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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. CHIONNA GIOVANNA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto, nello specifico pensione di inabilità e/o in subordine assegno ordinario di invalidità (ex L. 222/84) con decorrenza dalla domanda amministrativa, in quanto affetta da gravi ed inemendabili malattie tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro. Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, insistendo per il rigetto. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè
l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n.
12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. CP_1
sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658). CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è, almeno in parte fondata, e deve esser accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in fase di merito, dott. , alla luce Persona_1
della documentazione sanitaria sopravvenuta, ha riconosciuto entro i limiti di cui alla perizia versata in atti, la sussistenza di una condizione di riduzione, a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ai fini della concessione del solo assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Il consulente d'ufficio, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano il riconoscimento del suddetto requisito sanitario, come rigorosamente illustrato nella perizia depositata, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando e concludendo: “Alla luce dell'esame clinico peritale, esaminata la documentazione prodotta, si conclude che la ricorrente è affetta dalle seguenti condizioni patologiche che incidono sulla sua capacità lavorativa: sindrome depressiva reattiva;
ipoacusia neurosensoriale settoriale bilaterale di lievemedia entità documentata con esame audiometrico;
esiti degli interventi di quadrantectomia della mammella destra e svuotamento ascellare destro per ca duttale infiltrante;
isterectomia con annessiectomia bilaterale;
rigidità del rachide cervico- lombosacrale in relazione causale alla contrazione muscolare antalgica, alla spondilo-artrosi, all'osteoporosi, alle discopatie intervertebrali C4-C5, C5-C6, C6-C7, L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 documentate con esami strumentali e visite specialistiche;
sindrome compressiva delle radici C5-C6 bilateralmente, delle radici L3-L4 bilateralmente, delle radici L4-L5 a sinistra, responsabile delle turbe trofiche sensitive degli arti superiori e degli arti inferiori documentate con elettromiografia;
omalgia bilaterale con grave limitazione funzionale di entrambe le spalle in relazione causale con le gravi tendinopatie delle spalle documentate con esame RMN e con visite specialistiche;
grave sindrome dei tunnel carpale in entrambi i polsi in relazione causale con il dolore, le parestesie e della riduzione della forza prensile di entrambe le mani insieme alla sindrome compressiva delle radici C5-C6 bilateralmente ed alla patologia artrosica delle mani. Alla luce dell'esame clinico peritale, esaminata la documentazione prodotta, si conclude che l'istante, alla data del mio esame peritale, era affetta da infermità tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della legge n. 222/1984 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.” Avverso la suddetta relazione provvisoria, inviata in bozza alle parti in data 12 marzo 2025, nessuna di esse avanzava osservazioni e/o note critiche, come attestato dallo stesso Ctu che rendeva, pertanto, la sua consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, sicché possono senz'altro condividersi.
Tanto premesso, osservato che “Nel giudizio in cui il ricorrente abbia richiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, il giudice può riconoscergli l'assegno mensile di invalidità, per l'implicita inclusione di questo, in quanto beneficio minore, in quello maggiore espressamente domandato. Senza che ciò comporti violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell'assegno come un minus rispetto alla pensione. Ed essendo ammissibile, a norma dell'art. 437 c.p.c., comma 2, la produzione in grado di appello di un documento (certificato di iscrizione alle liste speciali) attestante il requisito della incollocazione al lavoro in quanto assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro ed espressamente richiesto invece (anteriormente alla modifica della L. n. 118 del 1971, art. 13, operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35) per l'assegno di invalidità (Corte di Cassazione Sez.
Lavoro Sentenza N. 17452 del 31.07.2014)” il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere parzialmente la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno di invalidità ex L. 222/84.
Le Spese di lite considerata la reciproca soccombenza e il fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto a decorrere da gennaio 2025, dopo l'instaurazione del presente giudizio, devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante ha diritto all'assegno di invalidità ordinario ex l. 222 del 1984 con la
CP_ decorrenza accertata dal ctu e per l'effetto condanna all'erogazione della prestazione;
b)- spese di lite compensate.
CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 6/5/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio