento .
Nel corso dell'istruttoria di primo grado la IG.ra ha prodotto l'esame del DNA Per_1
effettuato in data 12.6.2017 -su richiesta congiunta con il IG. (documento 4 Persona_2
attrice)- presso i laboratori del dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale dell'Università degli Studi di Milano dal dott. , biologo genetista forense iscritto Persona_3 all'albo dei CTU presso il Tribunale di Monza.
L'esame è stato svolto a seguito di prelievo di due tamponi salivari per ciascuna delle parti, successivamente sottoposti ad estrazione del DNA con la tecnologia QIAamp DNA Mini Kit
(ibidem); l'analisi è consistita nello studio di 23 regioni polimorfiche del DNA, scelte tra quelle più frequentemente in uso per la diagnosi individuale (ibidem); i profili genotipici delle parti così ottenuti sono stati messi a confronto su 16 sistemi e ne è risultata una piena compatibilità genetica, con una probabilità di paternità del 99,999999977% (pagina 5 documento 4 attrice) .
10 Rg 2902-2023
Il dott. , quale teste escusso alla udienza del 10.1.2023, ha confermato sia di aver Per_3 personalmente effettuato il test del DNA e sia gli esiti dell'accertamento ed ha specificato anche di aver accertato, previa verifica dei documenti, l'identità sia del IG. che della Persona_2
IG.ra . CP_1
A parere della Corte, come correttamente valutato dal Tribunale, anche all'esito della deposizione di tutti i testi, sussistono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, rilevanti in base agli articoli
116 c.p.c. e 269 c. 2 c.c., in ordine al fatto che il sg. sia il padre genetico della Persona_2
IG.ra . CP_1
Il secondo motivo di appello riferito alla non corretta valutazione della prescrizione della domanda di risarcimento per danno da deprivazione parentale è fondato per i motivi di seguito enunciati.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020, ha chiarito e ribadito importanti principi in merito alla dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità), al diritto di risarcimento dei danni patiti dal figlio per l'assenza della figura genitoriale, nonché in merito al diritto di regresso dell'altro genitore per le spese sostenute per il figlio.
Ed ancora con riguardo all'origine della risarcibilità del danno per condotte illecite all'interno del nucleo familiare, si configura l'abbandono parentale come una completa e costante assenza del genitore nella vita filiale, da inquadrare come un'omissione permanente, ontologicamente diversa dalla reiterazione di singole condotte illecite, implicante un'ipotesi di illecito endofamiliare permanente;
con l'effetto che, in forza di tale ricostruzione, la prescrizione quinquennale non decorrerà dal giorno successivo alla realizzazione della singola condotta illecita (momento in cui il padre omette di adempiere le proprie obbligazioni quotidiane di assistenza morale e non), bensì dal momento in cui il figlio (danneggiato) prende coscienza in senso pieno dell'illecito perpetrato dal genitore, dismettendo l'auspicio di godere di una relazione stabile con l'ascendente e razionalizzando di poter agire in giudizio per la tutela del proprio interesse leso.
Ebbene, nella presente fattispecie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 1963 la Signora
- ha avuto una relazione con il IG. - all'epoca Parte_3 Persona_2
coniugato- ; in data 1 giugno 1964, è nata la IG.ra riconosciuta alla nascita CP_1 dalla sola madre che l'ha cresciuta, senza alcun sostegno economico da parte del padre naturale .
Nel 2015 l'appellata, a causa di un gravissimo lutto, ha ricevuto un biglietto di condoglianze a firma di che si dichiarava essere suo padre e che , successivamente , con una Persona_2
lettera del 4 aprile del 2016, ha proposto ed ottenuto di sottoporre sé stesso e la IG.ra alla CP_1
11 Rg 2902-2023
esecuzione di un esame del DNA per la ricerca genetica della paternità successivamente eseguita in data 12.06.2017 presso lo studio del dott. del dipartimento di biotecnologie Persona_3 mediche e medicina traslazionale dell'Università degli studi di Milano .
All'esito dell'esame del DNA il IG. ha dato la propria disponibilità al riconoscimento _2
della IG.ra quale figlia naturale ma, successivamente, ha desistito avendo appreso che CP_1
ella non desiderava cambiare il proprio cognome naturale.
La IG.ra , solo a novembre del 2020, dopo aver saputo della morte – avvenuta nel 2018 Per_1
- del IG. ha deciso di inoltrare, nei confronti delle IGnore (figlia del de _2 Parte_1 cuius) e dell'allora minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi del Parte_2
de cuius, IGnor TA la richiesta di accertamento della paternità del defunto IG. _2
nonché domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e morale e domanda di _2
regresso iure hereditatis quale erede di madre EF . Persona_1
A parere della Corte, contrariamente da quanto motivato dal Tribunale, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale inoltrata dalla solo nel novembre del 2020 deve ritenersi Per_1 prescritta atteso che ella, come peraltro dalla stessa dichiarato nell'atto di citazione a pag. 2, nella sua comparsa conclusionale del 19-12-2021 a pag. 2 e nella sua memoria ex art. 183, 6° co n. 1 cpc a pag. 2 e nella sua comparsa conclusionale del 21-7-2023 a pag. 4 , già a far data da luglio 2015 - allorquando ha ricevuto il biglietto di condoglianze- circostanza anche dal teste Parte_4 Tes_1
amica della ha avuto la notizia che il IG. poteva essere suo
[...] Per_1 Persona_2
padre .
Si ritiene che , pur non volendo riconoscere rilevanza probatoria al documento 9 rubricato “biglietto di condoglianze” prodotto dall'appellata essendo dubbia la sua provenienza – pare non essere riconducibile al IG. circostanza appresa successivamente dalla lettera dello stesso Persona_2 inviata ad aprile 2016 - la IG.ra , usando l'ordinaria diligenza, proprio in Per_1 considerazione dell'importanza della notizia appresa, avrebbe potuto acquisire le dovute informazioni, prove e conferme soprattutto da sua madre – ancora in vita - al fine di appurare la fondatezza della notizia in modo da preservare le conseguenze dannose di una condotta a lei pregiudizievole.
