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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 339 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, riservata per la decisione nell'udienza del 10 gennaio 2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mazzo Cosimo Parte_1
APPELLANTE
E
avv. , rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti di cui all'art. 86 c.p.c.
APPELLATO
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte, respinto ogni contrario, così provvedere: “In riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 1926/2022 del Tribunale di Taranto, preliminarmente si insiste e chiede disporsi prova testimoniale così come richiesta ed articolata in tutte le difese svolte in favore dell'appellante volta ad individuare gli abusi fatti dall'appellato. Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto e, conseguentemente, condannarlo: a) all'eliminazione del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare di proprietà dell'attrice, b) eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice, c) eliminare la canna fumaria della caldaia a gas, che fuoriesce nella proprietà dell'attrice,
1 provvedendo a ripristinare il muro, d) eliminare le quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice; e) condannarlo a installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà dell'attrice, g) a ripristinare la facciata danneggiata dall'installazione del tubo del gas, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata dalla consulenza tecnica sulla quantificazione del costo necessario per il ripristino. Condannare il convenuto anche al risarcimento dei danni come sarà accertato in corso di causa per aver immesso nella proprietà dell'attrice scarichi di combustione;
con vittoria di spese e compensi tutti di causa del doppio grado del giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, così statuire: “1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 e 434 cpc;
2) Dichiarare la violazione dell'art. 345 in relazione all'introduzione di circostanze e difese mai esperite in primo grado;
3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, dichiarare l'appello infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
4) In ogni caso condannare al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96 cpc per il doppio grado di giudizio;
5) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la signora conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il signor , deducendo di essere Controparte_3 comproprietaria dell'appartamento, sito al primo piano del fabbricato in Via M. Ungheria n. 17, composta da 7,5 vani riportato in catasto al fg. 88, particella 1311, sub 15 e che con contratto di compravendita del 30.06.2016 vendeva la sua quota parte dell'immobile all'odierno convenuto. Tale contratto prevedeva a carico dell'acquirente alcuni obblighi: “-provvedere a installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta a norma di legge e secondo il codice civile, nonché dotare di vetri opachi i lucernai zenitali esistenti al momento dell'acquisto dell'immobile; - eliminare la copertura del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare, riportando la quota del lastricato di copertura a livello di calpestio della restante parte;
provvedere al restauro delle canne fumarie esistenti;
- eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice”. Deduceva, ancora, l'attrice, che il oltre a CP_1 rendersi inadempiente rispetto a tali impegni, realizzava anche opere abusive quali: - foro nella muratura al fine di fare fuoriuscire la canna fumaria della caldaia del gas nella proprietà dell'attrice che nuoceva anche alla salute della stessa;
- realizzazione di un impianto a metano con l'installazione di un tubo in risalita lungo tutta la facciata dell'immobile che in tal modo si danneggiava;
- installazione abusiva di quattro luci. Pertanto, la chiedeva al giudice adito di “1) accertare e dichiarare l'inadempimento Pt_1 contrattuale del convenuto e conseguentemente: condannarlo: a) all'eliminazione del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare di proprietà dell'attrice, b) ad eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà del piano terra dell'attrice, c) ad eliminare la canna
2 fumaria della caldaia a gas, che fuoriesce nella proprietà dell'attrice provvedendo a ripristinare il muro, d) ad eliminare le quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice; e) ad installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà dell'attrice, g) a ripristinare la facciata danneggiata dall'installazione del tubo del gas, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata dalla consulenza tecnica sulla quantificazione del costo necessario per il ripristino 2) Condannare il convenuto anche al risarcimento dei danni come sarà accertato in corso di causa per aver immesso nella proprietà dell'attrice scarichi di combustione il tutto accertato tramite consulenza tecnica;
3) con vittoria di spese e compensi tutti di causa”.
Si è costituito il eccependo preliminarmente l'infondatezza della domanda CP_1 attorea e formulando domanda riconvenzionale per inadempimento contrattuale dell'attrice, poiché nel rogito notarile era previsto che la avrebbe dovuto Pt_1 provvedere al ripristino del lastrico solare, anche al fine di eliminare le infiltrazioni dovute al cattivo stato in cui versava, ma ciò non avveniva e, pertanto, in ragione di tale inadempimento il convenuto riteneva di non dover effettuare l'abbattimento del torrino, e tanto in applicazione del principio secondo cui “ad inadimplenti non est adimplendum”.
Il giudice di primo grado istruiva la causa esclusivamente mediante l'acquisizione di una ctu, al fine di accertare la lamentata violazione degli obblighi reciprocamente scaturenti dal contratto di compravendita del 30.06.2016 e con la sentenza n. 1926/2022 rigettava la domanda attorea e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Più specificatamente, il Tribunale in relazione agli obblighi contrattuali del convenuto, sulla base dell'espletata c.t.u., ha ritenuto la loro insussistenza. Infatti, in merito alla prima doglianza di parte attrice relativa all'inadempimento all'obbligo di installazioni delle grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà della ha evidenziato l'infondatezza dell'addebito, poiché i quattro lucernari Pt_1 zenitali, seppur non dotati della grata fissa antieffrazione, non erano né apribili né ribaltabili verso l'altro ed dotati di vetri sabbiati che non permettevano la veduta;
di conseguenza, non risultava necessario munirli delle grate antieffrazioni, ricorrendo tale obbligo solo nell'ipotesi in cui i quattro lucernai fossero stati aperti dal convenuto.
Anche per quanto riguarda la doglianza relativa alla restaurazione delle canne fumarie, il Ctu aveva rilevato che queste, contrariamente all'assunto della attrice, non erano state oggetto di lavori da parte del ma erano rimaste nel medesimo stato CP_1 in cui erano state costruite unitamente all'edificio di cui erano al servizio, e, pertanto, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento dell'acquisto dell'immobile.
Analogamente, infondata si era rivelata anche la doglianza relativa alla mancata realizzazione da parte del di un autonomo impianto fognario, essendo emerso CP_1 dagli accertamenti peritali, che, al contrario, era stata la che, successivamente alla Pt_1
3 alienazione dell'immobile, aveva realizzato un allaccio fognario alla tubazione del
[...]
nel locale di proprietà della al piano terra. CP_1 Pt_1
Inoltre, in relazione all'obbligo del convenuto, previsto in contratto, di abbattere il torrino, così come prescritto nel contratto di compravendita, pur avendo il Ctu effettivamente accertato che a tanto non si era provveduto, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'inadempimento in cui era incorsa l'attrice, ossia di non aver proceduto ad un adeguato ripristino del lastrico solare, fosse cronologicamente e logicamente antecedente a quello ascritto al convenuto, nonché connotato da una oggettiva maggiore gravità, anche in termini di conseguenze dannose, poiché in tal modo non si era eliminata la causa dei continui fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile sottostante del . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la sentenza per la Pt_1 contraddittorietà della motivazione rispetto all'istruttoria espletata e per la mancata decisione su alcune domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 per violazione dell'art 342 c.p.c. ed insistendo nel merito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di una c.t.u., necessaria a completare l'istruttoria svolta, nonché ad approfondire alcuni aspetti non affrontati nel giudizio di primo grado, quali la violazione delle norme in materia di distanze in occasione da parte del dell'installazione del tubo della caldaia e di quello del gas. Non sono state, CP_1 invece, ritenute rilevanti le prove testimoniali richieste.
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in verbale riportate, e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi l'eccezione preliminare proposta dalla parte appellata.
Difatti, l'atto introduttivo risulta sufficientemente rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa processuale vigente, ricavandosi dallo stesso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, e la specificazione delle modifiche della decisione richieste. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto, per le ragioni che seguono.
4 Non può essere condivisa, infatti, la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che ricorresse la sospensione dell'obbligo contrattuale, gravante sul convenuto, di eliminazione del torrino scale, in ragione del preliminare inadempimento della al Pt_1 suo obbligo di impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare.
Inadeguata, è stata, infatti, ritenuta dal Tribunale l'attività di impermeabilizzazione effettuata dalla , sia nei tempi (in quanto successiva al termine di scadenza fissato Pt_1 in contratto), sia nei modi, in quanto imperfetta e non del tutto idonea allo scopo prefissato (tanto sulla base delle valutazioni tecniche del c.t.u.).
Si evidenzia, tuttavia, che, da un lato, entrambi gli obblighi fossero ugualmente importanti per eliminare le cause delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile del
[...]
, (dovute sia alla carente impermeabilizzazione del lastrico solare, sia alle CP_1 caratteristiche strutturali del torrino, privo ab origine di impermeabilizzazione e di protezione rispetto all'immobile sottostante), e che, dall'altro, comunque la , Pt_1 seppure in ritardo rispetto al termine, comunque non essenziale, previsto in contratto, aveva comunque provveduto ad una nuova impermeabilizzazione del lastrico, con la tecnica (quella del coccio pesto), che, per quanto non del tutto idonea in sè a risolvere le esigenze di isolamento, era quella espressamente pattuita in contratto .
Inoltre, sebbene il lastrico sia stato già oggetto di intervento da parte della , Pt_1
l'abbattimento del torrino non si configura affatto come opera inutile e non più necessaria, in quanto comunque elimina in radice la possibilità di infiltrazioni, e rende più efficaci e utili i futuri interventi di impermeabilizzazioni del lastrico, che comunque ci saranno a carico della proprietaria del lastrico.
Ne consegue che il è inadempiente a tale obbligo contrattuale, e deve CP_1 essere condannato all'abbattimento del torrino ed al ripristino del piano di calpestio lastrico solare, nel punto di allocazione del medesimo.
Quanto alla domanda di eliminazione dello scarico fognario discendente, che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice, la statuizione di rigetto del Tribunale deve essere confermata.
Nel contratto di compravendita era previsto che l'acquirente avrebbe dovuto rendere autonomi tutti gli impianti, tra cui quello fognario. la lamenta che allo Pt_1 scarico fognario discendente, visibile nella proprietà al piano terra dell'attrice, è attaccato anche l'impianto di scarico fognario del . CP_1
5 Senonché, entrambe le c.c.t.t.u.u. espletate hanno accertato uno stato di fatto diverso da quello dedotto dalla , perché hanno appurato che lo scarico fognario in Pt_1 parola (la tubazione arancione riprodotta nelle fotografie allegate alla c.t.u.) è a servizio dell'immobile del , oltre che di altra proprietà, e che allo stesso risulta di CP_1 recente innestato un tubo del diametro di 35mm, che collega gli scarichi del lavabo, esistente nel locale al piano terra della attrice, nonché gli scarichi del wc, esistente sempre nel medesimo locale.
Tuttavia, è emerso, all'esito di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, che, allo stato attuale, non vi è alcuna funzionalità del bagno, sia perché non è collegato alle condotte idriche, sia per l'inidonea ed avulsa posizione del wc a ridosso del lavello, del tutto anomala rispetto alla ordinaria collocazione dei vari elementi di un bagno. Pertanto, allo stato, poiché il bagno esistente nel locale a piano terra, in proprietà della , non Pt_1
è attivo e funzionante (non esiste alcun allaccio alle condotte idriche e fognanti del predetto locale al piano terra), né risulta che fosse attivo in precedenza o al momento di conclusione del contratto, non sussiste la commistione dell'impianto fognario, come dedotta da parte attrice.
Quanto alla domanda di eliminazione della canna fumaria della caldaia a gas, rigettata dal primo giudice, la stessa va solo parzialmente accolta.
La ha lamentato la presenza di due canne fumarie in prossimità della sua Pt_1 finestra, non rispettose delle distanze legali, e pertanto foriere di danni. Dalla c.t.u. espletata in questo grado di giudizio è emerso che risultano violate le disposizioni contenute nella Norma UNI 7129-2015, unico riferimento normativo per la progettazione, installazione e messa in servizio degli impianti domestici interni, alimentati a gas ed asserviti ad apparecchi utilizzatori, aventi una singola portata termica nominale massima inferiore a 35 kW.
In particolare, la finestra è situata in una parete ortogonale a quella in cui è posizionato il terminale di tiraggio e la normativa stabilisce che la fascia di rispetto frontale sia non inferiore a metri 1,20 (nel caso in esame, la fascia di rispetto frontale è di m 2,06 per una delle due canne fumarie, e di m 1,42 per l'altra) e che quella laterale sia non inferiore a metri 2,20 (nel caso in esame, è di m 1,08 per entrambe). Pertanto, le canne fumarie pur rispettando la distanza frontale dalla finestra della sig.ra non Pt_1 rispettano la distanza minima di m 2,20 dal bordo più vicino della finestra, trovandosi entrambe a m 1,08 e non possono restare in quella posizione. Il C.T.U. ha evidenziato, infatti, che gli scarichi delle canne fumarie, anche se costituiti nel normale
6 funzionamento da vapore acqueo potrebbero, per una avaria, diventare potenzialmente nocivi, rendendo invivibile l'appartamento adiacente della sig.ra Pt_1
La soluzione tecnica proposta dal consulente è, pertanto, quella sollevare l'uscita dei fumi a m.1,33 dal bordo del parapetto del terrazzo, realizzando così la distanza di m.2,50 dal bordo più vicino della finestra (cfr. pag. 16 della c.t.u.), senza che possa Pt_1 condividersi la soluzione prospettata dal ctp dell'appellante, consistente nel far passare le due canne attraverso il camino, perché, come evidenziato dal c.t.u., la canna fumaria del gas non può convivere con lo scarico dei fumi di un normalissimo caminetto, per motivi di sicurezza, dovendosi evitare pertanto tale promiscuità.
Parte appellata va, pertanto, condannata allo spostamento ed innalzamento delle due canne fumarie installate sulla facciata, nei modi e termini prospettati dal c.t.u.
Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata da parte attrice, poiché non risulta provato, neanche all'esito della c.t.u., alcun danno, né alcuna precedente avaria, foriera di immissioni nocive, provenienti dalle due canne fumarie e riversate nell'appartamento della . Pt_1
La domanda di eliminazione delle quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice, rigettata dal tribunale, non merita accoglimento.
L'attrice, odierna appellante, ha dedotto che il avesse realizzato CP_1 abusivamente quattro luci parietali senza che ciò fosse stato concordato, né nel contratto di compravendita, né per altre vie. Invece, come sottolineato dal CTU, la planimetria catastale dell'appartamento venduto, datata 01/06/2007 (prima dell'atto di compravendita), evidenzia in maniera chiara la preesistenza di suddette luci (come dedotto dal convenuto), che sono poste al centro del locale, ed alle quali è destinata la sua funzione di dare luce ed aria. La presenza di queste, in un tempo antecedente al contratto, è ulteriormente confermata dalla foto del totem informativo del Parte_2
(cfr. foto 1 e 2, allegate alla c.t.u.), in cui le stesse sono visibili. Sulla base di
[...] tali premesse appare evidente che il ha solo rinnovato gli infissi, nel pieno CP_1 rispetto delle prescrizioni contrattuali, che prevedeva la permanenza della servitù dell'appartamento al primo piano di prendere luce ed aria e in osservanza delle norme in materia di luci, ai sensi dell'art 901 c.c.
7 Anche la domanda di condanna del alla installazione di grate fisse CP_1 antieffrazione e antiveduta sui quattro lucernai esistenti nel suo appartamento deve essere rigettata.
Dalle foto esibite, anche dalla stessa appellante, nonché dalle risultanze della ctu, emerge in maniera chiara che è vero che non sono dotate di grate fisse antieffrazioni, ma che si tratta, in ogni caso, di quattro lucernari chiusi da un telaio in alluminio, non apribili, né ribaltabili verso l'alto e dotati di un vetro opaco, Poiché in contratto è prevista l'installazione di grate fisse antieffrazione e antiveduta, solo qualora i quattro lucernai fossero stati resi apribili, non ricorre alcun inadempimento contrattuale del
[...]
. CP_1
Quanto alla domanda di condanna alla rimozione del tubo del gas, installato sulla facciata dell'edificio ed al ripristino della stessa, perché danneggiata, deve parimenti confermarsi il rigetto statuito implicitamente dal primo giudice.
Anche sul punto, si condividono le esaustive conclusioni a cui è giunto il ctu, il quale ha rilevato la presenza sulla facciata dell'immobile della tubazione per la fornitura del metano. Tali lavori, tuttavia, risultano effettuati a regola d'arte e non è stato accertato alcun danno sulla facciata, conseguente a tale realizzazione. La censura sollevata da parte appellante circa la ricorrenza di eventuali irregolarità amministrative non rileva nei rapporti privatistici tra il e la , una volta esclusa l'esistenza di danni alla CP_1 Pt_1 facciata o la violazione di distanze legali.
All'esito di tutte le considerazioni, l'appello va parzialmente accolto, accogliendosi esclusivamente la domanda di condanna del alla eliminazione del torrino ed al CP_1 conseguente rispristino della parte del piano di calpestio del solaio, prima impegnato da tale costruzione, nonché la domanda di spostamento delle attuali canne fumarie della caldaia a gas, nei termini prospettati dal c.t.u, al fine di riportarle a distanza legale.
La fondatezza soltanto di alcune domande proposte dalla consente e Pt_1 giustifica la compensazione delle spese tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u., in entrambi i giudizi, vanno poste a carico delle parti, in parti uguali, in quanto rese necessarie all'accertamento dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Taranto 1926/2022 del 1°.07.2022, e nel contraddittorio con , così Controparte_3 provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
1) CONDANNA alla rimozione del torrino esistente sul Controparte_3 lastrico solare ed alla successiva copertura del piano del lastrico solare, prima occupato dal torrino.
2) CONDANNA a spostare ed a sopraelevare le due canne Controparte_3 fumarie installate, nei modi indicati dal consulente a pag. 16 della relazione del c.t.u., ossia sollevando l'uscita dei fumi a m.1,33 dal bordo del parapetto del terrazzo e realizzando così la distanza di m.2,50 dal bordo più vicino della finestra della Pt_1
3) RIGETTA ogni altra domanda.
4) COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
5) PONE definitivamente le spese occorse per le due consulenze tecniche espletate, a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Taranto, il 23.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 339 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, riservata per la decisione nell'udienza del 10 gennaio 2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mazzo Cosimo Parte_1
APPELLANTE
E
avv. , rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi e per gli CP_1 CP_2 effetti di cui all'art. 86 c.p.c.
APPELLATO
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte, respinto ogni contrario, così provvedere: “In riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 1926/2022 del Tribunale di Taranto, preliminarmente si insiste e chiede disporsi prova testimoniale così come richiesta ed articolata in tutte le difese svolte in favore dell'appellante volta ad individuare gli abusi fatti dall'appellato. Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto e, conseguentemente, condannarlo: a) all'eliminazione del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare di proprietà dell'attrice, b) eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice, c) eliminare la canna fumaria della caldaia a gas, che fuoriesce nella proprietà dell'attrice,
1 provvedendo a ripristinare il muro, d) eliminare le quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice; e) condannarlo a installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà dell'attrice, g) a ripristinare la facciata danneggiata dall'installazione del tubo del gas, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata dalla consulenza tecnica sulla quantificazione del costo necessario per il ripristino. Condannare il convenuto anche al risarcimento dei danni come sarà accertato in corso di causa per aver immesso nella proprietà dell'attrice scarichi di combustione;
con vittoria di spese e compensi tutti di causa del doppio grado del giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, così statuire: “1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 e 434 cpc;
2) Dichiarare la violazione dell'art. 345 in relazione all'introduzione di circostanze e difese mai esperite in primo grado;
3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, dichiarare l'appello infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
4) In ogni caso condannare al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96 cpc per il doppio grado di giudizio;
5) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la signora conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto il signor , deducendo di essere Controparte_3 comproprietaria dell'appartamento, sito al primo piano del fabbricato in Via M. Ungheria n. 17, composta da 7,5 vani riportato in catasto al fg. 88, particella 1311, sub 15 e che con contratto di compravendita del 30.06.2016 vendeva la sua quota parte dell'immobile all'odierno convenuto. Tale contratto prevedeva a carico dell'acquirente alcuni obblighi: “-provvedere a installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta a norma di legge e secondo il codice civile, nonché dotare di vetri opachi i lucernai zenitali esistenti al momento dell'acquisto dell'immobile; - eliminare la copertura del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare, riportando la quota del lastricato di copertura a livello di calpestio della restante parte;
provvedere al restauro delle canne fumarie esistenti;
- eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice”. Deduceva, ancora, l'attrice, che il oltre a CP_1 rendersi inadempiente rispetto a tali impegni, realizzava anche opere abusive quali: - foro nella muratura al fine di fare fuoriuscire la canna fumaria della caldaia del gas nella proprietà dell'attrice che nuoceva anche alla salute della stessa;
- realizzazione di un impianto a metano con l'installazione di un tubo in risalita lungo tutta la facciata dell'immobile che in tal modo si danneggiava;
- installazione abusiva di quattro luci. Pertanto, la chiedeva al giudice adito di “1) accertare e dichiarare l'inadempimento Pt_1 contrattuale del convenuto e conseguentemente: condannarlo: a) all'eliminazione del torrino scale che fuoriesce dal piano di calpestio del lastrico solare di proprietà dell'attrice, b) ad eliminare lo scarico fognario discendente che si innesta nella proprietà del piano terra dell'attrice, c) ad eliminare la canna
2 fumaria della caldaia a gas, che fuoriesce nella proprietà dell'attrice provvedendo a ripristinare il muro, d) ad eliminare le quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice; e) ad installare le grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà dell'attrice, g) a ripristinare la facciata danneggiata dall'installazione del tubo del gas, condannandolo al risarcimento dei danni nella misura che sarà accertata dalla consulenza tecnica sulla quantificazione del costo necessario per il ripristino 2) Condannare il convenuto anche al risarcimento dei danni come sarà accertato in corso di causa per aver immesso nella proprietà dell'attrice scarichi di combustione il tutto accertato tramite consulenza tecnica;
3) con vittoria di spese e compensi tutti di causa”.
Si è costituito il eccependo preliminarmente l'infondatezza della domanda CP_1 attorea e formulando domanda riconvenzionale per inadempimento contrattuale dell'attrice, poiché nel rogito notarile era previsto che la avrebbe dovuto Pt_1 provvedere al ripristino del lastrico solare, anche al fine di eliminare le infiltrazioni dovute al cattivo stato in cui versava, ma ciò non avveniva e, pertanto, in ragione di tale inadempimento il convenuto riteneva di non dover effettuare l'abbattimento del torrino, e tanto in applicazione del principio secondo cui “ad inadimplenti non est adimplendum”.
Il giudice di primo grado istruiva la causa esclusivamente mediante l'acquisizione di una ctu, al fine di accertare la lamentata violazione degli obblighi reciprocamente scaturenti dal contratto di compravendita del 30.06.2016 e con la sentenza n. 1926/2022 rigettava la domanda attorea e condannava la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Più specificatamente, il Tribunale in relazione agli obblighi contrattuali del convenuto, sulla base dell'espletata c.t.u., ha ritenuto la loro insussistenza. Infatti, in merito alla prima doglianza di parte attrice relativa all'inadempimento all'obbligo di installazioni delle grate fisse antieffrazione e antiveduta sulle luci che si affacciano nella proprietà della ha evidenziato l'infondatezza dell'addebito, poiché i quattro lucernari Pt_1 zenitali, seppur non dotati della grata fissa antieffrazione, non erano né apribili né ribaltabili verso l'altro ed dotati di vetri sabbiati che non permettevano la veduta;
di conseguenza, non risultava necessario munirli delle grate antieffrazioni, ricorrendo tale obbligo solo nell'ipotesi in cui i quattro lucernai fossero stati aperti dal convenuto.
Anche per quanto riguarda la doglianza relativa alla restaurazione delle canne fumarie, il Ctu aveva rilevato che queste, contrariamente all'assunto della attrice, non erano state oggetto di lavori da parte del ma erano rimaste nel medesimo stato CP_1 in cui erano state costruite unitamente all'edificio di cui erano al servizio, e, pertanto, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento dell'acquisto dell'immobile.
Analogamente, infondata si era rivelata anche la doglianza relativa alla mancata realizzazione da parte del di un autonomo impianto fognario, essendo emerso CP_1 dagli accertamenti peritali, che, al contrario, era stata la che, successivamente alla Pt_1
3 alienazione dell'immobile, aveva realizzato un allaccio fognario alla tubazione del
[...]
nel locale di proprietà della al piano terra. CP_1 Pt_1
Inoltre, in relazione all'obbligo del convenuto, previsto in contratto, di abbattere il torrino, così come prescritto nel contratto di compravendita, pur avendo il Ctu effettivamente accertato che a tanto non si era provveduto, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'inadempimento in cui era incorsa l'attrice, ossia di non aver proceduto ad un adeguato ripristino del lastrico solare, fosse cronologicamente e logicamente antecedente a quello ascritto al convenuto, nonché connotato da una oggettiva maggiore gravità, anche in termini di conseguenze dannose, poiché in tal modo non si era eliminata la causa dei continui fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile sottostante del . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la sentenza per la Pt_1 contraddittorietà della motivazione rispetto all'istruttoria espletata e per la mancata decisione su alcune domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituito il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 per violazione dell'art 342 c.p.c. ed insistendo nel merito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di una c.t.u., necessaria a completare l'istruttoria svolta, nonché ad approfondire alcuni aspetti non affrontati nel giudizio di primo grado, quali la violazione delle norme in materia di distanze in occasione da parte del dell'installazione del tubo della caldaia e di quello del gas. Non sono state, CP_1 invece, ritenute rilevanti le prove testimoniali richieste.
All'udienza del 10.01.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in verbale riportate, e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi l'eccezione preliminare proposta dalla parte appellata.
Difatti, l'atto introduttivo risulta sufficientemente rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa processuale vigente, ricavandosi dallo stesso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, e la specificazione delle modifiche della decisione richieste. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto, per le ragioni che seguono.
4 Non può essere condivisa, infatti, la valutazione del primo giudice che ha ritenuto che ricorresse la sospensione dell'obbligo contrattuale, gravante sul convenuto, di eliminazione del torrino scale, in ragione del preliminare inadempimento della al Pt_1 suo obbligo di impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare.
Inadeguata, è stata, infatti, ritenuta dal Tribunale l'attività di impermeabilizzazione effettuata dalla , sia nei tempi (in quanto successiva al termine di scadenza fissato Pt_1 in contratto), sia nei modi, in quanto imperfetta e non del tutto idonea allo scopo prefissato (tanto sulla base delle valutazioni tecniche del c.t.u.).
Si evidenzia, tuttavia, che, da un lato, entrambi gli obblighi fossero ugualmente importanti per eliminare le cause delle infiltrazioni riscontrate nell'immobile del
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, (dovute sia alla carente impermeabilizzazione del lastrico solare, sia alle CP_1 caratteristiche strutturali del torrino, privo ab origine di impermeabilizzazione e di protezione rispetto all'immobile sottostante), e che, dall'altro, comunque la , Pt_1 seppure in ritardo rispetto al termine, comunque non essenziale, previsto in contratto, aveva comunque provveduto ad una nuova impermeabilizzazione del lastrico, con la tecnica (quella del coccio pesto), che, per quanto non del tutto idonea in sè a risolvere le esigenze di isolamento, era quella espressamente pattuita in contratto .
