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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nella pubblica udienza del 19/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4197 /2023 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato , presso lo studio dell'Avv. MARCELLA MARTIS, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cagliari alla Via P. Delitala n. 2 , presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso degli avvocati STFANIA STEFANIA e CP_1
ALESSANDTO DOA per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2024, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2023 00015170 28000
notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione CP_1
1 Artigiani dal mese da ottobre 2021 a settembre 2022, oltre somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente, sostiene non dovute le somme richieste con l'AVA opposto assumendo di non aver alcun obbligo d'iscrizione alla Gestione Artigiani avendo dismesso ogni carica e cessato ogni attività a favore della società
[...]
, sin dal luglio 2020 e rilevando di Controparte_2 CP_3
non aver più svolto attività commerciale-artigiana da quella data né per la né per CP_3
altre ditte. CP_ Si costituiva in giudizio l' con memoria del 26 aprile 2024, sostenendo la legittimità della pretesa contributiva sottesa all'AVA oggetto di opposizione rilevando la mancata comunicazione circa la cessazione dalle cariche e della attività da parte dell'opponente.
Da quanto dedotto e prodotto dalle parti, in corso di causa risulta che l' abbia CP_1
proceduto alla cancellazione dell'opponente dalla Gestione Artigiani a far data da luglio
2021 e che l'AVA oggetto di causa sia stato interamente sgravato.
Pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ed è venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione dei provvedimenti di cancellazione e di sgravio dell'AVA solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e modificazioni), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
2 liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre CU se dovuto, spese generali al
15%, Iva e Cpa come per legge
Cagliari, 19/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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