Ordinanza cautelare 14 marzo 2022
Decreto cautelare 29 gennaio 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale LL MP
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Diagnostica Biomolecolare San Modestino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Umberto Meo e Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Umberto Meo in Nola, via Giordano Bruno 50;
contro
Regione MP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 101 - Avellino 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio, Elisa Iannaccone e Marco Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Poliambulatorio Ma-Re S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
A) LL delibera di giunta RE LL MP (“DGRC”) 28 dicembre 2021, n. 599, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: “Assegnazione provvisoria per l''esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale”;
B) LL nota LL UN Regionale LL MP - Direzione Generale per la Tutela LL Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (in prosieguo la “DG Tutela LL Salute”) prot. 2022.0029303 del 20 gennaio 2022;
C) se e in quanto occorra, LL nota dell''Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 30.03.2020 (in prosieguo la “Unità di Crisi”) n. prot. n. UC/2022/0000018 del 7 gennaio 2022;
D) se e in quanto occorra, LL nota dell''Unità di Crisi prot. n. UC/2022/0000063 del 24 gennaio 2022;
E) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi LL ricorrente, ivi incluse le note di convocazione alla sottoscrizione del contratto secondo lo schema di cui alla DGRC 599/2021;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/7/2022:
A) LL delibera di giunta RE LL MP (“DGRC”) 4 maggio 2022, n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, con oggetto: “Assegnazione per l''esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021”;
B) LL delibera di giunta RE LL MP (“DGRC”) 21 giugno 2022, n. 309, con oggetto: “Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC 215/2022”;
C) dei decreti del Direttore Generale per la Tutela LL Salute n. 173 del 4 maggio 2022 e n. 174 del 5 maggio 2022, pubblicati sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, recanti a oggetto la presa d''atto dei dati 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget ordinario) di produzione dei centri privati accreditati per le branche di: laboratorio di analisi; diabetologia; branche a visita; cardiologia; medicina nucleare; radiologia e radioterapia trasmessi dalle Asl in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell''allegato A;
D) se e in quanto occorra, dei provvedimenti impliciti con cui la ASL ha approvato i dati consuntivi degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 e delle consequenziali richieste di emissione di nota di credito;
E) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi LL ricorrente.
3) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 21/11/2023:
A) del decreto del dirigente generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE n. 509 del 31 luglio 2023 pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 7 agosto 2023, recante “Consuntivo anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione LL d.g.R.C. n.215/2022”; B) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi LL società ricorrente
4) per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati il 27/1/2024:
A) del decreto del Direttore Generale LL Direzione generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE LL UN RE LL MP (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 21 novembre 2023, n. 779, depositato in giudizio in data 21 dicembre 2023, con oggetto: “Decreto dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed integrazioni”;
B) LL delibera LL UN RE LL MP (di seguito solo “DGRC”) 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale per l''esercizio 2023 e in via provvisoria per l''esercizio 2024”;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi LL società ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con i precedenti atti di gravame
5) per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti presentati il 9/5/2024:
A) del decreto del Direttore Generale LL Direzione generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE LL UN RE LL MP (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”;
B) LL nota LL UN RE LL MP prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi LL società ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con i precedenti atti di gravame.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio LL Regione MP e dell’Asl 101 - Avellino 1;
Visti tutti gli atti LL causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente introdotto, la società ricorrente, premesso di gestire una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni afferenti alla branca di Laboratorio generale di base con settori specializzati annessi di Chimica-clinica e Tossicologia A1 e Microbiologia e Sieroimmunologia A2 con metodica PCR, ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d. lgs. 502/199, ha chiesto l’annullamento LL deliberazione LL giunta RE LL MP n. 599 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ”, unitamente alle note meglio in epigrafe indicate.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I) M anifeste illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà intrinseca e relativa alla delibera di giunta RE LL MP n. 354 del 4 agosto 2021. Perplessità. Difetto di istruttoria.
II) M anifeste illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà intrinseca. Perplessità. Difetto di istruttoria.
III) V iolazione e falsa applicazione dell’art. 106 tfue con riferimento all’art. 102, lettera b), tfue. Manifeste illogicità e irragionevolezza. Richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 tfue
IV) D ifetto di istruttoria e di motivazione. Manifeste illogicità e irragionevolezza. Perplessità.
V) N ullità per difetto di attribuzione. Violazione del principio di tipicità del potere (id est, violazione del principio di legalità). Violazione degli artt. 24 e 113 LL costituzione. Carattere vessatorio LL clausola di rinuncia e illegittimità dell’atto gravato per arbitrarietà e manifesta ingiustizia. Questioni di legittimità costituzionale. Richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE
2. Si sono costituite la Regione MP e l’Asl di Avellino per resistere al giudizio; non si è, invece, costituito il controinteressato intimato.
3. Con ordinanza n. 493 del 14.04.2022, all’esito LL camera di consiglio del 9.3.2022, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
4. Con motivi aggiunti depositati in data 20.07.2022, parte ricorrente ha impugnato la delibera di giunta RE LL MP (“DGRC”) 4 maggio 2022, n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, con oggetto: “ Assegnazione per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021 ”; la delibera di giunta RE LL MP (“DGRC”) 21 giugno 2022, n. 309, con oggetto: “ Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC 215/2022 ”; i decreti del Direttore Generale per la Tutela LL Salute n. 173 del 4 maggio 2022 e n. 174 del 5 maggio 2022, pubblicati sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, recanti a oggetto la presa d’atto dei dati 2018, 2019, 2020 e 2021 (solo budget ordinario) di produzione dei centri privati accreditati per le branche di: laboratorio di analisi; diabetologia; branche a visita; cardiologia; medicina nucleare; radiologia e radioterapia trasmessi dalle Asl in ottemperanza alle disposizioni stabilite nell’allegato A; se e in quanto occorra, i provvedimenti impliciti con cui la ASL ha approvato i dati consuntivi degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 e delle consequenziali richieste di emissione di nota di credito.
Sia i provvedimenti dell’ASL di approvazione dei consuntivi degli esercizi 2018-2021 sia i decreti LL Regione di presa d’atto dei dati trasmessi dall’ASL sarebbero viziati da difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che da violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
5. In data 11.08.2022 la Regione MP ha depositato documentazione
6. In data 17.10.2023 l’ASL di Avellino ha prodotto memoria, con cui, in via preliminare, ha eccepito il difetto di propria legittimazione passiva e, comunque, ha chiesto il rigetto del ricorso, allegando il contratto stipulato con la ricorrente.
7. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21.11.2023, la ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE n. 509 del 31 luglio 2023 pubblicato sul B.U.R.C. n. 59 del 7 agosto 2023, recante “ Consuntivo anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione LL d.g.R.C. n.215/2022” , deducendo plurimi motivi di illegittimità.
7.1. In data 31.12.2023 ha depositato memoria con cui ha insistito nelle tesi sostenute, chiedendo, in via subordinata, di disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 tfue o di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, commi 2 e 2-quinquies del d.lgs. 502/1992 nonché dell’intera disciplina sul potere RE di determinare i tetti di spesa.
8. La Regione ha prodotto memoria il 31.12.2023 ed ha a sua volta sollevato l’eccezione di inammissibilità del gravame in assunta conseguenza LL clausola di salvaguardia contenuta, ai sensi dell'art. 8 quinquies, d.lgs 502/92, nel contratto sottoscritto dall'istante con la ASL di riferimento.
9. In data 27 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato il terzo ricorso per motivi aggiunti avverso decreto del Direttore Generale LL Direzione generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE LL UN RE LL MP (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 21 novembre 2023, n. 779, depositato in giudizio in data 21 dicembre 2023, con oggetto: “Decreto dirigenziale n. 2 509 del 31.07.2023. Modifiche ed integrazioni”; B) LL delibera LL UN RE LL MP (di seguito solo “DGRC”) 29 dicembre 2023, n. 800, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024”.
10. Con decreto cautelare n. 218 del 29.01.2024, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche
11. Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9.05.2024, parte ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale LL Direzione generale per la tutela LL salute e il coordinamento del sistema sanitario RE LL UN RE LL MP (di seguito solo “Decreto Dirigenziale”) 12 febbraio 2024, n. 130, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19 febbraio 2024, con oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati 2 limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per l’esercizio 2024. Adempimenti attuativi”; nonché la nota LL UN RE LL MP prot. PG/2024/0100008 del 26 febbraio 2024 recante “Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 130 del 12.02.2024. Indirizzi”.
12. In data 8 gennaio 2025 la MP ha prodotto documentazione.
13. In data 11.02.2025 la ricorrente ha depositato la DGRC 27 dicembre 2024 n. 757, pubblicata in data 8 gennaio 2024, con cui la Regione MP ha approvato i “Criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025, esposti dell’Allegato A – Relazione Tecnica ”.
14. In data 20.02.2025, la parte ha depositato istanza di rinvio per valutare la proposizione dei motivi aggiunti avverso tale ultimo atto.
15. Alla pubblica udienza straordinaria del 27.03.2025, tenutasi da remoto, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che avverso la sopravvenuta D.G.R.C. è stato proposto ricorso autonomo (rg n. 1403/2025) ed ha chiesto la riunione dei due ricorsi; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, riguardo alla richiesta di rinvio per la pretesa necessità di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione LL Regione n. 757/2024, si dà atto che, come dichiarato dalla parte ricorrente in udienza, avverso la deliberazione sopravvenuta, pubblicata in data 8 gennaio 2025, è stato proposto ricorso autonomo (non depositato in atti).
