Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/07/2025, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2024, proposto da PP Di NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 8469/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, pubblicata in data 12.7.2022 a conclusione del procedimento con nrg. 8469/2018 notificata in data 19.12.2022 nonché successivamente in data 31.1.2023 anche all'Istituto e passata in giudicato il 12.1.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 5.6.2024, PP Di NZ ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 8469/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, pubblicata in data 12.7.2022 a conclusione del procedimento con nrg. 8469/2018, notificata in data 19.12.2022 al procuratore dell'INPS costituito nel citato giudizio, nonché in data 31.1.2023 anche all'Istituto e passata in giudicato il 12.1.2023, con la quale è stata accolta la domanda del ricorrente e dichiarato il diritto di questi all’accreditamento della restante contribuzione dovuta per il periodo dal settembre 1994 al novembre 2001 con relativa condanna dell’INPS.
2. L’Istituto, costituito in giudizio il 1 luglio 2024, ha dichiarato di aver ottemperato e ha depositato l’estratto contributivo aggiornato chiedendo la cessata materia del contendere.
3. Il ricorrente ha insistito per la condanna dell’Istituto alle spese di lite.
4. All’udienza del 22.7.2025 la causa è passata in decisione.
5. Come da documenti depositati, emerge l’avvenuta regolarizzazione della situazione contributiva del Di NZ, come previsto dalla sentenza ottemperanda.
Ne discende che l’appagamento della pretesa creditoria comporta la declaratoria di cessata materia del contendere.
Tuttavia poiché l’Istituto ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro solo dopo la notifica del ricorso in ottemperanza (cfr. relazione depositata dall’INPS, che attesta che l’adempimento è avvenuto il 26 giugno 2024) va accolta la domanda di parte ricorrente in ordine al pagamento delle spese processuali, in quanto è evidente che l’ottemperanza fosse fondata e l’Istituto non avesse dato esecuzione al decisum del giudice civile (cd. soccombenza vituale), nonostante le plurime notifiche della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali in favore di PP Di NZ, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e c.u, con attribuzione al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO