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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 19.5.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11615/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. AZZARELLO RITA;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Alessandra Vetri;
- opposto -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- opposta non costituita-
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 10.12.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00058712 78 000, formato il 24 Ottobre 2024 e notificato il 18 novembre 2024 – matricola 2156131210 relativo a contributi fissi \percentuali sul minimale dovuti alla Gestione Commercianti, riguardante il periodo dall'01.2017 al
07.2020, per complessivi € 16.167,15 per sorte capitale, somme aggiuntive e spese di notifica. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei CP_ presupposti della pretesa contributiva dell'
1 Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «in via preliminare accogliere la domanda di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, ricorrendo giusti motivi;
- nel rito, ritenere fondata ed accogliere l'Eccezione di Giudicato sollevata nel presente giudizio;
- nel merito, ritenere e dichiarare che non è tenuto all'iscrizione nella Parte_1
Gestione Commercianti per mancanza dei presupposti;
- in ogni caso ritenere e dichiarare illegittima l'iscrizione d'ufficio dell'opponente nella
Gestione Commercianti, in quanto è già pensionato e riceve il relativo Parte_1
trattamento economico;
- conseguentemente annullare l'avviso di addebito impugnato per assoluta infondatezza;
CP_
- condannare l' e la al pagamento delle spese ed onorari di causa da CP_3
distrarre, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore della sottoscritta procuratrice, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ottenuto gli onorari».
Con memoria depositata in data 28.4.2025 si è costituito l' , deducendo che l'ufficio CP_1
amministrativo aveva «provveduto alla cessazione della posizione Gestione Commercianti sin dall'origine e, conseguentemente, all'annullamento degli avvisi di addebito» e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, stante la pronta adesione dell'Istituto alle ragioni esposte dal ricorrente.
Sostituita l'udienza del 19.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalla sola parte ricorrente, che ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ed ha insistito nella
CP_ condanna dell' al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, e la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla base di quanto allegato e provato dall'Ente previdenziale e di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 593 2024 00058712 78 000.
CP_ A seguito dell'adozione da parte dell' del provvedimento di cancellazione di parte ricorrente dalla Gestione Commercianti e di annullamento dell'avviso di addebito n. 593
2024 00058712 78 000, sulla domanda di annullamento del menzionato avviso di addebito
2 opposto è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del
2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito»
(v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
Ora, ai fini della superiore statuizione rilevano nel caso di specie, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine al difetto dei presupposti per l'emissione dell'avviso di addebito opposto, e, dall'altro lato, la condotta processuale dello stesso
Istituto previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza –virtuale- ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, e tenuto conto della
3 CP_ natura e del valore della causa va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte opponente, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Nulla deve essere disposto sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente ed in ragione della CP_1 metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 1863,5 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.; compensa la restante parte.
Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente ed CP_2
Così deciso in Catania, 20/05/2025
La giudice
Federica Porcelli
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