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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa Rg. n. 1987/24
TRA
elettivamente domiciliato in Mercato San Parte 1 C.F. 1
Severino alla Via Ferrovia n. 16/1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Delli Priscoli che lo rappresenta e difende giusto procura in atti opponente
e
Controparte 1 in p.l.r.p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla Via Guantai
Nuovi n. 11 presso lo studio dell'avv. Cinzia Viterale che la rapp.ta e difende giusta procura in calce
Controparte_2 e Controparte 1 in p.l.r.p.t., rapp. ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11
sono domiciliati.
Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 07180202300017285000 relativo e limitatamente alla cartella esattoriale 07120170106093524000, per i motivi tutti illustrati nel libello introduttivo, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese e compensi.
CP Si costituiscono il Controparte 2 e l' contestando l'assunto attoreo e
concludendo per il rigetto della domanda con il favore delle spese e dei compensi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Invero sostanzialmente l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la omessa ovvero irrituale notificazione della cartella di pagamento sopra indicata e conseguentemente la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
La cartella di pagamento posta alla base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata è stata ritualmente notificata dall' CP 3, come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta. In particolare, la cartella di pagamento n.
07120170106093524000 è stata ritualmente notificata all'attrice in data 18.05.2018, come emerge dalla relata di notifica depositata in atti unitamente al prospetto riepilogativo degli atti depositati presso la casa comunale. Dunque, il preavviso oggetto della qui spiegata impugnazione risulta essere stato preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, atto impositivo cristallizzatosi e divenuto definitivo per mancata impugnazione. E' rimasto quindi apertamente smentito l'assunto difensivo svolto da parte attrice, secondo il quale il preavviso di fermo impugnato debba essere inteso quale primo atto ricevuto, alla luce dell'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento prodromica. Deve
pertanto affermarsi la regolarità della notificazione ed in mancanza di impugnazione nei termini di legge della notifica dell'atto presupposto, deve affermarsi la sua definitività per la preventiva sussistenza della notifica della cartella di pagamento, non oggetto, a suo tempo, di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuta irrimediabilmente “cristallizzata”.
Ancora, nel merito, anche l'eccezione di prescrizione risulta essere infondata.
Infatti, in considerazione dell'emergenza sanitaria sorta per il COVID 19, per la quale è
stata disposta una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dall' 8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, venendo altresì stabilita una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, il credito relativo alla cartella notificata il 18.05.2018
non può ritenersi prescritto. In ogni caso, risulta notificato tempestivo ed idoneo atto interruttivo nel corso della emergenza sanitaria nazionale in data 30.01.2020. In particolare,
in data 30.1.2020 l'agenzia convenuta provvedeva a notificare alla sig.ra Parte 2
l'intimazione di pagamento n. 071201990223279206000 a mezzo della quale si richiedeva il pagamento dell'importo di euro 20.230,16 scaturente dalla cartella impugnata nell'odierno giudizio unitamente al successivo preavviso.
Pertanto la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in tal caso la cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte
di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione,
non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è
sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta"( Cass. Ordinanza n. 3005/20). Ciò vuol dire che, stante la mancata impugnazione della cartella sottesa e della successiva intimazione di pagamento, il preavviso de quo poteva essere impugnato solo per vizi propri e di forma e non di sostanza e di merito con la conseguenza che la pretesa creditoria deve ritenersi oramai cristallizzata.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario è legittima e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa dell'ente impositore.
Pertanto, per i suesposti motivi, in considerazione della difesa precisa e circostanziata degli opposti, deve ritenersi infondata l'opposizione come proposta che pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta relativamente alla a)
preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. comunicazione
07180202300017285000 fondato sulla cartella esattoriale 07120170106093524000 per i motivi come sopra esposti;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente b)
giudizio in favore degli opposti che si liquidano in Euro 100,00 per spese vive, Euro
1500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, data di deposito
Il Gop
Dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente sentenza nella causa Rg. n. 1987/24
TRA
elettivamente domiciliato in Mercato San Parte 1 C.F. 1
Severino alla Via Ferrovia n. 16/1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Delli Priscoli che lo rappresenta e difende giusto procura in atti opponente
e
Controparte 1 in p.l.r.p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla Via Guantai
Nuovi n. 11 presso lo studio dell'avv. Cinzia Viterale che la rapp.ta e difende giusta procura in calce
Controparte_2 e Controparte 1 in p.l.r.p.t., rapp. ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Napoli alla Via A. Diaz n. 11
sono domiciliati.
