Articolo 1 della Legge 21 agosto 1950, n. 699
Articolo 2
Versione
24 settembre 1950
Art. 1.
Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto".
Entrata in vigore il 24 settembre 1950