Inoltre, sebbene il lastrico sia stato già oggetto di intervento da parte della , Pt_1
l'abbattimento del torrino non si configura affatto come opera inutile e non più necessaria, in quanto comunque elimina in radice la possibilità di infiltrazioni, e rende più efficaci e utili i futuri interventi di impermeabilizzazioni del lastrico, che comunque ci saranno a carico della proprietaria del lastrico.
Ne consegue che il è inadempiente a tale obbligo contrattuale, e deve CP_1 essere condannato all'abbattimento del torrino ed al ripristino del piano di calpestio lastrico solare, nel punto di allocazione del medesimo.
Quanto alla domanda di eliminazione dello scarico fognario discendente, che si innesta nella proprietà al piano terra dell'attrice, la statuizione di rigetto del Tribunale deve essere confermata.
Nel contratto di compravendita era previsto che l'acquirente avrebbe dovuto rendere autonomi tutti gli impianti, tra cui quello fognario. la lamenta che allo Pt_1 scarico fognario discendente, visibile nella proprietà al piano terra dell'attrice, è attaccato anche l'impianto di scarico fognario del . CP_1
5 Senonché, entrambe le c.c.t.t.u.u. espletate hanno accertato uno stato di fatto diverso da quello dedotto dalla , perché hanno appurato che lo scarico fognario in Pt_1 parola (la tubazione arancione riprodotta nelle fotografie allegate alla c.t.u.) è a servizio dell'immobile del , oltre che di altra proprietà, e che allo stesso risulta di CP_1 recente innestato un tubo del diametro di 35mm, che collega gli scarichi del lavabo, esistente nel locale al piano terra della attrice, nonché gli scarichi del wc, esistente sempre nel medesimo locale.
Tuttavia, è emerso, all'esito di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, che, allo stato attuale, non vi è alcuna funzionalità del bagno, sia perché non è collegato alle condotte idriche, sia per l'inidonea ed avulsa posizione del wc a ridosso del lavello, del tutto anomala rispetto alla ordinaria collocazione dei vari elementi di un bagno. Pertanto, allo stato, poiché il bagno esistente nel locale a piano terra, in proprietà della , non Pt_1
è attivo e funzionante (non esiste alcun allaccio alle condotte idriche e fognanti del predetto locale al piano terra), né risulta che fosse attivo in precedenza o al momento di conclusione del contratto, non sussiste la commistione dell'impianto fognario, come dedotta da parte attrice.
Quanto alla domanda di eliminazione della canna fumaria della caldaia a gas, rigettata dal primo giudice, la stessa va solo parzialmente accolta.
La ha lamentato la presenza di due canne fumarie in prossimità della sua Pt_1 finestra, non rispettose delle distanze legali, e pertanto foriere di danni. Dalla c.t.u. espletata in questo grado di giudizio è emerso che risultano violate le disposizioni contenute nella Norma UNI 7129-2015, unico riferimento normativo per la progettazione, installazione e messa in servizio degli impianti domestici interni, alimentati a gas ed asserviti ad apparecchi utilizzatori, aventi una singola portata termica nominale massima inferiore a 35 kW.
In particolare, la finestra è situata in una parete ortogonale a quella in cui è posizionato il terminale di tiraggio e la normativa stabilisce che la fascia di rispetto frontale sia non inferiore a metri 1,20 (nel caso in esame, la fascia di rispetto frontale è di m 2,06 per una delle due canne fumarie, e di m 1,42 per l'altra) e che quella laterale sia non inferiore a metri 2,20 (nel caso in esame, è di m 1,08 per entrambe). Pertanto, le canne fumarie pur rispettando la distanza frontale dalla finestra della sig.ra non Pt_1 rispettano la distanza minima di m 2,20 dal bordo più vicino della finestra, trovandosi entrambe a m 1,08 e non possono restare in quella posizione. Il C.T.U. ha evidenziato, infatti, che gli scarichi delle canne fumarie, anche se costituiti nel normale
6 funzionamento da vapore acqueo potrebbero, per una avaria, diventare potenzialmente nocivi, rendendo invivibile l'appartamento adiacente della sig.ra Pt_1
La soluzione tecnica proposta dal consulente è, pertanto, quella sollevare l'uscita dei fumi a m.1,33 dal bordo del parapetto del terrazzo, realizzando così la distanza di m.2,50 dal bordo più vicino della finestra (cfr. pag. 16 della c.t.u.), senza che possa Pt_1 condividersi la soluzione prospettata dal ctp dell'appellante, consistente nel far passare le due canne attraverso il camino, perché, come evidenziato dal c.t.u., la canna fumaria del gas non può convivere con lo scarico dei fumi di un normalissimo caminetto, per motivi di sicurezza, dovendosi evitare pertanto tale promiscuità.
Parte appellata va, pertanto, condannata allo spostamento ed innalzamento delle due canne fumarie installate sulla facciata, nei modi e termini prospettati dal c.t.u.
Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata da parte attrice, poiché non risulta provato, neanche all'esito della c.t.u., alcun danno, né alcuna precedente avaria, foriera di immissioni nocive, provenienti dalle due canne fumarie e riversate nell'appartamento della . Pt_1
La domanda di eliminazione delle quattro luci abusivamente realizzate nella proprietà dell'attrice, rigettata dal tribunale, non merita accoglimento.
L'attrice, odierna appellante, ha dedotto che il avesse realizzato CP_1 abusivamente quattro luci parietali senza che ciò fosse stato concordato, né nel contratto di compravendita, né per altre vie. Invece, come sottolineato dal CTU, la planimetria catastale dell'appartamento venduto, datata 01/06/2007 (prima dell'atto di compravendita), evidenzia in maniera chiara la preesistenza di suddette luci (come dedotto dal convenuto), che sono poste al centro del locale, ed alle quali è destinata la sua funzione di dare luce ed aria. La presenza di queste, in un tempo antecedente al contratto, è ulteriormente confermata dalla foto del totem informativo del Parte_2
(cfr. foto 1 e 2, allegate alla c.t.u.), in cui le stesse sono visibili. Sulla base di
[...] tali premesse appare evidente che il ha solo rinnovato gli infissi, nel pieno CP_1 rispetto delle prescrizioni contrattuali, che prevedeva la permanenza della servitù dell'appartamento al primo piano di prendere luce ed aria e in osservanza delle norme in materia di luci, ai sensi dell'art 901 c.c.
7 Anche la domanda di condanna del alla installazione di grate fisse CP_1 antieffrazione e antiveduta sui quattro lucernai esistenti nel suo appartamento deve essere rigettata.
Dalle foto esibite, anche dalla stessa appellante, nonché dalle risultanze della ctu, emerge in maniera chiara che è vero che non sono dotate di grate fisse antieffrazioni, ma che si tratta, in ogni caso, di quattro lucernari chiusi da un telaio in alluminio, non apribili, né ribaltabili verso l'alto e dotati di un vetro opaco, Poiché in contratto è prevista l'installazione di grate fisse antieffrazione e antiveduta, solo qualora i quattro lucernai fossero stati resi apribili, non ricorre alcun inadempimento contrattuale del
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Quanto alla domanda di condanna alla rimozione del tubo del gas, installato sulla facciata dell'edificio ed al ripristino della stessa, perché danneggiata, deve parimenti confermarsi il rigetto statuito implicitamente dal primo giudice.
Anche sul punto, si condividono le esaustive conclusioni a cui è giunto il ctu, il quale ha rilevato la presenza sulla facciata dell'immobile della tubazione per la fornitura del metano. Tali lavori, tuttavia, risultano effettuati a regola d'arte e non è stato accertato alcun danno sulla facciata, conseguente a tale realizzazione. La censura sollevata da parte appellante circa la ricorrenza di eventuali irregolarità amministrative non rileva nei rapporti privatistici tra il e la , una volta esclusa l'esistenza di danni alla CP_1 Pt_1 facciata o la violazione di distanze legali.
All'esito di tutte le considerazioni, l'appello va parzialmente accolto, accogliendosi esclusivamente la domanda di condanna del alla eliminazione del torrino ed al CP_1 conseguente rispristino della parte del piano di calpestio del solaio, prima impegnato da tale costruzione, nonché la domanda di spostamento delle attuali canne fumarie della caldaia a gas, nei termini prospettati dal c.t.u, al fine di riportarle a distanza legale.
La fondatezza soltanto di alcune domande proposte dalla consente e Pt_1 giustifica la compensazione delle spese tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di c.t.u., in entrambi i giudizi, vanno poste a carico delle parti, in parti uguali, in quanto rese necessarie all'accertamento dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Taranto 1926/2022 del 1°.07.2022, e nel contraddittorio con , così Controparte_3 provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
1) CONDANNA alla rimozione del torrino esistente sul Controparte_3 lastrico solare ed alla successiva copertura del piano del lastrico solare, prima occupato dal torrino.
2) CONDANNA a spostare ed a sopraelevare le due canne Controparte_3 fumarie installate, nei modi indicati dal consulente a pag. 16 della relazione del c.t.u., ossia sollevando l'uscita dei fumi a m.1,33 dal bordo del parapetto del terrazzo e realizzando così la distanza di m.2,50 dal bordo più vicino della finestra della Pt_1
3) RIGETTA ogni altra domanda.
4) COMPENSA le spese di entrambi i gradi di giudizio.
5) PONE definitivamente le spese occorse per le due consulenze tecniche espletate, a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna. Così deciso in Taranto, il 23.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
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