A norma dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il dies a quo prescrizionale dev'essere postergato al momento in cui, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, il danneggiato venga a piena ed effettiva conoscenza del danno e sia conseguentemente messo in condizione di esercitare, con consapevolezza, il suo diritto.
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Ebbene nella presente fattispecie la IG.ra , è rimasta inattiva facendo maturare il Per_1
termine di prescrizione poiché ella, pur avendo appreso nel luglio del 2015- dalla lettura del biglietto di condoglianze - che il IG. poteva essere suo padre, non si è Persona_2
tempestivamente adoperata per raccogliere le prove e quindi per intraprendere le dovute azioni al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto salvo poi, solo su sollecitudine del sottoporsi _2
nel 2016-2017 al test del DNA che ha dato conferma della paternità .
La relativa domanda di risarcimento, inoltrata dopo solo con la notifica della citazione in data
03.12.2020 addirittura dopo 3 anni dall'esito del test del DNA – alle eredi del IG. _2 deve in virtù della notizia avuta dall'appellata, appurato essere Parte_5
pervenuta nel luglio dell'anno 2015, di poter essere la figlia del IG. ; la Persona_2
condanna delle appellanti al risarcimento deve quindi essere revocata per intervenuta prescrizione .
Il terzo motivo di appello riferito alla mancanza della prova del danno sulle sofferenze psicofisiche subite dalla IG.ra in conseguenza della presunta condotta lesiva del defunto IG. CP_1
è fondato e deve essere accolto. Persona_2
Circostanza incontestata è che la IG.ra è stata cresciuta solo con la madre, CP_1
senza venire a contatto con la figura paterna e senza avere alcuna cognizione della sua esistenza o comunque della sua identità fino ad oltre i suoi 50 anni allorquando nel 2015 ha avuto la notizia che il IG. poteva essere suo padre. Persona_2
L'automatismo che sussiste tra responsabilità genitoriale e procreazione costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare;
pertanto, ogni qual volta alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore si commette un illecito.
Secondo la Suprema Corte, presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è la consapevolezza del concepimento da parte del genitore.
Ebbene la aveva l'onere di dimostrare che il IG. fosse stato posto a Per_1 _2
conoscenza dalla di lei madre del concepimento e della successiva sua nascita in guisa da consentirgli di assolvere agli obblighi derivanti ex lege di cura ed assistenza morale, mantenimento, educazione ed istruzione.
La Cassazione, pur ribadendo che “la violazione dei doveri di istruzione ed educazione dei genitori” può integrare pure “gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente
13 Rg 2902-2023
protetti” e dar così luogo “al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”
(Cass. Civ. nn. 5652/2012, 3079/2015), osserva come anche in questa ipotesi devono, tuttavia, sussistere “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale… la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” (SS.UU. n. 26972/2008).
Con la conseguenza che “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa””, ma dev'essere provato “dovendo consistere in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto”, per cui il danneggiato è onerato di una “allegazione circostanziata” e quindi riferita “a fatti specifici e precisi”, non potendosi limitare a “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. Civ. nn. 2056/2018, 28742/2018).
Nel caso de quo la non ha provato: Per_1
-le difficoltà emotive avute nel corso dei suoi 50 anni conseguenti la privazione della figura paterna;
- il pregiudizio da lei subito, in conseguenza della condotta del padre, rispetto ai doveri genitoriali per averla privata, per lunghi anni, dell'apporto affettivo ed economico;
- di aver subito un radicale cambiamento di vita, nonché una alternazione della propria personalità ed esistenza.
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali – completamente assenti in primo grado - ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita della stessa appellata .
Ritiene quindi la Corte che nonostante l'assenza di rapporti tra padre e figlia per diversi anni, non può riconoscersi il danno da privazione della figura genitoriale nei confronti della appellata non avendo ella provato l'effettivo danno subito, la condotta dell'obbligato ed il nesso causale tra condotta del padre ed il danno da lei patito .
La sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente revoca della dell'importo quantificato in € 30.000,00 non essendo stato documentato e riscontrato alcun danno, pregiudizio o squilibrio nella persona della IG.ra . CP_1
Il quarto motivo di riferito all'azione di regresso iure hereditatis è fondato .
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L'ordinanza n. 21364/2018 della Cassazione civile ha riaffermato il principio di diritto di un consolidato orientamento – condiviso da questa Corte, per il quale il diritto di regresso del genitore adempiente, nei confronti dell'altro genitore, per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l'accertamento dello status in capo all'altro genitore naturale.
La Corte precisa inoltre che è consentita la proponibilità dell'azione di regresso da parte del genitore adempiente unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, anche se l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status.
Con la conseguenza che “l'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell'altro genitore, non è utilmente esercitabile se non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.
L'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale;
quindi, prosegue la Suprema Corte, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobligato presuppone l'accertamento della filiazione dunque, anche se può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il Giudice si pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto, tale giudicato si sia precedentemente formato. .
Il titolo giudiziale costituito dalla statuizione di condanna, pertanto, potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Risulta per tabulas che l'accertamento dello status di padre naturale del IG. è Persona_2
intervenuto solo con la domanda inoltrata dalla in data 03.12.2020 conclusasi con la Per_1
sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 dal Tribunale di Monza, pubblicata il 20.09.2023
- oggetto del presente gravame - e quindi a distanza di anni dal decesso della IG.ra – madre Per_1 dell'appellata- avvenuto nel 2017 motivo per il quale , in base al principio di diritto sopra enunciato non è entrato alcun credito per l'esercizio del diritto di regresso nel patrimonio di quest'ultima che potesse essere trasmesso al figlia una volta divenuta erede. CP_1
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La condanna dalle IG.re e al pagamento Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 38.400,00 in favore della IG.ra deve quindi essere revocata essendo Per_1
illegittima .
