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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.126/2023
tra:
e , rappresentati e difesi dagli Avv. Lucia Parte_1 Parte_2
NI e AT SO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Perugia, Strada
Perugia San Marco n.81/o, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Alessandro Palma Anna Rita del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto di citazione;
- nel merito: per i motivi dedotti nell'atto di appello, riformare integralmente la sentenza n° 12/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto - Dott.ssa Agata Stamga, in data 11 gennaio 2023, nel giudizio n.
1361/2015 R.G – non notificata, rep. 242023 del 11.01.2023, per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti nel giudizio di primo grado da intendersi trascritte nel presente atto;
- con condanna dell'appellata al pagamento di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattese, in via preliminare, accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art.345 c.p.c., dichiarare, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto;
- nel merito respingere e rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello avanzato dai sigg.ri e , e per l'effetto confermare la sentenza n. 12/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Spoleto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si oppone alle istanze istruttorie avverse quali il rinnovo della CTU, di cui chiede il rigetto per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta e per difetto di presupposti".
Con ordinanza in data 13/7/23 veniva rigettata l'istanza di sospensiva proposta dagli appellanti e la causa veniva rinviata all'udienza del 27/6/24 per la precisazione delle conclusioni;
successivamente però la causa veniva rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento (prima che fosse possibile tenere la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio che l'aveva assunta in decisione sicché la stessa veniva rinviata alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 10/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e interponevano Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n.12/2023 del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento della gratuità del mutuo ipotecario dell'importo di euro 250.000,00 stipulato in data 29/3/07 da con la , oggi Parte_1 Controparte_2 [...]
mutuo – asseritamente concluso con la previsione di interessi usurari a carico del CP_1
mutuatario - in relazione al cui debito si era costituito garante verso la banca e, per Parte_2
l'effetto, la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di interessi contrattuali e di mora per l'importo complessivo di euro 77.841,84 o per quella diversa somma, maggiore o minore, che fosse stata accertata in corso di causa, oltre al risarcimento in loro favore di tutti i danni subiti e al rimborso della spese sostenuta per la consulenza di parte depositata con l'atto di citazione.
I davano atto che in I grado si era costituita anche la banca contestando tutte le loro deduzioni Pt_1
in punto di usurarietà degli interessi previsti ed applicati al contratto in questione, chiedendo il rigetto della domanda e riferivano che il Tribunale aveva disposto una CTU, all'esito della quale aveva anche effettuato una proposta conciliativa, rifiutata poi dalla controparte. Infine davano atto che, mutata in fase di decisione la persona fisica del Giudice, il Tribunale aveva così statuito: “1) respinge le domande attoree;
2) condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%; 3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori.”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello i deducevano la nullità della sentenza di I grado Pt_1 per illogicità e per violazione e falsa applicazione dell'art.116 cpc, dolendosi del fatto che il primo giudice aveva ritenuto la loro domanda sostanzialmente esplorativa quando invece essi avevano depositato, con la citazione, una CTP che spiegava con precisione i termini tecnici e giuridici della domanda, così integrandola. Evidenziavano quindi che, proprio alla luce delle loro allegazioni introduttive, emergeva come il Tribunale avesse errato nel rigettare tale domanda poiché la soglia usuraria era stata superata in quanto il tasso degli interessi moratori, sommato a quello degli interessi corrispettivi, conduceva a valori percentuali superiori alla soglia di legge, come risultava dalla CTP da loro depositata.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art.644 cpc rilevando come il CTU in I grado non aveva correttamente ricostruito il tasso di mora, da lui ritenuto corrispondente alla soglia ma in realtà superiore giacché ad esso il perito avrebbe dovuto aggiungere l'incidenza, in termini percentuali, di tutti gli altri costi previsti ai fini dell'erogazione del credito.
Inoltre si dolevano dell'avvenuto rigetto della loro eccezione relativa all'invalidità della clausola floor, illegittima ai sensi dell'art.33 del Codice del consumo, applicabile nella specie rientrando nella nozione di “consumatore” anche il titolare di una ditta individuale, quale è. Parte_1 Con il terzo motivo gli appellanti deducevano poi la violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc nonché 117 e 125 del TUB (Testo Unico Bancario) per non avere, il Tribunale, dichiarato la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale relativa al calcolo degli interessi, non avendo la banca indicato nel contratto l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese.
Con il quarto motivo gli appellanti censuravano ancora una volta la mancata, corretta, applicazione dell'art.644 cp non avendo, il primo Giudice, rilevato i costi occulti insiti nell'ammortamento alla francese, sistema in cui il tasso di mora previsto doveva applicarsi non solo sulla quota capitale della rata ma sul suo intero ammontare ossia anche sulla quota di interessi corrispettivi, in tal modo prevedendosi l'applicazione di interessi su interessi, dunque in violazione del divieto di anatocismo.
Con il quinto motivo, poi, si si censurava l'omessa motivazione su una questione decisiva, vale a dire l'illegittima indicizzazione del tasso all'Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 in quanto oggetto il parametro Euribor era stato oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, come accertato dalla Commissione antitrust europea.
Con il sesto e settimo motivo, infine, gli appellanti evidenziavano come, poiché avrebbero dovuto essere riconosciuti vittoriosi in ordine alla loro domanda, errate erano, di conseguenza, anche le ulteriori statuizioni del Tribunale laddove aveva rigettato la loro domanda risarcitoria le li aveva condannati alle spese.
Si costituiva anche in questa sede osservando, quanto al primo motivo di appello, Controparte_1
che il Tribunale non si era limitato ad evidenziare il carattere esplorativo della domanda dei Pt_1
ma aveva esaminato la consulenza di parte dagli stessi depositata argomentando analiticamente circa la sua infondatezza in quanto affermativa dell'usurarietà degli interessi sulla base della, non consentita, sommatoria tra il tasso dei corrispettivi con quello dei moratori.
Quanto al secondo motivo di appello la banca osservava che il CTU correttamente aveva determinato il tasso di mora pattuito, senza aggiungere tutti gli ulteriori costi connessi all'erogazione del mutuo giacché questi ultimi vanno semmai aggiunti, ai fini del calcolo del TAEG, agli interessi corrispettivi trattandosi di elementi remuneratori. La banca contestava poi anche il terzo e quarto motivo di appello osservando, sotto il primo aspetto, che il contratto non presentava profili di indeterminatezza, indicando analiticamente il sistema di ammortamento prescelto e, sotto il secondo aspetto, come il
CTU, come correttamente sottolineato dal Tribunale, avesse sbagliato nel calcolare il tasso degli interessi moratori applicandoli sulla sola quota capitale delle rate scadute laddove tale tasso dev'essere la risultante dell'applicazione degli interessi moratori sull'intera rata, secondo il sistema del c.d. ammortamento alla francese, ritenuto, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, anche della Cassazione, del tutto legittimo. evidenziava poi la novità della questione, introdotta solo con il quinto motivo di Controparte_1
appello nel presente grado di giudizio, relativa alla pretesa illegittimità del mutuo in relazione alla previsione contrattuale dell'indicizzazione del tasso al parametro Euribor e censurava, infine, anche il sesto e settimo motivo di appello avendo il Tribunale correttamente, risultando del tutto legittima la condotta di essa banca, rigettato anche la domanda risarcitoria dei condannandoli alla Pt_1 rifusione delle spese processuali in linea con le previsioni di cui all'art.91 cpc.
Tutto ciò posto, la Corte ritiene che l'appello sia integralmente infondato.
Iniziando dall'esame del primo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale, contrariamente a quanto opinato dagli appellanti, risulta aver fatto buon governo dei principi di valutazione delle prove di cui all'art.116 cpc: ed invero, al di là della stigmatizzazione, da parte del primo Giudice, del tendenziale carattere esplorativo della citazione – ritenuta comunque non nulla - lo stesso si è comunque fatto carico di esaminare nel merito le doglianze degli attori così come integrate dalla CTP dagli stessi depositata con l'atto introduttivo nonché di esaminare la CTU, argomentando, da una parte, circa l'erroneità della prima e, dall'altra, circa la non condivisibilità di talune conclusioni contenute nella seconda. Quanto alla CTP il Tribunale ha spiegato come ai fini delle valutazioni volte ad accertare l'usurarietà o meno del tasso d'interesse contrattualmente pattuito nel mutuo non è possibile operare sommando il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, non corrispondendo tale modalità di calcolo alla formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia in punto di determinazione del TAEG, l'unica che garantisce la necessaria omogeneità nei criteri di valutazione dell'usurarietà degli interessi, corrispettivi e moratori, da utilizzare da parte di tutti gli operatori economici, pena una tendenziale arbitrarietà nei parametri da applicare da parte sia delle banche che dei clienti (cfr. sul necessario rispetto della formula di calcolo della Banca d'Italia Cass. civ., S.U.
