Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 792/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGERI Parte_1 C.F._1
ROBERTA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. RUGGERI ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIMPINATO Controparte_1 C.F._2
MONICA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. PIMPINATO MONICA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica di condizioni di regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni comuni delle parti: come da note congiunte depositate per la udienza cartolare del giorno
20 dicembre 2024, così trascritte:
“I. In parziale e specifica modifica del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Venezia in data 17 novembre 2022, che resta per ogni altra statuizione immutato, sia disposto che gli usuali turni di responsabilità di ciascuno dei genitori e sui figli minori Parte_1 Controparte_1 [...]
e si articolino come segue (N sta per pernotto): _1 Persona_2
pagina 1 di 5
per Per_2
Prima settimana lun mar mer giov ven sab dom
Mamma+
Mamma+ Papà+N Papà+N Mamma+
Mamma+
Mamma+
N N N N N
Seconda settimana lun mar mer giov ven sab dom
Mamma+ Mamma+ Mamma+ Papà+N Papà+N Papà+N Papà+N
N N N
per : _1
Pri imana lun mar mer giov ven sab dom
Mamma+ Papà+N Papà+N Papà+N Mamma+ Mamma+ Mamma+
N N N N
Seconda settimana lun mar mer giov ven sab dom
Mamma+ Mamma+ Papà+N Papà+N Papà+N Papà+N Papà+N
N N precisandosi che la presa in carico del genitore è da considerarsi a partire dal termine dell'orario scolastico. Nei periodi di sospensione scolastica invece, il passaggio da un contesto all'altro sarà alle
14.00.
- Sia inoltre previsto:
a) che in occasione del compleanno del genitore (se non coincidente con il turno di visita) i figli permangano con lo stesso dal pomeriggio ore 17.00 pernotto incluso;
b) che in occasione del compleanno dei figli, gli stessi abbiano possibilità di trascorrere il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, disciplinando l'alternanza in funzione del genitore che avrà il pernotto;
Per_ c) che in occasione del compleanno del fratellino i due minori possano trascorrere con lui qualche ora nel pomeriggio, fermandosi per la cena e rientrando per le ore 21.00 (se il giorno successivo devono andare a scuola), per le 22 (se il giorno successivo non devono andare a scuola);
d) che le comunicazioni dei genitori sulle settimane estive di vacanza (che gli stessi dovranno inviarsi ad anni alterni) avvengano entro il 30 aprile di ogni anno, al fine di favorire prenotazioni più vantaggiose sotto il profilo economico;
e) che alla minore ancora non autonoma nell'uso del cellulare, venga garantita la possibilità Per_4 di fare due videochiamate a settimana alla madre, di breve durata, nell'ambito dei periodi di vacanza, così da mantenere quella continuità relazionale ed esperenziale di cui la bambina necessita in Per_ particolare rispetto al rapporto con il fratellino al quale risulta molto affezionata. Se il sig. pagina 2 di 5 avrà piacere, la medesima modalità potrà essere adottata durante le vacanze che CP_1 Per_4 trascorrerà con la mamma. Nel momento in cui anche sarà dotata di cellulare, le Per_4 comunicazioni con i genitori saranno gestite liberamente ed in autonomia.
f) che i minori possano essere presenti alle feste famigliari e alle cerimonie (battesimi, cresime, matrimoni) che riguardano i parenti del genitore che sceglie di partecipare al festeggiamento dei propri congiunti. La partecipazione è indipendente dal turno di responsabilità e riguarda la cerimonia e l'eventuale pranzo o cena, quindi: mattinata + pranzo (con riaccompagnamento alle ore 16.30) se la cerimonia è al mattino, pomeriggio + cena + pernottamento se la cerimonia è al pomeriggio.
II. Sia dato atto che, quanto alla richiesta del Sig. di vedersi restituita parte dell'assegno CP_1 versato alla signora per (euro 399/mese) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto Parte_1 _1
e settembre 2024 in ragione della minor permanenza del ragazzo presso la madre in quel periodo, le parti specificamente concordano che, operate alcune compensazioni per spese sostenute per i figli, la signora restituirà al signor un totale complessivo di 1.200 euro;
e che detta Parte_1 CP_1 restituzione avverrà trattenendo il signor 100 euro al mese sul contributo che verserà alla CP_1 signora per il mantenimento dei due figli dal gennaio 2025 al dicembre 2025. Le parti danno atto che con l'applicazione del calendario concordato in sede di CTU e supra riportato, che prenderà luogo a gennaio 2025 a far data dalla fine delle vacanze natalizie 2024/2025, la misura dell'assegno che il signor deve versare mensilmente alla signora resta quella stabilita dal decreto CP_1 Parte_1 della Corte d'Appello di Venezia 17.1.22, pari a 700 euro al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT ed oggi – la rivalutazione riferita al novembre 2024 sarà calcolabile solo a far data dal gennaio 2025, mancando prima i necessari parametri - pari ad euro 798;
III. Spese legali compensate e rinuncia delle rispettive procuratrici alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude in data 18.12.2024 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.2.2024 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e , di anni 11 e 14, di cui al decreto Per_2 _1 della Corte d'Appello di Venezia del 17.11.2022. Chiedeva, in particolare, che i figli minorenni trascorressero solo un weekend ogni due settimane con il padre, oltre ad una settimana di vacanza in estate più Natale o Capodanno ad anni alterni. Altresì chiedeva l'innalzamento del contributo al mantenimento del padre per la prole da euro 700,00 ad euro 1.100,00 mensili, con rivalutazione Istat e conferma della ripartizione delle spese straordinarie per l'80% a carico del padre e 20% a carico della madre. Ferma l'assegnazione della casa familiare al convenuto, onerato anche della corresponsione della rata del mutuo.
