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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ER RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1737/2023
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Selicato Francesco parte opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Renata Castellan e dall'avv. Sebastiano Angelo Scarpa parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2023, notificato il 27/04/2023, con cui il Parte_2
Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_1 derivante da contratto di finanziamento n. 0538713165 per l'acquisto dell'auto Nissan Navara per l'importo complessivo di € 11.171,88, ha ingiunto a quale debitore Parte_1 principale, in solido con quale co-obbligato, il pagamento della somma di € Parte_2
11.171,88, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in €
145,50 per esborsi e € 567,00 per compensi.
1.1 In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
a 4 Pt_3 composite in favore della cessionaria affittuaria del ramo d'azienda di cui hanno CP_2 chiesto autorizzarsi la chiamata in causa;
l'obbligatorietà del concordato omologato per i creditori sociali di Parte_4
Nel merito, hanno chiesto la revoca del d.i. opposto in quanto illegittimo per insussistenza della prova del credito, per ammortamento alla francese e interessi usurari, per vessatorietà delle clausole ai sensi del Codice del Consumo e per nullità della fideiussione con decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., con ogni conseguenza in punto di spese di lite.
2. si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione CP_1 della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, la conferma dello stesso e il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
A tal fine ha dedotto di aver già svolto il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo, di essere legittimata attiva/titolare attiva e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione/affitto ramo d'azienda in favore di da parte del CP_2 debitore ceduto, di non essere stata ammessa al concordato in quanto dolosamente esclusa dal debitore nell'elenco dei creditori prodotto in giudizio. Ha aggiunto, inoltre, che, a fronte della prova offerta in sede monitoria, nessuna contestazione generica e puntuale è stata svolta dagli opponenti, precisando che è intervenuto in qualità di co-obbligato e non di Parte_2 fideiussore, sì da risultare inconferenti le doglianze svolte sul punto, e che gli interessi sono stati calcolati entro il tasso usura senza alcun anatocismo nascosto nell'ammortamento alla francese.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza motivata del 22.03.2024, il Tribunale, visto l'esito negativo della mediazione già svolta, ha concesso la provvisoria esecutività, ex art. 648
c.p.c., nei confronti del solo soggetto co-obbligato e ha rigettato la richiesta di Parte_2 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Ha fissato, quindi, udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va integralmente, rigetta per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Per quel che concerne la posizione di va chiarito che l'ammissione Parte_1 della società al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Brindisi il
16.06.2022 (v. all. c) fascicolo opponenti), non preclude al creditore non incluso (v. elenco
Pag. 2 a 4 creditori a pag. 13 istanza di parte sub all. c) fascicolo opponenti) la possibilità di agire in giudizio anche in via monitoria per accertare l'esistenza del credito escluso e/o contestato in sede di concordato, dal momento che in tale procedura, diversamente da quanto avviene in altre procedure concorsuali, non c'è alcuna fase endoconcorsuale di verifica dello stato passivo, fermo restando i limiti previsti dalla disciplina sul concordato vigenti per la sede esecutiva.
Al riguardo, è doveroso osservare che l'inclusione o meno dell'istituto di credito opposto nell'elenco dei creditori concordatari è questione controversa in questo giudizio, atteso che l'opponente lo ritiene incluso mentre l'opposto si afferma escluso.
Invero, dai documenti in atti, non emerge con chiarezza l'inclusione dell'istituto di credito il quale ha, quindi, interesse alla pronuncia in oggetto, fermo restando la vincolatività del concordato nel caso di ammissione del suo credito.
È escluso, poi, il pericolo di duplicazione della pretesa creditoria paventato da parte opponente in considerazione dei principi della solidarietà tra condebitori, del regresso nei rapporti interni e dell'exceptio doli generalis in caso di richiesta di doppio pagamento per il medesimo importo già ottenuto dal creditore.
