Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2025, proposto da DO ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Recanati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
delle sentenze n. 619/2023 e n. 59/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche e
dichiarare la nullità e/o, comunque, l’inefficacia, di ogni eventuale atto o provvedimento che dovesse essere adottato dal Comune di Porto Recanati in violazione o elusione del giudicato di cui alle richiamate sentenze del T.A.R. Marche; con istanza di fissare una somma di denaro nella misura ritenuta equa, dovuta dal Comune di Porto Recanati in favore della ricorrente, per ogni violazione o inosservanza successiva all’emanazione della sentenza conclusiva del presente procedimento, nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Recanati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame parte ricorrente chiede l'ottemperanza alle sentenze di questo T.A.R. n. 619/2023 e n. 59/2025. Afferma che l'annullamento del provvedimento prot. 39111 del 30 agosto 2024 del Comune di Porto Recanati disposto con quest’ultima sentenza, ha determinato la reviviscenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere rispetto all'istanza di variante urbanistica al piano regolatore generale, a suo tempo presentata dalla ricorrente.
Nel ricorso si dice che, nonostante il tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza n. 59/2025, il Comune non ha provveduto. Per tale ragione la ricorrente ha ritenuto necessario promuovere il presente ricorso in ottemperanza.
L’Amministrazione comunale intimata si è costituita per resistere.
Dopo il deposito di documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con riferimento alla sentenza n. 619/2023; va dichiarato improcedibile con riferimento alla sentenza n. 59/2025, per le seguenti ragioni.
La sentenza n. 619/2023, che diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente non è parziale, bensì definitiva, è stata resa ai sensi degli artt. 31, 117 cpa e non può essere oggetto di ottemperanza, avendo essa stabilito l’obbligo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente del 3 agosto 2022 finalizzata alla variante al PRG di interesse. Tale obbligo è stato già da tempo adempiuto dal Comune, con nota del 30 agosto 2024, reiettiva dell’istanza.
Quindi il ricorso, in parte qua , va dichiarato inammissibile, posto che al momento della sua proposizione non sussistevano i presupposti dell’azione ex artt. 112 ss. cpa verso la sentenza n. 619/2023.
La nota reiettiva ridetta, poi, è stata impugnata con gravame definito con sentenza n. 59/2025, che ha espressamente stabilito che “ l’accoglimento del ricorso comporta esclusivamente la caducazione della impugnata nota del 30/8/2024, impregiudicato ogni potere non esercitato sull’istanza del 3 agosto 2022 di parte ricorrente ”.
Nelle more di questo giudizio il Comune ha, poi, emanato prima la delibera di Giunta comunale n. 114/2025 e poi la delibera di Giunta comunale n. 267/2025 con cui ha provveduto in merito alla istanza di variante urbanistica richiesta.
Dunque, il presente ricorso, in parte qua , va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il Comune ha ottemperato alla sentenza n. 59/2025.
Deve rilevarsi che alcun obbligo conformativo emergeva da tale pronuncia, quanto a capacità edificatoria dell’area, né, peraltro tale questione è contemplata nel petitum dell’odierno ricorso, il quale si limita (cfr. pag. 9, conclusioni) a chiedere che il Comune provveda alla “ variazione urbanistica di tale area rendendola ‘zona residenziale di completamento B’ uniformandone la destinazione urbanistica alle aree ad essa limitrofe ”.
Come messo in evidenza dalla difesa comunale nella memoria di replica, il Comune (in coerenza con la delibera di g.c. 114/2025) ha, come domandato, cambiato la destinazione urbanistica, già classificata come Verde Pubblico – V4 giardini, riconoscendo all’area di intervento, con la nuova classificazione Zona di Completamento - B – Sottozona B5, una destinazione di tipo residenziale di completamento ed una capacità edificatoria pari a quella attuale.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile.
Le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, dato che la sentenza n. 619/2023 non poteva essere oggetto di ottemperanza e la sentenza n. 59/2025 è stata pubblicata il 29 gennaio 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 18 marzo 2025. Un lasso di tempo invero breve per pretendere l’avvenuta approvazione di una variante urbanistica, seppur puntuale, che, nel caso di specie ha comportato l’acquisizione di vari pareri e la produzione di un atto complesso di 38 pagine. Liquidazione delle spese nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile come da motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Porto Recanati, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
IO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO