TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 357 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Parte_1
Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 nato a [...] il [...], Parte_1 ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del diritto ad un maggior all'indennizzo per danno biologico rispetto a quello accordato dall'Istituto pari al 6 % per l'infortunio sul lavoro occorsogli nell'agosto 2022
e ad un maggior periodo di inabilità temporanea totale (ITT).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata in data 11 dicembre 2024):
1 In risposta ai quesiti posti dal signor Giudice, il signor quale conseguenza dell'infortunio Pt_1
occorsogli il giorno 04.08.2022 ha sofferto un primo periodo con inabilità temporanea totale di circa 50 giorni. A questo ha fatto seguito un periodo con inabilità temporanea parziale al 50% di 45 giorni. Dopo l'intervento chirurgico eseguito il 28.02.2023 il signor ha sofferto un Pt_1
periodo con inabilità lavorativa totale di 45 giorni e di inabilità lavorativa parziale al 50% di altri 45 giorni.
Per i postumi delle lesioni riportate al ginocchio sinistro, al signor è residuato un danno Pt_1
biologico del 9%.
Ho utilizzato per l'assegnazione del suddetto danno biologico i seguenti codici tabellari.
Cod. 277: lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano
d'intervento chirurgico (a tipo rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare, fino a 4%.
Cod. 282: esiti di meniscectomia artroscopica, 2%.
Cod. 281: esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifici rilievi critici ad opera delle parti, possono essere condivise poiché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, oltre che coerenti con le risultanze documentali in atti e con gli esiti della visita medico legale.
3.1 Con riguardo alla esatta individuazione del periodo di inabilità temporanea totale e parziale, siccome accertato in sede peritale, va osservato anzitutto che l aveva già riconosciuto un CP_1
periodo di ITT per 138 giorni dal 4 agosto 2022 al 19 dicembre 2022 contestato dal che, Pt_1
come detto, rivendica un periodo più ampio al riguardo.
3.2. Il c.t.u. ha stimato un ulteriore periodo di ITT di 45 giorni successivi all'intervento chirurgico cui si è sottoposto il il 28 febbraio 2023 e, successivamente, di ITP al 50 % per Pt_1
altri 45 giorni fino al 29 maggio 2023 (45 giorni + 45 giorni dal 28 febbraio 2023) da quantificarsi in termini monetari in sede amministrativa.
4. Ritiene pertanto in conclusione il Tribunale che il abbia maturato il diritto al Pt_1 riconoscimento del maggior danno biologico per i postumi dell'infortunio de quo siccome commisurato al 9%.
Deve altresì essergli riconosciuto il corrispettivo economico correlato al maggior periodo di inabilità temporanea totale per 45 giorni e di inabilità temporanea parziale per ulteriori 45 giorni nei termini anzidetti.
2 5. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) ed opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
6. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo per i postumi Parte_1 dell'infortunio occorsogli il 4 agosto 2022 in misura del 9 % con decorrenza di legge da tale data oltre all'indennizzo per il maggior periodo di inabilità temporanea totale e parziale, come da motivazione sub capo 3.2. cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo per il danno biologico da CP_1 infortunio sul lavoro e dell'importo corrispondente al periodo di inabilità temporanea totale e parziale di cui al capo 3.2. della parte motiva, detratto quanto già percepito per tali causali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se maggiore, fino al saldo effettivo;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_1
euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 357 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Parte_1
Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...] in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 nato a [...] il [...], Parte_1 ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente CP_1 chiesto in via amministrativa, del diritto ad un maggior all'indennizzo per danno biologico rispetto a quello accordato dall'Istituto pari al 6 % per l'infortunio sul lavoro occorsogli nell'agosto 2022
e ad un maggior periodo di inabilità temporanea totale (ITT).
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1
domanda.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e Persona_1
debito studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata in data 11 dicembre 2024):
1 In risposta ai quesiti posti dal signor Giudice, il signor quale conseguenza dell'infortunio Pt_1
occorsogli il giorno 04.08.2022 ha sofferto un primo periodo con inabilità temporanea totale di circa 50 giorni. A questo ha fatto seguito un periodo con inabilità temporanea parziale al 50% di 45 giorni. Dopo l'intervento chirurgico eseguito il 28.02.2023 il signor ha sofferto un Pt_1
periodo con inabilità lavorativa totale di 45 giorni e di inabilità lavorativa parziale al 50% di altri 45 giorni.
Per i postumi delle lesioni riportate al ginocchio sinistro, al signor è residuato un danno Pt_1
biologico del 9%.
Ho utilizzato per l'assegnazione del suddetto danno biologico i seguenti codici tabellari.
Cod. 277: lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano
d'intervento chirurgico (a tipo rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare, fino a 4%.
Cod. 282: esiti di meniscectomia artroscopica, 2%.
Cod. 281: esiti di condropatie, a seconda del grado, non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale, fino a 4%.
3. Le argomentate conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di specifici rilievi critici ad opera delle parti, possono essere condivise poiché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, oltre che coerenti con le risultanze documentali in atti e con gli esiti della visita medico legale.
3.1 Con riguardo alla esatta individuazione del periodo di inabilità temporanea totale e parziale, siccome accertato in sede peritale, va osservato anzitutto che l aveva già riconosciuto un CP_1
periodo di ITT per 138 giorni dal 4 agosto 2022 al 19 dicembre 2022 contestato dal che, Pt_1
come detto, rivendica un periodo più ampio al riguardo.
3.2. Il c.t.u. ha stimato un ulteriore periodo di ITT di 45 giorni successivi all'intervento chirurgico cui si è sottoposto il il 28 febbraio 2023 e, successivamente, di ITP al 50 % per Pt_1
altri 45 giorni fino al 29 maggio 2023 (45 giorni + 45 giorni dal 28 febbraio 2023) da quantificarsi in termini monetari in sede amministrativa.
4. Ritiene pertanto in conclusione il Tribunale che il abbia maturato il diritto al Pt_1 riconoscimento del maggior danno biologico per i postumi dell'infortunio de quo siccome commisurato al 9%.
Deve altresì essergli riconosciuto il corrispettivo economico correlato al maggior periodo di inabilità temporanea totale per 45 giorni e di inabilità temporanea parziale per ulteriori 45 giorni nei termini anzidetti.
2 5. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro (tenuto conto del valore del presente giudizio) ed opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
6. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come separatamente CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo per i postumi Parte_1 dell'infortunio occorsogli il 4 agosto 2022 in misura del 9 % con decorrenza di legge da tale data oltre all'indennizzo per il maggior periodo di inabilità temporanea totale e parziale, come da motivazione sub capo 3.2. cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo per il danno biologico da CP_1 infortunio sul lavoro e dell'importo corrispondente al periodo di inabilità temporanea totale e parziale di cui al capo 3.2. della parte motiva, detratto quanto già percepito per tali causali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se maggiore, fino al saldo effettivo;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole in CP_1
euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario del 15% ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3