4.2 Per quel che concerne la posizione di invece, va considerato che, in caso Parte_2 di concordato preventivo, i creditori conservano impregiudicati i propri diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Va evidenziato, poi, che è intervenuto in qualità di co-obbligato e non di fideiussore, Parte_2 come da contratto di finanziamento e condizioni generali (v. all. 3 e 4 fascicolo monitorio): non risulta, neanche in modo implicito e per via interpretativa, l'assunzione di una fideiussione omnibus con clausole conformi allo schema ABI dichiarato nullo.
L'unico riferimento alla decadenza dal beneficio del termine contenuto nelle condizioni contrattuali alla clausola n. 12 riguarda, infatti, non la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., ma la decadenza del beneficiario del finanziamento dal termine di pagamento ex art. 1186 c.c., con risoluzione del contratto di finanziamento per mancato pagamento delle rate previste.
Ne deriva che le difese svolte richiamando gli approdi ermeneutici relativi alle fideiussioni omnibus sono del tutto non pertinenti.
4.3 Per quanto concerne, poi, l'esistenza e l'ammontare del debito, va osservato che, per un verso, , già in sede monitoria, ha dato prova di essere titolare del credito azionato CP_1
e dell'ammontare di questo, producendo contratto originario, contratto di cessione, comunicazione della cessione ed estratto conto ex art. 50 Tub e che, per altro verso, gli opponenti hanno sollevato contestazioni generiche e astratte, senza alcun riferimento e
Pag. 3 a 4 allegazione relativa al caso di specie, in merito alla modalità di computo del tasso di interesse e all'usura nonché che le Sezioni Unite, con la sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, hanno escluso l'illegittimità in sé dell'ammortamento alla francese.
4.4 Alla luce di tali ragioni, va rigettata l'opposizione con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna, in solido, degli opponenti soccombenti ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 11.171,88), con riduzione del 20% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero esiguo e della modesta difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate nonché della ripetitiva dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 370/2023 già reso provvisoriamente esecutivo in misura parziale in corso di causa, che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 [...]
che liquida in € 4.061,60 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del CP_1
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ER RA
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
ER RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1737/2023
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Selicato Francesco parte opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Renata Castellan e dall'avv. Sebastiano Angelo Scarpa parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 370/2023, notificato il 27/04/2023, con cui il Parte_2
Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratasi cessionaria del credito Controparte_1 derivante da contratto di finanziamento n. 0538713165 per l'acquisto dell'auto Nissan Navara per l'importo complessivo di € 11.171,88, ha ingiunto a quale debitore Parte_1 principale, in solido con quale co-obbligato, il pagamento della somma di € Parte_2
11.171,88, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in €
145,50 per esborsi e € 567,00 per compensi.
1.1 In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
a 4 Pt_3 composite in favore della cessionaria affittuaria del ramo d'azienda di cui hanno CP_2 chiesto autorizzarsi la chiamata in causa;
l'obbligatorietà del concordato omologato per i creditori sociali di Parte_4
Nel merito, hanno chiesto la revoca del d.i. opposto in quanto illegittimo per insussistenza della prova del credito, per ammortamento alla francese e interessi usurari, per vessatorietà delle clausole ai sensi del Codice del Consumo e per nullità della fideiussione con decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., con ogni conseguenza in punto di spese di lite.