Da ultimo con riguardo al capo di condanna alle spese di lite del primo grado, ritiene questa Corte che la valutazione fatta dal Tribunale debba essere riformata, disponendo la compensazione delle spese di lite sia del primo grado che del presente gravame in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali e delle difficoltà di accertamento in fatto che rendono difficilmente valutabili a priori le rispettive ragioni delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dalle IG.re e Parte_1
avverso la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 Parte_2 dal Tribunale di Monza, pubblicata il 20.09.2023 all'esito del giudizio Rg 8844/2020 così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello delle IG.re e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
[...]
1.A revoca la condanna delle IG.re e al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 38.400,00 in favore della IG.ra ; CP_1
1.B) revoca la condanna delle IG.re e al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della IG.ra ; CP_1
2) conferma per il resto la sentenza appellata;
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite sia del primo grado che del presente gravame .
Così deciso in Milano 13 dicembre 2024
Il ConIGliere Ausiliario Il Presidente
Sandra Cassoni Anna Maria Pizzi
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione delle persone, dei minori e della famiglia
La Corte riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCIERI ConIGliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in grado di appello rg 2902-2023 promosso con atto di citazione notificato in data
20.10.2023 ed iscritto a ruolo il 23.10.2023
DA
CF: nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
CF: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Germania) il 23/04/2005, entrambe residenti in Monaco di Baviera (Germania) – Kaiser – Ludwing
Platz, 8, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Luisa Gasparoli sito in Biassono (MB) - via Cesana e Villa 19, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Stefania Cantù del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in atti
NEI CONFRONTI DI
CF , in proprio e in qualità di erede di CP_1 C.F._3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Milena Mattavelli in virtù della procura allegata all'atto Per_1
di comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio (allegato 1) ed elettivamente domiciliata in Milano, via F. Tamagno 7.
con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 Rg 2902-2023
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 dal Tribunale di
Monza, pubblicata il 20.09.2023 all'esito del giudizio Rg 8844/2020,
CONCLUSIONI APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
1975/2023 emessa in data 14.09.2023 dal Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi, Giudice dott.ssa Claudia Bonomi, nell'ambito del giudizio N.R.G.
8844/2020, depositata in cancelleria in data 20.09.2023 e notificata in data 21.09.2023, accogliere le seguenti conclusioni IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva / esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Accogliere integralmente il presente appello promosso dalle IGg.re e e, conseguentemente, riformare in Parte_1 Parte_2
ogni punto la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14.09.2023 dal Tribunale di Monza, Quarta
Sezione Civile, Presidente dott.ssa Carmen Firmato Giudice dott.ssa Claudia Bonomi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8844/2020, depositata in cancelleria in data 20.09.2023 e notificata in data
21.09.2023, accertando e dichiarando la prescrizione della domanda risarcitoria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'appellata, ; Nella denegata CP_1 CP_2 ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di merito, ma senza rinuncia alla stessa, sempre in riforma della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE - rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in parte motiva, oltre che carente di prova in ogni suo punto con restituzione delle somme indebitamente pagate dalle IGg.re Pt_1
e;
IN VIA SUBORDINATA: In caso di accoglimento della domanda
[...] Parte_2
di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG. , accertare e Persona_2
dichiarare la prescrizione della domanda risarcitoria e conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attrice. IN VIA ULTERIOREMENTE GRADATA Sempre in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG. _2
, in caso di accoglimento parziale del presente appello, rideterminare la somma da
[...] corrispondersi in favore dell'appellata secondo le risultanze istruttorie riducendo al giusto e al dovuto la pretesa risarcitoria avversaria per le ragioni tutte di cui in parte motiva, considerando altresì la natura parziaria dell'obbligazione dei coeredi (Cass 8487/16). Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, per iva e cpa, come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: permanendo l'interesse giuridicamente ed oggettivamente rilevante ad una decisione idonea ad accertare una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (cfr. Cass. Civ., sez. II,
2 Rg 2902-2023
27 agosto 2002, n. 12548), si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
CONCLUSIONI APPELLATA
Voglia la Corte di Appello di Milano, nelle persone dei Giudici assegnatari - Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalle IGnore e Parte_1 Parte_2
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigettare integralmente nel merito l'appello
[...]
interposto dalle IGnore e compresa la domanda di Parte_1 Parte_2
sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per le ragioni svolte nel presente atto e - per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza collegiale del Tribunale di Monza, Pres. dott.ssa Carmen Arcellaschi, Rel. dott.ssa Claudia
Bonomi, del 20.09.2023, notificata il 21.09.2023 N. R.G. 8844/2020 N. 1975/2023, - Con vittoria di spese e compensi del grado del giudizio.
CONCLUSIONI PG
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe volta ad ottenere la riforma della sentenza
1975/2023 emessa in data 20.9.2023 dal Tribunale di Monza Quarta Sezione Civile Preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
Considerato che
si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma. In particolare il riconoscimento della paternità biologica è stato riconosciuto e dichiarato a f. 12 ss della citata sentenza e le altre domande vertono su questioni economiche CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia
CONFERMARE l'impugnata decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La IG.ra , con atto di citazione notificato in data 03/12/2020, conveniva in CP_1
giudizio avanti al Tribunale di Monza le IGnore (figlia del de cuius Parte_1 _2
e la minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi
[...] Parte_2
del de cuius, IGnor al fine di vedere accertata la paternità; domandava la Persona_2
condanna delle convenute al risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono del figlio minore da liquidarsi nella somma di € 285.180,00 oltre al danno morale per l'importo di €
60.000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute da madre EF dell'attrice Persona_1 per il mantenimento della figlia, dalla nascita al raggiungimento dell'indipendenza economica, quantificato in € 48.000,00.