n.19597/20 o, più recentemente, Corte d'App. Bologna, n.1247/21). Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, (si veda, tra le altre, Cass.civ., sez.III, n.26286 del
17/10/19) “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”; analogamente cfr. anche Cass.civ., n.17165/2025 secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento
(Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022).”. Dunque, il fatto che il tasso di mora venga contrattualmente fissato in aumento rispetto alla percentuale prevista per l'interesse corrispettivo significa solo che la percentuale di cui tenere conto al fine di valutare se il tasso moratorio sfori o meno la soglia usuraria è pari alla somma della percentuale prevista per l'interesse corrispettivo più
l'ulteriore percentuale aggiuntiva;
ma in nessun caso il tasso moratorio così ottenuto potrebbe poi venire a sua volta sommato al tasso previsto per gli interessi corrispettivi al fine di verificare l'usurarietà o meno del contratto, non avendo mai la Suprema Corte affermato un tale principio.
Infondato risulta poi il secondo motivo di appello giacché ai fini della determinazione del TAEG non possono aggiungersi all'interesse moratorio tutti gli altri costi del credito (spese e commissioni varie) giacché questi, come osservato dalla banca, avendo natura rimuneratoria, vanno aggiunti a tal fine all'interesse corrispettivo: il tasso moratorio, infatti, assolve a tutt'altra funzione rispetto al tasso complessivo risultante dall'insieme delle remunerazioni previste in favore della banca, essendo volto a salvaguardare quest'ultima dalle conseguenze del ritardo con cui determinate somme vengano pagate.
Quanto poi al terzo e quarto motivo di appello si osserva come, con la sentenza n.15130 del 2024 le
Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito il principio per cui l'ammortamento alla francese non pone, di per sé, un problema di indeterminatezza dell'oggetto del contratto né di anatocismo, spiegando che “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto
Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse.
Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo
2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.” (cfr. Cass. civ., sez. Unite, n.15130/2024).
Va osservato che tale pronuncia riguardava un mutuo a tasso fisso ma i principi in essa sviluppati ben possono essere trasposti anche all'ipotesi di mutuo a tasso variabile. Al riguardo è il caso di richiamare un precedente pronunciamento di questa stessa Corte (cfr. sent. n.663/24), la quale ha affermato che “Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso,
l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art.821 in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art.1194 cc a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita (gli interessi compensativi, come spiegato dalla sentenza Cassazione
Sezioni Unite 20 maggio 2024, n.15130, decorrono sul capitale anche se questo non è ancora o non interamente esigibile in conformità con l'art.1499 cc stante la natura onerosa del mutuo di denaro, dove l'interesse rappresenta il corrispettivo per la disponibilità temporanea della somma mutuata, o più precisamente della parte non ancora rimborsata, ossia del debito residuo) e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale. Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 1999 risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt.1813 ss. cc in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento "all'italiana" il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, 'il maggior carico di interessi del prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario.'.” (da pag. n.8 a pag. n.10).
Ebbene, secondo tale orientamento, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, le conclusioni tratte dal recente arresto della Corte a Sezioni Unite sopra citato si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintanto che il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” – e tali indicazioni risultano anche nel contratto stipulato dal (cfr. artt. da 5 a 9 del contratto di mutuo in atti) - il mutuatario ha piena Pt_1
cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentano di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, sicché la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione delle norma in materia di anatocismo.
Del resto i quanto alla questione dell'anatocismo, si sono limitati a richiamare arresti Pt_1 giurisprudenziali di segno contrario senza confutare specificamente l'argomentazione del Tribunale facente leva sul contenuto di cui all'art.3, comma 1, della delibera CICR del 9/2/2000 in materia di finanziamenti con piano di rimborso rateale il quale prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”: dunque laddove il debitore non paga e resta inadempiente sicché “l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata” è, appunto, scaduto, su tale intero importo, se contrattualmente stabilito – come era nel contratto di mutuo per cui è causa – potranno applicarsi gli interessi moratori dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Venendo poi al quinto motivo di appello si rileva che in I grado i non avevano posto la Pt_1 questione della illegittimità dell'indicizzazione del tasso degli interessi al parametro Euribor sicché tale domanda è tardiva a mente dell'art.345, comma 1, cpc.
