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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3874/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3874/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cracovia (Polonia) in data 31 maggio 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giovo (TN), Parte II, Serie C, N.
6, Anno 2014, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 18 Per_1
giugno 2018.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è lavoratore autonomo ed esercita Parte_1
l'attività di agente d'affari in mediazione immobiliare, mentre la sig.ra
[...]
lavora come insegnante alle dipendenze del Parte_2 CP_1
[...]
I ricorrenti hanno dedotto che l'abitazione familiare sita in Giovo, Fraz. Ville, in via San Nicolò n. 14, così tavolarmente contraddistinta in P.T. 1542 II, C.C. 163
Giovo, p.ed. 579, è di proprietà esclusiva del sig. il quale è, altresì, Pt_1
proprietario di altro immobile, tavolarmente contraddistinto in P.T. 1240 II, C.C.
163 Giovo, p.ed. 580, attualmente non abitabile.
I coniugi sono entrambi proprietari di un'autovettura ciascuno.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in Giovo (Tn), Fraz. Ville, Via San Nicolo' n. 14, così tavolarmente contraddistinta in P.T. 1542 II, C.C. 163 Giovo, p.ed. 579, rimarrà assegnata al sig. , con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, ove Parte_1
continuerà a vivere;
3) la sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale, Parte_2
asportando i propri beni ed effetti personali, nonché quelli del figlio, oltreché beni mobili che i coniugi concorderanno rimangano di proprietà della moglie, entro 180 giorni dal deposito del presente ricorso presso la competente Cancelleria del
Tribunale di Trento, trasferendo altresì la propria residenza formale, unitamente a quella del figlio minore in altro immobile in locazione;
Persona_2
4) il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
5) fermo l'affido condiviso è diritto-dovere del padre tenere con sé Per_1
secondo il seguente protocollo, ferma la possibilità dei genitori di accordarsi per tempi di permanenza diversi del minore con il sig. : Parte_1
2 a) un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì in mancanza di accordo tra i genitori sul giorno, dal termine della scuola, con pernotto;
b) weekend alternati dal venerdì dal termine del lavoro del padre alla domenica sera dopo cena, ad ore 20.30 in periodo scolastico e ad ore 22.30 in periodo non scolastico;
c) nel periodo estivo, 15 giorni, anche per due periodi non consecutivi di una settimana ciascuno, da concordare entro il mese di febbraio di ogni anno;
anche la madre trascorrerà due periodi anche non consecutivi di una settimana ciascuno in estate con il minore;
d) metà vacanze natalizie e pasquali, alternando i genitori Natale e Vigilia di
Natale, Pasqua e Pasquetta, le altre festività religiose e nazionali;
i genitori alterneranno di anno in anno anche il periodo 26 dicembre / 1° gennaio - 2 gennaio
/ 6 gennaio;
e) eventuali impedimenti dei genitori e/o indisponibilità del figlio verranno reciprocamente comunicate appena possibile e comunque entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
6) disporre un contributo al mantenimento di a carico del padre pari ad Per_1
Euro 700,00. - mensili, decorrente dal mese successivo all'uscita dalla casa coniugale della moglie;
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) prevedere che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense (doc. 12), siano sostenute dai coniugi per la quota del 50% ciascuno;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
8) prevedere che le detrazioni per il figlio a carico e per le spese sostenute saranno in misura del 100 % in favore della moglie;
3 9) l'assegno unico e universale per il figlio a carico, così come ogni eventuale sussidio al nucleo e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale, verranno percepiti dalla madre;
10) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto del figlio minore;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con il figlio;
11) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
12) spese legali a carico del sig. .”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3874/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Cracovia (Polonia) in data 31 maggio 2014, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giovo (TN), Parte II, Serie C, N.
6, Anno 2014, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio in data 18 Per_1
giugno 2018.
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. è lavoratore autonomo ed esercita Parte_1
l'attività di agente d'affari in mediazione immobiliare, mentre la sig.ra
[...]
lavora come insegnante alle dipendenze del Parte_2 CP_1
[...]
I ricorrenti hanno dedotto che l'abitazione familiare sita in Giovo, Fraz. Ville, in via San Nicolò n. 14, così tavolarmente contraddistinta in P.T. 1542 II, C.C. 163
Giovo, p.ed. 579, è di proprietà esclusiva del sig. il quale è, altresì, Pt_1
proprietario di altro immobile, tavolarmente contraddistinto in P.T. 1240 II, C.C.
163 Giovo, p.ed. 580, attualmente non abitabile.
I coniugi sono entrambi proprietari di un'autovettura ciascuno.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale sita in Giovo (Tn), Fraz. Ville, Via San Nicolo' n. 14, così tavolarmente contraddistinta in P.T. 1542 II, C.C. 163 Giovo, p.ed. 579, rimarrà assegnata al sig. , con tutti i beni mobili ed arredi in essa presenti, ove Parte_1
continuerà a vivere;
3) la sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale, Parte_2
asportando i propri beni ed effetti personali, nonché quelli del figlio, oltreché beni mobili che i coniugi concorderanno rimangano di proprietà della moglie, entro 180 giorni dal deposito del presente ricorso presso la competente Cancelleria del
Tribunale di Trento, trasferendo altresì la propria residenza formale, unitamente a quella del figlio minore in altro immobile in locazione;
Persona_2
4) il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
5) fermo l'affido condiviso è diritto-dovere del padre tenere con sé Per_1
secondo il seguente protocollo, ferma la possibilità dei genitori di accordarsi per tempi di permanenza diversi del minore con il sig. : Parte_1
2 a) un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì in mancanza di accordo tra i genitori sul giorno, dal termine della scuola, con pernotto;
b) weekend alternati dal venerdì dal termine del lavoro del padre alla domenica sera dopo cena, ad ore 20.30 in periodo scolastico e ad ore 22.30 in periodo non scolastico;
c) nel periodo estivo, 15 giorni, anche per due periodi non consecutivi di una settimana ciascuno, da concordare entro il mese di febbraio di ogni anno;
anche la madre trascorrerà due periodi anche non consecutivi di una settimana ciascuno in estate con il minore;
d) metà vacanze natalizie e pasquali, alternando i genitori Natale e Vigilia di
Natale, Pasqua e Pasquetta, le altre festività religiose e nazionali;
i genitori alterneranno di anno in anno anche il periodo 26 dicembre / 1° gennaio - 2 gennaio
/ 6 gennaio;
e) eventuali impedimenti dei genitori e/o indisponibilità del figlio verranno reciprocamente comunicate appena possibile e comunque entro la sera precedente all'espletamento del diritto di visita;
6) disporre un contributo al mantenimento di a carico del padre pari ad Per_1
Euro 700,00. - mensili, decorrente dal mese successivo all'uscita dalla casa coniugale della moglie;
importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) prevedere che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense (doc. 12), siano sostenute dai coniugi per la quota del 50% ciascuno;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro la fine del mese successivo a decorrere dalla richiesta;
8) prevedere che le detrazioni per il figlio a carico e per le spese sostenute saranno in misura del 100 % in favore della moglie;
3 9) l'assegno unico e universale per il figlio a carico, così come ogni eventuale sussidio al nucleo e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale, verranno percepiti dalla madre;
10) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto del figlio minore;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre, nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero con il figlio;
11) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
12) spese legali a carico del sig. .”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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