3 Rg 2902-2023
2. Si sono costituite in giudizio (figlia del de cuius e la Parte_1 Persona_2
minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi del de cuius, Parte_2
IGnor le quali preliminarmente hanno eccepito: Persona_2
A) la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; B) il difetto di competenza territoriale del giudice adito, per essere le stesse residenti in [...];
C) la carenza di legittimazione passiva della NI in ordine al Parte_2
riconoscimento di paternità.
Nel merito hanno dedotto inoltre:
D) la mancanza di prova sia in ordine alla relazione di paternità – anche per non essere il test del
DNA prodotto riconducibile alla attrice o al de cuius IG. – sia in ordine agli Persona_2 elementi costituitivi dell'illecito;
E) la mancanza da parte del de cuius IG. della consapevolezza del concepimento;
Persona_2
F) la prescrizione delle domande di natura economica, poiché il preteso illecito si sarebbe consumato alla data della nascita della attrice;
G) la prescrizione delle domande economiche in quanto l'attrice aveva avuto contezza della paternità del IG. per avere ricevuto da lui – nel 2015- un biglietto di Persona_2
condoglianze ;
H) la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla domanda di rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla di lei madre, in quando diritto disponibile mai azionato dalla genitrice.
3. Il Tribunale di Monza, all'esito dell'istruttoria, ha così statuito:
- ha dichiarato che nata a [...] il [...], è figlia di nato a CP_1 Persona_2
Vernole il 4.12.1934;
- ha mandato alla Cancelleria di inoltrare la sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed altre incombenze di legge;
- ha condannato le convenute a versare alla attrice la somma di euro 38.400,00;
- ha condannato le convenute al risarcimento a favore dell'attrice del danno nella misura di euro
30.000,00 oltre interessi come specificati in motivazione;
4 Rg 2902-2023
- ha condannato le convenute a rifondere alla attrice a rifondere alle attrici le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per competenze ed € 1.241,00 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge.
4. Avverso tale sentenza le IG.re (figlia del de cuius e Parte_1 Persona_2
con atto di citazione notificato il 20.10.2023 e depositato in data Parte_2
23.10.2023 hanno proposto appello chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'impugnata sentenza e nel merito hanno eccepito :
4.A. Dichiarazione della filiazione naturale: chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui si riconosce la paternità biologica di nei confronti di sostenendo che il _2 CP_1
giudice ha errato nel riconoscere tale paternità.
4.B. Prescrizione della domanda risarcitoria: contestano la decisione del giudice nella parte in cui non è stata dichiarata prescritta la domanda di risarcimento per danno da deprivazione parentale.
Sul motivo sostengono le appellanti che il giudice di primo grado ha errato allorquando ha ritenuto non prescritta la domanda risarcitoria non patrimoniale, facendo risalire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione al periodo 2016/2017 (in relazione ai primi colloqui tra le parti e all'esecuzione del test DNA) piuttosto che all'anno 2015 allorquando la ha preso Per_1
coscienza della sua situazione.
Evidenziano le appellanti che, oltre al biglietto di condoglianze ( doc 9 ctp) quale documento escluso dal giudice, la pretesa risarcitoria risulterebbe comunque prescritta perché il Giudice avrebbe dovuto tenere conto delle ammissioni della che, - nell'atto di citazione a pag. Per_1
2, nella sua comparsa conclusionale del 19-12-2021 a pag. 2 e nella sua memoria ex art. 183, 6° co n. 1 cpc a pag. 2 e nella sua comparsa conclusionale del 21-7-2023 a pag. 4) ha dichiarato che già nel luglio 2015 era venuta a conoscenza che il defunto IG. era il suo padre Persona_2
biologico; quindi il giorno in cui il fatto si è verificato e da cui decorrono i cinque anni, coincide esattamente con il momento in cui l'appellata (cioè luglio 2015), usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto percepire le conseguenze dannose della condotta pregiudizievole del terzo (caso di specie ) e la conseguente possibilità di agire per il risarcimento dei danni subiti. Persona_2
Tenuto conto che la citazione è stata notificata alle convenute/appellanti in data 3/12/2020 e facendo decorrere il termine di prescrizione, per i motivi su esposti, dal mese di luglio 2015, la domanda risarcitoria, alla data dell'introduzione del giudizio, doveva ritenersi prescritta.
4.C. Mancanza della prova del danno: contestano la sentenza per la mancanza di prove concrete riguardo alle difficoltà emotive dell'appellata, ritenendo che le affermazioni del giudice risultano
5 Rg 2902-2023
essere basate su generiche asserzioni senza fondamento probatorio.
Sul motivo le appellanti evidenziano l'assenza di prova sulle sofferenze psicofisiche subite dalla controparte in conseguenza della presunta condotta lesiva del defunto IG. infatti Persona_2
l'allegazione, a cui si riferisce il Tribunale, consiste in un'elencazione di massime giurisprudenziali, assolutamente carente di qualsivoglia puntuale e rigorosa prova a sostegno delle asserite conseguenze dannose del presunto comportamento illecito del defunto (Cass 27139/2021) .
Evidenziano le appellanti che è del tutto carente la prova delle conseguenze dannose che sarebbero derivate alla IG.ra che si è limitata a dedurre esclusivamente un presunto contegno Per_1 inadempiente del defunto IG. e degli effetti negativi derivanti dall'assenza paterna. _2
Secondo la giurisprudenza, perché un danno sia risarcibile, occorre la prova, anche presuntiva, che il figlio abbia subito rilevanti e profonde alterazioni psicofisiche negative dei suoi assetti individuali, scolastici, vitali e di un qualsiasi ulteriore aspetto attinente la sua vita di relazione;
nessuna prova nei termini testè esplicati è stata fornita dalla con la conseguenza che le Per_1
domande risarcitorie vanno rigettate perché infondate e prive di un sostegno probatorio valido e consistente.