Da tutto quanto esposto in punto di legittimità dell'operato della banca consegue anche il rigetto del sesto e del settimo motivo di appello, non sussistendo evidentemente i presupposti per una condanna dell'istituto al risarcimento degli asseriti danni e dovendosi confermare la condanna dei ai Pt_1 sensi dell'art.91 cpc, stante la loro soccombenza su tutte le questioni oggetto di causa, alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali.
Queste ultime si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna questi ultimi alla rifusione in favore di delle spese processuali Controparte_1
del II grado che si liquidano in euro 8.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.126/2023
tra:
e , rappresentati e difesi dagli Avv. Lucia Parte_1 Parte_2
NI e AT SO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Perugia, Strada
Perugia San Marco n.81/o, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Alessandro Palma Anna Rita del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.12/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare istruttoria: disporre il rinnovo della CTU per i motivi esposti nella parte motiva dell'atto di citazione;
- nel merito: per i motivi dedotti nell'atto di appello, riformare integralmente la sentenza n° 12/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto - Dott.ssa Agata Stamga, in data 11 gennaio 2023, nel giudizio n.
1361/2015 R.G – non notificata, rep. 242023 del 11.01.2023, per l'effetto accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti nel giudizio di primo grado da intendersi trascritte nel presente atto;
- con condanna dell'appellata al pagamento di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione disattese, in via preliminare, accertato il ricorrere dei presupposti di cui all'art.345 c.p.c., dichiarare, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto;
- nel merito respingere e rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello avanzato dai sigg.ri e , e per l'effetto confermare la sentenza n. 12/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Spoleto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si oppone alle istanze istruttorie avverse quali il rinnovo della CTU, di cui chiede il rigetto per le motivazioni di cui in comparsa di costituzione e risposta e per difetto di presupposti".
Con ordinanza in data 13/7/23 veniva rigettata l'istanza di sospensiva proposta dagli appellanti e la causa veniva rinviata all'udienza del 27/6/24 per la precisazione delle conclusioni;
successivamente però la causa veniva rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento (prima che fosse possibile tenere la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio che l'aveva assunta in decisione sicché la stessa veniva rinviata alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 10/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e interponevano Parte_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n.12/2023 del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento della gratuità del mutuo ipotecario dell'importo di euro 250.000,00 stipulato in data 29/3/07 da con la , oggi Parte_1 Controparte_2 [...]
mutuo – asseritamente concluso con la previsione di interessi usurari a carico del CP_1
mutuatario - in relazione al cui debito si era costituito garante verso la banca e, per Parte_2
l'effetto, la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme incassate a titolo di interessi contrattuali e di mora per l'importo complessivo di euro 77.841,84 o per quella diversa somma, maggiore o minore, che fosse stata accertata in corso di causa, oltre al risarcimento in loro favore di tutti i danni subiti e al rimborso della spese sostenuta per la consulenza di parte depositata con l'atto di citazione.
I davano atto che in I grado si era costituita anche la banca contestando tutte le loro deduzioni Pt_1
in punto di usurarietà degli interessi previsti ed applicati al contratto in questione, chiedendo il rigetto della domanda e riferivano che il Tribunale aveva disposto una CTU, all'esito della quale aveva anche effettuato una proposta conciliativa, rifiutata poi dalla controparte. Infine davano atto che, mutata in fase di decisione la persona fisica del Giudice, il Tribunale aveva così statuito: “1) respinge le domande attoree;
2) condanna, per l'effetto, gli attori in solido al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%; 3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori.”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello i deducevano la nullità della sentenza di I grado Pt_1 per illogicità e per violazione e falsa applicazione dell'art.116 cpc, dolendosi del fatto che il primo giudice aveva ritenuto la loro domanda sostanzialmente esplorativa quando invece essi avevano depositato, con la citazione, una CTP che spiegava con precisione i termini tecnici e giuridici della domanda, così integrandola. Evidenziavano quindi che, proprio alla luce delle loro allegazioni introduttive, emergeva come il Tribunale avesse errato nel rigettare tale domanda poiché la soglia usuraria era stata superata in quanto il tasso degli interessi moratori, sommato a quello degli interessi corrispettivi, conduceva a valori percentuali superiori alla soglia di legge, come risultava dalla CTP da loro depositata.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art.644 cpc rilevando come il CTU in I grado non aveva correttamente ricostruito il tasso di mora, da lui ritenuto corrispondente alla soglia ma in realtà superiore giacché ad esso il perito avrebbe dovuto aggiungere l'incidenza, in termini percentuali, di tutti gli altri costi previsti ai fini dell'erogazione del credito.