Il ricorso veniva motivato adducendo un manifestato disagio dei minori, soprattutto del figlio , _1 nel trascorrere il tempo con il padre, quest'ultimo divenuto sempre più ostacolante ed irragionevole nell'adeguarsi alle scelte ed inclinazioni dei minori, al punto da rendere necessario un intervento del
Tribunale.
pagina 3 di 5 Con memoria depositata in data 8.4.2024 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento di conclusioni differenti da quelle ex adverso rassegnate, ovverossia – tra l'altro - previa consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori al fine di rilevare eventuali manipolazioni sui medesimi da parte dei genitori, la riduzione del tempo che e avrebbero trascorso con _1 Per_2 la madre (un solo weekend ogni due settimane, una settimana d'estate e Natale o Capodanno) e la riduzione dell'assegno di mantenimento fino ad euro 200,00. In subordine, chiedeva comunque che il Tribunale riducesse il tempo di permanenza dei minori presso la madre all'esito della istruttoria espletata secondo un calendario ritenuto di giustizia.
Il convenuto contestava la ricostruzione dell'attrice avuto riguardo alla sua persona ed approccio alla genitorialità, di contro mettendo in luce che nelle precedenti fasi processuali il regime di affidamento e collocamento dei minori era stato deciso essenzialmente paritario proprio a fronte della accertata adeguatezza anche del padre rispetto alla cura morale e materiale dei minori. La esacerbata conflittualità tra i genitori andava invece ascritta all'attrice, che si ostinava a tenere un atteggiamento del tutto escludente e prevaricante nei confronti del padre e manipolatorio nei confronti dei figli, ostacolando talvolta il convenuto anche nell'esercizio di un effettivo controllo sui minori nel compimento delle varie attività (soprattutto con riferimento all'uso di smartphone e app di messaggistica del tipo whatsapp), in spregio al principio della bigenitorialità.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa disposta Persona_5 con ordinanza del 15.4.2024 sul seguente quesito:
“esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, ove nominati, ed eseguiti, ove necessario, gli opportuni accertamenti, fra cui la somministrazione di test psicologici da effettuarsi a cura di personale specializzato, dica il C.T.U.:
1. quale è lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori con particolare riferimento alla conflittualità fra i genitori ed alle possibili ricadute sul processo di formazione dei minori, valutando, altresì, se vi sia da parte di uno o entrambi i genitori un condizionamento negativo e consapevole sugli stessi, tale da danneggiarne lo sviluppo affettivo e psico-fisico e la relazione con l'altro genitore;
2. valuti quali sono le migliori condizioni di affido e di frequentazione con il genitore non convivente, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e del principio generale della bi-genitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio e/o di richiesta svolta da entrambe le parti al riguardo;
3. indichi il C.T.U. quale è il tempo di permanenza presso ciascun genitore che assicuri il benessere dei minori, tenendo presente il regime già in essere e pertanto valutando se lo stesso risulti già adeguato;
”.
Alla udienza del 12 dicembre 2024 di esame della relazione finale dell'ausiliario depositata in data
20.11.2024, le parti chiedevano termine per depositare note di conclusioni congiunte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti congiuntamente, in quanto conformi alla legge e rispondenti agli interessi di tutela morale e materiale della prole, con riferimento all'affidamento condiviso e collocamento paritario di e _1 Per_2 secondo il calendario prospettato dalla dott.ssa in sede di consulenza tecnica d'ufficio, stilato in Per_5 equo contemperamento degli opportuni ed adeguati tempi di permanenza di ciascun minore presso i pagina 4 di 5 genitori. Anche la richiesta conferma del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole a carico del padre nella misura indicata dalla Corte d'Appello di Venezia va condivisa in quanto appare congrua al soddisfacimento delle esigenze e bisogni di e . _1 Per_2
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
1. DISPONE che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti di cui al decreto della Corte d'Appello di Venezia del 17.11.2022 vengano modificate come da conclusioni conformi delle parti indicate in epigrafe, da intendersi qui integralmente richiamate.
2. per il resto quanto stabilito nel decreto della Corte d'Appello di Venezia del 17.11.2022. Pt_2
3. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 7.1.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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