4.D. Ripartizione e qualificazione del danno non patrimoniale: contestano la quantificazione del danno non patrimoniale quantificato in € 30.000,00, sostenendo che tale somma dovrebbe essere ripartita tra tutti i coeredi del IG. . _2
Sul motivo le appellanti evidenziano che il presunto danno endofamiliare, quantificato dal
Tribunale di Monza in € 30.000,00 rivalutati, oltre interessi compensativi, sarebbe stato cagionato dal defunto IG. ” (rispettivamente padre dell'appellante e nonno Persona_2 Parte_1 dell'appellante erede testamentaria e non da loro;
con la conseguenza che Parte_2
il supposto debito del de cuiis debba rientrare nella massa relitta passiva dello Persona_2
stesso e non nel patrimonio personale delle appellanti.
Inoltre, con il riconoscimento della paternità naturale del defunto IG. a favore Persona_2 dell'appellata , quest'ultima sarebbe divenuta non solo figlia, ma anche coerede dello Per_1
stesso per la sua quota pari ad 1/3; con la conseguenza che si produrrebbero, in capo alla stessa
, gli effetti di cui all'istituto della confusione (art. 1253 CC) secondo cui, quando la Per_1 qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue.
Nel caso di specie, il Tribunale, consapevole della natura successoria della somma risarcitoria, avendo chiara contezza che trattasi di danno cagionato del defunto , avrebbe dovuto ridurre _2
6 Rg 2902-2023
di 1/3 e, cioè di € 10.000,00, corrispondente alla quota del debito successorio a carico della
, così come disciplinato dall'art. 752 CC che sancisce il criterio della ripartizione Per_1
proporzionale dei debiti ereditari tra i coeredi in base alla propria quota ereditaria (Cass n.
19554/2021, Cass n. 8487/2016).
Ritengono le appellanti che il Giudice, nel suo procedimento logico-motivazionale, avrebbe dovuto mettere a carico di tutti i coeredi la somma risarcitoria successoria e non solo alle appellanti, essendo appunto il debito de quo imputabile alla massa ereditaria passiva;
è stato omesso di ripartire tra tutti i coeredi la somma risarcitoria successoria, che si ripete è debito del de cuiis, escludendo contra legem dalla ripartizione la che, quale coerede, deve risponde pro Per_1
quota, ossia in ragione di 1/3 del debito ereditario del IG. tale ultima Persona_2 omissione ha portato alla violazione della norma di cui all'art. 752 CC la quale prevede appunto il criterio della ripartizione proporzionale dei debiti ereditari tra gli eredi in base alla propria quota ereditaria. Pertanto la somma risarcitoria complessiva stabilita dal Tribunale , in via equitativa nell'importo di € 30.000,00, doveva necessariamente essere ridotta di 1/3, considerata la natura parziaria dell'obbligazione dei coeredi (Cass 8487/2016) e posta a carico delle appellanti, quali eredi del defunto solo per 2/3; è evidente che il Tribunale di Monza ha violato Persona_2
la legge, omettendo di applicare gli artt. 752 e 1253 CC, nel momento in cui è stata chiamata alla ripartizione /attribuzione della condanna tra tutti i coeredi, inoltre in favore della , Per_1
sussisterebbe un indebito e un arricchimento senza causa a danno delle appellanti .
4.E. Azione di regresso iure hereditatis: chiedono le appellanti la riforma della sentenza nella parte in cui vengono condannate a rimborsare le spese di mantenimento sostenute dalla madre dell'appellata, poiché ritengono che il diritto di credito non si è trasmesso in via ereditaria e che non ci sono prove che la madre della abbia mai agito per il rimborso delle spese . Per_1
Sul motivo deducono le appellanti che il principio che regola i rapporti pregressi tra il genitore adempiente e quello inadempiente, è il disposto di cui all'art. 1299 CC;
ha errato il Tribunale quando si è unicamente soffermato sulla circostanza che, essendo nel 2017 deceduta la madre/genitrice adempiente, (dante causa dell'appellata), la di lei figlia, quale erede, Persona_1
è subentrata in via ereditaria nella legittimazione ad agire in via di regresso della madre (dante causa).
Sostengono le appellanti:
- il diritto di credito al rimborso non si è trasmesso ereditariamente alla appellata poiché la madre non ha mai agito per far valere tale diritto e quindi non essendo sorto il diritto né avendolo mai
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azionato, nulla è stato trasmesso in via successoria alla figlia - l'illegittimità della CP_1
condanna poiché il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti di quello inadempiente per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, sorge solo con l'accertamento dello status di genitore naturale (Trib Na n. 3717/2023; Cass n. 21364/2018; Cass n.
7960/2017); tale azione è utilmente esercitabile solo dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della genitorialità naturale. Poichè l'accertamento della paternità naturale del _2
(sentenza del Tribunale di Monza del 14-20 settembre 2023) è intervenuto a distanza di anni 6 dalla morte della madre (29/03/2017 – unica che aveva la legittimazione ad agire in via di regresso), al momento dell'apertura della successione (29/3/2017) materna, nessun diritto di credito in via di regresso era sorto ed entrato nel patrimonio della madre, ragione per cui nulla si era poi trasmesso in via ereditaria alla figlia erede.
In ogni caso a parere delle appellanti, anche per tale voce di risarcimento, ove effettivamente dovuta, l'importo avrebbe dovuto essere posto a carico della massa ereditaria del e non già _2 delle eredi e con l'ulteriore conseguenza che la somma Parte_1 Parte_2
dovuta per il risarcimento avrebbe dovuto essere decurtata di 1/3 per tutte le ragioni già ampiamente dedotte nel punto precedente e che qui si danno per riportate.
Concludono le appellanti formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, chiedono che venga accertata la prescrizione della domanda risarcitoria con conseguente rigetto delle domande formulate dall'appellata; in via subordinata in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG.
, accertare e dichiarare la prescrizione della domanda risarcitoria e Persona_2 conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attrice; in via ulteriore, in caso di accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità della parte attrice in rapporto al IG.
rideterminare la somma da corrispondersi in favore dell'appellata secondo le Persona_2
risultanze istruttorie riducendo al giusto e al dovuto la pretesa risarcitoria avversaria.
5.Si è costituita in data 29.03.2024 la IG.ra che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
Sul 1 motivo di appello riferito al capo della sentenza - da pag. 12 a pag.13- nella parte in cui il
Giudice ha riconosciuto e dichiarato la paternità biologica ritiene il motivo contrario ai precetti dell'art. 342 c.p.c., e quindi ne chiede il rigetto.
Sul 2 motivo di appello riferito al capo della sentenza - da pag. 14, 4 cap. a pag. 16,6 cap.- nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto non prescritta la domanda di risarcimento del danno
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da deprivazione parentale ritiene il motivo illogico, infondato, privo di prova;
riportando la questione dirimente in punto al dies a quo della conoscenza del danno subito, sostiene l'appellata che correttamente il Tribunale ha individuato il termine con l'inizio dei rapporti tra lei ed il IG.
e la certezza della esistenza del legame genitoriale solo con la conoscenza dell'esito del test _2
del DNA avvenuto nel giugno del 2017. Errata e suggestiva è la ricostruzione di parte appellante: lei ha certamente ricevuto il biglietto prodotto sub. Doc 9 in cui un certo si è Persona_2 firmato come suo padre;
questo, tuttavia, non concreta minimamente la invocata “capacità di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole” (atto di appello pag. 6) poiché essa è la dichiarazione di una circostanza di fatto relativa alla lettura di un testo scritto da un terzo sconosciuto e non già la consapevole e certa conoscenza di un fatto.
Sul terzo motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 16, 3 cap. nella parte in cui il giudice ha ritenuto allegate le difficoltà emotive dell'appellata ritiene la contestazione illogica ed errata invero il Tribunale ha correttamente individuato il quadro sociale in cui ella è cresciuta, confortato dalle deposizioni dei testi (pagg.14, 15 e 16 della sentenza) e le circostanze e le deduzioni non sono mai state oggetto di contestazione, con gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Sul quarto motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 16, 7 cap. a pag. 17, 7 cap. nella parte in cui il giudice ha erroneamente condannato le appellanti in proprio e non quali eredi di ritiene l'assunto sbagliato. Il Tribunale ha condannato le IGnore e Persona_2 _2
a corrispondere l'obbligazione pecuniaria in quanto eredi del IG. , Pt_2 Persona_2 circostanza mai contestata. Esse sole rispondono di quella che controparte definisce “massa relitta passiva”.
La IGnora è stata dichiarata figlia del IG. ma non certo erede;
ella è CP_1 _2 ad oggi al più chiamata all'eredità. La IGnora ha accettato l'eredità in quanto erede Pt_2
testamentaria - all'epoca minorenne - la IGnora ha riconosciuto la deduzione ex art. _2
115 cpc.
Sul quinto motivo di appello riferito al capo della sentenza da pag. 17, 8 cap. a pag. 18, 6 cap. nella parte in cui il giudice ha accolto la domanda iure hereditatis della IGnora per le Persona_1
spese di mantenimento della appellata.
E' incontestato che la IGnora è erede della madre ed è incontestato che CP_1 Per_1 sorga in capo al genitore il diritto al contributo al mantenimento del figlio da parte dell'altro genitore. Il diritto di credito relativo al mantenimento della figlia è sorto- sebbene con CP_1
effetti ex tunc - al riconoscimento dello status di figlio (cass. 26575/2007 Cass 23596/2006), ovvero
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con la conoscenza della certezza della paternità (12.06.2017) ovvero con l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata.
Al momento dell'avveramento del diritto di credito la IG.ra era già EF e Persona_1
rappresentata dalla figlia che dunque, legittimamente, ne ha richiesto il CP_1
pagamento; la misura del mantenimento è stata quantificata dal Tribunale secondo il criterio corretto e consolidato e dunque privo di pregio è il motivo di appello.
Conclude la chiedendo il rigetto dell'appello. Per_1
La Corte, con decreto ha fissato la trattazione scritta della causa per l'udienza del 28 maggio 2024 ove nessuno è comparso, come da provvedimento presidenziale e quindi il Collegio, lette le note scritte delle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 02.07.2024 differita, per impedimento del relatore , alla udienza del 19.09.2024 ove nessuno e comparso , in ottemperanza alla ordinanza che ha disposto la trattazione cartolare della causa;
il Collegio, quindi, lette le note ha assunto la causa in decisione concedendo alle parti il termine di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il primo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte in cui si riconosce la paternità biologica del IG. nei confronti di non è meritevole di Persona_2 CP_1
accoglimento .
Nel corso dell'istruttoria di primo grado la IG.ra ha prodotto l'esame del DNA Per_1
effettuato in data 12.6.2017 -su richiesta congiunta con il IG. (documento 4 Persona_2
attrice)- presso i laboratori del dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale dell'Università degli Studi di Milano dal dott. , biologo genetista forense iscritto Persona_3 all'albo dei CTU presso il Tribunale di Monza.
L'esame è stato svolto a seguito di prelievo di due tamponi salivari per ciascuna delle parti, successivamente sottoposti ad estrazione del DNA con la tecnologia QIAamp DNA Mini Kit
(ibidem); l'analisi è consistita nello studio di 23 regioni polimorfiche del DNA, scelte tra quelle più frequentemente in uso per la diagnosi individuale (ibidem); i profili genotipici delle parti così ottenuti sono stati messi a confronto su 16 sistemi e ne è risultata una piena compatibilità genetica, con una probabilità di paternità del 99,999999977% (pagina 5 documento 4 attrice) .
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Il dott. , quale teste escusso alla udienza del 10.1.2023, ha confermato sia di aver Per_3 personalmente effettuato il test del DNA e sia gli esiti dell'accertamento ed ha specificato anche di aver accertato, previa verifica dei documenti, l'identità sia del IG. che della Persona_2
IG.ra . CP_1
A parere della Corte, come correttamente valutato dal Tribunale, anche all'esito della deposizione di tutti i testi, sussistono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, rilevanti in base agli articoli
116 c.p.c. e 269 c. 2 c.c., in ordine al fatto che il sg. sia il padre genetico della Persona_2
IG.ra . CP_1
Il secondo motivo di appello riferito alla non corretta valutazione della prescrizione della domanda di risarcimento per danno da deprivazione parentale è fondato per i motivi di seguito enunciati.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020, ha chiarito e ribadito importanti principi in merito alla dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità), al diritto di risarcimento dei danni patiti dal figlio per l'assenza della figura genitoriale, nonché in merito al diritto di regresso dell'altro genitore per le spese sostenute per il figlio.
Ed ancora con riguardo all'origine della risarcibilità del danno per condotte illecite all'interno del nucleo familiare, si configura l'abbandono parentale come una completa e costante assenza del genitore nella vita filiale, da inquadrare come un'omissione permanente, ontologicamente diversa dalla reiterazione di singole condotte illecite, implicante un'ipotesi di illecito endofamiliare permanente;
con l'effetto che, in forza di tale ricostruzione, la prescrizione quinquennale non decorrerà dal giorno successivo alla realizzazione della singola condotta illecita (momento in cui il padre omette di adempiere le proprie obbligazioni quotidiane di assistenza morale e non), bensì dal momento in cui il figlio (danneggiato) prende coscienza in senso pieno dell'illecito perpetrato dal genitore, dismettendo l'auspicio di godere di una relazione stabile con l'ascendente e razionalizzando di poter agire in giudizio per la tutela del proprio interesse leso.
Ebbene, nella presente fattispecie, all'esito dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 1963 la Signora
- ha avuto una relazione con il IG. - all'epoca Parte_3 Persona_2
coniugato- ; in data 1 giugno 1964, è nata la IG.ra riconosciuta alla nascita CP_1 dalla sola madre che l'ha cresciuta, senza alcun sostegno economico da parte del padre naturale .
Nel 2015 l'appellata, a causa di un gravissimo lutto, ha ricevuto un biglietto di condoglianze a firma di che si dichiarava essere suo padre e che , successivamente , con una Persona_2
lettera del 4 aprile del 2016, ha proposto ed ottenuto di sottoporre sé stesso e la IG.ra alla CP_1
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esecuzione di un esame del DNA per la ricerca genetica della paternità successivamente eseguita in data 12.06.2017 presso lo studio del dott. del dipartimento di biotecnologie Persona_3 mediche e medicina traslazionale dell'Università degli studi di Milano .
All'esito dell'esame del DNA il IG. ha dato la propria disponibilità al riconoscimento _2
della IG.ra quale figlia naturale ma, successivamente, ha desistito avendo appreso che CP_1
ella non desiderava cambiare il proprio cognome naturale.
La IG.ra , solo a novembre del 2020, dopo aver saputo della morte – avvenuta nel 2018 Per_1
- del IG. ha deciso di inoltrare, nei confronti delle IGnore (figlia del de _2 Parte_1 cuius) e dell'allora minore (NI ed erede testamentaria), quali eredi del Parte_2
de cuius, IGnor TA la richiesta di accertamento della paternità del defunto IG. _2
nonché domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e morale e domanda di _2
regresso iure hereditatis quale erede di madre EF . Persona_1
A parere della Corte, contrariamente da quanto motivato dal Tribunale, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale inoltrata dalla solo nel novembre del 2020 deve ritenersi Per_1 prescritta atteso che ella, come peraltro dalla stessa dichiarato nell'atto di citazione a pag. 2, nella sua comparsa conclusionale del 19-12-2021 a pag. 2 e nella sua memoria ex art. 183, 6° co n. 1 cpc a pag. 2 e nella sua comparsa conclusionale del 21-7-2023 a pag. 4 , già a far data da luglio 2015 - allorquando ha ricevuto il biglietto di condoglianze- circostanza anche dal teste Parte_4 Tes_1
amica della ha avuto la notizia che il IG. poteva essere suo
[...] Per_1 Persona_2
padre .
Si ritiene che , pur non volendo riconoscere rilevanza probatoria al documento 9 rubricato “biglietto di condoglianze” prodotto dall'appellata essendo dubbia la sua provenienza – pare non essere riconducibile al IG. circostanza appresa successivamente dalla lettera dello stesso Persona_2 inviata ad aprile 2016 - la IG.ra , usando l'ordinaria diligenza, proprio in Per_1 considerazione dell'importanza della notizia appresa, avrebbe potuto acquisire le dovute informazioni, prove e conferme soprattutto da sua madre – ancora in vita - al fine di appurare la fondatezza della notizia in modo da preservare le conseguenze dannose di una condotta a lei pregiudizievole.
A norma dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il dies a quo prescrizionale dev'essere postergato al momento in cui, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, il danneggiato venga a piena ed effettiva conoscenza del danno e sia conseguentemente messo in condizione di esercitare, con consapevolezza, il suo diritto.
12 Rg 2902-2023
Ebbene nella presente fattispecie la IG.ra , è rimasta inattiva facendo maturare il Per_1
termine di prescrizione poiché ella, pur avendo appreso nel luglio del 2015- dalla lettura del biglietto di condoglianze - che il IG. poteva essere suo padre, non si è Persona_2
tempestivamente adoperata per raccogliere le prove e quindi per intraprendere le dovute azioni al fine di vedersi riconosciuto il suo diritto salvo poi, solo su sollecitudine del sottoporsi _2
nel 2016-2017 al test del DNA che ha dato conferma della paternità .
La relativa domanda di risarcimento, inoltrata dopo solo con la notifica della citazione in data
03.12.2020 addirittura dopo 3 anni dall'esito del test del DNA – alle eredi del IG. _2 deve in virtù della notizia avuta dall'appellata, appurato essere Parte_5
pervenuta nel luglio dell'anno 2015, di poter essere la figlia del IG. ; la Persona_2
condanna delle appellanti al risarcimento deve quindi essere revocata per intervenuta prescrizione .