Inoltre si dolevano dell'avvenuto rigetto della loro eccezione relativa all'invalidità della clausola floor, illegittima ai sensi dell'art.33 del Codice del consumo, applicabile nella specie rientrando nella nozione di “consumatore” anche il titolare di una ditta individuale, quale è. Parte_1 Con il terzo motivo gli appellanti deducevano poi la violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc nonché 117 e 125 del TUB (Testo Unico Bancario) per non avere, il Tribunale, dichiarato la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale relativa al calcolo degli interessi, non avendo la banca indicato nel contratto l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese.
Con il quarto motivo gli appellanti censuravano ancora una volta la mancata, corretta, applicazione dell'art.644 cp non avendo, il primo Giudice, rilevato i costi occulti insiti nell'ammortamento alla francese, sistema in cui il tasso di mora previsto doveva applicarsi non solo sulla quota capitale della rata ma sul suo intero ammontare ossia anche sulla quota di interessi corrispettivi, in tal modo prevedendosi l'applicazione di interessi su interessi, dunque in violazione del divieto di anatocismo.
Con il quinto motivo, poi, si si censurava l'omessa motivazione su una questione decisiva, vale a dire l'illegittima indicizzazione del tasso all'Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 in quanto oggetto il parametro Euribor era stato oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche, come accertato dalla Commissione antitrust europea.
Con il sesto e settimo motivo, infine, gli appellanti evidenziavano come, poiché avrebbero dovuto essere riconosciuti vittoriosi in ordine alla loro domanda, errate erano, di conseguenza, anche le ulteriori statuizioni del Tribunale laddove aveva rigettato la loro domanda risarcitoria le li aveva condannati alle spese.
Si costituiva anche in questa sede osservando, quanto al primo motivo di appello, Controparte_1
che il Tribunale non si era limitato ad evidenziare il carattere esplorativo della domanda dei Pt_1
ma aveva esaminato la consulenza di parte dagli stessi depositata argomentando analiticamente circa la sua infondatezza in quanto affermativa dell'usurarietà degli interessi sulla base della, non consentita, sommatoria tra il tasso dei corrispettivi con quello dei moratori.
Quanto al secondo motivo di appello la banca osservava che il CTU correttamente aveva determinato il tasso di mora pattuito, senza aggiungere tutti gli ulteriori costi connessi all'erogazione del mutuo giacché questi ultimi vanno semmai aggiunti, ai fini del calcolo del TAEG, agli interessi corrispettivi trattandosi di elementi remuneratori. La banca contestava poi anche il terzo e quarto motivo di appello osservando, sotto il primo aspetto, che il contratto non presentava profili di indeterminatezza, indicando analiticamente il sistema di ammortamento prescelto e, sotto il secondo aspetto, come il
CTU, come correttamente sottolineato dal Tribunale, avesse sbagliato nel calcolare il tasso degli interessi moratori applicandoli sulla sola quota capitale delle rate scadute laddove tale tasso dev'essere la risultante dell'applicazione degli interessi moratori sull'intera rata, secondo il sistema del c.d. ammortamento alla francese, ritenuto, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, anche della Cassazione, del tutto legittimo. evidenziava poi la novità della questione, introdotta solo con il quinto motivo di Controparte_1
appello nel presente grado di giudizio, relativa alla pretesa illegittimità del mutuo in relazione alla previsione contrattuale dell'indicizzazione del tasso al parametro Euribor e censurava, infine, anche il sesto e settimo motivo di appello avendo il Tribunale correttamente, risultando del tutto legittima la condotta di essa banca, rigettato anche la domanda risarcitoria dei condannandoli alla Pt_1 rifusione delle spese processuali in linea con le previsioni di cui all'art.91 cpc.
Tutto ciò posto, la Corte ritiene che l'appello sia integralmente infondato.