2. si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la concessione CP_1 della provvisoria esecutività del d.i. opposto e, nel merito, la conferma dello stesso e il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
A tal fine ha dedotto di aver già svolto il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo, di essere legittimata attiva/titolare attiva e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione/affitto ramo d'azienda in favore di da parte del CP_2 debitore ceduto, di non essere stata ammessa al concordato in quanto dolosamente esclusa dal debitore nell'elenco dei creditori prodotto in giudizio. Ha aggiunto, inoltre, che, a fronte della prova offerta in sede monitoria, nessuna contestazione generica e puntuale è stata svolta dagli opponenti, precisando che è intervenuto in qualità di co-obbligato e non di Parte_2 fideiussore, sì da risultare inconferenti le doglianze svolte sul punto, e che gli interessi sono stati calcolati entro il tasso usura senza alcun anatocismo nascosto nell'ammortamento alla francese.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza motivata del 22.03.2024, il Tribunale, visto l'esito negativo della mediazione già svolta, ha concesso la provvisoria esecutività, ex art. 648
c.p.c., nei confronti del solo soggetto co-obbligato e ha rigettato la richiesta di Parte_2 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Ha fissato, quindi, udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, va integralmente, rigetta per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Per quel che concerne la posizione di va chiarito che l'ammissione Parte_1 della società al concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Brindisi il
16.06.2022 (v. all. c) fascicolo opponenti), non preclude al creditore non incluso (v. elenco
Pag. 2 a 4 creditori a pag. 13 istanza di parte sub all. c) fascicolo opponenti) la possibilità di agire in giudizio anche in via monitoria per accertare l'esistenza del credito escluso e/o contestato in sede di concordato, dal momento che in tale procedura, diversamente da quanto avviene in altre procedure concorsuali, non c'è alcuna fase endoconcorsuale di verifica dello stato passivo, fermo restando i limiti previsti dalla disciplina sul concordato vigenti per la sede esecutiva.
Al riguardo, è doveroso osservare che l'inclusione o meno dell'istituto di credito opposto nell'elenco dei creditori concordatari è questione controversa in questo giudizio, atteso che l'opponente lo ritiene incluso mentre l'opposto si afferma escluso.
Invero, dai documenti in atti, non emerge con chiarezza l'inclusione dell'istituto di credito il quale ha, quindi, interesse alla pronuncia in oggetto, fermo restando la vincolatività del concordato nel caso di ammissione del suo credito.
È escluso, poi, il pericolo di duplicazione della pretesa creditoria paventato da parte opponente in considerazione dei principi della solidarietà tra condebitori, del regresso nei rapporti interni e dell'exceptio doli generalis in caso di richiesta di doppio pagamento per il medesimo importo già ottenuto dal creditore.
4.2 Per quel che concerne la posizione di invece, va considerato che, in caso Parte_2 di concordato preventivo, i creditori conservano impregiudicati i propri diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Va evidenziato, poi, che è intervenuto in qualità di co-obbligato e non di fideiussore, Parte_2 come da contratto di finanziamento e condizioni generali (v. all. 3 e 4 fascicolo monitorio): non risulta, neanche in modo implicito e per via interpretativa, l'assunzione di una fideiussione omnibus con clausole conformi allo schema ABI dichiarato nullo.
L'unico riferimento alla decadenza dal beneficio del termine contenuto nelle condizioni contrattuali alla clausola n. 12 riguarda, infatti, non la decadenza del creditore dalla garanzia ex art. 1957 c.c., ma la decadenza del beneficiario del finanziamento dal termine di pagamento ex art. 1186 c.c., con risoluzione del contratto di finanziamento per mancato pagamento delle rate previste.
Ne deriva che le difese svolte richiamando gli approdi ermeneutici relativi alle fideiussioni omnibus sono del tutto non pertinenti.
4.3 Per quanto concerne, poi, l'esistenza e l'ammontare del debito, va osservato che, per un verso, , già in sede monitoria, ha dato prova di essere titolare del credito azionato CP_1
e dell'ammontare di questo, producendo contratto originario, contratto di cessione, comunicazione della cessione ed estratto conto ex art. 50 Tub e che, per altro verso, gli opponenti hanno sollevato contestazioni generiche e astratte, senza alcun riferimento e
Pag. 3 a 4 allegazione relativa al caso di specie, in merito alla modalità di computo del tasso di interesse e all'usura nonché che le Sezioni Unite, con la sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, hanno escluso l'illegittimità in sé dell'ammortamento alla francese.
4.4 Alla luce di tali ragioni, va rigettata l'opposizione con conferma del d.i. opposto.
5. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna, in solido, degli opponenti soccombenti ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 11.171,88), con riduzione del 20% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero esiguo e della modesta difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate nonché della ripetitiva dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 370/2023 già reso provvisoriamente esecutivo in misura parziale in corso di causa, che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 [...]
che liquida in € 4.061,60 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del CP_1
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 18.12.2025
La Giudice
ER RA
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