Il terzo motivo di appello riferito alla mancanza della prova del danno sulle sofferenze psicofisiche subite dalla IG.ra in conseguenza della presunta condotta lesiva del defunto IG. CP_1
è fondato e deve essere accolto. Persona_2
Circostanza incontestata è che la IG.ra è stata cresciuta solo con la madre, CP_1
senza venire a contatto con la figura paterna e senza avere alcuna cognizione della sua esistenza o comunque della sua identità fino ad oltre i suoi 50 anni allorquando nel 2015 ha avuto la notizia che il IG. poteva essere suo padre. Persona_2
L'automatismo che sussiste tra responsabilità genitoriale e procreazione costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare;
pertanto, ogni qual volta alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi connessi alla condizione di genitore si commette un illecito.
Secondo la Suprema Corte, presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è la consapevolezza del concepimento da parte del genitore.
Ebbene la aveva l'onere di dimostrare che il IG. fosse stato posto a Per_1 _2
conoscenza dalla di lei madre del concepimento e della successiva sua nascita in guisa da consentirgli di assolvere agli obblighi derivanti ex lege di cura ed assistenza morale, mantenimento, educazione ed istruzione.
La Cassazione, pur ribadendo che “la violazione dei doveri di istruzione ed educazione dei genitori” può integrare pure “gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente
13 Rg 2902-2023
protetti” e dar così luogo “al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.”
(Cass. Civ. nn. 5652/2012, 3079/2015), osserva come anche in questa ipotesi devono, tuttavia, sussistere “tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale… la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso” (SS.UU. n. 26972/2008).
Con la conseguenza che “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa””, ma dev'essere provato “dovendo consistere in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto”, per cui il danneggiato è onerato di una “allegazione circostanziata” e quindi riferita “a fatti specifici e precisi”, non potendosi limitare a “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. Civ. nn. 2056/2018, 28742/2018).
Nel caso de quo la non ha provato: Per_1
-le difficoltà emotive avute nel corso dei suoi 50 anni conseguenti la privazione della figura paterna;
- il pregiudizio da lei subito, in conseguenza della condotta del padre, rispetto ai doveri genitoriali per averla privata, per lunghi anni, dell'apporto affettivo ed economico;
- di aver subito un radicale cambiamento di vita, nonché una alternazione della propria personalità ed esistenza.
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali – completamente assenti in primo grado - ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita della stessa appellata .
Ritiene quindi la Corte che nonostante l'assenza di rapporti tra padre e figlia per diversi anni, non può riconoscersi il danno da privazione della figura genitoriale nei confronti della appellata non avendo ella provato l'effettivo danno subito, la condotta dell'obbligato ed il nesso causale tra condotta del padre ed il danno da lei patito .
La sentenza di primo grado deve essere riformata con conseguente revoca della dell'importo quantificato in € 30.000,00 non essendo stato documentato e riscontrato alcun danno, pregiudizio o squilibrio nella persona della IG.ra . CP_1
Il quarto motivo di riferito all'azione di regresso iure hereditatis è fondato .
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L'ordinanza n. 21364/2018 della Cassazione civile ha riaffermato il principio di diritto di un consolidato orientamento – condiviso da questa Corte, per il quale il diritto di regresso del genitore adempiente, nei confronti dell'altro genitore, per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l'accertamento dello status in capo all'altro genitore naturale.
La Corte precisa inoltre che è consentita la proponibilità dell'azione di regresso da parte del genitore adempiente unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, anche se l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status.
Con la conseguenza che “l'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell'altro genitore, non è utilmente esercitabile se non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”.
L'azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio nei confronti dell'altro genitore non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale;
quindi, prosegue la Suprema Corte, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobligato presuppone l'accertamento della filiazione dunque, anche se può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il Giudice si pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto, tale giudicato si sia precedentemente formato. .
Il titolo giudiziale costituito dalla statuizione di condanna, pertanto, potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Risulta per tabulas che l'accertamento dello status di padre naturale del IG. è Persona_2
intervenuto solo con la domanda inoltrata dalla in data 03.12.2020 conclusasi con la Per_1
sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 dal Tribunale di Monza, pubblicata il 20.09.2023
- oggetto del presente gravame - e quindi a distanza di anni dal decesso della IG.ra – madre Per_1 dell'appellata- avvenuto nel 2017 motivo per il quale , in base al principio di diritto sopra enunciato non è entrato alcun credito per l'esercizio del diritto di regresso nel patrimonio di quest'ultima che potesse essere trasmesso al figlia una volta divenuta erede. CP_1
15 Rg 2902-2023
La condanna dalle IG.re e al pagamento Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 38.400,00 in favore della IG.ra deve quindi essere revocata essendo Per_1
illegittima .
Da ultimo con riguardo al capo di condanna alle spese di lite del primo grado, ritiene questa Corte che la valutazione fatta dal Tribunale debba essere riformata, disponendo la compensazione delle spese di lite sia del primo grado che del presente gravame in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali e delle difficoltà di accertamento in fatto che rendono difficilmente valutabili a priori le rispettive ragioni delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'appello proposto dalle IG.re e Parte_1
avverso la sentenza n. 1975/2023, emessa in data 14/09/2023 Parte_2 dal Tribunale di Monza, pubblicata il 20.09.2023 all'esito del giudizio Rg 8844/2020 così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello delle IG.re e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto:
[...]
1.A revoca la condanna delle IG.re e al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 38.400,00 in favore della IG.ra ; CP_1
1.B) revoca la condanna delle IG.re e al Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della IG.ra ; CP_1
2) conferma per il resto la sentenza appellata;
3) compensa interamente fra le parti le spese di lite sia del primo grado che del presente gravame .
Così deciso in Milano 13 dicembre 2024
Il ConIGliere Ausiliario Il Presidente
Sandra Cassoni Anna Maria Pizzi
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