Iniziando dall'esame del primo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale, contrariamente a quanto opinato dagli appellanti, risulta aver fatto buon governo dei principi di valutazione delle prove di cui all'art.116 cpc: ed invero, al di là della stigmatizzazione, da parte del primo Giudice, del tendenziale carattere esplorativo della citazione – ritenuta comunque non nulla - lo stesso si è comunque fatto carico di esaminare nel merito le doglianze degli attori così come integrate dalla CTP dagli stessi depositata con l'atto introduttivo nonché di esaminare la CTU, argomentando, da una parte, circa l'erroneità della prima e, dall'altra, circa la non condivisibilità di talune conclusioni contenute nella seconda. Quanto alla CTP il Tribunale ha spiegato come ai fini delle valutazioni volte ad accertare l'usurarietà o meno del tasso d'interesse contrattualmente pattuito nel mutuo non è possibile operare sommando il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, non corrispondendo tale modalità di calcolo alla formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia in punto di determinazione del TAEG, l'unica che garantisce la necessaria omogeneità nei criteri di valutazione dell'usurarietà degli interessi, corrispettivi e moratori, da utilizzare da parte di tutti gli operatori economici, pena una tendenziale arbitrarietà nei parametri da applicare da parte sia delle banche che dei clienti (cfr. sul necessario rispetto della formula di calcolo della Banca d'Italia Cass. civ., S.U.
n.19597/20 o, più recentemente, Corte d'App. Bologna, n.1247/21). Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, (si veda, tra le altre, Cass.civ., sez.III, n.26286 del
17/10/19) “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento”; analogamente cfr. anche Cass.civ., n.17165/2025 secondo cui “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento
(Cass., n. 31615/2021; Cass., n. 14214/2022).”. Dunque, il fatto che il tasso di mora venga contrattualmente fissato in aumento rispetto alla percentuale prevista per l'interesse corrispettivo significa solo che la percentuale di cui tenere conto al fine di valutare se il tasso moratorio sfori o meno la soglia usuraria è pari alla somma della percentuale prevista per l'interesse corrispettivo più
l'ulteriore percentuale aggiuntiva;
ma in nessun caso il tasso moratorio così ottenuto potrebbe poi venire a sua volta sommato al tasso previsto per gli interessi corrispettivi al fine di verificare l'usurarietà o meno del contratto, non avendo mai la Suprema Corte affermato un tale principio.
Infondato risulta poi il secondo motivo di appello giacché ai fini della determinazione del TAEG non possono aggiungersi all'interesse moratorio tutti gli altri costi del credito (spese e commissioni varie) giacché questi, come osservato dalla banca, avendo natura rimuneratoria, vanno aggiunti a tal fine all'interesse corrispettivo: il tasso moratorio, infatti, assolve a tutt'altra funzione rispetto al tasso complessivo risultante dall'insieme delle remunerazioni previste in favore della banca, essendo volto a salvaguardare quest'ultima dalle conseguenze del ritardo con cui determinate somme vengano pagate.
Quanto poi al terzo e quarto motivo di appello si osserva come, con la sentenza n.15130 del 2024 le
Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito il principio per cui l'ammortamento alla francese non pone, di per sé, un problema di indeterminatezza dell'oggetto del contratto né di anatocismo, spiegando che “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto
Informativo Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse.
Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo
2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo «alla francese» di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17). Ed allora, se il contratto «trasparente» è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato.” (cfr. Cass. civ., sez. Unite, n.15130/2024).
Va osservato che tale pronuncia riguardava un mutuo a tasso fisso ma i principi in essa sviluppati ben possono essere trasposti anche all'ipotesi di mutuo a tasso variabile. Al riguardo è il caso di richiamare un precedente pronunciamento di questa stessa Corte (cfr. sent. n.663/24), la quale ha affermato che “Un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso,
l'indicazione “a rata costante” indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante (esclusa dal variare del tasso).