Non si ritiene, tuttavia, di rinviare la trattazione LL presente causa ai fini LL chiesta riunione in quanto: (a) la riunione dei ricorsi costituisce una misura organizzatoria del lavoro giudiziario (cfr. Cons. St. 9 aprile 2024, n. 3240; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 379), che - oltre alla sussistenza del presupposto LL connessione oggettiva e soggettiva - involge valutazioni di opportunità rimesse alla discrezionalità del Giudice; (b) il Collegio ritiene di poter decidere singolarmente il ricorso in epigrafe, attese l’autonomia delle singole impugnazioni in questione (Cons. St., IV, 12 agosto 2005, n. 4372) e la sussistenza dei presupposti per la decisione autonoma dell’odierno gravame.
D’altronde, essendo stato incardinato il ricorso avverso il nuovo atto quale gravame autonomo, la decisione sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti in esame non comporta alcun vulnus per il diritto di difesa LL parte ricorrente (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 2425 del 21 marzo 2025).
2. Sempre in via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto la controversia verte sulla determinazione dei tetti di spesa e degli atti connessi e consequenziali (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. I, 25 ottobre 2021, n.6679), atti unilaterali di natura regolatoria e dispositiva, chiaro esercizio, nell’ambito del servizio sanitario, di potere pubblico da parte LL Regione per la rilevanza degli interessi pubblici e privati incisi.
3. Ciò chiarito, il Collegio è dell’avviso che la sottoscrizione del contratto con la clausola di salvaguardia (cfr. depositi in atti) è sostanzialmente ammessa da parte ricorrente, non essendone contestata la presenza nei contratti di fatto dalla stessa sottoscritti con l’ASL intimata.
D’altronde, solo un contratto debitamente sottoscritto è idoneo a fondare la pretesa sostanziale dell’istante, trattandosi di prestazioni assertivamente erogate per conto del S.S.R. che, in mancanza LL loro contrattualizzazione, sarebbero prive di titolo giustificativo (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 2425 del 21 marzo 2025).
4. In conseguenza di ciò, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, in conformità ai numerosi precedenti del Tribunale adito (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. I, 16 ottobre 2024, n.5482; Sez. IX, n. 1817/2025; sez. IV, n. 2425/2025), ai quali comunque si rinvia integralmente.
4.1. La clausola di salvaguardia in discussione, il cui schema è stato imposto dalla Regione nelle delibere impugnate prevede che “ 1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ”.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che “ in ipotesi analoghe a quella in esame viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza ”, giacché l’assenso alla stipulazione del contratto si atteggia quale “ comportamento univocamente indicativo LL volontà LL parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione LL prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’amministrazione (nell’esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria)”.
Da tale angolo visuale, “ la c.d. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività ” (cfr. Cons. Stato n. 4076/2023).
Né, peraltro, rileva, in senso contrario, l’eventuale clausola di riserva LL struttura sanitaria, con la quale si precisa di sottoscrivere il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela. Una simile clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento, ragion per cui deve intendersi come non apposta, risultando quindi inidonea ad impedire la formazione dell’accordo (cfr. Cons. Stato n. 321/2018; Cons. Stato n. 6569/2020; Cons. Stato n. 8127/2021, Cons. Stato n. 8451/2021).
L’adesione volontaria all’accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione LL posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento LL spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all’erogazione di prestazioni sanitarie.
Il che postula la preclusione per il soggetto accreditato di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario, dal momento che la clausola di salvaguardia persegue per l’appunto la finalità di garantire il necessario contenimento LL spesa sanitaria nelle regioni che presentano un deficit economico finanziario, come la Regione MP, evitando al contempo che il rispetto dei vincoli finanziari possa essere esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.
Allo stato attuale, pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo LL sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato LL sanità privata.
In considerazione, quindi, del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R. (che svolgono, in tale contesto, attività in regime di libera concorrenza), non è possibile ravvisare alcun contrasto LL disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale invocati dalla ricorrente né con quelli LL Costituzione, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale.
Non sussistono pertanto i presupposti per poter accogliere l’istanza formulata da parte ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., ex art. 267 del TFUE, e neppure di eventuale giudizio di costituzionalità delle disposizioni sopra indicate.
Per tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene che, nella fattispecie all’esame, la sottoscrizione LL clausola di salvaguardia abbia privato la struttura ricorrente LL legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
5. Tale preclusione deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture accreditate e ciò sia perché il tenore testuale LL clausola non autorizza distinzioni al riguardo, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall’autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la “tenuta” del sistema si fonda tanto sull'intangibilità degli atti regionali a monte che a valle su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all'interno dei singoli distretti delle ASL.
6. Per quanto sopra, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono inammissibili.
7. Le spese possono essere compensate, stante la decisione in rito e la novità delle questioni al momento in cui il ricorso è stato proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale LL MP (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Rita Luce |
IL SEGRETARIO