Opposti
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 07180202300017285000 relativo e limitatamente alla cartella esattoriale 07120170106093524000, per i motivi tutti illustrati nel libello introduttivo, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese e compensi.
CP Si costituiscono il Controparte 2 e l' contestando l'assunto attoreo e
concludendo per il rigetto della domanda con il favore delle spese e dei compensi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Invero sostanzialmente l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la omessa ovvero irrituale notificazione della cartella di pagamento sopra indicata e conseguentemente la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
La cartella di pagamento posta alla base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata è stata ritualmente notificata dall' CP 3, come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta. In particolare, la cartella di pagamento n.
07120170106093524000 è stata ritualmente notificata all'attrice in data 18.05.2018, come emerge dalla relata di notifica depositata in atti unitamente al prospetto riepilogativo degli atti depositati presso la casa comunale. Dunque, il preavviso oggetto della qui spiegata impugnazione risulta essere stato preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, atto impositivo cristallizzatosi e divenuto definitivo per mancata impugnazione. E' rimasto quindi apertamente smentito l'assunto difensivo svolto da parte attrice, secondo il quale il preavviso di fermo impugnato debba essere inteso quale primo atto ricevuto, alla luce dell'avvenuto perfezionamento della notifica della cartella di pagamento prodromica. Deve
pertanto affermarsi la regolarità della notificazione ed in mancanza di impugnazione nei termini di legge della notifica dell'atto presupposto, deve affermarsi la sua definitività per la preventiva sussistenza della notifica della cartella di pagamento, non oggetto, a suo tempo, di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuta irrimediabilmente “cristallizzata”.
Ancora, nel merito, anche l'eccezione di prescrizione risulta essere infondata.
Infatti, in considerazione dell'emergenza sanitaria sorta per il COVID 19, per la quale è
stata disposta una sospensione ex lege dell'attività di riscossione dall' 8 marzo 2020 al 31
agosto 2021, venendo altresì stabilita una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, il credito relativo alla cartella notificata il 18.05.2018
non può ritenersi prescritto. In ogni caso, risulta notificato tempestivo ed idoneo atto interruttivo nel corso della emergenza sanitaria nazionale in data 30.01.2020. In particolare,
in data 30.1.2020 l'agenzia convenuta provvedeva a notificare alla sig.ra Parte 2
l'intimazione di pagamento n. 071201990223279206000 a mezzo della quale si richiedeva il pagamento dell'importo di euro 20.230,16 scaturente dalla cartella impugnata nell'odierno giudizio unitamente al successivo preavviso.
Pertanto la mancata impugnazione dell'atto presupposto, in tal caso la cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla Stessa Corte
di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione,
non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è
sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta"( Cass. Ordinanza n. 3005/20). Ciò vuol dire che, stante la mancata impugnazione della cartella sottesa e della successiva intimazione di pagamento, il preavviso de quo poteva essere impugnato solo per vizi propri e di forma e non di sostanza e di merito con la conseguenza che la pretesa creditoria deve ritenersi oramai cristallizzata.
Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario è legittima e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa dell'ente impositore.
Pertanto, per i suesposti motivi, in considerazione della difesa precisa e circostanziata degli opposti, deve ritenersi infondata l'opposizione come proposta che pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta relativamente alla a)
preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. comunicazione
07180202300017285000 fondato sulla cartella esattoriale 07120170106093524000 per i motivi come sopra esposti;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente b)
giudizio in favore degli opposti che si liquidano in Euro 100,00 per spese vive, Euro
1500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, data di deposito
Il Gop
Dott. Salvatore Di Biase