La Cassazione sottolinea che, come chiarito dai matematici finanziari, il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata costante produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del “montante” sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno e questo meccanismo determina una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, per cui nelle prime fasi del piano di ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore. L'abbattimento progressivo più lento del capitale residuo, la cui frazione nella “rata costante” iniziale è più bassa e man mano aumenta, è pienamente legittima ai sensi dell'art.821 in quanto nel contratto di mutuo gli interessi maturano e divengono esigibili giorno per giorno, sin dalla dazione del capitale (ovvero dall'erogazione del finanziamento), a partire dal quale si realizza la situazione di godimento altrui della somma oggetto di prestito e ai sensi dell'art.1194 cc a norma del quale i pagamenti mensili operati dal mutuatario a titolo di rate del finanziamento dovranno essere imputati, in via preliminare, al pagamento degli interessi e, per la parte residua, al rimborso del capitale;
sicché la quota interessi è pari al totale degli interessi maturati (giorno per giorno) nel corso del periodo di riferimento della rata, e certamente esigibili alla scadenza mensile pattuita (gli interessi compensativi, come spiegato dalla sentenza Cassazione
Sezioni Unite 20 maggio 2024, n.15130, decorrono sul capitale anche se questo non è ancora o non interamente esigibile in conformità con l'art.1499 cc stante la natura onerosa del mutuo di denaro, dove l'interesse rappresenta il corrispettivo per la disponibilità temporanea della somma mutuata, o più precisamente della parte non ancora rimborsata, ossia del debito residuo) e devono calcolarsi moltiplicando il tasso d'interesse pattuito fra le parti per il capitale complessivamente erogato e goduto, in rapporto al periodo di riferimento della rata;
la quota capitale, di conseguenza, è pari a tutto ciò che della rata residua dopo il preliminare pagamento della quota interessi, che viene imputato al rimborso del capitale. Ed è evidente che ciò determini complessivamente un maggior costo finale dell'operazione in quanto la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta in conclusione la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Nel caso di specie il contratto di mutuo del 1999 risulta conforme ai requisiti legali previsti dagli artt.1813 ss. cc in quanto contiene l'indicazione di: importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse;
indicazione del pagamento del debito a rate costanti.
Il fatto che il mutuatario non possa calcolare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria deriva già solo dalla scelta di un mutuo a tasso variabile, che non consente di avere chiara contezza del costo finale della operazione.
Una volta fornita informazione chiara (come sopra detto) su tutti gli elementi essenziali del tipo contrattuale (importo e durata prestito, TAN e periodicità rate) e il modo in cui sono formate le rate del piano mediante pagamento “a rata costante”, non può sussistere né un problema di indeterminatezza, né di violazione di forma scritta perché sono presenti gli elementi tipici del contratto e il cliente ha gli elementi per una decisione informata: il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di "interessi su interessi" (anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito (senza che ciò influisca sul TAN e sul TAEG, come esplicitati nel contratto), mentre nell'ammortamento "all'italiana" il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, e quindi gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Di talché, come specifica la Corte, 'il maggior carico di interessi del prestito [dipende] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario.'.” (da pag. n.8 a pag. n.10).
Ebbene, secondo tale orientamento, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, le conclusioni tratte dal recente arresto della Corte a Sezioni Unite sopra citato si adattano anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintanto che il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” – e tali indicazioni risultano anche nel contratto stipulato dal (cfr. artt. da 5 a 9 del contratto di mutuo in atti) - il mutuatario ha piena Pt_1
cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentano di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento, sicché la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto di mutuo né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione delle norma in materia di anatocismo.
Del resto i quanto alla questione dell'anatocismo, si sono limitati a richiamare arresti Pt_1 giurisprudenziali di segno contrario senza confutare specificamente l'argomentazione del Tribunale facente leva sul contenuto di cui all'art.3, comma 1, della delibera CICR del 9/2/2000 in materia di finanziamenti con piano di rimborso rateale il quale prevede che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”: dunque laddove il debitore non paga e resta inadempiente sicché “l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata” è, appunto, scaduto, su tale intero importo, se contrattualmente stabilito – come era nel contratto di mutuo per cui è causa – potranno applicarsi gli interessi moratori dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Venendo poi al quinto motivo di appello si rileva che in I grado i non avevano posto la Pt_1 questione della illegittimità dell'indicizzazione del tasso degli interessi al parametro Euribor sicché tale domanda è tardiva a mente dell'art.345, comma 1, cpc.
Da tutto quanto esposto in punto di legittimità dell'operato della banca consegue anche il rigetto del sesto e del settimo motivo di appello, non sussistendo evidentemente i presupposti per una condanna dell'istituto al risarcimento degli asseriti danni e dovendosi confermare la condanna dei ai Pt_1 sensi dell'art.91 cpc, stante la loro soccombenza su tutte le questioni oggetto di causa, alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali.
Queste ultime si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- Condanna questi ultimi alla rifusione in favore di delle spese processuali Controparte_1
del II grado che si liquidano in euro 8.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)